Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13.
Disciplina regionale della difesa
del suolo.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)



1. La Regione, nel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del piano paesistico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197, e in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 persegue le finalità di assicurare la difesa
del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico, sociale e la tutela degli aspetti ambientali connessi.
2. La Regione raccorda, in attuazione agli indirizzi
del programma regionale di sviluppo, l'attività di difesa del suolo con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale.
3. A tal fine, la Regione, l'Autorità di bacino, gli enti dipendenti e gli enti locali svolgono le opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione degli interventi di attuazione degli stessi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 183/1989.
4. Nell'allegato A alla presente legge sono contenuti gli indirizzi per la redazione dei piani di bacino.

Art. 2
(Autorità di bacino regionale)



1. Per tutti i bacini di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, che ha sede presso la Giunta regionale.
2. I bacini idrografici di rilievo regionale sono individuati nell'allegato B alla presente legge.

Art. 3
(Organi dell'Autorità di bacino)



1 . Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale.

Art. 4
(Comitato istituzionale)



1. Per l'unica Autorità di bacino di rilievo regionale, il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale da lui delegato. All'insediamento
del Comitato istituzionale si provvede con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa il Segretario generale dell'Autorità di bacino con voto consultivo.
4. Il Comitato istituzionale svolge le seguenti attività:
a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano dei bacini di rilievo regionale, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 183/1989 eventualmente prevedendo articolazioni in piani riferiti a sub-bacini o ad ambiti omogenei comprendenti più bacini idrografici;
b) stabilisce i criteri e le direttive per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonché per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e dei servizi di piena;
c) adotta i piani di bacino e li trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale;
d) approva i programmi triennali di intervento;
e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica, al fine di assicurare l'equilibrio fra le disponibilità della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge 36/1994;
f) stabilisce i criteri e le direttive per il rilascio dei provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni in materia di conservazione e difesa del suolo, del territorio, di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
g) valuta le proposte formulate dal Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo;
h) approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
i) promuove forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie di cui alla presente legge;
l) coordina le attività e le competenze tra le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
m) predispone, per l'approvazione del Consiglio regionale in pendenza dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, i relativi schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 183/1989, su proposta del Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo;
n) approva il programma degli interventi triennali di bonifica montana e quelli di bonifica integrate.
5. Le determinazioni del Comitato istituzionale sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 5
(Conferenze provinciali delle autonomie)



1. Il compito di garantire la partecipazione, la collaborazione, l'informazione e il coordinamento tra l'Autorità di bacino regionale e il territorio, è assicurato dalla Conferenza provinciale delle autonomie.
2. La Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, è allargata a tutti gli enti ed istituzioni interessati, compresi gli enti di gestione delle aree protette.
3. La Conferenza può essere convocata congiuntamente dai rispettivi
Presidenti delle Province, nel caso di bacino interprovinciale.

Art. 6
(Comitato tecnico dell'Autorità di bacino)



1. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è organo di consulenza tecnico-scientifica del Comitato istituzionale e provvede alla predisposizione degli atti di competenza di questo, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 8. Può altresì presentare proprie proposte al Comitato istituzionale.
2. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è composto:
a) dai Dirigenti dei servizi lavori pubblici, tutela e risanamento ambientale, agricoltura, programmazione, urbanistica, artigianato e industria, protezione civile;
b) dal Direttore dell'ARPAM;
c) da tre funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero per le politiche agricole;
d) da due funzionari, competenti in materia, designati da ciascuna Provincia.
3. Il Comitato è nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale; qualora entro trenta giorni dalla richiesta non fossero stati indicati dai Ministeri i funzionari designati, il Comitato viene comunque costituito salvo integrazione con il pervenire delle suddette designazioni.
4. Ai membri del Comitato spettano per ogni seduta, e in caso di missione, i compensi in misura uguale a quella corrisposta, ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti del Comitato regionale per il territorio.
5. Il Segretario generale, in relazione alle questioni sottoposte all'esame del Comitato, può invitare a partecipare alle sedute i Dirigenti di altri servizi regionali anche decentrati o loro delegati, i Dirigenti di enti locali e di altri enti pubblici per ogni bacino interessato nonché esperti di riconosciuta competenza scientifica.
6. Il Comitato tecnico, utilizzando la segreteria tecnico-operativa, cura:
a) la redazione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
b) l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino per ogni singolo bacino, i relativi programmi di intervento nonché i rispettivi successivi aggiornamenti e la verifica della loro attuazione;
c) la predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 13;
d) assicura il coordinamento di tutti i piani di cui all'articolo 10;
e) coordina, d'intesa con i servizi tecnici nazionali, l'attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali.

Art. 7
(Segretario generale)



1. L'Autorità di bacino ha un Segretario generale che:
a) presiede il Comitato tecnico e dirige la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 8;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
c) assicura il raccordo fra Comitato istituzionale e Comitato tecnico dell'Autorità;
d) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale e del Comitato tecnico, ai quali formula proposte, e provvede all'attuazione delle loro deliberazioni;
e) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
f) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino per lo svolgimento delle necessarie verifiche ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;
g) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità dei piani di bacino da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali.
2. Il Comitato istituzionale nomina il Segretario generale dell'Autorità di bacino, scegliendo o un dirigente pubblico competente per la difesa
del suolo ovvero un esperto di comprovata qualificazione professionale. L'incarico di Segretario generale ha durata quinquennale; tale incarico è equiparato a quello di dirigente di servizio.

Art. 8
(Segreteria tecnico-operativa)



1. La segreteria tecnico-operativa è composta da dipendenti
del ruolo unico regionale e di altre pubbliche amministrazioni.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione della segreteria di cui al comma l. Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.

Art. 9
(Rete regionale di rilevamento)



1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa del suolo, definendo con gli altri servizi regionali interessati, con le amministrazioni statali, con i servizi delle Regioni confinanti e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
2. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di collaborazione e sono tenuti a comunicarsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 60/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, la Regione acquisisce, senza oneri ed in forma riproducibile, ogni informazione utile presso tutte le amministrazioni pubbliche, le università e gli istituti di ricerca.

Art. 10
(Valore, finalità e contenuti dei piani di bacino)



1. I piani di bacino di rilievo regionale hanno valore di piano territoriale di settore e sono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione
del suolo e della corretta utilizzazione delle acque.
2. Il piano di bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti, nonché i termini per gli adeguamenti dei piani.
3. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 2, il piano di bacino individua specifiche norme di salvaguardia immediatamente vincolanti.
4. Decorsi i termini stabiliti dal piano di bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente inadempiente a provvedere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente.
5. Il piano di bacino concorre a formare il quadro conoscitivo ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituito dal PPAR, dal PRS, dal PIT, dal PTC nonché dai piani dei parchi e dai programmi di prevenzione e previsione in materia di protezione civile di cui all'articolo 9 della l.r. 28 marzo 1996, n. 1 l.
6. Il piano può essere redatto ed aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica in attuazione dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 183/1989 come modificata dal decreto legge 398/1993 convertito con modificazioni dalla legge 493/1993.
7. Per le prescrizioni dei piani di bacino in materia urbanistica si applica l'articolo 17, comma 6, della legge 183/1989.
8. Le Autorità di ambito di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 svolgono le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino, ferme restando le competenze regionali sulla programmazione generale in materia di risorse idriche.
9. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di rilievo regionale possono essere affidate all'ARPAM, all'ASSAM ed eventualmente ad istituzioni universitarie, liberi professionisti ed organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
10. I contenuti
del piano di bacino sono quelli previsti dall'articolo 17 della legge 183/1989.

Art. 11
(Formazione del piano di bacino)



1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente del Comitato istituzionale avvia il procedimento di formazione
del piano di bacino indicando:
a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato
del bacino idrogeologico di competenza;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.
2. Il piano di bacino è predisposto dal Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo ed è approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:
a) dopo l'adozione da parte del Comitato istituzionale, il piano è pubblicato nel B.U.R. e viene trasmesso ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province interessati;
b) chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel B.U.R.;
c) entro i successivi trenta giorni i Comuni trasmettono al Comitato istituzionale le proprie osservazioni motivate e quelle presentate dai cittadini corredate del proprio parere;
d) nei successivi sessanta giorni il Comitato istituzionale sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico regionale esprime le proprie determinazioni sulle osservazioni ricevute e trasmette il piano alla Giunta regionale;
e) nei successivi trenta giorni la Giunta regionale trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Copie integrali dei piani con i relativi allegati grafici sono depositate a permanente e libera visione
del pubblico presso i competenti servizi regionali, le Province, le Comunità montane e ciascuno dei Comuni interessati.
4. Gli aggiornamenti al piano di bacino sono anche essi approvati con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 12
(Misure di salvaguardia)



1. In attesa dell'approvazione
del piano di bacino, la Giunta regionale, d'intesa con il Comitato istituzionale, approva le misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia pubblicate nel B.U.R. sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione
del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata approvazione o inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adempiere entro un congruo termine.
4. Decorso inutilmente detto periodo adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati.

Art. 13
(Programmi triennali d'intervento)



1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi nonché delle norme di programmazione di cui alle l.r. 18 aprile 1979, n. 17, 3 maggio 1985, n. 29 e 5 settembre 1992, n. 46, sono adottati dal Comitato istituzionale e trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per la successiva approvazione. l programmi destinano una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivi a:
a) controllo e manutenzione ordinaria di opere, impianti, attrezzature e strumentazione finalizzati alla difesa del suolo;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio nonché dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico;
c) aggiornamento dei piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni ed altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente e redazione di progetti preliminari ed esecutivi delle opere;
d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino.
2. Il programma viene trasmesso entro il 31 dicembre
del penultimo anno di validità al Ministero dei lavori pubblici ai fini della programmazione finanziaria relativa al triennio successivo.
3. I programmi triennali di intervento per i bacini di rilievo interregionale
del fiume Tronto e dei fiumi Conca e Marecchia sono adottati d'intesa con le altre Regioni.

Art. 14
(Funzioni esercitate dalla Regione)



1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
a) l'approvazione di strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o rilevanza regionale di cui all'articolo 10, comma 2, e la verifica di compatibilità degli atti di programmazione delle Province di cui all'articolo 15 della l.r. 46/1992;
b) l'attività di indirizzo e coordinamento, le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di conferimento di funzioni amministrative;
c) l'approvazione dei piani di bacino interregionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 183/1989;
d) l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;
e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa delle coste e degli abitati costieri;
f) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 112/1998;
g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche;
h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'articolo 6
del t.u. 1775/1933;
i) la programmazione delle attività conoscitive di cui al d.p.r. 7 gennaio 1992.

Art. 15
(
Competenze delle Province)



1. Le Province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regionale per l'elaborazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento.
2. Le Province, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, verificano la compatibilità degli stessi con i contenuti dei piani di bacino interregionali e regionali, anche ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 183/1989.

Art. 16
(Conferimento di funzioni e compiti alle Province)



1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi compresa l'imposizione di limitazione e divieti dell'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso d'acqua;
b) il vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt di cui alla l.r. 19/1988, articoli 7 e 8, e al r.d. 1775/1933, articolo 113;
d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno 1918, n. 1019;
e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010;
f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi;
g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;
h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua;
i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo;
l) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei;
n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'articolo 60, commi 1 e 2, del r.d. 523/1904;
o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;
p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica di cui agli articoli 4 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia inoltra alla Regione una relazione tecnica riferita all'anno precedente sulle funzioni amministrative conferite con la presente legge.

Art. 17
(Funzioni conferite ai Comuni)



1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.
2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12, comma 3, dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione delle opere e dei servizi può avvenire secondo quanto disposto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.

Art. 18
(Strutture e personale)



1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento
del personale, approva entro sei mesi gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento agli enti locali avviene contestualmente al trasferimento delle funzioni e comunque da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999. All'atto del conferimento delle funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi
del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto
del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale, mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale trasferito di forme di incentivazione anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti locali per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

Art. 19
(
Beni strumentali)



1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.

Art. 20
(Archivi e documenti relativi alle funzioni delegate)



1. Le Province a seguito della delega delle funzioni hanno accesso agli archivi ed ai documenti posseduti dagli enti competenti in materia; questi sono, a richiesta, consegnati in copia conforme secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 21
(Funzioni regionali in zone sismiche)



1. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, fino alla completa realizzazione delle opere medesime.

Art. 22
(Copertura finanziaria)



1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi
del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

Art. 23
(Abrogazione di norme)



1. Con la decorrenza di cui all'articolo 18 sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, commi 3, 4, 6 e 7, l'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 9, commi 2 e 3, della l.r. 3 maggio 1985, n. 29.

Art. 24
(Entrata in vigore)



1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.
Data ad
Ancona, addì 25 maggio 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE



Note all'art. 1, comma 1:
- La L. 18 maggio 1989, n. 183 recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è stata pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.
- La L. 8 agosto 1985, n. 431 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1985, n. 197.
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
Nota all'art.
1, comma 3:
Il testo degli articoli 2 e 3 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo) è il seguente:
"Art. 2 - (Attività conoscitiva) - 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa
del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo."
"Art. 3 - (Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione) - 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
m)la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi."
Nota all'art. 4, comma 4, lett. a):
Il testo dell'articolo 4 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo) è il seguente:
"Art. 4 - (Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
4-bis. I princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano."
Nota all'art. 4, comma 4, lett. e):
La L. 5 gennaio 1994, n. 36 recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche" è stata pubblicata nella G.U.19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
Nota all'art. 4, comma 4, lett. m):
Il testo
del comma 3, dell'articolo 31 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:
"Art. 31 - (Schemi previsionali e programmatici) - Omissis
3. Agli stessi fini
del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
Omissis."
Nota all'art. 6, comma 4:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale"
Nota all'art. 9, commi 1 e 2:
La L.R. n. 60./1997 reca: "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)". Il testo dell'art. 20 è il seguente:
"Art. 20 - (Sistema informativo) - 1. L'ARPAM concorre, con la Regione e con le Provincie, alla progettazione, alla realizzazione e al funzionamento del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:
a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità dell'aria e dell'acqua);
b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed è responsabile della loro convalida;
c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte riguardante i temi ambientali (mappatura dei rischi ambientali);
d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione;
e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.
2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli uffici regionali; a livello locale si raccorda e coopera con i sistemi informativi delle Provincie, dei Comuni e delle AUSL.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti l'ARPAM stipula convenzioni con aziende ed enti pubblici."
Nota all'art. 9, comma 3:
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante: "Misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" è stato pubblicato nella G.U. 11 giugno 1998, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 267 (Gazz. Uff. 7 agosto 1998, n. 183). Il testo del comma 3, dell'articolo 1 è il seguente:
"Art. 1 - (Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio) Omissis
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989 (2), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, le università e gli istituti di ricerca nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.
Omissis".
Nota all'art. 10, comma 5:
Il testo dell'art. 9 della L.R. 28 marzo 1996, n. 11 (Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile) è il seguente:
"Art. 9 - (Programmi regionali di previsione e prevenzione) - 1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.
2. Ad essi si raccordano i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale e ambientale.
3. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni del Piano di inquadramento territoriale (PIT) e contiene:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e dalle strutture regionali ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. Il programma regionale di prevenzione individua:
a) gli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;
b) gli studi, le ricerche e le opportune attività formative ed informative.
5. Essi sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio regionale.
6. La Giunta regionale emana gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli Enti locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La Regione definisce le forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato, realizza una rete di collegamento e di raccordo tra le strutture predisposte alla protezione civile per la concessione e la trasmissione di informazioni, le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali.
8. I programmi di previsione e prevenzione sono adottati in armonia con i programmi nazionali ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, sentito il Comitato regionale di protezione civile previsto dall'articolo 14.

Nota all'art. 10, commi 6 e 7:
Per il testo dei commi 6 e 6 ter, dell'articolo 17 della L. n. 183/1989 vedi nella nota all'art. 10, comma 10
Nota all'art.
10, comma 8:
Per l'argomento della L. n. 36/1994 vedi nella nota all'art. 4, comma 4, lett. e).
Nota all'art. 10, comma 10:
Il testo dell'articolo 17 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo) è il seguente:
"Art. 17 - (Valore, finalità e contenuti
del piano di bacino) - 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e subregionali di sviluppo economico e di uso
del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni
del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione
del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
6-bis. In attesa dell'approvazione
del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica
del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.".
Note all'art. 13, comma 1:
- La L.R. 18 aprile 1979, n. 17 reca: "Legge dei lavori pubblici della Regione
Marche".
- La L.R. 3 maggio 1985, n. 29 reca: "Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale."
- La L.R. 5 settembre 1992, n. 46 reca: "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.
Nota all'art. 14, comma 1, lett. a):
Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 15 - (Programmi degli enti locali) - 1. Gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane, che incidono sull'attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi.
2. La compatibilità si intende verificata una
volta trascorso il termine di trenta giorni senza che il presidente della giunta regionale o il dirigente del servizio programmazione, se delegato, abbia formulato rilievi o chiesti chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane sono sottoposti al parere preventivo della conferenza provinciale delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi.
5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono sottoposti i programmi pluriennali dei comuni che incidano sull'attuazione dei programmi della provincia.
6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo.".
Nota all'art. 14, comma 1, lett. c):
Il testo dell'articolo 19 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo) è il seguente:
"Art.19 - (I piani di bacino di rilievo interregionale) 1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa
del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche".
Nota all'art. 14, comma 1, lett. f):
Il testo
del comma 1 dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 91 - (Registro italiano dighe - RID) -1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Omissis."
Nota all'art. 14, comma 1, lett. h):
Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" è stato pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5. Il testo dell'articolo 6 è il seguente:
"Art. 6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."
Nota all'art. 14, comma 1, lett. i):
Il D.P.R. 7 gennaio 1992 recante : "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1992, n. 8.
Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della L. n. 183/1989 vedi nella nota all'art. 10, comma 10.
Note all'art. 16, comma 1, lett, c):
Il testo degli articoli 7 e 8 della Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.) è il seguente:
"Art. 7 - (Autorizzazione provvisoria) - 1. Nei casi d'urgenza, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 3, dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 5 dell'articolo 5, dal presidente della giunta regionale per gli impianti a tensione superiore a 30.000 volt o per impianti con tensione inferiore ma i cui tracciati interessino territori di più province, e dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000 volt.
2. La cauzione, prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 113
del R.D. 1775/1933, deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.
3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'ente medesimo.
4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data
del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorchè particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto."

"Art. 8 - (Procedura abbreviata) - 1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda, producendo la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed in parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente, omettendo le pubblicazioni di cui all'articolo 4, trasmette tutti gli atti ricevuti al presidente della giunta regionale unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante, con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.".
- Il testo dell'art. 113
del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è il seguente:
"Art. 113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.
L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione."
Nota all'art. 16, comma 1, lett, d):
Il D.Lgs.Lgt. 30 giugno 1918, n. 1019 reca: "Modificazioni e aggiunte al D.L.Lgt. 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province
del regno".
Nota all'art. 16, comma 1, lett, e):
Il D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 recante: "Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi." È stato pubblicato nella G. U. 2 agosto 1948, n. 177 e ratificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 3136.
Nota all'art. 16, comma 1, lett. n):
Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è stato pubblicato nella G. U. 7 ottobre 1904. Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 60 è il seguente:
"Art. 60 - Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge
del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.
Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica."
Nota all'art. 16, comma 1, lett. o):
La L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" è stata pubblicata nella G. U. 21 marzo 1974, n. 76.
Nota all'art. 16, comma 1, lett. p):
La L. 5 novembre 1971, n. 1086 recante: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica." è stata pubblicata nella G. U. 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo degli articoli 4 e 7 è il seguente:
"Art. 4 - (Denuncia dei lavori) - Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio
del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti
del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio
del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere."
"Art. 7 - (Collaudo statico) - Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina
del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie
del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma
del presente articolo non sussistono.".
Nota all'art. 16, comma 1, lett. q):
Il testo
del comma 3, dell'articolo 43 del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è il seguente:
"Art. 43. Omissis
Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.
Omissis."
Nota all'art. 17, comma 1:
La L. 9 luglio 1908, n. 445 recante: "Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria" è stata pubblicata nella G. U. 30 luglio 1908, n. 177.
Note all'art. 17, comma 2:
- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è stato pubblicato nella G. U. 7 ottobre 1904. Il testo
del comma 3 dell'art. 12 è il seguente:
"Art. 12 - Omissis
Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.
Omissis."

- La L.R. 20 giugno 1997, n. 35 reca: " Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione
del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12"
Nota all'art. 18, comma 4:
La L.R. 3 novembre 1984 n. 34 reca: "Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali".
Nota all'art. 20, comma 1:
La L. 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è stata pubblicata nella G. U. 18 agosto 1990, n. 192.
Nota all'art. 21, comma 1:
La L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" è stata pubblicata nella G. U. 21 marzo 1974, n. 76.
Note all'art. 22, comma 1:
- Il testo
del comma 1 dell'art. 7 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) è il seguente:
"Art. 7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Omissis."
- Il testo dell'art. 7
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 7 - (Attribuzione delle risorse) - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima
del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione
del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi
del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta."
Note all'art. 23, comma 1:
- Il testo vigente degli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 3 maggio 1985, n. 29 (Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale), così come modificati dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - (Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e delega delle funzioni) - Le opere idrauliche, inserite nei programmi di cui al precedente articolo 4 e dichiarate nei programmi medesimi come opere di interesse regionale, qualora risultino a totale carico della Regione oppure finanziate con il concorso di amministrazioni diverse dagli enti locali, sono progettate ed eseguite dalla Regione.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza regionale relative alle opere idrauliche riguardanti corsi d'acqua pubblici entro il territorio provinciale o interessanti più provincie; in questo ultimo caso è individuata, come provincia competente, quella nel cui territorio rientra la maggior parte
del bacino imbrifero del corso d'acqua da sistemare.
Nella esecuzione dei lavori si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, ed al regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sui lavori pubblici."

" Art. 7 - (Approvazione dei progetti) - Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, e tenuto conto dei vincoli paesistici di cui al D.M.
21 settembre 1984, i progetti esecutivi delle opere idrauliche sono approvati dalla giunta regionale."

"Art. 8 - (Proprietà, manutenzione e gestione delle opere) - Per la proprietà, manutenzione e gestione delle opere idrauliche, realizzate ai sensi della presente legge, si applica l'articolo 19 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.
Per le opere progettate ed eseguite dai consorzi di bonifica ai sensi
del precedente articolo 6, la giunta regionale, nell'atto in cui accerta il compimento della opera, stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni."

"Art. 9 - (Servizi competenti) - Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, le attribuzioni demandate agli ingegneri capi del genio civile ai sensi degli articoli 97, 98 e 99 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dai coordinatori dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo.".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 173 del 28 ottobre 1996;
* Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Cecchini, D'Angelo, Di Odoardo e Brachetta n. 202 del 14 febbraio 1997;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 28 gennaio 1999;
* Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 4 marzo 1999;
* Relazione della IV commissione permanente in data 13 aprile 1999;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta
del 20 aprile 1999, n. 234 vistata dal commissario del governo il , prot. n.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.