Legge regionale 25 maggio
1999, n. 13.
Disciplina regionale della difesa
Il Consiglio regionale ha
approvato;
il Commissario del Governo ha apposto
il visto;
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del piano
paesistico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione 3 novembre 1989, n. 197, e in attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112 persegue le finalità di assicurare la difesa
2. La Regione raccorda, in attuazione agli indirizzi
3. A tal fine, la Regione, l'Autorità di bacino, gli enti dipendenti e gli enti
locali svolgono le opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione
e di pianificazione degli interventi di attuazione degli stessi ai sensi degli
articoli 2 e 3 della legge 183/1989.
4. Nell'allegato A alla presente legge sono contenuti
gli indirizzi per la redazione dei piani di bacino.
Art. 2
(Autorità di bacino regionale)
1. Per tutti i bacini di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di
bacino, che ha sede presso la Giunta regionale.
2. I bacini idrografici di rilievo regionale sono individuati nell'allegato B
alla presente legge.
Art. 3
(Organi dell'Autorità di bacino)
1 . Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale.
Art. 4
(Comitato istituzionale)
1. Per l'unica Autorità di bacino di rilievo regionale, il Comitato
istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti
in materia di difesa del suolo.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della
Giunta regionale o dall'Assessore regionale da lui delegato. All'insediamento
3. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa il
Segretario generale dell'Autorità di bacino con voto consultivo.
4. Il Comitato istituzionale svolge le seguenti attività:
a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano dei
bacini di rilievo regionale, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4
della legge 183/1989 eventualmente prevedendo articolazioni in piani riferiti a
sub-bacini o ad ambiti omogenei comprendenti più bacini idrografici;
b) stabilisce i criteri e le direttive per l'organizzazione ed il funzionamento
del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere,
nonché per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e dei
servizi di piena;
c) adotta i piani di bacino e li trasmette per l'approvazione al Consiglio
regionale;
d) approva i programmi triennali di intervento;
e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia
idrica, al fine di assicurare l'equilibrio fra le disponibilità della risorsa
reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il minimo deflusso
costante vitale ai sensi della legge 36/1994;
f) stabilisce i criteri e le direttive per il rilascio dei provvedimenti, di
autorizzazioni e di concessioni in materia di conservazione e difesa del suolo,
del territorio, di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo
regionale;
g) valuta le proposte formulate dal Comitato tecnico regionale per la difesa
del suolo;
h) approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione annuale sull'uso del
suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato
di attuazione del programma triennale in corso;
i) promuove forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici e
privati operanti nelle materie di cui alla presente legge;
l) coordina le attività e le competenze tra le amministrazioni statali,
regionali e degli enti locali;
m) predispone, per l'approvazione del Consiglio regionale in pendenza
dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, i relativi schemi
previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, comma 3, della legge
183/1989, su proposta del Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo;
n) approva il programma degli interventi triennali di bonifica montana e quelli
di bonifica integrate.
5. Le determinazioni del Comitato istituzionale sono
assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto
del Presidente.
Art. 5
(Conferenze provinciali delle
autonomie)
1. Il compito di garantire la partecipazione, la collaborazione, l'informazione
e il coordinamento tra l'Autorità di bacino regionale
e il territorio, è assicurato dalla Conferenza provinciale delle autonomie.
2. La Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente della
Provincia, è allargata a tutti gli enti ed istituzioni interessati, compresi
gli enti di gestione delle aree protette.
3. La Conferenza può essere convocata congiuntamente dai
rispettivi
Art. 6
(Comitato tecnico dell'Autorità di
bacino)
1. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è organo di consulenza
tecnico-scientifica del Comitato istituzionale e
provvede alla predisposizione degli atti di competenza di questo, avvalendosi
della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 8. Può
altresì presentare proprie proposte al Comitato istituzionale.
2. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è composto:
a) dai Dirigenti dei servizi lavori pubblici, tutela e risanamento ambientale,
agricoltura, programmazione, urbanistica, artigianato e industria, protezione
civile;
b) dal Direttore dell'ARPAM;
c) da tre funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dal Ministero dei
lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero per le politiche
agricole;
d) da due funzionari, competenti in materia, designati da ciascuna Provincia.
3. Il Comitato è nominato con decreto
4. Ai membri del Comitato spettano per ogni seduta, e
in caso di missione, i compensi in misura uguale a quella corrisposta, ai sensi
della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
componenti del Comitato regionale per il territorio.
5. Il Segretario generale, in relazione alle questioni sottoposte all'esame del Comitato, può invitare a partecipare alle sedute i
Dirigenti di altri servizi regionali anche decentrati o loro delegati, i
Dirigenti di enti locali e di altri enti pubblici per ogni bacino interessato
nonché esperti di riconosciuta competenza scientifica.
6. Il Comitato tecnico, utilizzando la segreteria tecnico-operativa, cura:
a) la redazione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del
programma triennale in corso;
b) l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino per ogni singolo
bacino, i relativi programmi di intervento nonché i rispettivi successivi
aggiornamenti e la verifica della loro attuazione;
c) la predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo
13;
d) assicura il coordinamento di tutti i piani di cui all'articolo 10;
e) coordina, d'intesa con i servizi tecnici nazionali, l'attività della rete
regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali.
Art. 7
(Segretario generale)
1. L'Autorità di bacino ha un Segretario generale che:
a) presiede il Comitato tecnico e dirige la segreteria tecnico-operativa di cui
all'articolo 8;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di
bacino;
c) assicura il raccordo fra Comitato istituzionale e Comitato tecnico
dell'Autorità;
d) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale e del
Comitato tecnico, ai quali formula proposte, e provvede all'attuazione delle
loro deliberazioni;
e) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le
amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
f) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di
bacino per lo svolgimento delle necessarie verifiche ed in tale materia
esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;
g) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati,
nonché alle risorse stanziate per le finalità dei piani di bacino da parte
dello Stato, della Regione e degli enti locali.
2. Il Comitato istituzionale nomina il Segretario
generale dell'Autorità di bacino, scegliendo o un dirigente pubblico competente
per la difesa
Art. 8
(Segreteria tecnico-operativa)
1. La segreteria tecnico-operativa è composta da dipendenti
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede alla costituzione della segreteria di cui al comma l.
Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di
scienze ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze
forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di
esperti in materie giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.
Art. 9
(Rete regionale di rilevamento)
1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale delle Marche ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60,
una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa del
suolo, definendo con gli altri servizi regionali interessati, con le
amministrazioni statali, con i servizi delle Regioni confinanti e con gli altri
soggetti pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni ed i
coordinamenti necessari.
2. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano secondo
criteri e metodi di collaborazione e sono tenuti a comunicarsi informazioni,
dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi
compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni ai
sensi dell'articolo 20 della l.r. 60/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180,
convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, la Regione acquisisce, senza oneri
ed in forma riproducibile, ogni informazione utile presso tutte le
amministrazioni pubbliche, le università e gli istituti di ricerca.
Art. 10
(Valore, finalità e contenuti dei
piani di bacino)
1. I piani di bacino di rilievo regionale hanno valore
di piano territoriale di settore e sono lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono programmati gli interventi diretti
alla conservazione, difesa e valorizzazione
2. Il piano di bacino individua le prescrizioni alle
quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione
economica e territoriale di settore, individuando modalità di coordinamento dei
piani esistenti, nonché i termini per gli adeguamenti dei piani.
3. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 2, il
piano di bacino individua specifiche norme di salvaguardia immediatamente
vincolanti.
4. Decorsi i termini stabiliti dal piano di bacino per l'adeguamento degli
strumenti di cui al comma 2 il Presidente della Giunta
regionale diffida l'ente inadempiente a provvedere entro centottanta giorni,
trascorsi i quali la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente.
5. Il piano di bacino concorre a formare il quadro conoscitivo ed aggiornato
della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituito dal
PPAR, dal PRS, dal PIT, dal PTC nonché dai piani dei parchi e dai programmi di
prevenzione e previsione in materia di protezione civile di cui all'articolo 9
della l.r. 28 marzo 1996, n. 1 l.
6. Il piano può essere redatto ed aggiornato anche per sottobacini o per
stralci relativi alla regimazione idraulica in attuazione dell'articolo 17,
comma 6 ter, della legge 183/1989 come modificata dal decreto legge 398/1993
convertito con modificazioni dalla legge 493/1993.
7. Per le prescrizioni dei piani di bacino in materia
urbanistica si applica l'articolo 17, comma 6, della legge 183/1989.
8. Le Autorità di ambito di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 svolgono le
funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi
necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel
rispetto dei piani di bacino, ferme restando le competenze regionali sulla
programmazione generale in materia di risorse idriche.
9. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani
di bacino di rilievo regionale possono essere affidate all'ARPAM, all'ASSAM ed eventualmente ad istituzioni universitarie, liberi
professionisti ed organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
10. I contenuti
Art. 11
(Formazione del piano di bacino)
1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente del Comitato istituzionale
avvia il procedimento di formazione
a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi
disponibili sullo stato
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.
2. Il piano di bacino è predisposto dal Comitato tecnico regionale per la
difesa del suolo ed è approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente
procedura:
a) dopo l'adozione da parte del Comitato istituzionale, il piano è pubblicato
nel B.U.R. e viene trasmesso ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province
interessati;
b) chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione nel B.U.R.;
c) entro i successivi trenta giorni i Comuni trasmettono al Comitato
istituzionale le proprie osservazioni motivate e quelle presentate dai
cittadini corredate del proprio parere;
d) nei successivi sessanta giorni il Comitato istituzionale sulla base delle
valutazioni espresse dal Comitato tecnico regionale esprime le proprie
determinazioni sulle osservazioni ricevute e trasmette il piano alla Giunta
regionale;
e) nei successivi trenta giorni la Giunta regionale trasmette il piano al
Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Copie integrali dei piani con i relativi allegati grafici sono depositate a
permanente e libera visione
4. Gli aggiornamenti al piano di bacino sono anche essi approvati con le
procedure di cui al presente articolo.
Art. 12
(Misure di salvaguardia)
1. In attesa dell'approvazione
2. Le misure di salvaguardia pubblicate nel B.U.R. sono vincolanti dalla
pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione
3. In caso di mancata approvazione o inosservanza
delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente
della Giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adempiere entro un
congruo termine.
4. Decorso inutilmente detto periodo adotta con ordinanza cautelare le
necessarie misure a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività
antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati.
Art. 13
(Programmi triennali d'intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento.
Tali programmi, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei
piani medesimi nonché delle norme di programmazione di cui alle l.r. 18 aprile
1979, n. 17, 3 maggio 1985, n. 29 e 5 settembre 1992, n. 46, sono adottati dal
Comitato istituzionale e trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale per la successiva approvazione. l programmi destinano una quota non
inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivi a:
a) controllo e manutenzione ordinaria di opere, impianti, attrezzature e
strumentazione finalizzati alla difesa del suolo;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio
nonché dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico;
c) aggiornamento dei piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni ed
altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, valutazione di impatto
ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente e redazione di progetti
preliminari ed esecutivi delle opere;
d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino.
2. Il programma viene trasmesso entro il 31 dicembre
3. I programmi triennali di intervento per i bacini di rilievo interregionale
Art. 14
(Funzioni esercitate dalla Regione)
1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni
legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
a) l'approvazione di strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o
rilevanza regionale di cui all'articolo 10, comma 2, e la verifica di
compatibilità degli atti di programmazione delle Province di cui all'articolo
15 della l.r. 46/1992;
b) l'attività di indirizzo e coordinamento, le attività di direttiva, di
vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di
conferimento di funzioni amministrative;
c) l'approvazione dei piani di bacino interregionali ai sensi dell'articolo 19
della legge 183/1989;
d) l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;
e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a
difesa delle coste e degli abitati costieri;
f) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del
d.lgs. 112/1998;
g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche;
h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'articolo 6
i) la programmazione delle attività conoscitive di cui al d.p.r. 7 gennaio
1992.
Art. 15
(
1. Le Province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regionale
per l'elaborazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento.
2. Le Province, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, verificano
la compatibilità degli stessi con i contenuti dei piani di bacino
interregionali e regionali, anche ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 183/1989.
Art. 16
(Conferimento di funzioni e compiti
alle Province)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza
regionale concernenti:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la
polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il
servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo,
ivi compresa l'imposizione di limitazione e divieti dell'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica
qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso
d'acqua;
b) il vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto,
trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente
tensione fino a 150 mila volt di cui alla l.r. 19/1988, articoli 7 e 8, e al
r.d. 1775/1933, articolo 113;
d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30
giugno 1918, n. 1019;
e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010;
f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da
terzi;
g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;
h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua;
i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree
di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di
uso irriguo;
l) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche,
l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione
degli alvei;
n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui
all'articolo 60, commi 1 e 2, del r.d. 523/1904;
o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;
p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o
precompresso o a struttura metallica di cui agli articoli 4 e 7 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora
tra più utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma
3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più
province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia inoltra
alla Regione una relazione tecnica riferita all'anno precedente sulle funzioni
amministrative conferite con la presente legge.
Art. 17
(Funzioni conferite ai Comuni)
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i
provvedimenti relativi agli abitati da consolidare ai sensi della
legge 9 luglio 1908, n. 445, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali
di consolidamento.
2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei
tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai
centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e
delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora
detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio
1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di
cui all'articolo 12, comma 3, dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione
delle opere e dei servizi può avvenire secondo quanto disposto dalla l.r. 20
giugno 1997, n. 35.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma
associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel
territorio montano, spetta alle Comunità montane.
Art. 18
(Strutture e personale)
1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e
previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di
personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i
provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di
trasferimento
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto
5. La Giunta regionale, mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali
regionali maggiormente rappresentative, stabilisce inoltre le modalità di
applicazione al personale trasferito di forme di incentivazione anche
utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo
della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della
Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con
apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni
successivi tali oneri vengono portati in aumento della
dotazione finanziaria assegnata agli enti locali per far fronte alle spese
relative alle funzioni conferite.
Art. 19
(
1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie,
individua i beni strumentali necessari all'esercizio
delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della
Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti
destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal
competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo
stesso atto viene stabilito il titolo
dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di
funzione attribuita. In caso di funzione delegata
l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante
elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure
copia conforme di ogni documento consegnato.
Art. 20
(Archivi e documenti relativi alle
funzioni delegate)
1. Le Province a seguito della delega delle funzioni
hanno accesso agli archivi ed ai documenti posseduti dagli enti competenti in
materia; questi sono, a richiesta, consegnati in copia conforme secondo quanto
disposto dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
Art. 21
(Funzioni regionali in zone sismiche)
1. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone
sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione
conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, fino alla
completa realizzazione delle opere medesime.
Art. 22
(Copertura finanziaria)
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei
limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
112 e con risorse finanziarie della Regione da
determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti
preordinati ai riflessi della gestione; gli atti
adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al
Consiglio regionale entro gli stessi termini.
Art. 23
(Abrogazione di norme)
1. Con la decorrenza di cui all'articolo 18 sono abrogati gli articoli 4, 5, 6,
commi 3, 4, 6 e 7, l'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 8, comma 3, e
l'articolo 9, commi 2 e 3, della l.r. 3 maggio 1985,
n. 29.
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione
Data ad
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- La L. 18 maggio 1989, n. 183 recante: "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è stata pubblicata
nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.
- La L. 8 agosto 1985, n. 431 recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo degli articoli 2 e 3 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa
"Art. 2 - (Attività conoscitiva)
- 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e
riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento,
sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte
tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla
presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base
delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e
standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel
settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e
la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico
sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e
quelli delle province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti
pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della
difesa
"Art. 3 - (Le attività di
pianificazione, di programmazione e di attuazione) - 1. Le attività di
programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a
realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche
attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro,
per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto
del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le
valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di
ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione
delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne
il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali,
assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione,
degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo,
mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli,
e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi
industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde,
con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che
l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale
negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli
impianti;
m)la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel
settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle
lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore,
sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti
sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle
deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e
standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi
gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei
servizi connessi."
Nota all'art. 4, comma 4, lett.
a):
Il testo dell'articolo 4 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa
"Art. 4 - (Il presidente del Consiglio dei ministri ed il
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo
svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica
ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di
gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e
interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la
difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente
inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla
presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli
interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla
presente legge.
2. È istituito, presso la Presidenza
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di
coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del
Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui
all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri
enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali
competenti.
4-bis. I princìpi degli atti di
indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente
sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di
Nota all'art. 4, comma 4, lett.
e):
La L. 5 gennaio 1994, n. 36 recante: "Disposizioni in materia di risorse
idriche" è stata pubblicata nella G.U.19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
Nota all'art. 4, comma 4, lett. m):
Il testo
"Art. 31 - (Schemi previsionali e
programmatici) - Omissis
3. Agli stessi fini
Omissis."
Nota all'art. 6, comma 4:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori
degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti
di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti
nell'ambito dell'amministrazione regionale"
Nota all'art. 9, commi 1 e 2:
La L.R. n. 60./1997 reca: "Istituzione dell'agenzia regionale per la
protezione ambientale delle Marche (ARPAM)". Il
testo dell'art. 20 è il seguente:
"Art. 20 - (Sistema informativo) - 1. L'ARPAM concorre,
con la Regione e con le Provincie, alla progettazione, alla realizzazione e al
funzionamento del Sistema informativo regionale
ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:
a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità dell'aria
e dell'acqua);
b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed è
responsabile della loro convalida;
c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte
riguardante i temi ambientali (mappatura dei rischi ambientali);
d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato
dell'ambiente della regione;
e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.
2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del Sistema informativo nazionale
ambientale (SINA). A livello regionale il SIRA si
integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti
degli uffici regionali; a livello locale si raccorda e coopera con i sistemi
informativi delle Provincie, dei Comuni e delle AUSL.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi
precedenti l'ARPAM stipula convenzioni con aziende ed enti pubblici."
Nota all'art. 9, comma 3:
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante: "Misure urgenti per la prevenzione
"Art. 1 - (Piani stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio)
Omissis
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989 (2), entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni
statali, gli enti pubblici, le società per azioni a prevalente partecipazione
pubblica, le università e gli istituti di ricerca nonché gli enti di gestione
degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni
di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi
del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma
riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità
le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i
dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni
comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti
adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini
idrografici interregionali e regionali.
Omissis".
Nota all'art. 10, comma 5:
Il testo dell'art. 9 della L.R. 28 marzo 1996, n. 11
(Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile)
è il seguente:
"Art. 9 - (Programmi regionali di
previsione e prevenzione) - 1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione
delle principali ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei programmi
nazionali.
2. Ad essi si raccordano i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, nonché gli altri strumenti della pianificazione e
programmazione territoriale e ambientale.
3. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni del Piano di inquadramento
territoriale (PIT) e contiene:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il
territorio regionale, rilevati dai competenti enti e dalle strutture regionali
ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari
rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o
procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. Il programma regionale di prevenzione individua:
a) gli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di
eventi calamitosi;
b) gli studi, le ricerche e le opportune attività formative ed informative.
5. Essi sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il
Comitato regionale di protezione civile entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio regionale.
6. La Giunta regionale emana gli indirizzi ed i
principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli
Enti locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La Regione definisce le forme di collaborazione e di concorso con gli organi
centrali e periferici dello Stato, realizza una rete di collegamento e di
raccordo tra le strutture predisposte alla protezione civile per la concessione
e la trasmissione di informazioni, le modalità di raccordo organizzativo con le
strutture sanitarie regionali.
8. I programmi di previsione e prevenzione sono adottati in armonia con i
programmi nazionali ed in conformità ai criteri
determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, sentito il
Comitato regionale di protezione civile previsto dall'articolo 14.
Nota all'art. 10, commi 6 e 7:
Per il testo dei commi 6 e 6 ter, dell'articolo 17 della L. n. 183/1989 vedi
nella nota all'art. 10, comma 10
Nota all'art. 10, comma 8:
Per l'argomento della L. n. 36/1994 vedi nella nota all'art. 4, comma 4, lett. e).
Nota all'art. 10, comma 10:
Il testo dell'articolo 17 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa
"Art. 17 - (Valore, finalità e
contenuti
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma,
lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in base agli indirizzi, metodi e
criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la
difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti
con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in
particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo
organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del
territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali,
nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di
inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli
obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale
nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,
forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica,
di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma
d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela
dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente
lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da
leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini
che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo
e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto
ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali
litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di
rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque
e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei
litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni
in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della
conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro
presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno
di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere
sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli
scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od
altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per
altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e
subregionali di sviluppo economico e di uso
5. Le disposizioni
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali
dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni
concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal
piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i
necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi
dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove
mesi dalla pubblicazione dell'approvazione
6-bis. In attesa dell'approvazione
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere
redatti ed approvati anche per sottobacini o per
stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi
sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve
comunque essere garantita la considerazione sistemica
Note all'art. 13, comma 1:
- La L.R. 18 aprile 1979, n. 17 reca: "Legge dei lavori pubblici della Regione
- La L.R. 3 maggio 1985, n. 29 reca: "Norme in materia di opere idrauliche
di competenza regionale."
- La L.R. 5 settembre 1992, n. 46 reca: "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.
Nota all'art. 14, comma 1, lett. a):
Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 46/1992 (Norme
sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 15 - (Programmi degli enti
locali) - 1. Gli atti e gli strumenti della
programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità
montane, che incidono sull'attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi
al presidente della giunta regionale per la verifica di compatibilità con i
programmi regionali medesimi.
2. La compatibilità si intende verificata una
3. Nel caso in cui siano formulati rilievi, il
programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime
in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane sono
sottoposti al parere preventivo della conferenza
provinciale delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla
comunicazione dei medesimi.
5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono sottoposti i
programmi pluriennali dei comuni che incidano sull'attuazione dei programmi della provincia.
6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità
degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo.".
Nota all'art. 14, comma 1, lett. c):
Il testo dell'articolo 19 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa
"Art.19 - (I piani di bacino di
rilievo interregionale) 1. Per la elaborazione ed
adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale
per la difesa
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni
formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali
modifiche".
Nota all'art. 14, comma 1, lett. f):
Il testo
"Art. 91 - (Registro italiano
dighe - RID) -1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15
marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede,
ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Omissis."
Nota all'art. 14, comma 1, lett. h):
Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: "Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici" è stato pubblicato nella G.U. 8
gennaio 1934, n. 5. Il testo dell'articolo 6 è il
seguente:
"Art. 6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per
oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa
irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da
quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto
secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento
a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si
assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di
carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica."
Nota all'art. 14, comma 1, lett. i):
Il D.P.R. 7 gennaio 1992 recante : "Atto di indirizzo e coordinamento per
determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività
conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la
redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
è stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1992, n. 8.
Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della L. n.
183/1989 vedi nella nota all'art. 10, comma 10.
Note all'art. 16, comma 1, lett, c):
Il testo degli articoli 7 e 8 della Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme
in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000
Volt.) è il seguente:
"Art. 7 - (Autorizzazione provvisoria) - 1. Nei casi d'urgenza,
l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate
dall'articolo 3, dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 5 dell'articolo 5, dal
presidente della giunta regionale per gli impianti a tensione superiore a
30.000 volt o per impianti con tensione inferiore ma i cui tracciati interessino
territori di più province, e dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa
del suolo competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000
volt.
2. La cauzione, prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 113
3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'articolo 9 del
D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o
suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono
svincolati a favore dell'ente medesimo.
4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data
"Art. 8 - (Procedura abbreviata) - 1. Per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora il richiedente,
attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda, producendo la
relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti i proprietari
interessati ed in parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti
e dell'ENEL, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo
competente, omettendo le pubblicazioni di cui all'articolo 4, trasmette tutti
gli atti ricevuti al presidente della giunta regionale unitamente ad un atto di
impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante,
con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o
alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente
determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data
contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora
il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.".
- Il testo dell'art. 113
"Art. 113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria
l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le
parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che
può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla
presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente
importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al
consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.
L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di
esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del
Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici,
per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c)
dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a
5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con
congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere
alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di
autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata
autorizzazione."
Nota all'art. 16, comma 1, lett, d):
Il D.Lgs.Lgt. 30 giugno 1918, n. 1019 reca: "Modificazioni e aggiunte al
D.L.Lgt. 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a
favore di varie province
Nota all'art. 16, comma 1, lett, e):
Il D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 recante: "Autorizzazione al Ministero
dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere
urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse
determinate da eventi calamitosi." È stato pubblicato nella G. U. 2 agosto
1948, n. 177 e ratificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 3136.
Nota all'art. 16, comma 1, lett. n):
Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è stato
pubblicato nella G. U. 7 ottobre 1904. Il testo dei
commi 1 e 2 dell'articolo 60 è il seguente:
"Art. 60 - Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di
cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non
possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale,
o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge
Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e
rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla
espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite
dalla legge di espropriazione per utilità pubblica."
Nota all'art. 16, comma 1, lett. o):
La L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante: "Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche" è stata pubblicata
nella G. U. 21 marzo 1974, n. 76.
Nota all'art. 16, comma 1, lett. p):
La L. 5 novembre 1971, n. 1086 recante: "Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica." è stata pubblicata nella G. U. 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo degli articoli 4 e 7 è il seguente:
"Art. 4 - (Denuncia dei lavori)
- Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore
all'ufficio
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera
sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere
di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere
denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio
civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni
"Art. 7 - (Collaudo statico)
- Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo
statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da
un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto
in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina
Quando non esiste il committente ed il costruttore
esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine
indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a
quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali
sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma
Nota all'art. 16, comma 1, lett. q):
Il testo
"Art. 43. Omissis
Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al
riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli
diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina
governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto,
esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori
pubblici.
Omissis."
Nota all'art. 17, comma 1:
La L. 9 luglio 1908, n. 445 recante: "Legge concernente i provvedimenti a
favore della Basilicata e della Calabria" è stata pubblicata nella G. U.
30 luglio 1908, n. 177.
Note all'art. 17, comma 2:
- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è stato
pubblicato nella G. U. 7 ottobre 1904. Il testo
"Art. 12 - Omissis
Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni
delle opere di sola difesa dei loro beni contro i
corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio
amministrativo col procedimento di cui all'art. 21,
chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono
beneficio.
Omissis."
- La L.R. 20 giugno 1997, n. 35 reca: " Provvedimenti per lo sviluppo
economico, la tutela e la valorizzazione
Nota all'art. 18, comma 4:
La L.R. 3 novembre 1984 n. 34 reca: "Trattamento di previdenza dei
dipendenti regionali".
Nota all'art. 20, comma 1:
La L. 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" è stata pubblicata nella G. U. 18 agosto 1990, n. 192.
Nota all'art. 21, comma 1:
La L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante: "Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche" è stata pubblicata
nella G. U. 21 marzo 1974, n. 76.
Note all'art. 22, comma 1:
- Il testo
"Art. 7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le
regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il
trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
Omissis."
- Il testo dell'art. 7
"Art. 7 - (Attribuzione delle
risorse) - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e
degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto
legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima
decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme
previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti,
i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse
erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al
comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di
programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la
legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire
la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite
dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la
compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento
delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente
decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti
per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime
funzioni e compiti prima
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale
nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e
delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni
che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel
bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e
delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie
locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite
incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo,
regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre
l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle
quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla
concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con
decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i
criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo
1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente
del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la
regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di
segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che
indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un
commissario ad acta."
Note all'art. 23, comma 1:
- Il testo vigente degli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R.
3 maggio 1985, n. 29 (Norme in materia di opere idrauliche di competenza
regionale), così come modificati dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - (Progettazione ed
esecuzione delle opere idrauliche e delega delle funzioni) - Le opere
idrauliche, inserite nei programmi di cui al precedente articolo 4 e dichiarate
nei programmi medesimi come opere di interesse regionale, qualora risultino a
totale carico della Regione oppure finanziate con il concorso di
amministrazioni diverse dagli enti locali, sono progettate ed eseguite dalla
Regione.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza regionale
relative alle opere idrauliche riguardanti corsi d'acqua pubblici entro il territorio provinciale o interessanti più provincie; in
questo ultimo caso è individuata, come provincia competente, quella nel cui
territorio rientra la maggior parte
Nella esecuzione dei lavori si osservano, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme di cui alla legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, ed al
regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sui lavori pubblici."
" Art. 7 - (Approvazione dei
progetti) - Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge
regionale 18 aprile 1979, n. 17, e tenuto conto dei vincoli paesistici di cui
al D.M.
21 settembre 1984, i progetti esecutivi delle opere idrauliche sono approvati
dalla giunta regionale."
"Art. 8 - (Proprietà,
manutenzione e gestione delle opere) - Per la proprietà, manutenzione e
gestione delle opere idrauliche, realizzate ai sensi della
presente legge, si applica l'articolo 19 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.
Per le opere progettate ed eseguite dai consorzi di
bonifica ai sensi
"Art. 9 - (Servizi competenti)
- Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, e
successive modificazioni e integrazioni, le attribuzioni demandate agli
ingegneri capi del genio civile ai sensi degli articoli 97, 98 e 99 del R.D. 25
luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate
dai coordinatori dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del
suolo.".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 173 del 28 ottobre
1996;
* Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Cecchini, D'Angelo, Di
Odoardo e Brachetta n. 202 del 14 febbraio 1997;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 28 gennaio 1999;
* Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 4 marzo 1999;
* Relazione della IV commissione permanente in data 13 aprile 1999;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.