MINISTERO DELL'AMBIENTE
ORDINANZA 7 agosto 1998.
Misure di salvaguardia nelle isole di Ponza e di
Palmarola.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986,
n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad
individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e
riserve naturali;
Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette, del 2
dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 13
settembre 1997, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento per
l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette ed
e' stata individuata la delimitazione di massima della riserva
naturale statale da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n 394,
ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di
applicazione della legge;
Viste le ordinanze del TAR Lazio sezione 2-bis n. 37/1998 e n.
38/1998 dell'8 gennaio 1998 con le quali, da un lato vengono ritenuti
sussistere i presupposti per disporre l'accoglimento delle istanze
incidentali di sospensione presentate, rispettivamente, dalla
provincia di Latina e dal comune di Ponza nei confronti della
delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre
1996, aggiornamento programma triennale per le aree naturali protette
1994-1996, nelle parti in cui viene prevista, secondo le procedure e
nei tempi ivi indicati, la istituzione della riserva naturale statale
delle isole di Ponza e Palmarola e dall'altro viene disposto il
riesame della delibera 2 dicembre 1996 sopracitata;
Considerato che la stessa ordinanza del TAR Lazio potrebbe essere
interpretata nel senso di aver sospeso l'operativita' delle misure di
salvaguardia che l'art. 6, comma 3, della legge 394/1991 impone
sull'area individuata con il citato aggiornamento 1996 del P.T.A.P.;
Rilevato che le isole di Ponza e Palmarola costituiscono una "Zona
di protezione speciale" ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici, dichiarata con nota n.
SCN/ST/1996/12383 del 27 settembre 1996 del Ministro dell'ambiente
alla Commissione delle Comunita' europee, in considerazione della
presenza di valori naturalistici meritevoli di conservazione, con
particolare riferimento all'importanza delle isole sopra citate in
quanto siti di sosta e rifugio per l'avifauna migratoria nonche' di
riproduzione per talune specie rare e minacciate di avifauna
stanziale;
Rilevato altresi' che le isole di Ponza e Palmarola sono state
proposte quale "Sito di importanza comunitaria" IT6004019 ai sensi
della direttiva 42/1993/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche,
a seguito delle indagini effettuate nell'ambito del progetto Bioitaly
e per conto della regione Lazio - dalle Universita' di Roma e
Viterbo, che hanno confermato le valenze naturalistiche delle aree;
Visto l'esito del sopralluogo effettuato nell'isola di Ponza dal
rappresentante del Ministero dell'ambiente con il sindaco di Ponza in
data 2 luglio 1998, nel corso del quale sono stati acquisiti elementi
per la delimitazione delle aree in cui adottare misure di
salvaguardia degli habitat naturali;
Vista la nota prot. n. SCN/9363/DG/1998 in data 19 giugno 1998 con
cui il direttore del servizio conservazione natura ha incaricato la
segreteria tecnica per le aree protette, che vi ha provveduto, di
presentare una proposta di delimitazione dell'area naturale protetta
da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola da sottoporre, previa
acquisizione del parere della provincia di Latina all'iter
procedimentale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo
28 agosto 1998, n. 281, e dell'art. 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Ritenuto urgente e necessario, nelle more della definizione del
procedimento sopraindicato, garantire la tutela dei valori
naturalistici delle isole di Ponza e Palmarola al fine di prevenire
fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente
terrestre;
Ordina:
Art. 1.
Nel territorio dell'isola di Ponza, cosi' come delimitato nella
planimetria allegata, che costituisce parte integrante della
presente
ordinanza, nonche' dell'intera isola di Palmarola, vigono le misure
di salvaguardia di cui all'articolo seguente.
Presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la
relativa
cartografia in scala 1: 10.000 recante la perimetrazione dell'ambito
territoriale interessato insistente, sull'isola di Ponza.
Art. 2.
1. Nel territorio di cui al precedente art. 1 sono
vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della
fauna selvatica;
b) la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche',
l'introduzione di specie estranee, vegetali animali, che possano
alterare l'equilibrio naturale, fatti salvi gli interventi di
sistemazione e di consolidamento ai fini della stabilita'
geomorfologica del territorio;
c) la realizzazione di impianti di discarica per lo smaltimento dei
rifiuti;
d) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;.
e) l'accensione di fuochi all'aperto;
f) il campeggio al di fuori delle strutture ricettive esistenti
autorizzate;
g) la raccolta e il danneggiamento di materiale archeologico,
paleoetnologico, paleontologico;
h) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di
quelle dismesse;
i) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;
l) il taglio e la manomissione delle associazioni vegetali
spontanee ad esclusione degli interventi strettamente indispensabili
a garantirne la conservazione;
m) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle
esistenti;
n) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con
destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici
ed idrogeotermici;
o) l'uso di fitofarmaci di prima e seconda categoria nell'esercizio
dell'attivita' agricola.
Art. 3.
La sorveglianza dell'area di cui al precedente art. 1 e'
esercitata
dal Corpo forestale dello Stato ai sensi di quanto disposto all'art.
21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
nonche' dalle altre
forze di polizia.
Art. 4.
La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di
sei mesi ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto
1998
Il Ministro: Ronchi