MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 6 giugno 1998.
Istituzione dell'area marina protetta di Portofino.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394
e, in particolare, gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare;
Visti i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita
Ligure;
Vista la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la
regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della
consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il parere favorevole espresso dalla consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997 sulla predetta
proposta di modifica;
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il
servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del
comitato per le aree naturali protette di approvazione
dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le
aree naturali protette 1994/1996;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del
18 marzo 1998;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area
marina protetta denominata Portofino;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
denominata Portofino.
Art. 2.
1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale
marina protetta Portofino e' delimitata dalla congiungente i seguenti
punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti
al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine
-- --
A) 44›19'.16N 09›12'.85E
B) 44›18'.42N 09›13'.10E
C) 44›18'.32N 09›12'.82E
D) 44›18'.20N 09›12'.80E
E) 44›18'.20N 09›13'.10E
F) 44›17'.77N 09›13'.25E
G) 44›18.'41N 09›10'.32E
H) 44›18'.87N 09›10'.58E
I) 44›18'.90N 09›10'.52E
L) 44›18'.42N 09›10'.21E
M) 44›19'.20N 09›08'.45E
N) 44›19'.80N 09›08'.88E
O) 44›20'.78N 09›09'.17E
P) 44›20'.78N 09›09'.32E
Art. 3.
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in
particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e
geomorfologiche della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale
marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della
biologia, marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la
rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando
attivita' tradizionali locali gia' presenti. Sempre nell'ambito
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette
finalita', per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi
turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina
relativa dovra' prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di
trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti
nei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.
Art. 4.
1. All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per
come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo
quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa
i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che
possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente
oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale
marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
In particolare, sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in
genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o
turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in
genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o, inquinanti;
d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare
da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), e' delimitata
dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
-- --
R) 44›18'.93N 09›09'.37E
S) 44›18'.72N 09›09'.98E
3. In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1, sono
vietati:
a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle
formazioni geologiche e minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di
qualsiasi genere e, tipo, escluse l'imbarcazioni di servizio con
compiti di sorveglianza e soccorso e quelle di appoggio ai programmi
di ricerca scientifica, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente
gestore dell'area naturale marina protetta;
c) la balneazione;
d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo
esercitata.
4. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare
da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio
di accesso a S. Fruttuoso, e delimitata dalla congiungente i punti
sottoindicati:
Latitudine Longitudine
-- --
T) 44›17'.90N 09›13'.10E
F) 44›17'.77N 09›13'.25E
G) 44›18'.41N 09›10'.32E
H) 44›18'.87N 09›10'.58E
I) 44›18'.90N 09›10'.52E
L) 44›18'.42N 09›10'.21E
M) 44›19'.20N 09›08'.45E
Q) 44›19'.33N 09›08'.79E
5. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) l'ancoraggio;
b) l'ormeggio non regolamentato;
c) la pesca subacquea.
6. In tale zona sono, invece, consentiti:
a) l'accesso a remi e a vela ad imbarcazioni di dimensioni ridotte
(massimo 6 metri circa) dotate o meno di motore, autorizzate
esplicitamente dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta,
per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
b) la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di
sorveglianza e soccorso, a quelle di appoggio ai programmi di ricerca
scientifica, nonche' a quella per la fruizione, nei modi
esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta
medesima;
c) l'accesso alle imbarcazioni a motore per l'esercizio della pesca
professionale riservata ai pescatori residenti, nonche' alle
cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno la propria sede nei comuni territorialmente
interessati, alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi e
nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta;
d) l'ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra,
appositamente predisposte dall'ente gestore;
e) la balneazione;
f) le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie
viventi e la conservazione dei fondale (fotografia, riprese, turismo
subacqueo, ecc.);
g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio,
esplicitamente autorizzati dall'ente gestore;
h) l'attivita' di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello;
l'attivita' di pesca sportiva da natante con l'uso di canna e lenze
da fermo esercitata da cittadini dei comuni territorialmente
interessati.
7. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare
da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di
accesso al porto di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta
Cannette, e' delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
-- --
A) 44›19'.16N 09›12'.85E
B) 44›18'.42N 09›13'.10E
C) 44›18'.32N 09›12'.82E
D) 44›18'.20N 09›12'.80E
E) 44›18'.20N 09›13'.10E
F) 44›17'.77N 09›13'.25E
T) 44›17'.90N 09›13'.10E
Q) 44›19'.33N 09›08'.79E
M) 44›19'.20N 09›08'.45E
N) 44›19'.80N 09›08'.88E
O) 44›20'.78N 09›09'.17E
P) 44›20'.78N 09›09'.32E
8. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 1; sono vietati:
a) l'ancoraggio;
b) l'ormeggio non regolamentato;
c) la pesca subacquea.
9. In tale zona sono, invece, consentiti:
a) l'accesso ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri
circa), dotate o meno di motore, ad una velocita' massima di 5 nodi,
per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
b) l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di
sorveglianza e, soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di
ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente
autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;
c) l'accesso alle imbarcazioni a motore per l'esercizio della pesca
professionale riservata ai pescatori residenti, nonche' alle
cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo
1958, n. 250, che risultino aver propria sede nei comuni e nei luoghi
territorialmente interessati alla data del presente decreto, con i
mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore;
d) l'ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra,
appositamente predisposte dall'ente gestore;
e) la balneazione;
f) le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie
viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo
subacqueo, ecc.);
g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio,
esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
h) la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche
effettuata da riva.
10. La navigazione nella fascia di mare prospiciente l'area marina
protetta di Portofino, per una larghezza di 1.000 metri a partire dal
confine dell'area protetta, dovra' essere effettuata ad una velocita'
massima di dieci nodi.
Art. 5.
1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino
sara' affidata ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 2,
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 6.
1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione
dell'area naturale marina protetta di Portofino si fa fronte, per
l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare
precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina
protetta e della sua ripartizione, con L. 400.000.000 a gravare sul
capitolo 4637 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del
mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente, nonche' con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le
spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa,
e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul
capitolo 4638 della predetta unita' previsionale di base dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per
l'esercizio finanziario 1998.
2. Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun
esercizio finanziario 1999, 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali
stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637 dell'unita'
previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", la somma non
inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione
ordinaria delle aree naturali marine protette.
Art. 7.
1. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato, ai
sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come
modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento
dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre
centottanta giorni dalla approvazione di tale convenzione.
2. Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di
un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente
gestore e alla commissione di riserva.
Art. 8.
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione, sentita la consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello
sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 6 giugno 1998
Il Ministro: Ronchi
Registrato
alla Corte dei conti il 17 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 222