LEGGE REGIONALE
18 MAGGIO 2000, N. 95
Nuove
norme per lo sviluppo delle zone montane.
BURA
n. 18 del 28 giugno 2000
TITOLO
I
Art. 1
(Finalità generali ed ambito
di applicazione)
1.
La Regione Abruzzo assume
tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio
montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi
residente ed investe adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera
comunità regionale.
2.
La Regione favorisce intese
con le Regioni appenniniche, con lo Stato e con l'Unione Europea e contribuisce
alla promozione di politiche comuni finalizzate allo sviluppo delle zone montane
ed alla nascita del distretto rurale d'Europa.
3.
La presente legge, in
armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e con la normativa statale,
disciplina gli interventi ordinari e speciali per il territorio montano della
Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento
istituzionale con il sistema delle autonomie locali.
4.
Le disposizioni recate dalla
presente legge trovano applicazione nei territori dei Comuni, compresi
interamente o parzialmente nell'ambito delle Comunità
Montane.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ove non diversamente
specificato nei successivi articoli, si intende per:
a)
Comunità Montane, gli Enti
Locali riordinati con la Legge Regionale n. 92 del
6/12/1994;
b)
Comuni montani, i Comuni il
cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di una Comunità
Montana;
c)
Ambito montano o zona
montana, la parte del territorio regionale compresa nel perimetro delle Comunità
Montane e quella individuata ai sensi dell’art. 28, comma 5, della legge 8
giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
3
(Soggetti
istituzionali attuatori)
1.
I soggetti istituzionali
attuatori della presente legge sono le Comunità Montane, i Comuni montani e le
Province, nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio Regionale e
la Giunta regionale.
2.
Sono fatte salve le
competenze dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, istituiti con legge 27
dicembre 1953, n. 959, e dei Consorzi di Bonifica presenti nel territorio della
Regione.
Art.
4
(Esercizio associato di
funzioni)
1.
Ai sensi della normativa
nazionale e regionale, le Comunità Montane, anche in consorzio tra loro,
promuovono l’esercizio associato di funzioni di competenza
comunale.
2.
Nell'ambito montano della
Regione, spetta alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie
dei Comuni o di quelle ad esse delegate, nonché la gestione associata di servizi
comunali nei settori di competenza.
3.
I Comuni possono delegare
alle Comunità Montane le più ampie funzioni per lo svolgimento di attività di
interesse generale, per la realizzazione di opere di competenza comunale, per la
progettazione e l’attuazione di interventi di carattere
sovracomunale.
4.
Per la definizione e
l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune, le Comunità Montane possono,
altresì, promuovere accordi di programma ai sensi della normativa
vigente.
5.
Le Province possono delegare
alle Comunità Montane le funzioni loro attribuite dalla Regione e subdelegare le
funzioni delegate, laddove è da ritenersi conveniente lo svolgimento a livello
sovracomunale.
Art. 5
(Fondo regionale della
montagna per gli interventi speciali)
1.
A decorrere dall'esercizio
finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il "Fondo
regionale per la montagna", istituito con la Legge Regionale n. 134
dell’1/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal "Fondo
regionale della montagna per gli interventi speciali" di seguito denominato
semplicemente Fondo.
2.
Le risorse economiche del
Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari corrisposti alle
Comunità Montane.
3.
Le dotazioni del Fondo sono
costituite dalle seguenti disponibilità:
a)
la quota di competenza
regionale del Fondo Nazionale per la Montagna di cui all'art. 2 della legge
97/1994;
b) gli stanziamenti a carico
del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i
quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di
caccia, pesca e raccolta dei tartufi, e comunque in misura non inferiore a lire
4.000 milioni;
c)
eventuali ulteriori
finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti
dai trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione
Europea.
4.
Le risorse finanziarie del
Fondo sono ripartite nel modo seguente:
a)
il 90% è assegnato alle
Comunità Montane per l'attuazione degli interventi speciali previsti e
disciplinati dalla presente legge e dalla legge 31 gennaio 1994, n.
97;
b) il 5% è destinato per il
finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo art.
48;
c)
il 5% è destinato
all’istituzione ed alimentazione di un fondo speciale presso la FIRA o altro
istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive,
di servizio o di riantropizzazione del territorio montano.
5.
La quota del Fondo di cui al
comma 4 lettera a), è ripartito tra le Comunità Montane secondo i seguenti
criteri:
a)
il 20% in parti uguali tra
tutte le Comunità Montane;
b) il 20% in proporzione alla
popolazione residente in ambito montano risultante al 31 dicembre del penultimo
anno;
c)
il 20% in proporzione alla
superficie territoriale di ogni Comunità Montana;
d) il 20% in proporzione
all’indice di spopolamento accertato sulla base dei dati della popolazione
riferiti agli ultimi due censimenti;
e)
il 10% in base alle classi
di età secondo l'indice di dipendenza formulato come rapporto intercorrente tra
la somma della popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14 anni e
la popolazione in età lavorativa secondo i dati riferiti al penultimo anno
precedente;
f) il 10% in base a criteri
perequativi, stabiliti dalla Giunta regionale, tendenti a riequilibrare le
situazioni di maggiore svantaggio socio-economico tra le Comunità Montane, come
risultanti dalla classificazione di cui all'art. 6.
6.
Con provvedimento di
assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, la parte
del Fondo relativa alla lettera a)
del comma 4 finanzia, in ciascuna Comunità Montana, in tutto o in
parte:
a)
Gli investimenti, ivi
compresi quelli di iniziativa privata, approvati della Comunità Montana,
configurabili come interventi di competenza delle Comunità Montane, previsti nei
Piani di sviluppo socio economici, ovvero in programmi o progetti approvati
dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla
Regione, dalle Province e dai Comuni;
b) Gli interventi inerenti
l’esercizio associato delle funzioni e la gestione associata di
servizi;
c)
I progetti di sviluppo di
interesse sovracomunale, nonché le relative spese generali indicate nei
progetti, nei limiti indicati dalla Giunta Regionale;
d) Le spese necessarie alla
elaborazione dei progetti di massima, il loro perfezionamento in progetti
esecutivi;
e)
La redazione e
l’aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico e degli eventuali atti
accessori;
f) Le quote di cofinanziamento
poste a carico delle Comunità Montane per la realizzazione di progetti che siano
assistiti da finanziamento comunitario, statale, regionale ovvero di altri Enti
Locali;
g)
La concessione di forme di
incentivazione ai residenti nel territorio montano per la compensazione degli
svantaggi;
h)
Le iniziative, i programmi e
le attività ricomprese nella presente legge.
7.
Le Comunità possono
destinare una quota non superiore al 40% delle risorse loro assegnate, derivanti
dall’attribuzione prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, a
valere quindi sulle risorse regionali costituenti il Fondo, per la copertura
delle spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe
conferite.
8.
La Regione definisce
annualmente le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità a
favore del territorio montano. La priorità opera per entità non
inferiori:
a)
al 30% per gli interventi in
materia di agricoltura e forestazione, ambiente, ecologia, energia, trasporti e
viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media
industria;
b) al 20% per i rimanenti
settori.
9. Le percentuali definite al comma 8 sono calcolate al netto dei contributi regionali ordinari corrisposti alle Comunità Montane. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Consulta per la Montagna di cui al successivo art. 51, può proporre una riduzione delle quote sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate.
10. Con provvedimento della
Giunta Regionale è disciplinata la natura del fondo speciale previsto alla
lettera c) del comma. 4 e gli interventi che possono beneficiare delle
provvidenze recate dal fondo stesso.
11. Il Consiglio Regionale,
decorsi tre anni e su proposta della Giunta Regionale, accertato il recupero del
deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla
generalità del territorio abruzzese secondo parametri di confronto
quantificabili per settore, delibera in riduzione rispetto alle percentuali
minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore,
ovvero conferma le percentuali per il successivo triennio.
Art. 6
(Classificazione del
territorio montano)
1.
La Giunta Regionale, sentiti
la Commissione Consiliare competente, l'Unione delle Province Abruzzesi,
l'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani, l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, stabilisce i criteri e definisce i parametri per
l’individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e
socioeconomici in ambito montano.
2.
I criteri per la
delimitazione delle aree omogenee devono tenere conto della dimensione del
Comune sia territoriale sia demografica, della densità di popolazione,
dell'indice di spopolamento, dell'indice di ruralità, dell'altimetria del
capoluogo, del livello dei servizi e delle attività extra agricole ivi comprese
quelle turistiche, dell’indice di percorrenza della strada principale che
collega al capoluogo di provincia o comunque ad un centro capoluogo di un Comune
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti oltre ad eventuali ulteriori parametri, definiti dal
Comitato, idonei a definire il principio di marginalità sociale ed
economica.
3.
Le Comunità Montane, nei 120
giorni successivi alla definizione dei criteri operata dalla Giunta Regionale,
applicando i parametri riconosciuti validi per tutto il territorio montano
abruzzese, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori nelle
seguenti tre zone omogenee:
a)
Area "A" corrispondente ai
Comuni con alta marginalità;
b) Area "B" corrispondente ai
Comuni con media marginalità;
c)
Area "C" corrispondente ai
Comuni con bassa marginalità.
4.
La classificazione di cui al
comma 3 è trasmessa alla Giunta Regionale, alla Provincia competente ed ai
Comuni che compongono la Comunità Montana. Le Comunità Montane aggiornano con
cadenza triennale la classificazione del territorio di loro competenza, secondo
i parametri e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, tenendo conto delle
trasformazioni intervenute.
5.
I benefici previsti dalla
presente legge, per le attività di tutela e gestione del patrimonio forestale e
per l'agricoltura di montagna, si applicano indistintamente su tutto il
territorio montano a prescindere dalla classificazione di cui al comma
3.
TITOLO
II
AZIONI ED INTERVENTI NEL
SISTEMA ECONOMICO E TERRITORIALE
Art. 7
(Obiettivi generali in campo
economico e territoriale)
1.
La Regione considera la
tutela e lo sviluppo economico del territorio montano obiettivo prioritario
delle azioni da attivare, al fine di garantire le migliori condizioni di
vivibilità alle popolazioni ivi residenti.
2.
L'obiettivo di cui al comma
1 è perseguito mediante:
a)
l’attivazione di strumenti
legislativi, anche derogatori della normativa ordinaria, e la creazione di forme
di monitoraggio delle trasformazioni territoriali;
b)
la corresponsione di
incentivi all'insediamento ed al mantenimento della popolazione in ambito
montano;
c)
l'attivazione di misure
straordinarie per garantire lo sviluppo economico e l'innalzamento del reddito e
delle condizioni di vita dei residenti in ambito montano;
d)
la realizzazione di
interventi di sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità e delle
comunicazioni locali, nonché dei servizi di rete, delle infrastrutture rurali e
delle attività di sostegno al sistema delle imprese collegate in
rete.
3.
L'economia montana deve
accomunare nel processo di sviluppo, insieme alle attività agro-zootecniche e
turistiche, quelle dall'artigianato tradizionale, del commercio e della piccola
e media impresa, nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini
locali.
4.
Le Comunità Montane, le
Province ed i Comuni montani, sono i soggetti primari di garanzia degli
obiettivi previsti al comma 1 ed a loro è demandata la realizzazione degli
interventi, da svilupparsi unitamente ai criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi e di utilizzo delle deroghe recate dalla presente
normativa.
5.
Le Comunità Montane
concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali
secondo le modalità previste dalle leggi regionali
vigenti.
(Piano di
sviluppo socioeconomico)
1.
Le Comunità Montane
individuano nel Piano di sviluppo socioeconomico, di seguito definito Piano, e
nel Programma Operativo Annuale di cui al successivo art. 10, le concrete forme
di attuazione delle azioni previste dalla presente legge.
2.
Il Piano ha come finalità
principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il
miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli
interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto
idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche,
la conservazione del patrimonio monumentale, dell’edilizia rurale, dei centri
storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell’uomo ai fini
dello sviluppo civile e sociale.
3.
Il Piano ha la stessa durata
temporale del Programma Regionale di Sviluppo. Al Piano possono essere apportate
variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità, purché in armonia con
i piani ed i programmi regionali e provinciali. Le Comunità Montane provvedono
alla opportuna concertazione con gli Enti Parco e le Comunità del Parco prima
dell’adozione del Piano.
4.
Le Comunità Montane adottano
o aggiornano il Piano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Le eventuali spese per la redazione o l'aggiornamento del Piano possono trovare
copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.
5.
Il Piano è adottato dal
Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dallo Statuto
dell'Ente.
6.
Il Piano, dopo l'adozione, è
trasmesso alla Giunta Regionale, all'Amministrazione Provinciale ed ai Comuni
che compongono la Comunità Montana.
7.
Le procedure e gli
adempimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle variazioni e agli
aggiornamenti del Piano.
8.
Le Comunità Montane
supportano i Comuni nella predisposizione delle progettazioni da ricomprendere
all'interno del Piano e dei programmi pluriennali di
intervento.
9.
La mancata adozione ovvero
il mancato adeguamento del Piano, nei termini stabiliti al comma 4, comporta una
diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo nella
misura del 10%, con effetto dall'anno successivo alla avvenuta inadempienza e
fino al superamento dell’inadempienza stessa.
10. Le quote non assegnate alle
Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 9, sono
destinate a finanziare i progetti pilota di cui all’art. 48 della presente
legge.
Art. 9
(Carta di destinazione d'uso
del territorio)
1.
Le Comunità Montane possono
provvedere alla redazione della Carta di destinazione d'uso del territorio, di
seguito definita Carta, quale strumento di supporto operativo delle scelte
contenute nel Piano di sviluppo socio-economico, anche avvalendosi degli
strumenti urbanistici adottati dai Comuni che le costituiscono e degli strumenti
di pianificazione provinciale e regionale.
2.
Le eventuali spese per la
redazione della Carta possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del
Fondo.
3.
La Carta, oltre a consentire
la lettura complessiva del territorio della Comunità Montana, individua le aree
di particolare interesse agricolo, turistico e le zone di tutela ambientale. La
Carta evidenzia le zone di rischio idrogeologico e valanghivo che determinano
comunque situazioni di uso condizionato del territorio. La Carta individua le
aree di interesse sovracomunale suscettibili di interventi tesi a migliorare la
qualità della vita in ambito montano, nonché la realizzazione di opere
infrastrutturali di interesse della Comunità Montana o di più Comuni secondo le
risultanze del Piano.
4.
La Carta, al fine di
garantire l'attuazione di forme di programmazione più generale, può estendersi
ai territori non ricadenti nella Comunità Montana, previo accordo di programma
con i Comuni interessati.
5.
La Carta è approvata
unitamente al Piano di Sviluppo socio economico.
Art.
10
(Programma Operativo
Annuale)
1.
Il Programma Operativo
Annuale per l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla ripartizione del
Fondo, nel seguito del presente articolo definito semplicemente "Programma", è
predisposto dalla Giunta della Comunità Montana, sulla base delle indicazioni
contenute nel Piano di sviluppo socioeconomico, ed è approvato dal
Consiglio.
2.
Il Servizio regionale
competente per materia comunica alle CC.MM. l’importo loro spettante a valere
nelle dotazioni del fondo, per quanto attiene gli stanziamenti a carico del
bilancio regionale, entro il mese successivo a quello di pubblicazione della
legge regionale di approvazione di bilancio.
3.
Il Programma deve essere
approvato dalla Comunità Montana nei 45 giorni successivi all'avvenuta
comunicazione delle risorse spettanti. La mancata approvazione del programma nei
termini indicati comporta una decurtazione pari al 10% delle risorse attribuite
per l'anno in corso.
4.
Le quote non assegnate alle
Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 3, sono
destinate a finanziare i progetti pilota di cui all’art. 48 della presente
legge.
5.
Il Programma indica gli
interventi e le azioni da attivare nell'anno di riferimento con le relative
previsioni di spesa, evidenzia l'eventuale apporto finanziario di soggetti
pubblici e privati, determina le eventuali forme di partecipazione dei soggetti
pubblici e privati alla definizione degli interventi e delle azioni
previste.
6.
Al Programma possono essere
apportate variazioni, nel corso dell'anno, con provvedimenti del Consiglio
Comunitario.
7.
Il Programma e le eventuali
variazioni sono trasmessi alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni che
compongono la Comunità Montana.
8.
Le Comunità Montane, entro
il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta Regionale un rendiconto
sull'utilizzazione delle somme loro assegnate nell'anno precedente. Entro lo
stesso termine trasmettono alla Giunta Regionale, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi e delle azioni intraprese.
Art.
11
(Tutela
delle aree destinate a verde agricolo)
1.
Gli strumenti urbanistici
dei Comuni montani non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni
adibiti all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di
infrastrutture ed impianti a supporto delle medesime.
2.
In deroga a quanto previsto
al comma 1 possono essere richieste modificazioni all'uso dei terreni solo per
la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi pubblici di interesse
collettivo, per infrastrutture di tipo turistico o per eccezionali esigenze da
motivarsi in modo circostanziato, altrimenti non diversamente
localizzabili.
3.
Al fine di incentivare il
recupero ed il riutilizzo del patrimonio edilizio rurale esistente nei Comuni
montani, il Servizio regionale competente per materia individua specifiche
deroghe per consentire l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto delle
tipologie costruttive e con l'utilizzazione di materiali atti a valorizzare il
paesaggio montano e rurale.
Art.
12
(Valorizzazione del
patrimonio edilizio)
1.
La Regione promuove nei
Comuni montani, l'acquisizione, il recupero e la ristrutturazione degli edifici
esistenti, con l’obiettivo primario di contenere il consumo di nuovo territorio,
valorizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire la messa in opera di
interventi tecnologici per il contenimento dei consumi
energetici.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1, la Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede a disciplinare le modalità di corresponsione dei
contributi, sia in conto interesse sia in conto capitale, attribuendo una
priorità per gli interventi localizzati nei centri storici e nelle zone abitate,
comunque denominate, con popolazione fino a 500 abitanti e nei comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti.
Art.
13
(Interventi di salvaguardia
ambientale e territoriale)
1.
Le Comunità Montane,
nell'ambito dei propri piani di sviluppo socioeconomico, indicano gli interventi
prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi
sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla gestione ed
utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni e degli
edifici rurali.
2.
Gli interventi di cui al
comma 1 costituiscono attuazione, per la parte di competenza, dei piani di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
3.
La Regione riconosce e
remunera, nei limiti delle risorse programmate, i servizi d'interesse generale
svolti dall'agricoltore e dal proprietario di terreni, in ambito montano, anche
non imprenditore agricolo a titolo principale. A tal fine può concedere,
attraverso le Comunità Montane, a imprenditori singoli o associati contributi
sino ad un massimo del 60% della spesa documentata per piccole opere ed attività
di manutenzione ambientale all'interno dell'azienda o dell'area di proprietà,
per la tutela delle tradizionali tecniche agricole e per la valorizzazione delle
produzioni tipiche; la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà e
le iniziative degli enti pubblici.
4.
La Giunta Regionale
determina i criteri e gli ambiti
applicativi per i contributi di cui al comma 3) nonché le forme ed i modi della
collaborazione con le Comunità Montane.
(Tutela del patrimonio
forestale e dei boschi)
1. A decorrere
dall’annualità successiva all’entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle norme recate dalle leggi regionali 28/1994 e 106/1994, la regione
affida alle Comunità Montane i compiti di manutenzione e di conservazione del
patrimonio silvo-pastorale, nonché quelli di tutela, assistenza tecnica e
ricomposizione ambientale dei boschi.
2. Con la stessa decorrenza
i finanziamenti per gli interventi di forestazione e di sistemazione
idraulico-forestale sono assegnati, per ciò che concerne l’ambito montano,
direttamente alle Comunità Montane.
3. Le modalità di riparto
delle risorse relative ai programmi di forestazione e di sistemazione
idraulico-forestale sono determinate dalla Giunta
regionale.
4. Le Comunità Montane, nel
rispetto dei criteri, procedure e priorità indicati dalle leggi regionali
28/1994 e 106/1994, predispongono appositi bandi di evidenza pubblica per
l’assegnazione di contributi ai fini del finanziamento di progetti presentati da
soggetti pubblici e privati realizzatori degli interventi.
5. Le Comunità Montane
possono riservare una quota fino al 40% delle risorse loro assegnate per
interventi a gestione diretta, nel rispetto delle normative nazionali e
regionali vigenti. Laddove le Comunità Montane non intendono avvalersi di detta
facoltà l’intero importo assegnato è utilizzato nel rispetto della normativa
regionale sopra richiamata.
(Gestione del patrimonio
forestale ed economia del legno)
1.
Le Comunità Montane
promuovono la gestione del patrimonio
agro-silvo-pastorale.
2.
Tutte le strutture di
gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, definite all’art. 16 della
presente legge, possono formulare un programma per lo svolgimento delle attività
di gestione delle risorse naturali delle aree protette, l'esecuzione degli
interventi di forestazione ed agricoltura eco-compatibile, la manutenzione del
territorio, la ricostituzione ambientale, la prevenzione degli incendi boschivi,
la sistemazione idraulico-forestale. Il programma è approvato dalla Comunità
Montana. Il programma, ove approvato dalla Comunità Montana, potrà essere
finanziato o cofinanziato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della presente
legge.
3.
La Regione promuove lo
sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano
di settore, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e
boschive in una prospettiva di filiera. Il piano di settore può prevedere anche
accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola o associata,
e operatori del settore del legno per l'ottimale utilizzazione delle risorse
forestali. Il piano è approvato dalla Giunta Regionale.
4.
Nella predisposizione del
piano di settore di cui al comma 3, la Regione riconosce una specifica priorità
ai territori montani che non sono compresi nel perimetro dei parchi nazionali o
regionali.
Art.
16
(Strutture di gestione
forestale)
1.
Le strutture per la gestione
delle unità territoriali forestali e boschive sono:
a)
Il consorzio forestale
costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del R.D. n. 3267 del 1923 e
successive modifiche ed integrazioni;
b)
Il consorzio forestale
costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di
proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o generale di
cui al citato R.D. n. 3267 del 1923;
c)
Il consorzio forestale
costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di
proprietà private;
d)
Il consorzio di
miglioramento fondiario costituito ai sensi degli articoli 71 e seguenti del
R.D. n. 215 del 1933;
e)
Le associazioni di
proprietari;
f)
Le
cooperative.
2.
Le Comunità Montane possono
promuovere e sostenere le attività delle strutture di gestione, concedendo
contributi specifici per le loro attività, non rientranti fra quelli del
precedente art. 14, in relazione:
a)
alle caratteristiche
forestali e boschive ed all'intensità degli interventi
attivabili;
b)
all'ampliamento della sfera
operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni
forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di
proprietà privata;
c)
alla presenza di patrimoni
silvo-pastorali di enti locali e demani civici idonei a contenere il degrado
fondiario;
d)
alla presenza di aziende
diretto-coltivatrici che assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle
risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione delle pluriattività
previste dalla normativa statale per la montagna;
e)
alla gestione nei parchi o
nelle riserve naturali regionali dei servizi di manutenzione del
territorio;
f)
allo sviluppo
dell’occupazione e dell’imprenditorialità attivabile dalle iniziative
proposte.
Art.
17
(Organizzazioni montane per
la gestione dei beni agro-silvo-pastorali)
1.
La Regione riconosce le
organizzazioni montane che gestiscono i beni agro-silvo-pastorali in proprietà
collettiva, comunque denominate, quali soggetti concorrenti alla tutela sociale
ed economica del territorio montano.
2.
Ferme restando le
prerogative di cui alla legge 1766/1927, del R.D. 332/1928, della legge 278/1957
e della L.R. 25/1988 e successive modifiche ed integrazioni, alle organizzazioni
di cui al comma 1 è attribuita, per loro richiesta, la personalità giuridica di
diritto privato, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai
nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione
comunitaria.
3.
Ciascuna organizzazione è
retta da uno statuto e dalle consuetudini.
4.
I beni costituenti il
patrimonio comune delle organizzazioni sono inalienabili, indivisibili ed
inusucapibili, con destinazione di uso
agro-silvo-pastorale.
5.
Le organizzazioni montane,
nel rispetto degli strumenti urbanistici, possono modificare la destinazione dei
beni per consentire la realizzazione di interventi funzionali ad attività del
settore primario e di impianti di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agro-silvo-pastorali nonché per la realizzazione di infrastrutture
turistiche.
6.
La Giunta Regionale sentite
le organizzazioni interessate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, emana le norme relative all'organizzazione e alla gestione
patrimoniale delle organizzazioni montane di cui al presente articolo, nonché
delle forme di coordinamento operativo fra le stesse e gli enti
locali.
Art.
18
(Attività produttive
agricole)
1.
L'agricoltura è riconosciuta
quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e valorizzazione del
territorio montano.
2.
La Regione promuove la
permanenza dell'attività agricola nel territorio montano anche attraverso la
corresponsione di incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione del
processi produttivi, lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie.
3.
Al fine di agevolare il
processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera delle zone
montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento di redditi
adeguati, le Comunità Montane possono concedere agli imprenditori agricoli,
singoli od associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote
latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario" nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'art.
10 della stessa legge, nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici
e per gli allevamenti ovi-caprini di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2066/92 e
2069/92.
4.
Al fine di mantenere diffusa
la pratica dell'utilizzo dei pascoli montani esistenti, ai conduttori di pascoli
possono essere concessi contributi per la permanenza estiva del conduttore, del
personale di aiuto e per ciascun capo monticato.
5.
Ai proprietari dei pascoli
possono essere concessi contributi, per il recupero, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture accessorie funzionali
all'attività svolta.
6.
Possono inoltre essere
concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su versanti in
tutto o in parte abbandonati ed incolti.
7.
Il Sindaco del Comune, sul
cui territorio si svolge l'attività di pascolo montano, certifica il regolare
svolgimento delle attività di cui al commi 4 e 6.
Art.
19
(Interventi a favore della
ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori)
1.
Al fine di favorire
l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle
aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione
fondiaria, la Regione accorda la priorità nel finanziamento per l'acquisto di
terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice,
sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate
dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai
seguenti beneficiari:
a)
coltivatori diretti di età
compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone
montane;
b)
eredi considerati
affittuari, al sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui
contratti agrari", delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli
altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla
scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo la modalità ed i
limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c)
cooperative e consorzi
agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci
cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18
e i 60 anni, residenti in Comuni montani.
2.
Per le stesse finalità di
cui al comma 1 le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura
totale o parziale delle spese per gli atti di compravendita e di permuta dei
terreni.
3.
Qualora i terreni oggetto
del presente articolo, nei 10 anni successivi alla data di concessione dei
contributi, siano alienati, divisi o sia modificata la loro destinazione, i
soggetti beneficiari decadono dal beneficio, con il conseguente obbligo di
restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi
legali.
4.
Le Comunità Montane ed i
Comuni possono attivare procedure di acquisizione dei terreni agricoli per
favorire la costituzione di aziende agricole di sufficiente dimensione. I fondi
acquisiti potranno essere concessi in affitto o in appalto ad imprenditori
agricoli.
(Valorizzazione e tutela dei
prodotti tipici agro-alimentari)
1.
La Giunta Regionale promuove
la costituzione di organizzazioni di produttori o di trasformatori ai sensi
della normativa vigente, relativi alla Denominazione di Origine protetta (DOP) e
Indicazione Geografica protetta (IGP) ed alle attestazioni di specificità dei
prodotti agricoli ed alimentari. Le iniziative sono volte a consentire adeguato
riconoscimento, tutela e valorizzazione ai prodotti tipici delle zone
montane.
2.
Le Comunità Montane tutelano
e valorizzano, anche attraverso la concessione di contributi alle aziende
produttrici, singole od associate, o di loro consorzi di tutela, i prodotti
tipici del territorio di competenza. Favoriscono la costituzione di consorzi di
produttori e svolgono attività di studio e di ricerca per il riconoscimento dei
prodotti tipici.
Art.
21
(Artigianato e mestieri
tradizionali della montagna)
1.
La Giunta Regionale, entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l’Anci, l’Uncem
e L’UPA, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da
considerare come espressioni autentiche della montagna abruzzese e definisce le
azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei
prodotti.
2.
Le Comunità Montane e le
Province fuori degli ambiti montani definiscono gli interventi e le azioni da
realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano
i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i
finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili
della rendicontazione; nelle more delle azioni regionali, le Province e le
Comunità Montane agiscono sulla base della propria
programmazione.
Art.
22
(Turismo rurale
montano)
1.
La Regione Abruzzo valorizza
le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambito montano
attraverso interventi a favore del turismo rurale montano, al fine di ampliare
l'offerta turistica complessiva e favorire il mantenimento e la creazione di
nuove opportunità di lavoro.
2.
Per turismo rurale montano
si intendono le attività di ricezione ed ospitalità, di ristorazione,
somministrazione di pasti e bevande, commercializzazione diretta di prodotti
agro-alimentari propri, di artigianato artistico e tradizionale, attività
sportive, del tempo libero e di servizio, nonché le attività agrituristiche,
finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del
territorio rurale montano.
3.
Le attività di turismo
rurale montano possono essere svolte da soggetti in possesso delle
autorizzazioni necessarie per:
a) esercizi
alberghieri;
b) esercizi
extra-albeghieri;
c) esercizi di ristorazione
per la somministrazione di pasti e bevande;
d) esercizi
agrituristici;
e) esercizi per la gestione
di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta,
lo sport ed il tempo libero;
f) tutte le attività
riconducibili al turismo rurale montano.
4. Per beneficiare della qualifica di operatore turistico rurale montano, nei settori della ricettività e della ristorazione, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a)
l'attività deve essere
svolta in immobili ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, ovvero nei
centri storici o in nuclei abitati con popolazione fino a 500
abitanti;
b) in particolare l'attività di
ristorazione deve essere basata sulla gastronomia tipica della zona, con
l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende operanti
nell'ambito montano.
5. Il Servizio regionale competente per materia predispone gli elenchi degli operatori turistici rurali montani suddivisi nelle tipologie di esercizi di cui al comma 3.
6. Gli imprenditori iscritti negli elenchi di cui al comma 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti dai programmi comunitari a gestione regionale e dalle leggi regionali.
7. La Giunta Regionale, con
il supporto dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, realizza un idoneo marchio del
turismo rurale montano, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile, in
eventuale aggiunta ai marchi o simboli regionali e locali.
8. Gli operatori del turismo
rurale montano devono esporre il marchio di cui al comma 7 unitamente al
documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale.
9. Le Comunità Montane
possono concedere incentivi per l'attuazione dei programmi di turismo rurale
montano, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale
di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il
restauro di edifici nei centri storici e dei nuclei abitativi fino a 500
abitanti, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.
10. Le Comunità Montane,
attraverso le dotazioni del Fondo, ed i Comuni montani possono favorire
l'accessibilità della generalità dei turisti alle offerte di turismo rurale
montano e possono concedere contributi finalizzati ad Associazioni e Comitati
non aventi fini di lucro, per l'organizzazione di manifestazioni tradizionali,
anche di carattere religioso, e di iniziative promozionali dei prodotti
agro-alimentari ed artigianali della montagna abruzzese.
Art. 23
(Incentivazione del turismo
montano)
1.
La Regione Abruzzo incentiva
il turismo montano in tutte le sue forme, riconoscendone le caratteristiche
fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e
culturale.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1, la Giunta Regionale sviluppa programmi ed azioni finalizzati alla
riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed
alla diversificazione dell’offerta turistica, alla partecipazione finanziaria
degli Enti Locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto
ed all'incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di
strutture e servizi turistici e sportivi, alla messa in sicurezza dell’utenza
anche con il sostegno di opportune polizze e garanzie
assicurative.
3.
Gli esercenti di impianti a
fune, comunque denominati, svolgono un servizio pubblico nell’interesse
generale, le strutture relative allo svolgimento di tali attività sono
considerate di pubblica utilità.
4.
L’area sciabile prevista
negli strumenti urbanistici comunali è ugualmente considerata area di pubblica
utilità.
Art. 24
(Sicurezza e tutela delle
attività turistiche in ambito montano)
1.
Le Comunità Montane,
attraverso la collaborazione con le Province, i Comuni e le Aziende ULS,
promuovono azioni intese a sensibilizzare i turisti per la fruizione in
sicurezza del territorio montano e pubblicizzano i servizi di supporto
logistico, l’organizzazione sanitaria e di soccorso
esistente.
2.
La Giunta Regionale promuove
opportune intese con le forze dell’ordine, il Corpo Forestale dello Stato e le
associazioni di volontariato riconosciute, per il presidio delle zone montane,
la prevenzione di comportamenti potenzialmente rischiosi per l’incolumità delle
persone e l’applicazione delle norme di sicurezza.
3.
La Giunta Regionale promuove
la sottoscrizione di convenzioni, da parte dei gestori di attività turistiche
con le compagnie di assicurazione, intese a realizzare polizze automatiche di
copertura assicurativa dell'utente della montagna abruzzese, correlate
all’emissione del documento di utilizzo degli impianti ovvero alla fruizione
delle strutture ricettive. La Regione Abruzzo, o per essa la Comunità Montana
competente per territorio, sostiene con opportuni contributi i gestori che
attivano le suddette azioni di garanzia.
Art.
25
(Deroghe per lo svolgimento
di manifestazioni tradizionali)
1.
In occasione di
manifestazioni tradizionali, feste popolari e religiose o sagre che si svolgono
in territori montani e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, in deroga alla normativa vigente, il
Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni previo parere favorevole
dell’ufficiale sanitario competente.
2.
La deroga è consentita per
manifestazioni che non superino le cinque giornate continuative di svolgimento
ed a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica
per la manipolazione, trasporto, conservazione, distribuzione e vendita di
alimenti e bevande, per i contenitori e per le persone
addette.
3.
Le manifestazioni devono
essere promosse da Associazioni o Comitati non aventi fini di lucro ovvero da
operatori del settore della ristorazione.
4.
Le manifestazioni denominate
"Sagre" ovvero le manifestazioni promozionali di prodotti agro-alimentari che
possono beneficiare della deroga di cui al comma 1, devono prevedere la
somministrazione prevalente di prodotti tipici dell'area montana
abruzzese.
Art.
26
(Caccia, pesca e prodotti
del sottobosco)
1.
Nei territori montani la
caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono parte
dell'economia locale e vanno finalizzate alla creazione di posti di lavoro e di
attività imprenditoriali locali.
2.
La Regione modifica e
integra la legislazione vigente nelle materie di cui al comma 1, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, per renderla coerente con i suoi
obiettivi generali e provvede al riconoscimento del diritto dei conduttori dei
boschi sui prodotti del sottobosco.
3.
La Regione nel determinare
la nuova disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco riconosce
specifiche deroghe ai cittadini residenti nell'ambito
montano.
4.
Gli organi di gestione degli
ambiti territoriali di caccia provvedono all'attribuzione preferenziale degli
incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi rustici, la cui
azienda sia ubicata nelle zone montane.
5.
Le Comunità Montane,
nell'ambito delle proprie iniziative, possono promuovere e realizzare aziende
faunistico-venatorie d'intesa con le Province ed aziende agrituristico
venatorie, per il raggiungimento delle finalità recate dal presente
articolo.
Art.
27
(Insediamenti
produttivi)
1.
La Giunta Regionale, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di
compatibilità degli insediamenti produttivi con l'ambiente montano, individuando
in particolare le lavorazioni maggiormente vocate per l'ambito
montano.
2.
La Giunta Regionale,
nell'assegnazione di eventuali contributi agli insediamenti produttivi, assegna
priorità agli interventi a più elevata compatibilità
ambientale.
3.
Al fine di consentire
l'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge 97/1994,
la Giunta Regionale applica le provvidenze per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile nei territori montani.
4.
La Regione favorisce le
forme della collaborazione tra le Comunità Montane ovvero tra i Comuni montani,
per la definizione di un sistema di insediamento delle attività produttive
tendente ad ottimizzare le aree produttive già realizzate.
Art. 28
(Attività estrattive e di
cava)
1.
L'attività di cava di monte
e l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia dagli alvei in relazione a fenomeni
di sovralluvionamento di fiumi e torrenti costituiscono ricchezza naturale delle
zone montane, da utilizzare in osservanza alla normativa ed ai piani specifici
predisposti dai competenti livelli istituzionali.
2.
L'apertura di cave nei
terreni alluvionali di fondovalle è consentita solo ove espressamente prevista
dal piano delle cave.
3.
La Giunta Regionale destina
una quota delle risorse delle Direzioni regionali competenti per materia alla
riqualificazione, aggiornamento tecnologico ed ampliamento degli impianti per
inattività di cava di monte e la lavorazione della pietra, nonché per la
promozione commerciale dei manufatti.
Art. 29
(Protezione
civile)
1.
Le Comunità Montane, per
delega di tutti o parte dei Comuni che le costituiscono, predispongono i piani
di protezione civile, anche avvalendosi delle strutture informatiche e di rete e
coordinando le relative iniziative di volontariato.
2.
Le Comunità Montane, per la
predisposizione dei piani di cui al comma 1, possono utilizzare le dotazioni del
Fondo.
Art.
30
(Attività
commerciali)
1.
Gli esercizi commerciali
ubicati nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e nelle
località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti, ed in
subordine quelli ubicati nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000
abitanti, usufruiscono di priorità nell'assegnazione di contributi sulle
disponibilità destinate alla Direzione regionale competente per
materia.
2.
Le Province e le Comunità
Montane, sentite le Associazioni di categoria e le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, promuovono intese tra il comparto della
grande distribuzione e gli esercizi commerciali di cui al comma 1, per agevolare
le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà
opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui
hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla classificazione di cui
all’art. 6.
3.
La Regione, nell'ambito
della normativa urbanistica, provvede a definire specifiche deroghe per i locali
da adibire ad attività commerciali nei Comuni montani.
4.
In considerazione delle
difficoltà di mantenimento di strutture commerciali nei piccoli centri della
montagna abruzzese e dell’utilità sociale del commercio ambulante per la
permanenza della popolazione, la Giunta Regionale definisce, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la corresponsione di
contributi ed incentivi agli ambulanti che assicurino la presenza della propria
attività nell'ambito montano.
5.
Le Comunità Montane
predispongono e tengono aggiornato l’elenco dei Comuni con meno di 1.000
abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri
Comuni montani, per le finalità di cui all’art. 14 della legge
97/94.
Art. 31
(Sistema della viabilità
locale)
1.
La Regione, le Province, le
Comunità Montane ed i Comuni montani, ciascuno per la parte di propria
competenza, impegnano le proprie risorse per realizzare e migliorare la
percorribilità e la sicurezza delle strade, con particolare riguardo:
a)
ai collegamenti tra i centri
montani e la strada statale o principale di accesso;
b)
ai collegamenti tra i centri
comunali e le frazioni;
c)
alla viabilità interpoderale
e silvo-pastorale definita nel comma 2.
2. La viabilità a servizio
dell'attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", è così
identificata:
a)
interpoderale, se collega
alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali o a tratti di strade
provinciali;
b)
silvo-pastorale, se collega
alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è
soggetta al pubblico transito.
3. La classificazione di cui
al comma 2 è effettuata dalle Comunità Montane, sentiti i Comuni montani
interessati, nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente
legge.
4. La disciplina del
traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico transito
motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento-tipo, da
approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è
adottato dai singoli Comuni montani, con le specificazioni del caso, nei
successivi 90 giorni. Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni
montani, possono individuare circuiti per l'uso del mezzi fuoristrada
motorizzati e ne disciplinano le modalità sulla base di criteri emanati dalla
Giunta Regionale.
5. Le Comunità Montane, di
concerto con le Province ed i Comuni, provvedono alla programmazione di
interventi di piantumazione tendenti a ridurre l’impatto ambientale e visivo
derivante dalla realizzazione di nuovi tratti di viabilità o della viabilità
esistente.
Art.
32
(Incentivi per
l'insediamento in ambito montano e per il miglioramento della qualità della
vita)
1.
Al fine di favorire il
riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la
Giunta regionale attiva interventi di credito agevolato a valere sul fondo
speciale di cui all’art. 5, comma 4 lettera c) della presente
legge.
2.
I benefici di cui al comma 1
possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento,
nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a
prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza,
unitamente alla propria attività economica prevalente, da Comuni non montani a
Comuni montani.
3.
Gli stessi benefici possono
essere concessi a coloro che, già residenti in Comune montano, vi trasferiscono
la propria attività lavorativa da un Comune non montano. In questo caso il
beneficio è riferito alle spese di trasferimento, acquisto e ristrutturazione di
immobili destinati all'attività.
4.
I cittadini residenti nel
territorio montano possono richiedere gli interventi di credito agevolato per
l'allacciamento ai servizi di rete di case sparse ed agglomerati, non inclusi
nelle zone urbane perimetrate dai piani regolatori e non definite quali aree a
prevalente destinazione residenziale.
5.
Gli incentivi di cui ai
precedenti commi sono concessi previa sottoscrizione del beneficiario di impegno
al mantenimento dell'attività e della residenza per almeno 10 anni. Il mancato
assolvimento comporta la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli
interessi legali.
6.
Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano prioritariamente nei Comuni montani con
popolazione fino a 3.000 abitanti.
Art.
33
(Approvvigionamento
energetico, benefici e deroghe)
1.
La concessione per
l'installazione di piccoli generatori nel limiti di potenza di 30 KW per lo
sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni,
prioritariamente alle imprese e alle società ubicate in ambito
montano.
2.
In relazione a quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 97/1994, la Giunta regionale,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette l'elenco
dei Comuni montani che possono beneficiare della riduzione del sovrapprezzo
termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi delle attività
produttive, in ragione del disagio ambientale sopportato.
3.
La Regione provvede a
definire un sistema di riduzione delle aliquote e delle imposte connesse
all'approvvigionamento energetico nei Comuni montani. La riduzione delle
aliquote e delle imposte è determinata con riferimento ai parametri
climatologici ed alla marginalità socio economica.
4.
Entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, la Giunta Regionale procede alla ricognizione
degli insediamenti degli impianti di distribuzione dei carburanti, accordando
specifiche deroghe, compatibili con la legislazione vigente, per garantire la
presenza di almeno un impianto di distribuzione nei Comuni montani che ne
risultassero sprovvisti.
5.
Possono essere concessi da
parte delle Comunità Montane e dei Comuni montani contributi per allacciamenti
telefonici ed il potenziamento di linee elettriche per case sparse e piccoli
agglomerati, nonché per sviluppare le reti di distribuzione del Gas metano e
G.P.L.
TITOLO
III
AZIONI ED INTERVENTI NEL
SISTEMA SOCIALE E CULTURALE
Art.
34
(Obiettivi generali in campo
sociale e culturale)
1.
La Regione, in armonia con
gli indirizzi di politica comunitaria e nazionale, opera affinché la presenza e
la residenza delle persone nei territori montani sia incentivata e
tutelata.
2. La Regione, per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, considera prioritaria la
realizzazione di una rete integrata di servizi sociali ed amministrativi di base
nelle zone montane e ne tiene conto nella elaborazione dei propri programmi di
settore.
3. La Regione assicura per le
zone montane l’erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla
legislazione nazionale ed altresì livelli più elevati per le zone
particolarmente svantaggiate, sulla base della disponibilità delle
risorse.
4.
La Regione considera,
inoltre, il territorio montano quale parte fondamentale del proprio patrimonio
storico e culturale e ne tiene adeguato conto nella propria azione di
programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al programma
regionale di sviluppo ed agli strumenti operativi che ne conseguono, sentiti
l’Anci, l’Uncem e l’Upa.
Art.
35
(Decentramento di attività e
servizi)
1.
La Giunta Regionale emana
opportune direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e
servizi.
2.
Le direttive riguardano in
particolare attività di ricerca e di studio, uffici operativi e tecnici per la
gestione del territorio, infrastrutture culturali, ricreative e sportive,
strutture sanitarie e socio-assistenziali di cui non sia indispensabile la
presenza in aree non montane.
3.
L'attuazione del
decentramento di attività e servizi può comportare l’assegnazione di risorse
economiche aggiuntive e speciali da reperirsi a cura della
Regione.
Art.
36
(Interventi di
razionalizzazione dei servizi e deroghe per la localizzazione di servizi
pubblici)
1.
In materia di
razionalizzazione dei servizi regionali territoriali, fatto salvo quanto già
previsto all'art. 34 in materia di decentramento delle funzioni, la Regione
tiene conto della particolare situazione del territorio montano, con l'obiettivo
di mantenere adeguati i livelli di accessibilità ai servizi da parte dei
cittadini residenti.
2.
Al fine del raggiungimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, sono espressamente derogabili le soglie minime
definite per i processi di razionalizzazione.
3.
Le Comunità Montane
forniscono alla Giunta regionale gli elementi di giustificazione e di supporto
per le deroghe da accordare.
4.
La Regione, nell'ambito
della normativa urbanistica, provvede a definire specifiche deroghe per gli
immobili ricadenti nei Comuni montani al fine di localizzare attività e servizi
di interesse pubblico.
Art. 37
(Programmi di
informatizzazione)
1.
Al fine di superare le
difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi
di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse
pubblico e che non hanno uffici decentrati in ambito montano, le Comunità
Montane operano quali sportelli dei cittadini mediante la realizzazione di un
sistema informativo di rete realizzato in collaborazione con i Comuni, le
Province, la Regione e gli uffici periferici dell’Amministrazione
Statale.
2.
Per garantire l'adeguata
estensione delle reti informatiche e telematiche, favorire la localizzazione
delle imprese in ambito montano, lo sviluppo del telelavoro e l’utilizzo delle
reti informatiche alla pluralità dei cittadini, la Regione promuove accordi con
lo Stato e i gestori delle reti e dei servizi telematici al fine di collegare i
Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi
principali le Comunità Montane.
Art. 38
(Servizi
sociali ed interventi in favore della famiglia)
1.
La Regione individua, di
norma, nelle Comunità Montane le istituzioni alle quali attribuire le funzioni
comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa
gestione.
2.
Ferme restando le finalità
generali espresse dal Piano Sociale Regionale, le Comunità Montane indirizzano
altresì le loro azioni in materia sociale per:
a)
la realizzazione di
strutture sociali e socio assistenziali nonché lo svolgimento di servizi rivolti
a persone anziane e svantaggiate;
b) la realizzazione di
strutture culturali, ricreative, formative, di orientamento e di aggregazione
per bambini, adolescenti e giovani con l'attuazione dei relativi
servizi.
3.
La Regione riconosce il
ruolo determinante svolto dalla famiglia nel mantenimento dei valori
tradizionali della persona e nella salvaguardia del
territorio.
4.
Al fine di favorire la
permanenza e l'ampliamento dei nuclei familiari nelle zone montane, in
particolare nei Comuni di media ed alta quota con popolazione inferiore a 1000
abitanti, la Giunta Regionale definisce le politiche di sostegno alle famiglie
in relazione alla composizione del nucleo familiare, alle condizioni di reddito
ed al livello di svantaggio dei Comuni definito all'art. 6.
Art.
39
(Servizi
sanitari)
1.
La Regione, nella
definizione dei criteri di razionalizzazione sul territorio dei servizi
sanitari e nella redazione del Piano sanitario Regionale, per le zone montane
tiene conto degli elementi di condizionamento e disagio costituiti dalla bassa
densità di popolazione, dalla distanza intercorrente dai maggiori centri abitati
della Regione, dalla difficoltà dei collegamenti, derivanti anche dalle
particolari condizioni climatiche, dalla struttura dei rapporti familiari,
dall’indice di età della popolazione residente.
2.
In considerazione dei
fattori citati al comma 1, l’organizzazione dei servizi sanitari sul territorio
montano nonché gli ambiti dimensionali delle strutture di base ed ospedaliere
ivi ubicate, possono prescindere dai parametri di costo e di efficienza
utilizzati per il restante territorio regionale e prevedere misure incentivanti
per la permanenza sul territorio degli operatori addetti ai servizi di base alla
persona.
3.
La Regione garantisce il
servizio di eliambulanza su tutto il territorio montano abruzzese verificando,
altresì, che le strutture ospedaliere siano dotate di idonei punti di
atterraggio.
4.
La Regione riconosce il
Soccorso alpino e speleologico abruzzese del Club Alpino Italiano (CAI) nonché i
volontari dell'Associazione Nazionale Alpini "Sezione Abruzzi" (ANA), come
soggetti di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio, recupero e
per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno mediante specifici
contributi, previa stipula di apposita convenzione.
Art. 40
(Edilizia
residenziale e pubblica)
1.
La Regione, attraverso
l'ARET e le ATER, favorisce la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica in locazione nei Comuni montani, attraverso il recupero abitativo di
strutture pubbliche dismesse, l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati
esistenti e la costruzione di nuovi immobili.
2.
In considerazione della
possibile esiguità delle esigenze abitative da soddisfare, sono consentite
specifiche deroghe relative alle dimensioni minime degli interventi ed ai
parametri di costo.
3.
La Regione favorisce la
conservazione, il recupero e la realizzazione della prima casa di proprietà nei
Comuni montani, riservando quote della programmazione regionale per i cittadini
residenti nell’ambito montano.
4.
Le risorse finanziarie
necessarie a dare attuazione a quanto previsto ai commi 1 e 3 sono definite
dalla Giunta Regionale.
Art.
41
(Servizi
scolastici)
1.
Al fine di garantire alle
zone montane un'adeguata offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di
opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione promuove
specifici accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli
enti locali interessati.
2.
Gli accordi di cui al comma
1 perseguono un'efficace ed efficiente offerta di sedi, di trasporti e di altri
servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati
d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti.
3.
Le Comunità Montane
promuovono il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di
proposte adeguate alle specifiche realtà territoriali e sociali dell'area anche
al fine di garantire la presenza degli attuali plessi scolastici nei Comuni
montani.
4.
Nei Comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti
polivalenti, comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo
grado, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero della Pubblica
Istruzione. I Comuni interessati provvedono agli adempimenti di competenza in
ordine alle disponibilità delle strutture ed all’esercizio delle funzioni
connesse al diritto allo studio.
5.
Nei Comuni montani la
Regione finanzia, in via prioritaria, opere di edilizia scolastica minore per
edifici adibiti o da adibire a sedi comprensive di più livelli
scolastici.
6.
La Regione attribuisce alle
Comunità Montane ed ai Comuni montani risorse per l’acquisto di mezzi pubblici
per il trasporto scolastico. Le risorse sono destinate prioritariamente agli
Enti che sono stati interessati da processi di razionalizzazione e dalla
conseguente soppressione di sedi scolastiche.
7.
A decorrere dall'esercizio
successivo all'entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti regionali
per il diritto allo studio sono incrementati rispettivamente del 15% per i
Comuni montani individuati nell’area "A" e del 10% nell’area "B" di cui all’art.
6 della presente legge.
8.
I Comuni e le Comunità
Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i
quattordici ed i ventisei anni di età, residenti nei Comuni montani, che
frequentano corsi di scuola secondaria superiore o universitari in località
diverse da quelle di residenza.
9.
I Comuni e le Comunità
Montane possono concedere contributi, per l’abbattimento dei costi derivanti
dall’utilizzo del trasporto pubblico, alle famiglie dei giovani che frequentano
corsi di scuola secondaria di primo o secondo grado ovvero corsi universitari in
località diverse da quelle di residenza.
Art.
42
("Scuola per la
montagna" e collaborazione con le Università
abruzzesi)
1.
La Regione, nell’ambito
delle proprie attività di formazione professionale, istituisce la "Scuola per la
montagna", intesa a promuovere la formazione professionale diretta alla
valorizzazione dell’ambito montano, dell'utilizzo delle risorse legate al
turismo ed alla qualità ambientale, dello sviluppo dell'economia compatibile con
l’ecosistema, del recupero e dell'innovazione dei mestieri e delle arti della
montagna abruzzese.
2.
La Giunta Regionale propone
al Consiglio Regionale il provvedimento istitutivo della scuola, con il
quale:
a)
stabilisce i contenuti
dell’accordo di programma da stipulare con le Comunità Montane, con l’UNCEM
regionale e con il CAI (Club Alpino Italiano) per la definizione dei progetti
formativi;
b) individua le strutture,
anche presso i centri di formazione professionale regionali o convenzionati
ovvero presso strutture scolastiche non più operanti, da destinare a sedi
centrali e periferiche della scuola;
c)
definisce i criteri e gli
strumenti di gestione;
d) quantifica le risorse da
destinare per il funzionamento della scuola ed individua i relativi capitoli di
bilancio.
3.
La Regione promuove lo
sviluppo della formazione professionale superiore, in raccordo con le Università
abruzzesi, sostenendo l’istituzione di corsi di specializzazione o diplomi
universitari rivolti alla valorizzazione della montagna avvalendosi del CODEMM
istituito ai sensi della L.R. n. 104/97 e della Scuola di Formazione superiore
europea.
4.
Per il perseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo la Giunta regionale verifica
preliminarmente con le categorie imprenditoriali, le forze sociali e gli Enti
Locali la domanda di professionalità esistente ed attesa, anche in relazione a
quanto previsto dalla presente legge.
Art.
43
(Catalogazione dei beni
storico-culturali)
1.
La Giunta Regionale
realizza, in collaborazione con le Province, le Comunità Montane, i Comuni, gli
Enti Parco, le Sovrintendenze ed il sistema delle Università Abruzzesi, il
catalogo dei beni storico-culturali della montagna abruzzese, indicandone i
diversi livelli di protezione e di valorizzazione.
2.
Il catalogo comprende le
seguenti sezioni:
a)
beni ambientali e
naturalistici;
b)
centri storici;
c)
beni archeologici e storici;
d)
altri beni culturali legati
alla presenza ed al lavoro dell'uomo.
3. La Giunta Regionale
propone al Consiglio il regolamento per la realizzazione del catalogo, per la
sua gestione e per l'aggiornamento periodico.
4. La Giunta Regionale predispone annualmente un programma per la valorizzazione dei beni inseriti nel catalogo, realizzando adeguate iniziative per lo studio e per la conoscenza dei luoghi e di quanto vi si trova..
Art.
44
(Itinerari della montagna
abruzzese)
1.
La Regione Abruzzo considera
e valorizza gli itinerari storici dalla montagna abruzzese, legati alla presenza
ed al lavoro dell'uomo, e ne tiene conto nell'ambito delle iniziative connesse
al sostegno delle attività economiche e culturali oggi
esistenti.
2.
Nella definizione degli
itinerari vanno tenuti in considerazione gli aspetti economici, culturali,
spirituali che ne hanno determinato negli anni una valenza
storica.
3.
Nell'ambito delle attività
di identificazione, catalogazione e valorizzazione degli itinerari assumono
preminente rilevanza i percorsi tratturali, le vie delle castagne, i cammini dei
pellegrinaggi.
4.
La Giunta Regionale,
d'intesa con le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti Parco, assume
le necessarie iniziative per la definizione degli itinerari storici della
montagna abruzzese.
Art.
45
(Valorizzazione della
cultura della montagna)
1.
La Giunta Regionale, in
accordo con le Comunità Montane interessate, provvede ad istituire e sostenere
Centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni
della cultura dell'area montana abruzzese, con l'obiettivo di realizzare almeno
un museo o una mostra permanente nel territorio di ciascuna Comunità Montana e
di sostenere quelli eventualmente già esistenti.
2.
Al fine di realizzare le
condizioni per la conoscenza e l'accessibilità agli episodi della cultura
tradizionale della montagna abruzzese, è istituito il "Museo della montagna
abruzzese" quale organo di consulenza culturale e tecnico-scientifico della
Regione, degli enti locali, delle associazioni culturali.
3.
Il Museo è destinato ad
assolvere i compiti di:
a) unificare l'organizzazione e
l'accessibilità delle strutture temporanee e permanenti destinate alla
valorizzazione della montagna abruzzese;
b) promuovere lo svolgimento di
itinerari culturali, anche attraverso intese con i privati proprietari di beni
di interesse storico e artistico;
c) inserire il turismo
culturale nel circuito del turismo montano, in collaborazione con gli enti del
settore;
d) promuovere studi avanzati
per realizzare un dizionario toponomastico della montagna
abruzzese.
4.
La Giunta Regionale, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio
Regionale l'atto costitutivo del Museo della montagna
abruzzese.
Art.
46
(Trasporti
pubblici)
1.
Al fine di perseguire
l'obiettivo di realizzare un'efficace ed efficiente offerta di trasporto
pubblico locale nelle zone montane, le Comunità Montane promuovono il
coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte atte a
soddisfare la mobilità e la fruizione dei servizi.
2.
Nei Comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti nonché per le località abitate con popolazione
fino a 500 abitanti, comprese in Comuni montani, nei quali il servizio di
trasporto pubblico sia mancante oppure risulti inadeguato ai bisogni delle
popolazioni locali e per i quali non sia possibile organizzare servizi di
trasporto secondo le norme e disposizioni vigenti, le Comunità montane ovvero i
Comuni provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci,
anche in deroga alle normative vigenti, utilizzando e potenziando i servizi già
disponibili sul territorio.
3.
Il servizio di trasporto
pubblico, come definito al comma 2, è attivato garantendo, quanto più possibile,
condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed
anziani.
4.
Le Comunità Montane ovvero i
Comuni montani possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per
estendere il servizio suddetto a territori limitrofi, anche se non compresi
nell'ambito montano.
5.
L'organizzazione del
servizio è definita con regolamento approvato dal Consiglio dell'Ente che lo
gestisce, a norma dell'art. 23 della Legge 97 del 31/1/1994, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
6.
La Giunta Regionale assegna
annualmente alle Comunità Montane ovvero ai Comuni, nell'ambito degli interventi
della Direzione regionale competente per materia, i contributi per
l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli
automezzi.
7.
La Regione e le Province, al
fine della predisposizione degli accordi di programma per l'organizzazione e la
realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale,
tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti di cui al
comma 5.
8.
I vettori dei servizi
pubblici, nelle tratte interessanti l'ambito montano, utilizzano idonei mezzi di
trasporto, tenuto conto sia della minore utenza sia della particolare
conformazione della viabilità ordinaria, al fine di garantire al meglio lo
svolgimento del servizio.
Art.
47
(Osservatorio regionale
della montagna)
1.
E’ istituito l'Osservatorio
regionale della montagna, con lo scopo di acquisire la sistematica conoscenza
delle variabili socio-economiche, l'osservazione dello stato dell'ambiente e del
territorio e dell'impatto degli interventi attuati.
2.
La Giunta Regionale, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce formalmente
l'Osservatorio di cui al comma 1, che ha sede presso il
CRESA.
Art.
48
(Progetti pilota per la
valorizzazione dell'ambito montano)
1.
La Giunta Regionale approva
ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme
derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della
presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo
delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità
Montane.
2.
I progetti pilota hanno lo
scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la
montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente
legge.
3.
La deliberazione regionale
di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e
le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di
coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti
istituzionali e di privati.
4.
I progetti pilota possono
essere predisposti dagli Enti Pubblici ovvero presentati da una o più
Amministrazioni Provinciali, oppure da almeno due Comunità Montane, o da almeno
due Comuni appartenenti a due diverse Comunità Montane, o da aziende ed enti
regionali che operano nelle zone montane.
TITOLO IV
ORGANISMO
DI CONSULTAZIONE
Art. 49
(Organi di coordinamento e
consultazione)
1.
Al fine di assicurare la
partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione delle
politiche per la montagna e con l'obiettivo di raccogliere indicazioni,
suggerimenti e coordinare le iniziative di attuazione della presente legge, è
riformulata la composizione della Consulta per la montagna istituita con la
Legge Regionale n. 92 del 6/12/1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art.
50
(Consulta
regionale per la montagna)
1. La Consulta regionale per la montagna, istituita con la Legge Regionale n. 92 del 6/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è così composta:
a)
Il Presidente del Consiglio
Regionale, o suo delegato, che la presiede;
b)
Cinque Consiglieri
Regionali, dei quali tre di maggioranza e due di minoranza, nominati dal
Consiglio Regionale;
c)
I Presidenti Regionali
dell’UNCEM, dell'UPA e dell’ANCI;
d) Il Dirigente della Direzione
Programmazione, Riforme Istituzionali e Rapporto con gli Enti Locali competente
per materia;
e)
I Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali o loro delegati;
f)
I Presidenti delle Comunità
Montane o loro delegati;
g)
I Presidenti degli Enti
Parco nazionali o regionali interessanti l'ambito montano;
h)
I Presidenti delle Comunità
dei Parchi interessanti l'ambito montano;
i)
Quattro rappresentanti delle
amministrazioni separate, uno per ogni provincia, designati dall'Unione
regionale delle amministrazioni separate;
j)
Il rappresentante regionale
del Club Alpino Italiano (CAI);
k)
Il rappresentante regionale
dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA);
l)
Il Presidente dell'Azienda
di Promozione Turistica Regionale;
m)
Un rappresentante designato
della FEDERBIM regionale;
n)
I rappresentanti regionali
delle Associazioni degli imprenditori;
o)
I rappresentanti regionali
delle Associazioni sindacali dei lavoratori;
p)
I rappresentanti regionali
delle Associazioni dei Commercianti;
q)
I rappresentanti regionali
delle Associazioni degli Artigiani;
r)
I Presidenti delle Camere di
commercio industria, agricoltura e artigianato;
s)
Il Presidente regionale
dell'Associazione nazionale Segretari Comunità Montane della Regione
Abruzzo.
t)
Un rappresentante del
CRESA;
u)
Un rappresentante delle
Associazioni di volontariato per la famiglia;
v)
I rappresentanti regionali
della cooperazione;
w)
I rappresentanti regionali
delle Associazioni degli Agricoltori;
y)
i Consiglieri nazionali
UNCEM residenti nella Regione Abruzzo;
z) un Sindaco per ciascuna
Comunità Montana, eletto dai Sindaci dei Comuni componenti la Comunità
Montana;
aa)
un rappresentante designato
dalle Associazioni ambientaliste;
bb)
un rappresentante designato
dalle Associazioni dei Produttori montani.
TITOLO V
NORME
FINALI
Art. 51
(Legislazione specifica per
la montagna e termini temporali)
1.
Gli atti legislativi della
Regione, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono
contenere normative specifiche della materia trattata con riferimento alle zone
montane.
2.
Il principio generale di cui
al comma 1 è attuato ogni volta che risulta necessario provvedere a normare la
materia trattata in maniera differenziata, in considerazione degli elementi
generali di principio e di attuazione pratica introdotti con la presente
normativa.
3.
Laddove non diversamente
specificato, gli adempimenti di competenza della Regione ovvero degli Enti
Locali, sono svolti entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge.
4.
Al fine di assicurare lo
scambio di informazioni e notizie di specifico interesse tra le diverse
Direzioni regionali su questioni attinenti le problematiche generali delle zone
montane, è individuata la Direzione Regionale Programmazione, Riforme
Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, quale struttura competente per
materia. Detta Direzione coordina le iniziative nonché l’attuazione dei principi
e delle disposizioni contenute nella presente legge e assicura il collegamento
tecnico-amministrativo con la Consulta, di cui all’art.
51.
5.
L’attuazione dei principi e
delle disposizioni della presente legge, relativamente ai procedimenti
amministrativi di competenza regionale, ove non diversamente previsto, è
disposta secondo le normative di cui alla L.R. 77/1990.
Art.
52
(Norma
finanziaria)
1.
Agli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione delle azioni previste nella presente legge si provvede
con gli stanziamenti dei capitoli relativi alle leggi di settore iscritti negli
stati di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi finanziari e
con gli stanziamenti del "Fondo regionale della montagna per gli interventi
speciali" di cui all'art. 5.
2.
Gli stanziamenti relativi al
Fondo sono determinati con legge di approvazione del bilancio dei singoli
esercizi finanziari ed hanno carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti
delle singole leggi di settore ed ai trasferimenti ordinari alle Comunità
Montane.
Art.
53
(Abrogazione di
norme)
1.
A decorrere dal primo
esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge
sono abrogate:
a. la Legge Regionale n. 134
del 1/12/1995;
b. la Legge Regionale n. 95
del 25/10/1996;
c. la Legge Regionale n. 27
del 21/4/ 1998.
2.
Dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili con
essa.
3.
Sono fatti salvi gli effetti
attuativi in corso e, comunque, fino al loro definitivo
esaurimento.
Art.
54
(Dichiarazione di
urgenza)
1.
La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.