Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24-02-2000

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 febbraio 2000
Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e
Chioggia.

Titolo I
Pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e
Chioggia

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la
semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente il proseguimento
della fase di sperimentazione della gestione comune delle vongole nei
compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, nonche' l'istituzione
della gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area
compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone,
Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente la costituzione
del comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 1, del citato
decreto ministeriale 17 dicembre 1999;
Viste le proposte del predetto comitato rese nella riunione del
7 febbraio 2000;
Considerata la necessita' di disciplinare la pesca dei fasolari nei
compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e di
assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti
marittimi di Chioggia e Venezia conformemente alla proposta del
comitato di coordinamento;
Decreta:
Art. 1.
1. L'attivita' di pesca dei fasolari e' effettuata nell'ambito
territoriale dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e
Chioggia. Nella fase di prima attuazione, la pesca e' esercitata su
base regionale. Il comitato di coordinamento anche su richiesta di
uno dei tre consorzi interessati, puo' adottare determinazioni per
l'esercizio della pesca su base territoriale diversa.

Art. 2.
1. Ai fini della razionale gestione della risorsa fasolari
nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e
Chioggia, il comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale
17 dicembre 1999, puo' individuare aree finalizzate al ripopolamento
di tale risorsa, con preclusione di cattura in determinati periodi,
avuto riguardo al parere del rappresentante della ricerca in seno al
comitato di coordinamento e dei consorzi interessati.

Art. 3.
l. In deroga alla normativa di carattere nazionale e solo per il
periodo della sperimentazione, l'attivita' di pesca, nell'intero arco
dell'anno solare, non e' consentita nei giorni di sabato, domenica e
festivi.
2. E' consentita l'effettuazione di una o piu' giornate di fermo
infrasettimanale, stabilite con ordinanza delle competenti
capitanerie di porto previa formale richiesta, sottoscritta
congiuntamente da tutti e tre i consorzi e presentata almeno con
sette giorni di preavviso.
3. Non e' ammesso recupero di giornate di pesca in caso di mancata
attivita' per avverse condizioni meteomarine.

Art. 4.
l. Durante la fase iniziale della sperimentazione, i limiti massimi
pescabili giornalmente sono kg 350 per ciascuna unita'.
2. Rimane salva la possibilita' di ridurre il quantitativo massimo
giornaliero con ordinanza delle competenti capitanerie di porto
previa formale richiesta sottoscritta congiuntamente da tutti e tre i
consorzi e presentata con almeno 7 giorni di preavviso.
3. E' ammessa la tolleranza sul quantitativo pescato nel limite del
5%.

Art. 5.
l. Sono autorizzati a salire a bordo delle unita', ai fini del
controllo, i soci indicati dal consorzio in possesso della qualifica
di agente giurato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
12 gennaio 1995, n. 44.
2. Restano fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e
delle altre forze di polizia ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.

Art. 6.
l. Ciascun consorzio puo' individuare due persone come referenti
per il controllo ed il coordinamento dell'attivita' di cattura dei
fasolari.
2. Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili tutte le
unita' sono obbligate a transitare ed a registrarsi presso i punti di
controllo del compartimento marittimo di abituale approdo, comunicato
dal consorzio alla capitaneria di porto competente entro il
14 febbraio 2000 e, in caso di variazione degli stessi, almeno con
sette giorni di preavviso.
3. L'orario di arrivo ai punti di controllo e' previsto dalle ore 9
alle ore 16. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati
preventivamente alla competente capitaneria di porto.

Art. 7.
l. I punti di controllo sono i seguenti:
a) per il compartimento marittimo di Monfalcone:
porto di Grado: banchina adiacente al mercato - Cooperativa
pescatori di Grado, in Riva E. Dandolo, 33;
porto di Marano Lagunare: centro di raccolta zona denominata
"Nalon", in via S. Vito;
b) per il compartimento marittimo di Chioggia: Punta Poli;
c) per il compartimento marittimo di Venezia: Piave Vecchia e
Caorle.
2. Ciascun consorzio e' tenuto a comunicare alla competente
capitaneria di porto, l'esatta ubicazione degli eventuali ulteriori
punti di controllo.

Art. 8.
1. Nel corso dell'anno solare, ciascun natante e' tenuto ad
effettuare il fermo tecnico della pesca dei fasolari, a turnazione,
per un complessivo periodo di due mesi.
2. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al punto 1, e'
consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati
nella licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura
dei molluschi bivalvi, nonche' l'esercizio dell'attivita' di
pesca-turismo.

Art. 9.
l. Oltre alle pertinenti norme vigenti in materia, i consorzi
applicano le seguenti specifiche sanzioni:
a) da numero 2 a numero 5 sacchi ovvero da 20 kg a 50 kg
superiori al quantitativo fissato:
per la prima volta, un giorno di sospensione dall'attivita' di
pesca;
per la seconda volta, due giorni di sospensione dall'attivita'
di pesca;
per la terza volta, quattro giorni di sospensione
dall'attivita' di pesca;
b) da numero 6 a numero 10 sacchi ovvero da 60 kg a 100 kg
superiori al quantitativo fissato:
per la prima volta, cinque giorni di sospensione dall'attivita'
di pesca;
per la seconda volta, sette giorni di sospensione
dall'attivita' di pesca;
c) per il mancato rispetto dei punti di sbarco e/o di raccolta
della risorsa fasolari sotto misura: sette giorni di sospensione
dall'attivita' di pesca;
d) per il mancato rispetto delle zone di pesca:
per la prima volta, tre giorni di sospensione dall'attivita' di
pesca;
per la seconda volta, cinque giorni di sospensione
dall'attivita' di pesca;
per la terza volta, sette giorni di sospensione dall'attivita'
di pesca.
3. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore
3; l'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 5 alle ore 13. Per la
mancata osservanza di detti limiti si applicano le sanzioni di cui al
comma 1, lettera a) del presente articolo.

Titolo II
Pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia

Art. 10.
1. Nella fase sperimentale, la pesca dei molluschi bivalvi,
limitatamente alle vongole, nei compartimenti marittimi di Venezia e
di Chioggia, e' cosi' disciplinata:
a) il quantitativo massimo pescabile e' stabilito in kg 410 fino
al 9 aprile 2000 ed in 600 kg dal 10 aprile al 21 aprile 2000;
b) il fermo dell'attivita' di pesca, da effettuarsi
congiuntamente dai due consorzi, e' stabilito in due mesi:
relativamente al primo mese, l'attivita' e' sospesa dal 22 aprile al
21 maggio 2000, per il secondo mese il periodo e' fissato da entrambi
i consorzi in relazione alla disponibilita' ed alla consistenza della
risorse nonche' al periodo di fermo effettuato in altri
compartimenti.
c) i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i seguenti:
per Venezia: a) Caorle, b) Cortellazzo, c) Piave, d) Punta
Sabbioni, e) S. Pietro;
per Chioggia: a) Chioggia, b) Porto levante, c) Pila, d)
Barricata.
2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore
4; l'inizio dell'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 5.

Art. 11.
1. Per il mancato rispetto delle norme sull'attivita' di pesca
delle vongole si applicano le sanzioni di cui all'art. 9 del presente
decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2000
Il direttore generale f.f.: Aulitto