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Gazzetta
Ufficiale n. 45 |
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Titolo
I
Pesca dei fasolari nei compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e
IL DIRETTORE
GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 127, recante misure urgenti per la
semplificazione dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge
14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata dal decreto-legge n.
543 del 23 ottobre 1996 convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre
1996;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, in corso
di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente il
proseguimento
della fase di sperimentazione della gestione comune delle
vongole nei
compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, nonche'
l'istituzione
della gestione sperimentale della pesca dei fasolari
nell'area
compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di
Monfalcone,
Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio
2000, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente la
costituzione
decreto ministeriale 17 dicembre
1999;
Viste le proposte del predetto comitato rese nella riunione del
7
febbraio 2000;
Considerata la necessita' di disciplinare la pesca dei
fasolari nei
compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e
di
assicurare una gestione comune delle vongole nei
compartimenti
marittimi di Chioggia e Venezia conformemente alla proposta
del
comitato di coordinamento;
Decreta:
Art. 1.
1. L'attivita' di
pesca dei fasolari e' effettuata nell'ambito
territoriale dei compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e
Chioggia. Nella fase di prima attuazione,
la pesca e' esercitata su
base regionale. Il comitato di coordinamento anche
su richiesta di
uno dei tre consorzi interessati, puo' adottare
determinazioni per
l'esercizio della pesca su base territoriale
diversa.
Art. 2.
1. Ai fini
della razionale gestione della risorsa fasolari
nell'ambito dei compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e
Chioggia, il comitato di coordinamento di
cui al decreto ministeriale
17 dicembre 1999, puo' individuare aree
finalizzate al ripopolamento
di tale risorsa, con preclusione di cattura in
determinati periodi,
avuto riguardo al parere del rappresentante della
ricerca in seno al
comitato di coordinamento e dei consorzi
interessati.
Art. 3.
l. In
deroga alla normativa di carattere nazionale e solo per il
periodo della
sperimentazione, l'attivita' di pesca, nell'intero arco
dell'anno solare, non
e' consentita nei giorni di sabato, domenica e
festivi.
2. E' consentita
l'effettuazione di una o piu' giornate di fermo
infrasettimanale, stabilite
con ordinanza delle competenti
capitanerie di porto previa formale richiesta,
sottoscritta
congiuntamente da tutti e tre i consorzi e presentata almeno
con
sette giorni di preavviso.
3. Non e' ammesso recupero di giornate di
pesca in caso di mancata
attivita' per avverse condizioni
meteomarine.
Art. 4.
l. Durante
la fase iniziale della sperimentazione, i limiti massimi
pescabili
giornalmente sono kg 350 per ciascuna unita'.
2. Rimane salva la possibilita'
di ridurre il quantitativo massimo
giornaliero con ordinanza delle competenti
capitanerie di porto
previa formale richiesta sottoscritta congiuntamente da
tutti e tre i
consorzi e presentata con almeno 7 giorni di preavviso.
3.
E' ammessa la tolleranza sul quantitativo pescato nel limite
del
5%.
Art. 5.
l. Sono
autorizzati a salire a bordo delle unita', ai fini del
controllo, i soci
indicati dal consorzio in possesso della qualifica
di agente giurato di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale
12 gennaio 1995, n. 44.
2. Restano
fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e
delle altre forze di
polizia ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 6.
l. Ciascun
consorzio puo' individuare due persone come referenti
per il controllo ed il
coordinamento dell'attivita' di cattura dei
fasolari.
2. Ai fini del
controllo delle quantita' massime pescabili tutte le
unita' sono obbligate a
transitare ed a registrarsi presso i punti di
controllo del compartimento
marittimo di abituale approdo, comunicato
dal consorzio alla capitaneria di
porto competente entro il
14 febbraio 2000 e, in caso di variazione degli
stessi, almeno con
sette giorni di preavviso.
3. L'orario di arrivo ai
punti di controllo e' previsto dalle ore 9
alle ore 16. Eventuali ritardi
dovranno essere comunicati
preventivamente alla competente capitaneria di
porto.
Art. 7.
l. I punti
di controllo sono i seguenti:
a) per il compartimento marittimo di
Monfalcone:
porto di Grado: banchina adiacente al mercato -
Cooperativa
pescatori di Grado, in Riva E. Dandolo, 33;
porto di Marano
Lagunare: centro di raccolta zona denominata
"Nalon", in via S. Vito;
b)
per il compartimento marittimo di Chioggia: Punta Poli;
c) per il
compartimento marittimo di Venezia: Piave Vecchia e
Caorle.
2. Ciascun
consorzio e' tenuto a comunicare alla competente
capitaneria di porto,
l'esatta ubicazione degli eventuali ulteriori
punti di controllo.
Art. 8.
1. Nel
corso dell'anno solare, ciascun natante e' tenuto ad
effettuare il fermo
tecnico della pesca dei fasolari, a turnazione,
per un complessivo periodo di
due mesi.
2. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al punto 1,
e'
consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati
nella
licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura
dei molluschi
bivalvi, nonche' l'esercizio dell'attivita' di
pesca-turismo.
Art. 9.
l. Oltre
alle pertinenti norme vigenti in materia, i consorzi
applicano le seguenti
specifiche sanzioni:
a) da numero 2 a numero 5 sacchi ovvero da 20 kg a 50
kg
superiori al quantitativo fissato:
per la prima volta, un giorno di
sospensione dall'attivita' di
pesca;
per la seconda volta, due giorni di
sospensione dall'attivita'
di pesca;
per la terza volta, quattro giorni di
sospensione
dall'attivita' di pesca;
b) da numero 6 a numero 10 sacchi
ovvero da 60 kg a 100 kg
superiori al quantitativo fissato:
per la prima
volta, cinque giorni di sospensione dall'attivita'
di pesca;
per la
seconda volta, sette giorni di sospensione
dall'attivita' di pesca;
c) per
il mancato rispetto dei punti di sbarco e/o di raccolta
della risorsa
fasolari sotto misura: sette giorni di sospensione
dall'attivita' di
pesca;
d) per il mancato rispetto delle zone di pesca:
per la prima volta,
tre giorni di sospensione dall'attivita' di
pesca;
per la seconda volta,
cinque giorni di sospensione
dall'attivita' di pesca;
per la terza volta,
sette giorni di sospensione dall'attivita'
di pesca.
3. L'uscita dei
natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore
3; l'attivita' di pesca e'
fissata dalle ore 5 alle ore 13. Per la
mancata osservanza di detti limiti si
applicano le sanzioni di cui al
comma 1, lettera a) del presente
articolo.
Titolo
II
Pesca delle vongole nei compartimenti
marittimi di Venezia e Chioggia
Art. 10.
1. Nella
fase sperimentale, la pesca dei molluschi bivalvi,
limitatamente alle
vongole, nei compartimenti marittimi di Venezia e
di Chioggia, e' cosi'
disciplinata:
a) il quantitativo massimo pescabile e' stabilito in kg 410
fino
al 9 aprile 2000 ed in 600 kg dal 10 aprile al 21 aprile 2000;
b) il
fermo dell'attivita' di pesca, da effettuarsi
congiuntamente dai due
consorzi, e' stabilito in due mesi:
relativamente al primo mese, l'attivita'
e' sospesa dal 22 aprile al
21 maggio 2000, per il secondo mese il periodo e'
fissato da entrambi
i consorzi in relazione alla disponibilita' ed alla
consistenza della
risorse nonche' al periodo di fermo effettuato in
altri
compartimenti.
c) i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i
seguenti:
per Venezia: a) Caorle, b) Cortellazzo, c) Piave, d)
Punta
Sabbioni, e) S. Pietro;
per Chioggia: a) Chioggia, b) Porto levante,
c) Pila, d)
Barricata.
2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e'
fissata dalle ore
4; l'inizio dell'attivita' di pesca e' fissata dalle ore
5.
Art. 11.
1. Per il
mancato rispetto delle norme sull'attivita' di pesca
delle vongole si
applicano le sanzioni di cui all'art. 9 del presente
decreto.
Il presente
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 11 febbraio 2000
Il direttore generale f.f.:
Aulitto