DECRETO 13 aprile 1999, n.293
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. (GU n. 197 del 23-8-1999)
 
 

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10
febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca
marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato
dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n.
164;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di
attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
in materia di esercizio dell'attivita' di pescaturismo;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il
predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il
regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, concernente
l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione
delle spadare per il periodo 1997/1999;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di attuazione del
richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' nella seduta del
3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la
conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione
consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente
all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17
febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le
attivita' intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa -
di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla
propria unita' persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di
attivita' turisticoricreative.
2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
a) lo svolgimento di attivita' pratica di pesca sportiva mediante
l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo
articolo 3, comma 2;
b) lo svolgimento di attivita' turisticoricreative nell'ottica
della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in
particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle
attivita' di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
c) lo svolgimento di attivita' finalizzate alla conoscenza e alla
valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove
autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonche' ad
avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

 Art. 2.
1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere
svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti
le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c),
del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non
oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca
costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni
autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco
dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli
confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Le unita' adibite all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo
sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone
imbarcate, ovvero, in caso di necessita', in altro porto
del
compartimento.
3. E' autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da
persona di maggiore eta'.
4. Le unita' di cui al primo comma, per essere autorizzate nel
periodo 1 novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni,
anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

 Art. 3.
1. L'attivita' di pescaturismo puo' essere svolta con i sistemi di
pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle
norme di comportamento di cui all'articolo 96
del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unita' munite di licenza di pesca riportanti
sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare
l'attivita' di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti
dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il
rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del
Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita' da pesca
interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati,
prima dell'inizio dell'attivita' di pesca turismo, dalla locale
autorita' marittima.
3. Quando l'attivita' di pescaturismo e' effettuata utilizzando gli
attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in
maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento
dell'attivita' di bordo durante la navigazione.

 Art. 4.
1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le
cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle
esigenze di riconversione delle attivita' di pesca ed in
considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono
essere autorizzate ad esercitare l'attivita' di pescaturismo,
mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di
stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti
dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad
esclusione dei palangari. Per tali unita', che potranno esercitare
l'attivita' nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in
vigore sulla sicurezza inerenti l'attivita' di pesca costiera locale.
2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di
nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per
l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.
3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per
la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono
intraprendere l'attivita' di pescaturismo all'interno dell'area
assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta
categoria.

 Art. 5.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di pescaturismo e' presentata domanda al capo
del
compartimento marittimo
del luogo di iscrizione della nave. La
domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unita';
b) copia della prova di stabilita' e/o copia della prova
occasionale di stabilita';
c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente
all'esercizio della pescaturismo.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo,
e' rilasciata dal capo
del compartimento marittimo del luogo di
iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza
eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e
della prova pratica di stabilita' effettuata dal Registro navale
italiano.
3. Il capo
del compartimento, in sede di rilascio
dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili,
nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del
Registro navale italiano.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo
deve essere rilasciata dal capo
del compartimento entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'esercente attivita' di pescaturismo e' tenuto ad aggiornare la
documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni
delle caratteristiche tecniche dell'unita', e' tenuto a presentare
nuova domanda di autorizzazione.

Art. 6.
1. Le navi destinate all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo
devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle
istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero
della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25
maggio 1998.
2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unita' da
pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli
indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22
giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le
persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita' devono
essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
3. Le unita' dovranno comunque essere in possesso
del certificato
di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validita'.
4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle
pertinenti disposizioni
del regolamento di sicurezza per la pesca, le
unita' autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato
radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

 Art. 7.
1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attivita' di
pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale
attivita' sono indirizzate al capo
del compartimento marittimo del
luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe
che si intendono applicare.
2. L'autorizzazione e' revocata per un anno in caso di inosservanza
delle previsioni
del presente decreto.

Art. 8.
1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1 aprile 1998 di cui
alle premesse sono abrogati.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
in materia di pesca nell'ambito
del mare territoriale.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 13 aprile 1999

Il Ministro
per le politiche agricole
De
Castro
Il
Ministro
dei trasporti e della navigazione
Treu
Visto
, il
Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 251