DECRETO 13 aprile
1999, n.293
Regolamento recante norme in materia di disciplina
dell'attivita' di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni. (GU n. 197 del 23-8-1999)
IL MINISTRO
PER LE
POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge
10
febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della
pesca
marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come
modificato
dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998,
n.
164;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma
3;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della
pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme
di
attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
in
materia di esercizio dell'attivita' di pescaturismo;
Visto il decreto
ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8
giugno 1998, che modifica il
predetto decreto ministeriale 19 giugno
1992;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante
il
regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
Vista
la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica, concernente
l'approvazione del piano per la
razionalizzazione e la riconversione
delle spadare per il periodo
1997/1999;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di attuazione
del
richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto
il parere favorevole espresso all'unanimita' nella seduta del
3 novembre 1998
dal Comitato nazionale per la gestione e la
conservazione delle risorse
biologiche del mare e dalla Commissione
consultiva centrale della pesca
marittima, di cui rispettivamente
all'articolo 3 ed all'articolo 29 della
legge n. 41 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre
1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di
cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
1. Per pescaturismo, ai sensi
dell'articolo 27-bis della legge 17
febbraio 1982, n. 41, come modificato
dall'articolo 1, comma 1,
lettera g), della legge 21
maggio 1998, n. 164, si intendono le
attivita' intraprese dall'armatore -
singolo, impresa o cooperativa -
di nave da pesca costiera locale o
ravvicinata, che imbarca sulla
propria unita' persone diverse dall'equipaggio
per lo svolgimento di
attivita' turisticoricreative.
2. Tra le iniziative
di pescaturismo rientrano:
a) lo svolgimento di attivita' pratica di pesca
sportiva mediante
l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal
successivo
articolo 3, comma 2;
b) lo svolgimento di attivita'
turisticoricreative nell'ottica
della divulgazione della cultura del mare e
della pesca, quali, in
particolare, brevi escursioni lungo le coste,
osservazione delle
attivita' di pesca professionale, ristorazione a bordo o a
terra;
c) lo svolgimento di attivita' finalizzate alla conoscenza e
alla
valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e,
ove
autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonche'
ad
avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.
Art. 2.
1.
Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere
svolte anche nei
giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti
le sistemazioni previste
dall'articolo 5, primo comma, lettera c),
del decreto ministeriale 22 giugno
1982, anche in ore notturne, non
oltre le sei miglia per le imbarcazioni
autorizzate alla pesca
costiera locale e non oltre le venti miglia per le
imbarcazioni
autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto
l'arco
dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in
quelli
confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Le unita'
adibite all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo
sono obbligate a
ricondurre nel porto di partenza le
persone
imbarcate, ovvero, in caso di necessita', in altro porto
compartimento.
3. E'
autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da
persona di
maggiore eta'.
4. Le unita' di cui al primo comma, per essere autorizzate
nel
periodo 1 novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni,
anche amovibili, per il ricovero al coperto delle
persone imbarcate.
Art. 3.
1. L'attivita' di pescaturismo puo' essere svolta
con i sistemi di
pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel
rispetto delle
norme di comportamento di cui all'articolo 96
Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unita' munite di licenza di pesca
riportanti
sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono
esercitare
l'attivita' di pescaturismo con tutti i sistemi
consentiti
dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante
il
rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo
del
Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita' da
pesca
interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati,
prima dell'inizio dell'attivita' di pesca turismo, dalla
locale
autorita' marittima.
3. Quando l'attivita' di pescaturismo e'
effettuata utilizzando gli
attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la
sistemazione in
maniera che non rechino intralcio al normale
svolgimento
dell'attivita' di bordo durante la
navigazione.
Art. 4.
1. In aggiunta alle previsioni
dell'art. 2, primo comma, le
cooperative di pesca e le imprese di
pesca, in relazione alle
esigenze di riconversione delle attivita' di pesca
ed in
considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi,
possono
essere autorizzate ad esercitare l'attivita' di pescaturismo,
mediante utilizzazione di navi non superiori a 10
tonnellate di
stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi
previsti
dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995,
ad
esclusione dei palangari. Per tali unita', che potranno
esercitare
l'attivita' nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme
in
vigore sulla sicurezza inerenti l'attivita' di
pesca costiera locale.
2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle
navi di
nuova costruzione che non abbiano avuto il
nulla osta per
l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente
registro.
3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei
per
la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare
possono
intraprendere l'attivita' di pescaturismo all'interno
dell'area
assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in
quinta
categoria.
Art. 5.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
all'esercizio
dell'attivita' di pescaturismo e' presentata domanda al capo
compartimento marittimo
domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia delle annotazioni di sicurezza
dell'unita';
b) copia della prova di stabilita' e/o copia della
prova
occasionale di stabilita';
c) copia delle annotazioni di sicurezza,
finalizzate esclusivamente
all'esercizio della pescaturismo.
2.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo,
e' rilasciata dal capo
iscrizione della
nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza
eseguiti anche per il
tramite degli uffici marittimi dipendenti e
della prova pratica di stabilita'
effettuata dal Registro navale
italiano.
3. Il capo
dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone
imbarcabili,
nel numero massimo di 12, attenendosi
anche alle indicazioni del
Registro navale italiano.
4. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo
deve essere rilasciata dal capo
giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'esercente
attivita' di pescaturismo e' tenuto ad aggiornare la
documentazione relativa
alla sicurezza e, nel caso di modificazioni
delle caratteristiche tecniche
dell'unita', e' tenuto a presentare
nuova domanda di
autorizzazione.
Art. 6.
1. Le navi destinate
all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo
devono essere provviste del
materiale sanitario indicato nelle
istruzioni annesse al decreto 25 maggio
1988, n. 279 del Ministero
della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 25
maggio 1998.
2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo
delle unita' da
pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono
quelli
indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale
22
giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte
le
persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita'
devono
essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
3.
Le unita' dovranno comunque essere in possesso
di annotazioni
di sicurezza in regolare corso di validita'.
4. Per le esigenze delle persone
imbarcate, ove non previsto dalle
pertinenti disposizioni
unita' autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di
apparato
radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.
Art. 7.
1.
Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attivita' di
pescaturismo
o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale
attivita' sono indirizzate
al capo
luogo di iscrizione della
nave con l'indicazione anche delle tariffe
che si intendono applicare.
2.
L'autorizzazione e' revocata per un anno in caso di
inosservanza
delle previsioni
Art. 8.
1. I decreti ministeriali 19
giugno 1992 e 1 aprile 1998 di cui
alle premesse sono abrogati.
2. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
in materia di
pesca nell'ambito
Il presente decreto, munito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 aprile
1999
Il Ministro
per le politiche
agricole
De
dei trasporti e
della navigazione
Visto
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole,
foglio n. 251