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Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 13-11-2001 |
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 settembre 2001
Recepimento della
decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre
2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui
all'allegato III della direttiva 90/219/CEE
sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati.
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,
recante
attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva
90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di
microorganismi
geneticamente modificati;
Visto in particolare l'art. 5,
comma 2, che fa obbligo
all'utilizzatore di procedere ad una valutazione
degli impieghi
confinati di microorganismi geneticamente modificati
utilizzando
almeno gli elementi di valutazione e la procedura di cui
all'allegato
III, lettere A e B;
Vista la decisione della Commissione
2000/608/CE del 27 settembre
2000 sulle note orientative per la valutazione
del rischio di cui
all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego
confinato di
microorganismi geneticamente
modificati;
Decreta:
Art. 1.
1. In sede di valutazione
degli impieghi confinati di
microorganismi geneticamente modificati ai sensi
dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, si applicano,
a
complemento delle indicazioni di cui all'allegato III, le
note
orientative per la valutazione del rischio riportate in allegato.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 25 settembre
2001
Il Ministro:
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2001
Ufficio di
controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali,
registro n. 6 Salute, foglio n. 288
Allegato
NOTE ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO
III DELLA DIRETTIVA 90/219/CEE SULL'IMPIEGO
CONFINATO DI
MICROORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI.
1. Introduzione.
Gli elementi per la
valutazione del rischio specificati nei
paragrafi 1 e 2 dell'allegato III
comprendono tra l'altro la
valutazione degli effetti potenzialmente nocivi
per la salute umana e
l'ambiente. Sono ritenuti potenzialmente nocivi quegli
effetti
suscettibili di causare malattie, vanificarne la profilassi o
la
terapia e promuovere l'insediamento e/o la diffusione nell'ambiente
di
microorganismi che possono produrre effetti negativi su
popolazioni naturali
o effetti dannosi in seguito al trasferimento di
geni in altri organismi. La
valutazione comporta l'analisi dei rischi
collegati agli effetti
potenzialmente nocivi per ciascuna attivita'
ed inoltre la loro attribuzione
a diverse classi definite nell'art.
5, tenendo conto sia della natura che
della portata delle operazioni
per stabilire quali sono le attrezzature di
contenimento finale
necessarie. Il grado di rischio connesso agli impieghi
confinati e ai
processi di costruzione di microorganismi geneticamente
modificati
(MGM) dipende dalla gravita' degli effetti potenzialmente nocivi
per
la salute umana o l'ambiente e dalla possibilita' che questi
effetti
si verifichino realmente. In sede di valutazione del rischio
si
considera l'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente agli
MGM
durante, le normali operazioni svolte in una struttura di
impiego
confinato o in caso di dispersione accidentale nell'ambiente.
Il
livello di classificazione definito mediante la valutazione del
rischio
determina i requisiti relativi al contenimento per le
attivita' connesse agli
MGM, conformemente all'allegato IV.
2. Valutazione del rischio.
L'intero
processo di valutazione del rischio e' costituito da due
procedure descritte
qui di seguito.
2.1. Procedura 1.
Identificazione delle caratteristiche
potenzialmente nocive
(rischio) dell'MGM e attribuzione dell'MGM ad una
classe iniziale
(classi da 1 a 4) che tenga conto della gravita' dei
potenziali
effetti nocivi.
E
Valutazione della probabilita' con cui gli
effetti nocivi possono
verificarsi in funzione dell'esposizione (sia di
soggetti umani che
dell'ambiente), tenendo conto della natura e della portata
del lavoro
svolto in presenza di misure di contenimento adeguate per la
classe
iniziale attribuita all'MGM.
2.2. Procedura 2.
Classificazione
definitiva e determinazione definitiva delle
relative misure di contenimento
necessarie per l'attivita' in
questione. Conferma dell'adeguatezza della
classificazione e delle
misure di contenimento definitive mediante la
ripetizione della
procedura 1.
3. Procedura 1.
3.1. Identificazione
delle caratteristiche nocive (rischio)
dell'MGM.
Il processo di
valutazione del rischio implica l'identificazione
di tutte le caratteristiche
potenzialmente nocive dell'MGM dovute
alla modificazione genetica o ad
eventuali cambiamenti delle
caratteristiche tipiche degli organismi
riceventi. Occorre definire
le caratteristiche potenzialmente nocive
associate all'MGM esaminando
l'organismo ricevente, l'organismo donatore, le
caratteristiche e
l'ubicazione del materiale genetico inserito ed eventuali
vettori. E
sottolineare che la modificazione genetica di un microorganismo
puo'
influire sulla sua capacita' di causare danni alla salute umana
e
all'ambiente. Le modificazioni genetiche possono infatti diminuire
o
aumentare o lasciare inalterato il potenziale dannoso di un MGM.
3.2.
Aspetti da esaminare, se di pertinenza:
3.2.1. Organismo
ricevente:
patogenicita' e virulenza, infettivita',
allergenicita',
tossicita' e possibilita' di fungere da vettori di agenti
patogeni;
natura dei vettori indigeni e degli agenti avventizi
laddove
sussiste il rischio di una mobilizzazione del materiale
genetico
inserito; frequenza della mobilizzazione;
natura e stabilita'
delle eventuali mutazioni disabilitanti;
eventuali modificazioni genetiche
precedenti;
gamma degli organismi ospiti (se di pertinenza);
eventuali
tratti fisiologici significativi che potrebbero
essere alterati nell'MGM
finale o relativa stabilita', se di
pertinenza; habitat naturale e
distribuzione geografica;
partecipazione significativa in processi ambientali
naturali
(ad es. fissazione dell'azoto, regolazione del pH);
interazione
con altri organismi nell'ambiente ed effetti su
di essi (incluse le eventuali
caratteristiche di competitivita',
patogenicita' o simbiosi);
capacita' di
formare strutture di sopravvivenza (ad es. spore
o sclerozi).
3.2.2.
Organismo donatore (per esperimenti di fusione o
esperimenti "shttgun" dove
l'inserto non e' ben caratterizzato):
patogenicita' e virulenza,
infettivita', tossicita' e
possibilita' di fungere da vettori di agenti
patogeni;
natura dei vettori indigeni:
sequenza;
frequenza di
mobilizzazione e specificita';
presenza di geni che conferiscono resistenza a
sostanze
antimicrobiche compresi gli antibiotici;
gamma degli organismi
ospiti;
altri tratti fisiologici di rilievo.
3.2.3. Inserto:
identita'
e funzioni specifiche dell'inserto (geni);
livello di espressione del
materiale genetico inserito;
origine del materiale genetico, identita'
dell'organismo o
degli organismi donatori e loro caratteristiche, se del
caso;
storia di eventuali modificazioni genetiche precedenti;
ubicazione
del materiale genetico inserito (possibilita' di
attivazione/disattivazione
di geni dell'organismo ospite a seguito
dell'inserzione).
3.2.4.
Vettore:
natura e origine del vettore;
struttura e quantita' dell'acido
nucleico del vettore e/o del
donatore che rimane nel costrutto finale del
microorganismo
modificato;
frequenza di mobilizzazione del vettore
inserito (se presente
nell'MGM finale) e/o capacita' di trasferimento di
materiale
genetico.
3.2.5. MGM ottenuto:
3.2.5.1. Considerazioni in
materia di salute umana:
effetti tossici o allergenici attesi correlati
all'MGM e/o
ai suoi prodotti metabolici;
confronto della patogenicita'
dell'MGM con quella del
ricevente oppure, se del caso, dell'organismo
parentale;
capacita' di colonizzazione attesa;
possibilita' che il
microorganismo sia patogeno per
soggetti umani immunocompetenti;
malattie
provocate dall'MGM e meccanismi di trasmissione;
livello di invasivita' e
virulenza;
dose infettiva;
possibili cambiamenti della via di infezione o
della
specificita' tissutale;
possibilita' di sopravvivenza dell'MGM al di
fuori di un
organismo umano;
stabilita' biologica;
spettro di
resistenze agli
antibiotici;
allergenicita';
tossinogenicita';
disponibilita' di
terapie e misure profilattiche adeguate.
3.2.5.2. Considerazioni in materia
di ambiente:
ecosistemi nei quali il microorganismo in questione
potrebbe
essere involontariamente rilasciato dalla struttura di
impiego
confinato;
attesa circa la capacita' di sopravvivenza e
moltiplicazione e
la portata della disseminazione del microorganismo
modificato negli
ecosistemi identificati;
anticipazione delle conseguenze dell'interazione tra
il
microorganismo modificato e gli organismi o i microorganismi
che
potrebbero entrare in contatto in caso di immissione
accidentale
nell'ambiente;
effetti noti o prevedibili sulle piante e sugli
animali
quali patogenicita', tossicita', allergenicita', trasmissione
di
agenti patogeni, modificazione nella resistenza agli
antibiotici,
alterazione del tropismo o della specificita' per organismi
ospiti,
colonizzazione;
coinvolgimento noto o prevedibile in
processi
biogeochimici.
3.3. Classificazione iniziale dell'MGM.
I
paragrafi da 3 a 5 dell'allegato III specificano che la prima
fase del
processo di valutazione del rischio di un MGM e'
l'identificazione delle sue
potenziali caratteristiche nocive e una
prima classificazione mediante
l'identificazione dei rischi associati
al ricevente, all'organismo donatore
se di pertinenza, al vettore e
all'eventuale insetto. A tale scopo puo'
essere utile tenere conto
delle caratteristiche generali specificate per la
classe 1 al
paragrafo 4 dell'allegato III e degli opportuni schemi
di
classificazione aggiornati nazionali e internazionali (inclusa
la
direttiva 90/679/CEE - Gazzetta Ufficiale L 374 del 31 dicembre
1990,
pag. 1 - e le sue successive modifiche). Le corrispondenti misure
di
contenimento e le altre misure di protezione specificate
nell'allegato
IV possono fungere da riferimento per stabilire se
occorrono provvedimenti
piu' severi di contenimento e protezione per
limitare gli effetti nocivi
identificati.
Per stabilire il livello di rischio dei danni dovuti
alle
proprieta' nocive dell'MGM occorre valutare la gravita' del danno
e
le altre caratteristiche biologiche (ad esempio le
mutazioni
disabilitanti) suscettibili di limitarne la probabilita'. La
gravita'
degli effetti nocivi deve essere stimata a prescindere
dalla
probabilita' con cui essi si potrebbero verificare realmente.
Per
determinare la gravita' dei possibili danni occorre valutare
le
eventuali conseguenze e non la probabilita' del verificarsi del
danno.
Ad esempio, nel caso di un agente patogeno occorre stimare la
gravita' della
malattia partendo dal presupposto che la specie
suscettibile e' stata
effettivamente infettata. L'attribuzione
dell'MGM ad una classe iniziale
implica una valutazione della
gravita' in questo senso. Gli schemi di
classificazione, come quello
contenuto nella direttiva 90/679/CEE, tengono
conto della gravita'
delle conseguenze. Tuttavia molti schemi sono basati
solo su
considerazioni relative o alla salute umana o all'ambiente.
Occorre
dunque valutare la gravita' degli effetti nocivi dell'MGM
in
questione tenendo conto delle due dimensioni.
3.4. Valutazione della
probabilita' con cui gli effetti nocivi
possono verificarsi.
Gli elementi
fondamentali che determinano il grado di
probabilita' con cui un evento
dannoso si verifica sono il livello e
la natura dell'esposizione di soggetti
umani o dell'ambiente ad un
determinato MGM. In molti casi l'esposizione e'
di importanza
fondamentale ai fini della valutazione del rischio, poiche'
spesso
determina se un effetto nocivo possa o meno verificarsi.
La
probabilita' di esposizione di soggetti umani o dell'ambiente
all'MGM
in questione dipende dal tipo di operazioni effettuate (ad esempio
la
portata di tali operazioni) con le condizioni di
contenimento
corrispondenti alla classificazione iniziale conformemente
ai
paragrafi 5 e 6 applicate nel corso delle attivita'.
Il paragrafo 7,
punti ti) e in) dell'allegato III specifica quali
aspetti delle attivita'
devono essere presi in considerazione in sede
di classificazione definitiva e
scelta delle misure di protezione.
Occorre inoltre valutare la natura e la
portata dell'attivita' per
poter stimare la probabilita' di un'esposizione di
soggetti umani o
dell'ambiente al microorganismo in questione, senza
dimenticare che
tali elementi influiscono anche sulla scelta delle procedure
di
gestione del rischio.
Gli elementi delle operazioni che potrebbero
influire sulla
valutazione del rischio e che dovrebbero dunque essere presi
in
considerazione riguardano anche le attivita' vere e proprie
da
svolgere, le pratiche di lavoro e il tipo e la portata delle misure
di
contenimento utilizzate.
La valutazione dovrebbe tenere conto in particolare
del problema
relativo allo smaltimento dei rifiuti e degli effluenti.
Se
opportuno, occorre applicare le misure di sicurezza necessarie
per
proteggere la salute umana e l'ambiente.
3.4.1. Natura delle attivita'
da svolgere.
Il grado di rischio e l'adozione di misure di protezione
per
ridurre tale rischio ad un livello adeguato dipendono dalla
natura
delle attivita' da svolgere, poiche' esse determinano
l'esposizione
di soggetti umani e dell'ambiente al rischio e dunque la
possibilita'
che si verifichi un danno.
In funzione della natura delle
attivita' da svolgere viene
utilizzata una delle tabelle specificate
nell'allegato IV che
definiscono le misure adeguate di contenimento e di
protezione.
In pratica, per i lavori svolti in laboratorio, dove
l'influenza
delle procedure standard sull'esposizione e' ben nota, e'
improbabile
che venga richiesta una valutazione dettagliata del rischio di
ogni
singola procedura, a meno che non si utilizzi un
organismo
estremamente pericoloso. Tuttavia potrebbero essere
necessarie
considerazioni piu' specifiche per procedure non rutinarie o
per
procedure che potrebbero avere implicazioni significative per
il
livello di rischio, per esempio in caso di processi in cui
viene
generato aerosol.
3.4.2. Concentrazione e portata.
La densita' di
una coltura puo' comportare il rischio di
esposizione ad alte concentrazioni
di un MGM in particolare,
soprattutto nelle fasi a valle di un processo.
Occorre dunque
valutare attentamente gli effetti della concentrazione
dell'MGM sulla
probabilita' di un evento dannoso.
Anche la portata delle
operazioni e' un fattore da considerare in
sede di valutazione del rischio.
Tale fattore puo' essere espresso in
termini di volume assoluto di un'unica
operazione oppure in termini
di frequenza di un determinato processo
ripetitivo, poiche' entrambi
possono concorrere ad aumentare la possibilita'
di esposizione se
dovessero fallire le misure di contenimento e protezione e
dunque
influire sulla probabilita' del verificarsi di un evento
dannoso.
Sebbene le operazioni su vasta scala non
comportino
necessariamente un livello di rischio piu' elevato, esse
potrebbero
comunque aumentare la possibilita' di esposizione sia in termini
di
numero di soggetti umani che di quantita' di esposizione
dell'ambiente
in caso di cattivo funzionamento delle misure di
contenimento.
Sulla base
della portata delle operazioni si sceglie
dall'allegato IV la tabella che
risulta essere piu' adeguata per
l'applicazione delle misure di contenimento
e protezione.
3.4.3. Condizioni relative alle colture.
In molte attivita'
ad impiego confinato le colture sono mantenute
in ambiente rigorosamente
controllato per proteggere il lavoro
svolto, tuttavia il tipo e la
configurazione dei contenitori o di
altre attrezzature utilizzate per la
crescita delle colture influisce
sul grado di rischio per la salute umana e
l'ambiente. Utilizzando
contenitori per la fermentazione sigillati ed
estremamente
sofisticati si possono ridurre significativamente sia
l'esposizione,
sia i rischi collegati alla manipolazione di MGM. E'
importante anche
prendere in considerazione il grado di affidabilita'
oppure
l'incidenza di possibili anomalie delle attrezzature,
poiche'
eventuali disfunzioni potrebbero comportare alti livelli
di
esposizione a MGM dannosi. Possono essere prescritte ulteriori
misure
di contenimento quando la probabilita' di eventuali disfunzioni
e'
elevata. Le procedure operative standard relative al personale
che
svolge lavori a contatto con le colture di MGM, quali la centrifuga
o
la sonicazione, hanno una notevole influenza sull'efficacia delle
misure
di contenimento utilizzate.
Quando le condizioni delle colture fungono da
misure di
contenimento fisico anche le misure biologiche e chimiche
utilizzate
per proteggere i lavori svolti in laboratorio possono contribuire
in
maniera significativa al rafforzamento delle misure di
contenimento.
Una possibile misura biologica di contenimento e' l'uso di
mutanti
auxotrofi per i quali occorrono fattori di crescita specifici.
Esempi
di misure di contenimento chimico sono le soluzioni
disinfettanti
mantenute in sistemi di drenaggio.
Conformemente al
paragrafo 7, punto i) dell'allegato III occorre
esaminare le caratteristiche
dell'ambiente potenzialmente esposto e
la gravita' dei possibili effetti per
valutare la possibilita' che si
verifichino effetti nocivi e la loro
gravita'.
L'intensita' e la natura dell'esposizione dell'ambiente
e
l'eventuale presenza di bioti che possono subire effetti negativi
se
esposti all'MGM in questione sono elementi ambientali
importanti.
Occorre tenere in considerazione anche i fattori elencati qui
di
seguito, se di pertinenza, quando si valuta come le
caratteristiche
dell'ambiente ricevente possono influire sulla probabilita'
del
verificarsi dell'effetto potenzialmente nocivo e dunque sul livello
di
rischio e sulla scelta delle misure di protezione.
3.4.3.1. Ambiente
potenzialmente esposto.
Nella maggior parte dei casi l'ambiente
potenzialmente esposto si
limita probabilmente all'ambiente di lavoro e
all'area immediatamente
circostante all'impianto. Tuttavia, in funzione delle
caratteristiche
specifiche dell'impiego confinato e dell'impianto in cui si
svolgono
i lavori potrebbe essere necessario prendere in considerazione
un
ambiente piu' vasto. La portata dell'esposizione dell'ambiente
puo'
dipendere dalla natura e dalla portata dell'attivita' svolta,
ma
occorre tenere in considerazione anche tutte le possibili modalita'
di
trasmissione nell'ambiente circostante. In questo caso potrebbe
trattarsi di
modalita' fisiche (tubature di scarico locali, corsi
d'acqua, smaltimento dei
rifiuti, movimenti delle correnti d'aria) e
vettori biologici (movimento di
animali e insetti infettati).
3.4.3.2. Presenza di specie suscettibili.
La
possibilita' che si verifichi effettivamente un danno dipende
anche
dall'eventuale presenza di specie suscettibili nell'ambiente
potenzialmente
esposto, compresi soggetti umani, animali o piante.
3.4.3.3. Ambiente
favorevole alla sopravvivenza dell'MGM.
La possibilita' che l'MGM possa
sopravvivere e continuare a
mantenersi nell'ambiente e' un fattore
determinante in sede di
valutazione del rischio. La possibilita' che si
verifichi un danno e'
significativamente ridotta se un MGM non puo'
sopravvivere
nell'ambiente al quale potrebbe accedere.
3.4.3.4. Effetti
sull'ambiente fisico.
Occorre valutare anche gli effetti dannosi diretti
connessi a un
MGM e gli effetti dannosi indiretti dovuti ad
un'alterazione
significativa delle caratteristiche fisico-chimiche
e/o
dell'equilibrio ecologico delle componenti del suolo o
dell'acqua
nell'ambiente esposto.
4. Procedura 2.
4.1. Classificazione
definitiva e determinazione delle misure di
contenimento.
Una volta
esaminate tutte le potenziali caratteristiche dannose
in termini di gravita'
e di probabilita', tenendo in debita
considerazione gli effetti delle misure
di contenimento e di
protezione indicate nella classificazione iniziale
dell'organismo
ricevente, si puo' procedere alla classificazione definitiva e
alla
determinazione delle misure di contenimento per l'MGM in
questione.
Per classificare l'MGM e determinare le relative misure
di
confinamento in via definitiva occorre rivedere la
classificazione
iniziale per stabilirne la correttezza, tenendo presente le
attivita'
e le caratteristiche delle operazioni proposte. Un confronto tra
la
classificazione iniziale e le relative misure di contenimento da
un
lato e la classe e le misure di contenimento definitive dall'altro
puo'
dare tre risultati differenti:
si constatano effetti negativi che non sono
stati presi
adeguatamente in considerazione nella classificazione iniziale e
che
non sarebbero opportunamente limitati dalle misure di
contenimento
provvisorie stabilite con la procedura 1. Occorre dunque
applicare
ulteriori misure di contenimento e possibilmente rivedere
la
classificazione dell'attivita';
la classificazione iniziale era
corretta e le misure di
contenimento che ne derivano sono adatte a prevenire
o minimizzare i
danni alla salute umana o all'ambiente;
la classificazione
iniziale e' di livello superiore rispetto a
quanto necessario per l'attivita'
svolta e di conseguenza sarebbe
opportuno utilizzare una classificazione
inferiore con relative
condizioni di contenimento.
4.2. Conferma
dell'adeguatezza delle misure di contenimento
definitive.
Una volta
stabilite la classificazione e le condizioni di
contenimento definitive,
occorre rivalutare il livello
dell'esposizione di soggetti umani e
dell'ambiente (procedura 1). Ne
dovrebbe risultare una conferma
dell'accettabilita' del grado di
probabilita' degli effetti nocivi vista la
natura e la portata delle
operazioni e le condizioni di contenimento
proposte. A questo punto
il processo di valutazione del rischio e'
concluso.
Conformemente all'art. 6, paragrafo 2 della direttiva, se
la
natura o la portata dei lavori da svolgere cambiano in
misura
significativa, oppure se sono disponibili nuovi dati scientifici
o
tecnici tali da inficiare la valutazione del rischio
iniziale,
quest'ultima deve essere rivista alla luce dei
cambiamenti
subentrati. Per tutelare la salute umana e l'ambiente
occorre
modificare immediatamente le condizioni di contenimento in
base
all'esito della nuova valutazione del rischio.
La classificazione e
le misure di contenimento e protezione che,
a seguito della valutazione del
rischio sono ritenute necessarie per
contenere in misura adeguata l'MGM
durante le operazioni proposte,
consentono di classificare 1, attivita' di
impiego confinato in
quattro classi. L'allegato IV della direttiva specifica
le misure di
contenimento e di protezione per ciascuna classe di
impiego
confinato.
Dalla classificazione delle attivita' di impiego
confinato
relative agli MGM dipendono anche i requisiti di
carattere
amministrativo.
In caso di dubbio relativamente alla
classificazione definitiva e
alle condizioni di contenimento e' consigliabile
contattare
l'autorita' competente.