Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13-11-2001

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001
Recepimento  della  decisione  della   Commissione  2000/608/CE del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di  cui  all'allegato  III  della   direttiva  90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante
attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva
90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che fa obbligo
all'utilizzatore di procedere ad una valutazione degli impieghi
confinati di microorganismi geneticamente modificati utilizzando
almeno gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato
III, lettere A e B;
Vista la decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre
2000 sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui
all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di
microorganismi geneticamente modificati;

Decreta:

Art. 1.

1. In sede di valutazione degli impieghi confinati di
microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, si applicano, a
complemento delle indicazioni di cui all'allegato III, le note
orientative per la valutazione del rischio riportate in allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 288


Allegato

NOTE ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO
III DELLA DIRETTIVA 90/219/CEE SULL'IMPIEGO CONFINATO DI
MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI.

1. Introduzione.
Gli elementi per la valutazione del rischio specificati nei
paragrafi 1 e 2 dell'allegato III comprendono tra l'altro la
valutazione degli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana e
l'ambiente. Sono ritenuti potenzialmente nocivi quegli effetti
suscettibili di causare malattie, vanificarne la profilassi o la
terapia e promuovere l'insediamento e/o la diffusione nell'ambiente
di microorganismi che possono produrre effetti negativi su
popolazioni naturali o effetti dannosi in seguito al trasferimento di
geni in altri organismi. La valutazione comporta l'analisi dei rischi
collegati agli effetti potenzialmente nocivi per ciascuna attivita'
ed inoltre la loro attribuzione a diverse classi definite nell'art.
5, tenendo conto sia della natura che della portata delle operazioni
per stabilire quali sono le attrezzature di contenimento finale
necessarie. Il grado di rischio connesso agli impieghi confinati e ai
processi di costruzione di microorganismi geneticamente modificati
(MGM) dipende dalla gravita' degli effetti potenzialmente nocivi per
la salute umana o l'ambiente e dalla possibilita' che questi effetti
si verifichino realmente. In sede di valutazione del rischio si
considera l'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente agli MGM
durante, le normali operazioni svolte in una struttura di impiego
confinato o in caso di dispersione accidentale nell'ambiente. Il
livello di classificazione definito mediante la valutazione del
rischio determina i requisiti relativi al contenimento per le
attivita' connesse agli MGM, conformemente all'allegato IV.
2. Valutazione del rischio.
L'intero processo di valutazione del rischio e' costituito da due
procedure descritte qui di seguito.
2.1. Procedura 1.
Identificazione delle caratteristiche potenzialmente nocive
(rischio) dell'MGM e attribuzione dell'MGM ad una classe iniziale
(classi da 1 a 4) che tenga conto della gravita' dei potenziali
effetti nocivi.
E
Valutazione della probabilita' con cui gli effetti nocivi possono
verificarsi in funzione dell'esposizione (sia di soggetti umani che
dell'ambiente), tenendo conto della natura e della portata del lavoro
svolto in presenza di misure di contenimento adeguate per la classe
iniziale attribuita all'MGM.
2.2. Procedura 2.
Classificazione definitiva e determinazione definitiva delle
relative misure di contenimento necessarie per l'attivita' in
questione. Conferma dell'adeguatezza della classificazione e delle
misure di contenimento definitive mediante la ripetizione della
procedura 1.
3. Procedura 1.
3.1. Identificazione delle caratteristiche nocive (rischio)
dell'MGM.
Il processo di valutazione del rischio implica l'identificazione
di tutte le caratteristiche potenzialmente nocive dell'MGM dovute
alla modificazione genetica o ad eventuali cambiamenti delle
caratteristiche tipiche degli organismi riceventi. Occorre definire
le caratteristiche potenzialmente nocive associate all'MGM esaminando
l'organismo ricevente, l'organismo donatore, le caratteristiche e
l'ubicazione del materiale genetico inserito ed eventuali vettori. E
sottolineare che la modificazione genetica di un microorganismo puo'
influire sulla sua capacita' di causare danni alla salute umana e
all'ambiente. Le modificazioni genetiche possono infatti diminuire o
aumentare o lasciare inalterato il potenziale dannoso di un MGM.
3.2. Aspetti da esaminare, se di pertinenza:
3.2.1. Organismo ricevente:
patogenicita' e virulenza, infettivita', allergenicita',
tossicita' e possibilita' di fungere da vettori di agenti patogeni;
natura dei vettori indigeni e degli agenti avventizi laddove
sussiste il rischio di una mobilizzazione del materiale genetico
inserito; frequenza della mobilizzazione;
natura e stabilita' delle eventuali mutazioni disabilitanti;
eventuali modificazioni genetiche precedenti;
gamma degli organismi ospiti (se di pertinenza);
eventuali tratti fisiologici significativi che potrebbero
essere alterati nell'MGM finale o relativa stabilita', se di
pertinenza; habitat naturale e distribuzione geografica;
partecipazione significativa in processi ambientali naturali
(ad es. fissazione dell'azoto, regolazione del pH);
interazione con altri organismi nell'ambiente ed effetti su
di essi (incluse le eventuali caratteristiche di competitivita',
patogenicita' o simbiosi);
capacita' di formare strutture di sopravvivenza (ad es. spore
o sclerozi).
3.2.2. Organismo donatore (per esperimenti di fusione o
esperimenti "shttgun" dove l'inserto non e' ben caratterizzato):
patogenicita' e virulenza, infettivita', tossicita' e
possibilita' di fungere da vettori di agenti patogeni;
natura dei vettori indigeni:
sequenza;
frequenza di mobilizzazione e specificita';
presenza di geni che conferiscono resistenza a sostanze
antimicrobiche compresi gli antibiotici;
gamma degli organismi ospiti;
altri tratti fisiologici di rilievo.
3.2.3. Inserto:
identita' e funzioni specifiche dell'inserto (geni);
livello di espressione del materiale genetico inserito;
origine del materiale genetico, identita' dell'organismo o
degli organismi donatori e loro caratteristiche, se del caso;
storia di eventuali modificazioni genetiche precedenti;
ubicazione del materiale genetico inserito (possibilita' di
attivazione/disattivazione di geni dell'organismo ospite a seguito
dell'inserzione).
3.2.4. Vettore:
natura e origine del vettore;
struttura e quantita' dell'acido nucleico del vettore e/o del
donatore che rimane nel costrutto finale del microorganismo
modificato;
frequenza di mobilizzazione del vettore inserito (se presente
nell'MGM finale) e/o capacita' di trasferimento di materiale
genetico.
3.2.5. MGM ottenuto:
3.2.5.1. Considerazioni in materia di salute umana:
effetti tossici o allergenici attesi correlati all'MGM e/o
ai suoi prodotti metabolici;
confronto della patogenicita' dell'MGM con quella del
ricevente oppure, se del caso, dell'organismo parentale;
capacita' di colonizzazione attesa;
possibilita' che il microorganismo sia patogeno per
soggetti umani immunocompetenti;
malattie provocate dall'MGM e meccanismi di trasmissione;
livello di invasivita' e virulenza;
dose infettiva;
possibili cambiamenti della via di infezione o della
specificita' tissutale;
possibilita' di sopravvivenza dell'MGM al di fuori di un
organismo umano;
stabilita' biologica;
spettro di resistenze agli antibiotici;
allergenicita';
tossinogenicita';
disponibilita' di terapie e misure profilattiche adeguate.
3.2.5.2. Considerazioni in materia di ambiente:
ecosistemi nei quali il microorganismo in questione
potrebbe essere involontariamente rilasciato dalla struttura di
impiego confinato;
attesa circa la capacita' di sopravvivenza e
moltiplicazione e la portata della disseminazione del microorganismo
modificato negli ecosistemi identificati;
anticipazione delle conseguenze dell'interazione tra il
microorganismo modificato e gli organismi o i microorganismi che
potrebbero entrare in contatto in caso di immissione accidentale
nell'ambiente;
effetti noti o prevedibili sulle piante e sugli animali
quali patogenicita', tossicita', allergenicita', trasmissione di
agenti patogeni, modificazione nella resistenza agli antibiotici,
alterazione del tropismo o della specificita' per organismi ospiti,
colonizzazione;
coinvolgimento noto o prevedibile in processi
biogeochimici.
3.3. Classificazione iniziale dell'MGM.
I paragrafi da 3 a 5 dell'allegato III specificano che la prima
fase del processo di valutazione del rischio di un MGM e'
l'identificazione delle sue potenziali caratteristiche nocive e una
prima classificazione mediante l'identificazione dei rischi associati
al ricevente, all'organismo donatore se di pertinenza, al vettore e
all'eventuale insetto. A tale scopo puo' essere utile tenere conto
delle caratteristiche generali specificate per la classe 1 al
paragrafo 4 dell'allegato III e degli opportuni schemi di
classificazione aggiornati nazionali e internazionali (inclusa la
direttiva 90/679/CEE - Gazzetta Ufficiale L 374 del 31 dicembre 1990,
pag. 1 - e le sue successive modifiche). Le corrispondenti misure di
contenimento e le altre misure di protezione specificate
nell'allegato IV possono fungere da riferimento per stabilire se
occorrono provvedimenti piu' severi di contenimento e protezione per
limitare gli effetti nocivi identificati.
Per stabilire il livello di rischio dei danni dovuti alle
proprieta' nocive dell'MGM occorre valutare la gravita' del danno e
le altre caratteristiche biologiche (ad esempio le mutazioni
disabilitanti) suscettibili di limitarne la probabilita'. La gravita'
degli effetti nocivi deve essere stimata a prescindere dalla
probabilita' con cui essi si potrebbero verificare realmente. Per
determinare la gravita' dei possibili danni occorre valutare le
eventuali conseguenze e non la probabilita' del verificarsi del
danno. Ad esempio, nel caso di un agente patogeno occorre stimare la
gravita' della malattia partendo dal presupposto che la specie
suscettibile e' stata effettivamente infettata. L'attribuzione
dell'MGM ad una classe iniziale implica una valutazione della
gravita' in questo senso. Gli schemi di classificazione, come quello
contenuto nella direttiva 90/679/CEE, tengono conto della gravita'
delle conseguenze. Tuttavia molti schemi sono basati solo su
considerazioni relative o alla salute umana o all'ambiente. Occorre
dunque valutare la gravita' degli effetti nocivi dell'MGM in
questione tenendo conto delle due dimensioni.
3.4. Valutazione della probabilita' con cui gli effetti nocivi
possono verificarsi.
Gli elementi fondamentali che determinano il grado di
probabilita' con cui un evento dannoso si verifica sono il livello e
la natura dell'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente ad un
determinato MGM. In molti casi l'esposizione e' di importanza
fondamentale ai fini della valutazione del rischio, poiche' spesso
determina se un effetto nocivo possa o meno verificarsi. La
probabilita' di esposizione di soggetti umani o dell'ambiente all'MGM
in questione dipende dal tipo di operazioni effettuate (ad esempio la
portata di tali operazioni) con le condizioni di contenimento
corrispondenti alla classificazione iniziale conformemente ai
paragrafi 5 e 6 applicate nel corso delle attivita'.
Il paragrafo 7, punti ti) e in) dell'allegato III specifica quali
aspetti delle attivita' devono essere presi in considerazione in sede
di classificazione definitiva e scelta delle misure di protezione.
Occorre inoltre valutare la natura e la portata dell'attivita' per
poter stimare la probabilita' di un'esposizione di soggetti umani o
dell'ambiente al microorganismo in questione, senza dimenticare che
tali elementi influiscono anche sulla scelta delle procedure di
gestione del rischio.
Gli elementi delle operazioni che potrebbero influire sulla
valutazione del rischio e che dovrebbero dunque essere presi in
considerazione riguardano anche le attivita' vere e proprie da
svolgere, le pratiche di lavoro e il tipo e la portata delle misure
di contenimento utilizzate.
La valutazione dovrebbe tenere conto in particolare del problema
relativo allo smaltimento dei rifiuti e degli effluenti. Se
opportuno, occorre applicare le misure di sicurezza necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente.
3.4.1. Natura delle attivita' da svolgere.
Il grado di rischio e l'adozione di misure di protezione per
ridurre tale rischio ad un livello adeguato dipendono dalla natura
delle attivita' da svolgere, poiche' esse determinano l'esposizione
di soggetti umani e dell'ambiente al rischio e dunque la possibilita'
che si verifichi un danno.
In funzione della natura delle attivita' da svolgere viene
utilizzata una delle tabelle specificate nell'allegato IV che
definiscono le misure adeguate di contenimento e di protezione.
In pratica, per i lavori svolti in laboratorio, dove l'influenza
delle procedure standard sull'esposizione e' ben nota, e' improbabile
che venga richiesta una valutazione dettagliata del rischio di ogni
singola procedura, a meno che non si utilizzi un organismo
estremamente pericoloso. Tuttavia potrebbero essere necessarie
considerazioni piu' specifiche per procedure non rutinarie o per
procedure che potrebbero avere implicazioni significative per il
livello di rischio, per esempio in caso di processi in cui viene
generato aerosol.
3.4.2. Concentrazione e portata.
La densita' di una coltura puo' comportare il rischio di
esposizione ad alte concentrazioni di un MGM in particolare,
soprattutto nelle fasi a valle di un processo. Occorre dunque
valutare attentamente gli effetti della concentrazione dell'MGM sulla
probabilita' di un evento dannoso.
Anche la portata delle operazioni e' un fattore da considerare in
sede di valutazione del rischio. Tale fattore puo' essere espresso in
termini di volume assoluto di un'unica operazione oppure in termini
di frequenza di un determinato processo ripetitivo, poiche' entrambi
possono concorrere ad aumentare la possibilita' di esposizione se
dovessero fallire le misure di contenimento e protezione e dunque
influire sulla probabilita' del verificarsi di un evento dannoso.
Sebbene le operazioni su vasta scala non comportino
necessariamente un livello di rischio piu' elevato, esse potrebbero
comunque aumentare la possibilita' di esposizione sia in termini di
numero di soggetti umani che di quantita' di esposizione
dell'ambiente in caso di cattivo funzionamento delle misure di
contenimento.
Sulla base della portata delle operazioni si sceglie
dall'allegato IV la tabella che risulta essere piu' adeguata per
l'applicazione delle misure di contenimento e protezione.
3.4.3. Condizioni relative alle colture.
In molte attivita' ad impiego confinato le colture sono mantenute
in ambiente rigorosamente controllato per proteggere il lavoro
svolto, tuttavia il tipo e la configurazione dei contenitori o di
altre attrezzature utilizzate per la crescita delle colture influisce
sul grado di rischio per la salute umana e l'ambiente. Utilizzando
contenitori per la fermentazione sigillati ed estremamente
sofisticati si possono ridurre significativamente sia l'esposizione,
sia i rischi collegati alla manipolazione di MGM. E' importante anche
prendere in considerazione il grado di affidabilita' oppure
l'incidenza di possibili anomalie delle attrezzature, poiche'
eventuali disfunzioni potrebbero comportare alti livelli di
esposizione a MGM dannosi. Possono essere prescritte ulteriori misure
di contenimento quando la probabilita' di eventuali disfunzioni e'
elevata. Le procedure operative standard relative al personale che
svolge lavori a contatto con le colture di MGM, quali la centrifuga o
la sonicazione, hanno una notevole influenza sull'efficacia delle
misure di contenimento utilizzate.
Quando le condizioni delle colture fungono da misure di
contenimento fisico anche le misure biologiche e chimiche utilizzate
per proteggere i lavori svolti in laboratorio possono contribuire in
maniera significativa al rafforzamento delle misure di contenimento.
Una possibile misura biologica di contenimento e' l'uso di mutanti
auxotrofi per i quali occorrono fattori di crescita specifici. Esempi
di misure di contenimento chimico sono le soluzioni disinfettanti
mantenute in sistemi di drenaggio.
Conformemente al paragrafo 7, punto i) dell'allegato III occorre
esaminare le caratteristiche dell'ambiente potenzialmente esposto e
la gravita' dei possibili effetti per valutare la possibilita' che si
verifichino effetti nocivi e la loro gravita'.
L'intensita' e la natura dell'esposizione dell'ambiente e
l'eventuale presenza di bioti che possono subire effetti negativi se
esposti all'MGM in questione sono elementi ambientali importanti.
Occorre tenere in considerazione anche i fattori elencati qui di
seguito, se di pertinenza, quando si valuta come le caratteristiche
dell'ambiente ricevente possono influire sulla probabilita' del
verificarsi dell'effetto potenzialmente nocivo e dunque sul livello
di rischio e sulla scelta delle misure di protezione.
3.4.3.1. Ambiente potenzialmente esposto.
Nella maggior parte dei casi l'ambiente potenzialmente esposto si
limita probabilmente all'ambiente di lavoro e all'area immediatamente
circostante all'impianto. Tuttavia, in funzione delle caratteristiche
specifiche dell'impiego confinato e dell'impianto in cui si svolgono
i lavori potrebbe essere necessario prendere in considerazione un
ambiente piu' vasto. La portata dell'esposizione dell'ambiente puo'
dipendere dalla natura e dalla portata dell'attivita' svolta, ma
occorre tenere in considerazione anche tutte le possibili modalita'
di trasmissione nell'ambiente circostante. In questo caso potrebbe
trattarsi di modalita' fisiche (tubature di scarico locali, corsi
d'acqua, smaltimento dei rifiuti, movimenti delle correnti d'aria) e
vettori biologici (movimento di animali e insetti infettati).
3.4.3.2. Presenza di specie suscettibili.
La possibilita' che si verifichi effettivamente un danno dipende
anche dall'eventuale presenza di specie suscettibili nell'ambiente
potenzialmente esposto, compresi soggetti umani, animali o piante.
3.4.3.3. Ambiente favorevole alla sopravvivenza dell'MGM.
La possibilita' che l'MGM possa sopravvivere e continuare a
mantenersi nell'ambiente e' un fattore determinante in sede di
valutazione del rischio. La possibilita' che si verifichi un danno e'
significativamente ridotta se un MGM non puo' sopravvivere
nell'ambiente al quale potrebbe accedere.
3.4.3.4. Effetti sull'ambiente fisico.
Occorre valutare anche gli effetti dannosi diretti connessi a un
MGM e gli effetti dannosi indiretti dovuti ad un'alterazione
significativa delle caratteristiche fisico-chimiche e/o
dell'equilibrio ecologico delle componenti del suolo o dell'acqua
nell'ambiente esposto.
4. Procedura 2.
4.1. Classificazione definitiva e determinazione delle misure di
contenimento.
Una volta esaminate tutte le potenziali caratteristiche dannose
in termini di gravita' e di probabilita', tenendo in debita
considerazione gli effetti delle misure di contenimento e di
protezione indicate nella classificazione iniziale dell'organismo
ricevente, si puo' procedere alla classificazione definitiva e alla
determinazione delle misure di contenimento per l'MGM in questione.
Per classificare l'MGM e determinare le relative misure di
confinamento in via definitiva occorre rivedere la classificazione
iniziale per stabilirne la correttezza, tenendo presente le attivita'
e le caratteristiche delle operazioni proposte. Un confronto tra la
classificazione iniziale e le relative misure di contenimento da un
lato e la classe e le misure di contenimento definitive dall'altro
puo' dare tre risultati differenti:
si constatano effetti negativi che non sono stati presi
adeguatamente in considerazione nella classificazione iniziale e che
non sarebbero opportunamente limitati dalle misure di contenimento
provvisorie stabilite con la procedura 1. Occorre dunque applicare
ulteriori misure di contenimento e possibilmente rivedere la
classificazione dell'attivita';
la classificazione iniziale era corretta e le misure di
contenimento che ne derivano sono adatte a prevenire o minimizzare i
danni alla salute umana o all'ambiente;
la classificazione iniziale e' di livello superiore rispetto a
quanto necessario per l'attivita' svolta e di conseguenza sarebbe
opportuno utilizzare una classificazione inferiore con relative
condizioni di contenimento.
4.2. Conferma dell'adeguatezza delle misure di contenimento
definitive.
Una volta stabilite la classificazione e le condizioni di
contenimento definitive, occorre rivalutare il livello
dell'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente (procedura 1). Ne
dovrebbe risultare una conferma dell'accettabilita' del grado di
probabilita' degli effetti nocivi vista la natura e la portata delle
operazioni e le condizioni di contenimento proposte. A questo punto
il processo di valutazione del rischio e' concluso.
Conformemente all'art. 6, paragrafo 2 della direttiva, se la
natura o la portata dei lavori da svolgere cambiano in misura
significativa, oppure se sono disponibili nuovi dati scientifici o
tecnici tali da inficiare la valutazione del rischio iniziale,
quest'ultima deve essere rivista alla luce dei cambiamenti
subentrati. Per tutelare la salute umana e l'ambiente occorre
modificare immediatamente le condizioni di contenimento in base
all'esito della nuova valutazione del rischio.
La classificazione e le misure di contenimento e protezione che,
a seguito della valutazione del rischio sono ritenute necessarie per
contenere in misura adeguata l'MGM durante le operazioni proposte,
consentono di classificare 1, attivita' di impiego confinato in
quattro classi. L'allegato IV della direttiva specifica le misure di
contenimento e di protezione per ciascuna classe di impiego
confinato.
Dalla classificazione delle attivita' di impiego confinato
relative agli MGM dipendono anche i requisiti di carattere
amministrativo.
In caso di dubbio relativamente alla classificazione definitiva e
alle condizioni di contenimento e' consigliabile contattare
l'autorita' competente.