Gazzetta Ufficiale n. 180 del
04-08-1998
MINISTERO
DELLA SANITA'
DECRETO 24 giugno 1998, n. 261.
Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209, concernente la
disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e
per la conservazione delle
sostanze alimentari.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli
5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
Visto il decreto
ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione
delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n.
94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE e successive modifiche;
Viste le richieste delle associazioni di categoria di poter
impiegare
l'acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio per
il trattamento in
superficie dei formaggi stagionati oltre il termine
del 25 marzo 1997 di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto sopracitato;
Considerato che l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di
potassio
e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi
stagionati
risponde ai criteri di cui all'allegato II del decreto
ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209;
Ritenuto di procedere ad una modifica del decreto
ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209, al fine di prevedere l'impiego
dell'acido
sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il
trattamento in
superficie dei formaggi stagionati;
Sentito il Consiglio
superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 29 settembre 1997;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata
in data 16 ottobre 1997 ai sensi dell'articolo 8 della
direttiva 83/189/CEE
modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;
Considerato che la
Commissione dell'Unione europea non ha formulato
osservazioni al riguardo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi,
reso in data 6 aprile 1998;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento
proposto dal
Consiglio di Stato di inserire nel preambolo il riferimento
all'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dato che lo stesso
attiene ad una fattispecie diversa non applicabile alla materia
disciplinata dal presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 7 maggio 1998;
A d o
t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' consentito
l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E
202 sorbato di potassio ed E
203 sorbato di calcio nei formaggi
stagionati, limitatamente al trattamento
superficiale, alla dose
"quanto basta".
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 giugno 1998
Il Ministro:
Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il
14 luglio 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 15
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5,
lettera g), della legge 30
aprile 1962, n. 283, (Modifica degli articoli
242, 243,
247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), e' il
seguente:
"Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti
o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai
propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze
alimentari:
a)-f) (omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di
qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita'
o, nel caso che siano autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte
per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali".
- Il testo dell'art. 22 della citata legge 30 aprile
1962,
n. 283, e' il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei
mesi della pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio
superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi
chimici consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre
le loro
caratteristiche chimicofisiche, i requisiti di
purezza, i metodi di dosaggio
negli alimenti, i casi
d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
l'elenco dei
metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la
sanita' e' autorizzato a
provvedere con successivi decreti ai periodici
necessari
aggiornamenti".
- Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera b),
del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209
(Regolamento
concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella
preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione
delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE,
n. 95/2/CE e n.
95/31/CE (1/a), e' il seguente:
"Art. 19. - 1. La commercializzazione e
l'utilizzazione degli additivi non conformi alle
disposizioni del
presente decreto e' vietata:
a) (omissis);
b) dal 25 marzo 1997 per i
prodotti di cui al titolo II,
capo III".
- L'allegato II al decreto
ministeriale 27 febbraio
1996, n. 209, riporta "Criteri generali per
l'approvazione degli additivi alimentari".
- Il comma 3 dell'art. 17
della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con
decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di
competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti
interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed
interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo
parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo
dell'art. 7 della citata legge 30 aprile
1962, n. 283, e' il seguente:
"Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio
decreto, sentito il
Consiglio superiore di sanita', puo'
consentire la produzione ed il
commercio di sostanze
alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o
sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego
di raggi
ultravioletti, radiazioni ionizzanti,
antibiotici, ormoni, prescrivendo, del
pari, anche le
indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto
finito".