Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31-08-1998

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 luglio 1998.

Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono
essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati
di prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
I Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e delle finanze

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1601/91 del 10 giugno 1991
che stabilisce le regole generali relative alla definizione,
designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987,
relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CE della Commissione n. 1972/78 del 16 agosto
1978 che fissa le modalita' di applicazione per le pratiche
enologiche;
Vista la notifica 96/497/I inoltrata alla Commissione ai sensi
della direttiva 83/189 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e, in
particolare, l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1967, che stabilisce le
norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 20 settembre 1967;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1986 che fissa
caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987;
Considerato che il regolamento CEE n. 1601/91 non ha, finora,
disciplinato i trattamenti e le pratiche enologiche che possono
essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails
aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
Considerato che spetta agli Stati membri disciplinare la materia in
attesa che intervenga l'apposita normativa comunitaria;
Considerata la necessita' di disciplinare, in relazione alla piu'
moderna tecnica enologica, i trattamenti e le pratiche enologiche che
possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei
cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

Decreta:

Articolo unico

1.
Ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti
vitivinicoli possono essere effettuati i trattamenti e le pratiche
enologiche seguenti:
1) arieggiamento o immissione di argon o azoto;
2) trattamenti termici;
3) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti inerti di
filtrazione;
4) utilizzazione di anidride carbonica;
5) utilizzazione di anidride solforosa, di solfito acido di
potassio, di metabisolfito di potassio, a condizione che il tenore di
anidride solforosa nel prodotto finito immesso al consumo non sia
superiore a 180 mg/litro;
6) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, a condizione
che il tenore finale di acido sorbico nel prodotto finito immesso al
consumo, non sia superiore a 200 mg/l;
7) aggiunta di acido L-ascorbico, nel limite di 150 mg/l;
8) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione, a
condizione che il tenore finale del prodotto trattato non sia
superiore a 1 g/l;
9) impiego di acidificanti: acido tartarico, acido citrico e acido
malico. Tale pratica puo' essere ripetuta piu' volte;
10) impiego di disacidificanti: tartrato neutro di potassio,
bicarbonato di potassio, carbonato di calcio contenente,
eventualmente, piccole quantita' di sale doppio di calcio degli acidi
L (+) tartarico e L (--) malico, tartrato di calcio o acido
tartarico, preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di
calcio, in proporzioni equivalenti e finemente polverizzate. Tale
pratica puo' essere ripetuta piu' volte;
11) chiarificazione con una delle seguenti sostanze di uso
enologico: gelatina alimentare, colla di pesce, caseina e caseinati
di potassio, albumina animale, bentonite, diossido di silicio sotto
forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, preparato enzimatico
di betaglucanasi;
12) aggiunta di tannino;
13) taglio di vini e mosti bianchi con vini e mosti rossi per
ottenere vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli rosati;
14) trattamento con carbone per uso enologico, nel limite di 200 gr
di prodotto secco per ettolitro;
15) trattamento:
con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al decreto
ministeriale 5 settembre 1967 per i vini bianchi e rosati;
con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al decreto
ministeriale 5 settembre 1967 e con fitato di calcio nel limite
massimo di 8 gr/hl per i vini rossi;
16) aggiunta di acido metatartarico, nel limite di 100 mg/l;
17) impiego di gomma arabica;
18) impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o
del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione
dell'eccesso di calcio;
19) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la
precipitazione del tartaro;
20) impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 gr/hl;
21) trattamenti con "resine scambiatrici di cationi" limitatamente
alle necessita' di stabilizzazione;
22) trattamento di concentrazione mediante "osmosi inversa",
limitatamente ai mosti non destinati a successive fermentazioni;
23) elettrodialisi controllata per la stabilizzazione dei tartrati.
2. Le pratiche ed i trattamenti enologici previsti nel presente
decreto non pregiudicano l'immissione in commercio di vini
aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino e cocktail
aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli elaborati in altri Stati
membri o nei Paesi firmatari dell'Accordo S.E.E con trattamenti e
pratiche enologiche proprie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998


Il Ministro per le politiche agricole
Pinto
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro delle finanze
Visco

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 163