Gazzetta Ufficiale n.
202
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
DECRETO 14 luglio
1998.
Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono
essere effettuate ai fini della
preparazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati
di prodotti vitivinicoli.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
I Ministri dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e delle finanze
Visto il regolamento CE del Consiglio n.
1601/91 del 10 giugno 1991
che stabilisce le regole generali relative alla definizione,
designazione e presentazione
dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento CE del Consiglio n.
822/87 del 16 marzo 1987,
relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CE della Commissione n. 1972/78 del 16 agosto
1978 che fissa le modalita' di applicazione
per le pratiche
enologiche;
Vista la notifica 96/497/I inoltrata
alla Commissione ai sensi
della direttiva 83/189 e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, contenente norme
per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti e, in
particolare, l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1967, che stabilisce le
norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 20 settembre
1967;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1986 che fissa
caratteristiche e limiti di alcune sostanze
contenute nei vini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987;
Considerato che il regolamento CEE n. 1601/91 non
ha, finora,
disciplinato i trattamenti e le pratiche enologiche che possono
essere effettuate ai fini della
preparazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails
aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
Considerato che spetta agli Stati
membri disciplinare la materia in
attesa che intervenga l'apposita normativa comunitaria;
Considerata la necessita' di disciplinare, in relazione alla piu'
moderna tecnica enologica, i trattamenti
e le pratiche enologiche che
possono essere effettuate ai fini
della preparazione dei vini
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei
cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini della preparazione
dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti
vitivinicoli possono essere effettuati i trattamenti e le pratiche
enologiche seguenti:
1) arieggiamento o immissione
di argon o azoto;
2) trattamenti termici;
3) centrifugazione e filtrazione,
con o senza coadiuvanti inerti di
filtrazione;
4) utilizzazione di anidride carbonica;
5) utilizzazione di anidride solforosa, di solfito acido
di
potassio, di metabisolfito di potassio, a condizione che il tenore
di
anidride solforosa nel prodotto finito
immesso al consumo non sia
superiore a 180 mg/litro;
6) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di
potassio, a condizione
che il tenore
finale di acido sorbico nel prodotto
finito immesso al
consumo, non sia superiore a 200 mg/l;
7) aggiunta di acido L-ascorbico, nel limite di
150 mg/l;
8) aggiunta di acido citrico, ai fini della
stabilizzazione, a
condizione che il tenore finale del prodotto trattato non sia
superiore a 1 g/l;
9) impiego di acidificanti: acido tartarico, acido citrico e acido
malico. Tale pratica puo' essere ripetuta
piu' volte;
10) impiego di disacidificanti: tartrato neutro di potassio,
bicarbonato di potassio, carbonato di calcio contenente,
eventualmente, piccole quantita' di sale doppio di calcio
degli acidi
L (+) tartarico e L (--) malico,
tartrato di calcio o acido
tartarico, preparato omogeneo di acido
tartarico e di carbonato di
calcio, in proporzioni equivalenti e finemente polverizzate. Tale
pratica puo' essere ripetuta piu' volte;
11) chiarificazione con una
delle seguenti sostanze di uso
enologico: gelatina alimentare, colla di pesce, caseina
e caseinati
di potassio, albumina animale, bentonite, diossido di silicio sotto
forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, preparato enzimatico
di betaglucanasi;
12) aggiunta di tannino;
13) taglio di vini e mosti bianchi
con vini e mosti rossi per
ottenere vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli rosati;
14) trattamento con carbone
per uso enologico, nel limite di
200 gr
di prodotto secco per ettolitro;
15) trattamento:
con ferrocianuro di potassio alle condizioni
di cui al decreto
ministeriale 5 settembre
1967 per i vini bianchi e rosati;
con ferrocianuro di potassio alle condizioni
di cui al decreto
ministeriale 5 settembre
1967 e con fitato di calcio nel limite
massimo di 8 gr/hl per i vini
rossi;
16) aggiunta di acido metatartarico, nel limite di
100 mg/l;
17) impiego di gomma arabica;
18) impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido
racemico, o
del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione
dell'eccesso di calcio;
19) aggiunta di bitartrato di potassio
per favorire la
precipitazione del tartaro;
20) impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 gr/hl;
21) trattamenti con "resine
scambiatrici di cationi" limitatamente
alle necessita' di stabilizzazione;
22) trattamento di concentrazione mediante "osmosi inversa",
limitatamente ai mosti non destinati a successive fermentazioni;
23) elettrodialisi controllata
per la stabilizzazione dei tartrati.
2. Le pratiche ed i trattamenti enologici previsti nel presente
decreto non pregiudicano l'immissione in commercio di vini
aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino e cocktail
aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli elaborati in altri Stati
membri o nei Paesi firmatari dell'Accordo S.E.E con trattamenti
e
pratiche enologiche proprie.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14
luglio 1998
Il Ministro per le politiche
agricole
Pinto
Il Ministro dell'industria
Bersani
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro delle finanze
Visco
Registrato alla Corte dei
conti il
7 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 163