Gazzetta Ufficiale n. 185
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272.
Regolamento recante modificazioni alla
normativa in materia di
produzione e commercio della birra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in
particolare
l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura
prevista
dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se
disciplinati con legge;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
Visto il
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Visto il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
ed in
particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la
definizione di grado Plato;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni della
legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina
sulla birra alle nuove metodo-
logie tecniche di produzione e di
conformarla alla legislazione di
altri Paesi membri dell'Unione europea,
assicurando la libera
circolazione del prodotto;
Vista la notifica alla
Commissione europea effettuata, ai sensi
della direttiva del Consiglio del
29 marzo 1983, n. 83/189/CEE,
modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in
data 14 ottobre 1997;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta
del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri della sanita', per le politiche agricole e
delle
finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1.
L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come
sostituito
dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329,
modificato dall'articolo
1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art.
1. - 1. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto
ottenuto dalla
fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces
carlsbergensis o di
saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato
con malto, anche torrefatto,
di orzo o di frumento o di loro miscele
ed acqua, amaricato con luppolo o
suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica
una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti
di malto
torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal
decreto
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere
sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di
fiocchi, nonche' con
materie prime amidacee e zuccherine nella misura
massima
calcolato
sull'estratto secco
Art. 2.
Denominazione di vendita
1. L'articolo 2 della legge 16 agosto
1962, n. 1354, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989,
n. 241, e
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione ''birra
analcolica'' e' riservata al
prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e
non superiore a 8 e con
titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra
light'' e'
riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non
superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico
volumico superiore a 1,2%
e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione
''birra'' e' riservata al prodotto con grado
Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore
a 3,5%;
tale prodotto puo' essere denominato ''birra speciale'' se il
grado Plato
non e' inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il
grado Plato non e'
inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di
frutta, aromi,
o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la
denominazione di
vendita e' completata con il nome della sostanza
caratterizzante.".
Art. 3.
D i v i e t i
1.
L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e'
sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. E' vietato
aggiungere alla birra o, comunque,
impiegare nella sua preparazione alcoli
sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi
meccanici o
sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le
politiche
agricole, dell'industria,
finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non
contemplati negli articoli 1 e 2.".
Art. 4.
Mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni
legalmente prodotta e commercializzata in un altro
Stato membro o nei
Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo e
originaria di tali Paesi.
Art. 5.
Norma transitoria
1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il
confezionamento e la commercializzazione della birra
giacente e della
birra in corso di lavorazione alla data di entrata in
vigore
presente regolamento,
purche' conformi alle precedenti disposizioni
normative.
Il presente decreto, munito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno
1998
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani,
Ministro dell'industria,
Bindi, Ministro della sanita'
Pinto, Ministro per le politiche
agricole
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113,
foglio n. 28