Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-08-1998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272.
Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di
produzione e commercio della birra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista
dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in
particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la
definizione di grado Plato;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni della
legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina
sulla birra alle nuove metodo-
logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di
altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera
circolazione del prodotto;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi
della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE,
modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri della sanita', per le politiche agricole e
delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329,
modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto
ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces
carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato
con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica
del mosto puo' essere integrata con
una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti
di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal
decreto
del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con
materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima
del 40%
calcolato sull'estratto secco
del mosto.".

Art. 2.
Denominazione di vendita


1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione ''birra analcolica'' e' riservata al
prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con
titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra light'' e'
riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non
superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2%
e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto con grado
Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore
a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato ''birra speciale'' se il
grado Plato non e' inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il
grado Plato non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi,
o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di
vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".

Art. 3.
D i v i e t i


1. L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque,
impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi
meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche
agricole, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e delle
finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non
contemplati negli articoli 1 e 2.".

Art. 4.
Mutuo riconoscimento


1. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano alla birra
legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei
Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e
originaria di tali Paesi.

Art. 5.
Norma transitoria

1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il
confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della
birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore
del
presente regolamento, purche' conformi alle precedenti disposizioni
normative.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanita'
Pinto, Ministro per le politiche
agricole
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28