Gazzetta Ufficiale n. 182 del 06-08-1998

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 aprile 1998, n. 264.

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti
nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la lavorazione e
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari;
Visto l'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, con il quale e'
conferita al Ministro della sanita' la potesta' di autorizzare, di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli ingredienti
alimentari da consentirsi nella produzione delle paste alimentari
speciali secche, stabilendo del pari le modalita' di impiego, di
produzione e di commercializzazione;
Visto, altresi', l'articolo 33 della medesima legge n. 580/1967,
con il quale e' consentita la produzione delle paste alimentari
fresche nell'osservanza di quanto stabilito per le paste alimentari
secche dalla legge stessa, salvo che per il tenore di umidita' e di
acidita';
Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20
marzo 1981, con i quali e' stato autorizzato, ai sensi dell'articolo
30 della citata legge n. 580/1967, l'impiego di alcuni ingredienti
alimentari nella produzione delle paste speciali secche e delle paste
alimentari fresche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo a
attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503, concernente attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n.
75/431, n. 78/431 e n. 78/50 relative a problemi igienicosanitari in
materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonche'
della direttiva (CEE) 77/27 relativa alla bollatura dei grandi
imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva
91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in
materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di
selvaggina di allevamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
227, concernente regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE
che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di
carni macinate e delle carni in pezzi di peso inferiore a cento
grammi e delle preparazioni di carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai
problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione
di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive
92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato
di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente
attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente
attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
prodotti della pesca;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, relativo a
attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta
e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, relativo a
attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene
dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Considerato che l'evoluzione delle tecnologie di produzione e le
nuove esigenze di mercato hanno reso necessario un aggiornamento
dell'elenco degli ingredienti consentiti nella produzione delle paste
speciali secche e delle paste alimentari fresche;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' con le
note in data 26 ottobre 1992 e 27 luglio 1994;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' in data
22 febbraio 1995 e 14 febbraio 1996;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,
anche alle paste alimentari speciali secche e alle paste alimentari
fresche originarie dai Paesi EFTA che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee
effettuata in data 11 giugno 1996, ai sensi della direttiva
83/189/CEE e successive modifiche;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
Ritenuto di non poter compiutamente aderire per l'eccessiva
complessita' dell'adempimento al suggerimento richiesto dal Consiglio
di Stato in merito alla espressa citazione ed esplicitazione nel
preambolo di tutte le normative anche comunitarie che si riferiscono
indirettamente alle materie oggetto di trattazione;
Ritenuto, peraltro, che al predetto suggerimento possa darsi corso
limitatamente alla indicazione delle fonti normative che rivestono
una particolare rilevanza sotto il profilo sanitario per origine,
deperibilita' e suscettibilita' di contaminazione dei prodotti,
normative oltretutto in continua evoluzione in sede comunitaria;
Ritenuto, altresi', di non poter accogliere il suggerimento del
medesimo Consiglio di Stato in merito alla previsione specifica delle
disposizioni relative alle modalita' di conservazione dei prodotti
alimentari deperibili, riportata all'articolo 4, comma 2, in luogo
del riferimento generico "normativa vigente", in quanto la normativa
sulle temperature di trasporto, di deposito e di conservazione per la
vendita e' materia sulla quale la Commissione della Unione europea si
e' riservata la facolta' di legiferare, conformemente
all'orientamento gia' adottato dalla stessa Commissione della Unione
europea in alcune direttive del settore dei prodotti di origine
animale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 16-30
dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale
- n. 1 del 7 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata in data 22 gennaio 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e
fresche, e' consentito impiegare nell'impasto:
a) malto;
b) glutine;
c) germe di grano duro;
d) proteine lattiche idrosolubili;
e) verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
f) funghi eduli, tartufi;
g) aromi naturali, spezie, piante o parti di piante aromatiche
commestibili.
2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, prodotte con
aggiunta di malto devono possedere un contenuto in zuccheri riducenti
non inferiore al 10 per cento sulla sostanza secca.
3. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e
fresche, il germe di grano duro non puo' essere impiegato in
quantita' inferiore al 3%.
4. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e
fresche, le proteine lattiche idrosolubili, aventi un contenuto
minimo di sostanze azotate (N times 6,38)
del 50% riferito alla
sostanza secca proteica, non possono essere impiegate in quantita'
inferiori al 3%.

Art. 2.

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e
fresche, e' consentito impiegare nel ripieno:
a) carni di tutte le specie animali commestibili;
b) latte alimentare e prodotti lattierocaseari;
c) prodotti della pesca conservati in recipienti ermeticamente
chiusi o sterilizzati;
d) ovoprodotti;
e) oli e grassi alimentari;
f) farine alimentari e loro derivati, derivati del frumento,
pangrattato, grissini, prodotti da forno anche dolciari, zuccheri;
g) verdure e prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
h) funghi eduli, tartufi;
i) condimenti, idrolizzati proteici ed estratti alimentari;
l) aromi, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.

Art. 3.

1. Gli ingredienti, sia dell'impasto che
del ripieno, possono
essere utilizzati, fatta eccezione per i prodotti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), freschi, preparati, trasformati o comunque
conservati.

Art. 4.

1. Le paste alimentari speciali fresche destinate ad essere vendute
allo stato sfuso devono essere contenute, durante la fase
del
trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita, in imballaggi
che assicurino una adeguata protezione da agenti esterni.
2. Le paste alimentari speciali fresche sono soggette nelle fasi di
trasporto, di deposito e di esposizione per la vendita al rispetto
delle modalita' di conservazione per i prodotti alimentari deperibili
prescritte dalla normativa vigente.

Art. 5.

1. Alla etichettatura, alla presentazione e alla pubblicita' delle
paste alimentari speciali, secche e fresche, si applicano le
disposizioni
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, contenenti
ovoprodotti non possono riportare la denominazione di vendita
prevista dall'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, qualora
gli ovoprodotti siano stati impiegati nel ripieno ma non nell'impasto
delle medesime.

Art. 6.

1. Le disposizioni
del presente regolamento non si applicano alle
paste alimentari speciali, secche e fresche, legalmente prodotte o
commercializzate in un altro Stato membro della Comunita' europea e a
quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo.

Art. 7.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16
maggio 1969 e 20 marzo 1981 citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 27 aprile 1998

Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro per le politiche agricole
Pinto

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 23