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Gazzetta
Ufficiale n. 17 |
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 97/49/CE della Commissione del
29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1999, n.
25 (legge comunitaria 1998);
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 1;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari
regionali;
E
m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. In relazione alle specie di uccelli selvatici
da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui all'articolo
1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal riferimento
all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 223 del 13 agosto
1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1o dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Fassino, Ministro della giustizia
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti
l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio
n. 46
N
O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 97/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L223 del 13 agosto
1997.
La direttiva 79/409/CEE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L103 del 25 aprile
1979.
La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998" L'art. 3, della
citata legge, cosi' recita:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi
a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere
b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma
1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei
regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive
stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1
dell'art. 2.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio".
L'art. 1, della citata legge, cosi'
recita:
"Art. 1 (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica
e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della
comunita' nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e'
consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna
selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni
agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad
emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della
fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n.
142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate
nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce
inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del
19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n.
503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad
istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attivita' concernono
particolarmente e prioritariamnente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e
91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un
anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui
loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989,
n 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province
autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui
all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di
conformita' della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in
materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee volti alla
conservazione della fauna selvatica.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri".
L'art. 17, comma 2, della citata legge cosi'
recita:
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Commissione, per le quali le legge
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
Note all'art. 1.
Per la direttiva 79/409/CEE vedi note alle
premesse.
Per il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, vedi note alle premesse.
Per la direttiva 97/49/CE vedi note alle
premesse.