Regolamento
regionale 2 dicembre 1999, n. 5 (BUR n. 105/1999)
1. Il presente regolamento disciplina ai
sensi dell' articolo 1,
comma 4, della legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 l'attività di pesca nella sponda veneta del lago
di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte
della ferrovia Milano-Venezia.
1. Le attività disciplinate dal presente
regolamento riguardano:
a) la pesca dilettantistica e
sportiva;
b) la pesca professionale.
2. La pesca sportiva e dilettantistica è
l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
3. La pesca professionale è l'attività
economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste
nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione.
1. La pesca dilettantistica è consentita a
partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo
quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La pesca notturna è consentita con la
canna da pesca limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con
le modalità e nei limiti previsti dall' articolo 8,
comma 1, lettera a).
3. La Provincia può concedere eventuali
deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari
consuetudini o tradizioni locali, limitatamente alla pesca della trota
lacustre con l'uso della tirlindana e con le modalità previste dall' articolo 8,
comma 2, lettera b).
4. La pesca subacquea può essere praticata
dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste all' articolo 8,
comma 3.
5. La pesca dilettantistica all'agone, dal
1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 con l'osservanza dei
periodi di divieto di cui all'articolo 4.
1. I tempi di divieto e le lunghezze minime
totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la
detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi,
sono i seguenti:
Nome italiano Nome scientifico Tempi di divieto Lunghezze minime Carpione Salmo carpio 15/11-31/01 cm 30 20/06-20/08 Coregone lavarello Coregonus lavaretus 15/11-15/01 cm 30 Trote lacustre e Salmo (trutta) 15/10-15/01 cm 30 fario trutta Carpa Cyprinus carpio 05/06-25/06 cm 30 Tinca Tinca tinca 05/06-25/06 cm 25 Luccio Esox lucius 22/02-31/03 cm 40 Anguilla Anguilla anguilla - - cm 40 Pesce persico Perca fluviatilis 15/04-15/05 cm 18 Agone Alosa fallax 05/06-10/06 cm 15 01/07-06/07 20/07-25/07 Gambero d'acqua Austropotamobius 01/04-30/06 cm 7 dolce pallipes italicus
2. Le lunghezze minime dei pesci sono
misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella
del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
3. La cattura e la detenzione di specie
ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di
lunghezza inferiore a 5 cm.
4. I periodi di divieto delle specie ittiche
iniziano dalle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell'ultimo
giorno.
5. In deroga ai divieti previsti dal
presente regolamento la Provincia può autorizzare la cattura, la detenzione e
l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione
artificiale e per il ripopolamento.
6. Il pesce eventualmente catturato in
periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere
immediatamente rimesso in acqua.
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante
non può catturare più di:
a) carpione tre capi
b) coregone lavarello sei capi
c) trota spp. (tutte le specie)
sei capi
d) luccio tre capi
e) pesce persico venti capi.
2. Il pescatore dilettante non può comunque
catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce
indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione, coregone,
trota) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi per giornata.
3. Il limite complessivo di peso di cui al
comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato.
4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi
1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'
articolo 14.
5. La Provincia per comprovate esigenze di
tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2
limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.
1. È vietato l'esercizio della pesca con
qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 50 cm dagli sbocchi dei corsi
d'acqua e dai ponti e a una distanza inferiore a 100 m dagli impianti
ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si
trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.
1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e
al suo ambiente di vita, la Provincia può vietare o limitare la pesca,
anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca, per periodi e località
determinati.
2. La Provincia per comprovate esigenze
climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli
equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le
lunghezze minime di cui all'articolo 4, comma 1, nonché includervi altre
specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui
agli articoli 8, 9, commi 4, 5, 6 e 7 e articolo 11, commi 1 e 7.
3. La Provincia, prima di adottare le misure
di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 11, comma 6, nonché le
eventuali deroghe alle disposizioni previste all'articolo 3, deve sentire le
altre Province interessate.
1. La pesca dilettantistica dalla riva è
consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:
a) massimo tre canne con o senza
mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole
artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c);
b) per la pesca del coregone
lavarello è consentito l'uso di una sola canna con un massimo di 10 ami. L'uso
dell'amettiera per coregoni è vietato durante il periodo di divieto di cattura
della specie di cui all'articolo 4, comma 1. È sempre vietato il suo uso a
traina;
c) è consentito l'uso di una sola
canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca
dell'alborella;
d) bilancino o bilancella di lato
non superiore a 1,5 m e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di
manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto,
negli orari previsti all' articolo 3;
il suo uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio. È sempre vietato il sistema a
teleferica;
e) guadino e raffio: l'uso è
ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato. Il guadino non deve
avere una maglia inferiore a 10 mm.
2. La pesca dilettantistica da natante è
consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:
a) nei modi indicati al comma 1;
b) per ogni imbarcazione è
consentito l'uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati:
1) tirlindana da carpione
(dindana, matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o
metallo della lunghezza massima di 120 m, dotato di non più di 12 rami laterali
recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. È proibita durante il
periodo di divieto del carpione di cui all'articolo 4;
2) tirlindana da cavedano, trota
e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima
di 60 m, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca
naturale o artificiale. Dal 20 giugno al 20 agosto, nella zona di lago posta a
nord della congiungente Punta San Vigilio - Punta di Manerba, è consentito
l'uso di un attrezzo (lillò o peschetto) costituito da un filo della lunghezza
massima di 50 m, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno
un'esca naturale o artificiale, ad una distanza inferiore a 300 m dal battente
dell'onda;
3) "filagnino":
attrezzo con un solo filo, della lunghezza massima di 50 m, recante un'esca
naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;
c) durante il periodo di divieto
del luccio di cui all'articolo 4 è vietato l'uso di qualunque tipo di
tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 100 m dal
battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiunzione Punta San
Vigilio - Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 m dal battente
dell'onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali
di profondità minore di 30 m;
d) il natante può sostare a una
distanza non inferiore a 100 m dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti
ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca
segnalati da galleggianti.
3. La pesca subacquea è consentita nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) ai maggiori di 18 anni in
possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile
subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti
all' articolo 3;
b) con un galleggiante portante
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle
leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;
c) con apposita unità d'appoggio
dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo
le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di
navigazione;
d) entro una distanza di 50 m
dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
e) nelle zone e nei periodi che
la Provincia individuerà in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle
diverse attività di pesca e ricreative;
f) ad una distanza superiore a
100 m dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione
archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché
da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
g) a una distanza superiore a 50
m dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere
portuali e dai loro accessi, dalle zone d'ormeggio autorizzate dagli organi
competenti e dai segnali per la navigazione;
h) al di fuori delle zone ove è
praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di
linea;
i) al di fuori dei corridoi di
lancio dello sci nautico.
4. È vietato tenere il fucile subacqueo in
posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.
5. È vietato affidare il fucile subacqueo a
persona di età inferiore a 18 anni.
6. È vietato detenere sul luogo di pesca o
nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
7. Il posto di pesca spetta al primo
occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non
pregiudicare l'esercizio della pesca.
1. È consentito usare per la pesca esche
naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di
animali.
2. È vietato utilizzare quale esca viva le
specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.
3. È vietato utilizzare quale esca viva le
specie che non abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'
articolo 4.
4. Il pescatore dilettante può detenere e
usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria,
salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
5. Il pescatore dilettante può detenere e
usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle
larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e
7.
6. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore
9 alle ore 19 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo
pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo
e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca
carnaria.
7. È vietato pasturare con prodotti chimici,
col sangue solido o liquido o con interiora di animali.
8. È vietato abbandonare esche, pesce o
rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle
loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.
1. Le maglie delle reti si misurano a rete
bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
(Legenda: mg = numero maglie; MM
= maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo
attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima.)
1. La pesca professionale è consentita
unicamente con gli strumenti e nei modi sottoindicati:
a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A
CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le
eccezioni indicate per ciascuna rete):
1) BIRBA - luccio e tinca. Mm 35;
rete: L = 250 m, h 1.000 mg = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e
dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora;
2) REMATTINO - alborella. Mm 6,5;
MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mg = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal
15 maggio al 15 settembre. È vietato l'uso dell'ancora;
3) VARONARO (varonar) -
agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mg = 19,2 m con Mm e
21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e
dal 20 luglio al 25 luglio;
4) CIARA (ciara) - tinca.
Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mg = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno.
È consentito l'uso dell'ancora;
b) RETI DA POSTA CONICHE:
1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano)
- tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello
con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È
consentito l'uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza,
avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un aeroplano con
bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m,
esclusivamente per la cattura dell'esca personale per la spaderna (ami);
2) BERTOVELLO (bertabel,
bertael, realti) - alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio
d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata h = 1,5 m. É permesso l'uso delle tele e il
sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da
servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. Dimensioni della
tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m;
3) COGOLO (gabbia, righiera)
- anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24;
cogolo con Mm 12. É consentito l'uso di una rosta di Mm 22, L= 60 m e h = 3 m;
c) TREMAGLI:
1) SPIGONSOLA - alborella. Mm 6;
MM 10; rete: L = 25 m, h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8.
Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito
l'uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la
quantità indispensabile per l'uso giornaliero degli ami (spaderna);
2) TREMAGLIO (tramac,
tramacet, tramai) - anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima
per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mg o n. 15 da 2.800 mg; MM 20 = n. 20 da
2.000 mg o n. 14 da 2.800 mg. É consentito l'uso di una rosta avente le
seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m;
3) RE DA SERRAR (re da serar)
- pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m, h = 3 m. Divieto dal 15 maggio al 1°
novembre. La rete va usata con l'ausilio di un bertovello di Mm 6;
d) RETI SEMPLICI DA POSTA O
SOSPESE:
1) VOLANTINO (antana da
coregone e carpione, volanti) - carpione, coregone. Mm 37; h = 7 m.
Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non
può essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità
sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità
va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000
maglie, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un
gavitello centrale. É consentita l'unione di non più di due fila di reti, per
un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo in forma volante;
2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA -
Mm 60, h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno
e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000
maglie;
3) ANTANA - tinca, carpa, trota,
luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1° novembre al
15 gennaio è consentito l'uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre
unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per pescatore:
n. 25;
4) ANTANELLO (ontanel) -
carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37, MM 45; h = 3 m. Divieto: dal
15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20
agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m e comunque
mai a una distanza maggiore di 1,5 km dal battente dell'onda. Dotazione massima
per pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Detta rete deve essere collocata sul fondo
del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante;
5) GEROLA (filza) -
alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15
agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10;
6) PENDENTE (reu) - agone.
Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto dal 1° aprile al 30 settembre. Dotazione massima
per pescatore: n. 15 da 2.000 mg. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno
due gavitelli di congiunzione. É consentita l'unione di non più di due fila di
reti, per un massimo di 30 attrezzi;
7) S-CIAOLONE (s-ciaolotto,
s-ciaulù, scarolin) - agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 1° agosto
al 15 maggio e dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20
luglio al 25 luglio. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Dal 1°
giugno al 31 luglio la rete deve essere messa in posa dopo le ore 21.30 per
essere recuperata al mattino successivo;
e) ATTREZZI VARI:
1) SPADERNA (ami) -
anguilla, luccio;
2) TIRLINDANA - carpione, trota,
luccio e cavedano. Nei modi previsti all'articolo 8, comma 2;
3) FIOCINA. L'uso della sorgente
luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.
2. I periodi di divieto d'uso per ciascuna
rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle
ore 12 dell'ultimo giorno.
3. É sempre vietato l'uso a strascico di
qualunque tipo di rete.
4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono
soggetti al divieto d'uso di cui al comma 1 non possono essere trasportati
sulla barca o detenuti sul luogo di pesca.
5. Il pescatore non può trasportare sulla
barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.
6. La Provincia deve individuare le zone di
lago e le profondità massime entro le quali vietare, dal 22 febbraio al 31
marzo, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la
riproduzione del luccio.
7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e
antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in
posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le
ore 9 (non oltre le ore 10 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno
successivo. É fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni
atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del
pescatore.
8. Gli impianti fissi di pesca devono essere
autorizzati dagli organi competenti.
1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un
apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia, consistente in una targhetta
in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato
saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.
2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare
una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di
inizio e fine.
3. Il contrassegno deve contenere il numero
di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250.
4. All'inizio di ciascuna fila di reti deve
essere allacciato un galleggiante che consenta l'identificazione del
proprietario degli attrezzi.
5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo
tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate, all'inizio e alla fine
di ciascuna fila, da due galleggianti dotati ciascuno di un'asta di lunghezza
non inferiore a 50 cm munita di bandierina rossa.
1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti
articoli è vietato:
a) usare materiale esplosivo
nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della
fauna ittica, ad eccezione che per l'esercizio della pesca scientifica;
b) gettare o infondere nelle
acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare nelle acque di cui
all'articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali,
reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della
larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l'altra deve esserci inoltre una
distanza non inferiore a 50 m;
d) esercitare la pesca nei canali
in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del
materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il
controllo della Provincia;
e) esercitare la pesca nel lago e
nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non
previsti dal presente regolamento;
f) apporre segnali o legende
portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza aver ottenuto
regolare autorizzazione;
g) usare fonti luminose durante
l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese
di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso
l'acqua;
h) usare a strappo gli attrezzi
armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre
atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;
i) pescare con le mani;
j) estirpare i canneti, smuovere
il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe
anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso
di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia
può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti,
nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento
dell'equilibrio ecologico.
1. Le associazioni sportive che hanno
interesse ad effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque indicate dal
presente regolamento, per ottenere la necessaria autorizzazione, devono
presentare domanda alla Provincia.
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
a) il tratto interessato nel caso
di gare di pesca dalla riva;
b) l'autorizzazione, ove occorra,
del Comune competente per territorio per l'occupazione della riva;
c) il numero presumibile dei
partecipanti;
d) i tempi e le modalità di
svolgimento;
e) le specie ittiche oggetto
della gara e quant'altro previsto dalle specifiche normative provinciali.
3. Le gare di pesca subacquea sono
autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla Provincia.
4. Gli organizzatori della gara o del raduno
devono delimitare con tabelle recanti la scritta "Gara di pesca
autorizzata" i tratti loro concessi.
5. Gli organizzatori sono responsabili degli
eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno,
nonché della pulizia del campo.
6. In occasione delle gare di pesca è
vietato ogni tipo di ripopolamento.
7. Durante lo svolgimento delle gare è
vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti.
8. La Provincia può istituire campi di gara.
1. La Provincia, può prevedere con proprio
decreto l'obbligo
1. Le reti e gli attrezzi da pesca
consentiti dal DPR del 17 dicembre 1951, n. 1829, e successive modifiche,
possono essere usati fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento.
1. Per tutte le violazioni ai divieti e alle
limitazioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative
di cui all' articolo 33
della legge regionale n.
19/1998 .