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Gazzetta
Ufficiale n. 88 |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 26
luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995) e
successive modificazioni recante la disciplina del rilascio delle licenze di
pesca;
Visto il regolamento (CE) del
Consiglio n. 65/98 del 19 dicembre 1997 che stabilisce la quota per i Paesi
comunitari, Italia compresa, per il 1998;
Visto il regolamento (CE) del
Consiglio n. 49/99 del 18 dicembre 1998 che stabilisce la quota per i Paesi
comunitari, Italia compresa, per il 1999;
Visto il ricorso presentato dal
Governo italiano innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per
l'annullamento del regolamento (CE) n, 49/99 del Consiglio del 18 dicembre 1998
che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il
totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di
contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi
stock;
Considerato che, nelle more,
permangono gli obblighi di rispetto del regolamento comunitario e delle altre
norme ICCAT;
Visto il decreto 14 gennaio 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1999 concernente le
dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale del
14 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999
che suddivide la quota di cattura del tonno rosso assegnata all'Italia, tra
sistemi di pesca e tra singoli natanti;
Considerato che lo stesso decreto
ministeriale prevede che le organizzazioni nazionali professionali possano
promuovere la costituzione di un organismo nazionale tra i produttori di tonno
rosso per la gestione delle quote;
Ritenuto opportuno coinvolgere i
produttori di tonno e le loro associazioni nella gestione della pesca del tonno
rosso, cosi come e' stato fatto per i pescatori di vongole con i consorzi
molluschi;
Visto il regolamento (CE) del
Consiglio n 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le
possibilita' di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o
gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi
comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica
il regolamento (CE) n. 66/98;
Sentiti il comitato nazionale per
la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione
consultiva centrale che nella seduta del 19 gennaio 2000 hanno reso parere
favorevole;
Decreta:
Art.1.
1. Ai fini della gestione, secondo
le modalita' indicate nei successivi articoli, delle quote di cattura del tonno
rosso attribuite all'Italia da parte dell'U.E. il Direttore generale della pesca
e dell'acquacoltura riconosce, su istanza dei medesimi, uno o piu'
soggetti.
2. I Soggetti, di seguito
denominati "Soggetti", sono le associazioni di produttori gia' riconosciute ai
sensi della vigente normativa ovvero i consorzi costituiti per le finalita' di
cui al presente decreto.
Art.
2.
1. I soggetti riconosciuti
provvedono alla ripartizione individuale, tra i produttori che aderiscono, della
quota di cattura spettante, sulla base dei sistemi di pesca, informando la
Direzione generale della pesca e acquacoltura delle quote assegnate e dei
criteri seguiti.
2. Il Direttore generale della
pesca e dell'acquacoltura individua annualmente la parte della quota nazionale
da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 e dispone la ripartizione della
restante parte tra gli aventi diritto all'attivita' di pesca del tonno rosso,
non aderenti ai Soggetti di cui all'art. 1.
3. I soggetti riconosciuti
provvedono, ad assistere i propri aderenti nell'espletamento di tutte le
incombenze relative alle quote, con particolare riferimento alla verifica
dell'andamento delle catture di tonno rosso di ogni singola unita' da pesca,
alla eventuale riallocazione di quote non utilizzate ovvero al riassorbimento
degli eventuali superamenti delle quote assegnate.
Art.
3.
1. I soggetti trasmettono alla
Direzione generale della pesca e acquacoltura i dati statistici di cattura
inerenti la pesca del tonno rosso con la frequenza e le modalita' richieste
dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Gli armatori non aderenti ai
soggetti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto 14 gennaio 1999 indicato
nelle premesse.
3. Ciascun armatore, titolare di
quota di cattura del tonno rosso, puo' aderire ad un solo
soggetto.
Art.
4.
1. I soggetti collaborano con gli
istituti scientifici incaricati dalla Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura di svolgere ricerche sulla biologia e la pesca del tonno
rosso.
2. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto i soggetti provvedono ad aggiornare l'elenco
delle unita' aderenti.
Il presente decreto e' inviato
all'Organo di controllo per la sua registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio
2000.
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il
22 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole,
foglio n. 81