IL DIRETTORE
GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n.
963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca
marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n.
1639 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato
il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17
febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche,
concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca;
Visto il decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995,
concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei
molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura
dei
molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1996, e successive
modifiche,
concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la
gestione
sperimentale dell'attivita' di pesca nell'ambito del
compartimento
marittimo di Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 21
luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998,
recante la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto
ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 1998, concernente l'adozione
delle misure del piano vongole, in
attuazione della legge 21 maggio
1998, n. 164;
Visto il decreto
ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.
73 del 29 marzo 1999, con il quale si
adotta il regolamento recante
disciplina dell'attivita' dei consorzi
di gestione dei molluschi bivalvi, con
particolare riferimento
all'art. 2, comma 3;
Visto il decreto 15 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999,
concernente la disciplina
dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con
l'uso della draga
idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di
Chioggia;
Visto il decreto 6 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, concernente le modificazioni
al
decreto 15 luglio 1999;
Vista la proposta di modifica delle misure di
gestione avanzata dal
Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi
bivalvi -
Co.Ge.Vo., di Chioggia;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 1 del
decreto 15 luglio 1999, cosi' come modificato
dall'art. 1 del decreto 6
ottobre 1999, e' cosi' sostituito:
"Lo sbarco del prodotto dei molluschi
bivalvi pescati giornalmente
con draga idraulica nell'ambito del
compartimento marittimo di
Chioggia puo' essere effettuato nei seguenti punti
di sbarco:
zona di Chioggia: nella riva nord della banchina di Punta
Poli;
zona di Portolevante: nella banchina antistante la caserma
della
Guardia di finanza;
zona di Pila: nell'approdo della Laguna di
Barbamarco;
zona di Porto Tolle: nell'approdo della localita' di
Porto
Barricata".
Art. 2.
1. L'art. 7
del decreto 15 luglio 1999 e' cosi' sostituito:
"Il quantitativo massimo
giornaliero di prodotto pescato con l'uso
della draga idraulica nelle acque
del compartimento marittimo di
Chioggia, dal 24 ottobre 1999 al 13 novembre
1999, e' cosi' fissato:
fasolari: kg 350;
vongole: kg 410;
cannolicchi:
kg 300.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 1999
Il direttore generale
f.f.: Aulitto