IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il regolamento
di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE
e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli su prodotti e animali in
provenienza dai Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea;
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65
che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella comunita'
di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le
condizioni di polizia sanitaria alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 296 del 18 dicembre 1996;
Vista l'ordinanza del
Ministro della sanita' 1o dicembre 1988, recante divieto d'importazione di
conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica
dei conigli pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
23 dicembre 1988, n. 300;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 10 novembre 1997, relativo alla determinazione dei
contributi veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti
dai Paesi terzi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 32 del 9 febbraio 1998;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Tenuto conto del
parere espresso dal centro di referenza per la tularemia della sezione
provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna in merito ai controlli per tularemia;
Tenuto conto del
parere espresso dal centro di referenza per la brucellosi dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in merito ai controlli
per la brucellosi;
Considerato che sulla
base dei risultati degli accertamenti sierologici e virologici eseguiti sulle
lepri importate da Paesi terzi e del parere espresso dal laboratorio di
referenza dell'OIE per le malattie emorragiche dei lagomorfi relativo allo
stato zoosanitario dei Paesi terzi abituali fornitori di lepri da
ripopolamento, e' necessario emanare una disciplina organica in materia;
Considerato che,
limitatamente alle lepri provenienti da Paesi del Sud America, l'origine
geografica degli animali, comparata con le condizioni esistenti in Italia quale
area di destinazione, comporta uno sfasamento climatico-stagionale tale da
causare una diminuzione delle capacita' di resistenza e adattamento degli
stessi animali che ne compromette il benessere, come da parere espresso con
nota n. 7068/T- A37 del 2 dicembre 1999 dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica;
Decreta:
Art. 1.
1. L'importazione da
Paesi terzi di partite di lepri vive da ripopolamento, d'ora in avanti
denominate lepri, e' soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dal
Ministero della sanita' su richiesta delle aziende iscritte nell'elenco di cui
all'art. 7, comma 2, effettuata in conformita' a quanto previsto dalla
circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del citato Ministero. L'autorizzazione ha
validita':
a) di sei mesi, a
decorrere dalla data di rilascio, per le lepri provenienti dai Paesi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1;
b) dal 1o aprile al
30 maggio di ogni anno, per le lepri provenienti dai Paesi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), n. 2.
2. L'autorizzazione
di cui al comma 1, non comprende ne' sostituisce eventuali altri provvedimenti,
amministrativi, in particolare quelli previsti dall'art. 20, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 2.
1. Ferme restando le
prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, per cio'
che concerne il benessere degli animali durante i trasporti e al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, per cio' che concerne i controlli veterinari
nelle importazioni da Paesi terzi, le lepri, per essere importate, devono:
a) essere
accompagnate da un certificato sanitario conforme:
1) al modello di cui
all'allegato I al presente decreto se provenienti da Paesi dell'Europa
dell'est;
2) al modello di cui
all'allegato II al presente decreto se provenienti da Paesi del Sud America;
b) essere presentate
in lotti settimanali, ciascuno costituito da un numero massimo d'animali non
superiore a quello consentito dalla capacita' ricettiva settimanale
dell'azienda di destinazione.
2. La capacita'
ricettiva settimanale dell'azienda deve essere indicata nella richiesta di
autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, quale condizione per il rilascio.
3. La presenza nella
azienda di cui al comma 1, lettera b), di un numero di animali superiore alla
sua capacita' ricettiva settimanale e' di impedimento all'introduzione in detta
azienda di successive partite o ulteriori lotti di una stessa partita.
Art. 3.
1. Il veterinario del
posto d'ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico ogni partita
di lepri presentata all'importazione allo scopo di accertare il generale stato
di salute e l'eventuale presenza di sintomi riconducibili alla sindrome della
lepre bruna europea (EBHS) nonche' di una percentuale di mortalita' superiore
al 5% sul numero complessivo degli animali costituenti la partita.
2. Qualora l'esame
clinico di cui al comma 1:
a) non evidenzi
alcuna anomalia, la partita e' inviata all'azienda di destinazione indicata
nell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, previa comunicazione
telegrafica o via fax dell'inoltro al servizio veterinario dell'ASL competente
per territorio;
b) evidenzi la
presenza di animali con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose
della specie ovvero di una mortalita' superiore al 5%, il veterinario del posto
d'ispezione frontaliero:
1) invia, nel piu'
breve tempo possibile, gli animali rinvenuti morti al piu' vicino Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte, con
particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS ed alla ricerca
batteriologica della Francisella tularensis (tularemia), in entrambi i casi
utilizzando metodologie previste dall'OIE;
2) inoltra i restanti
animali costituenti la partita in vincolo sanitario, disponendone l'isolamento
presso l'azienda di destinazione in attesa degli esiti degli accertamenti di
cui al numero 1), e comunica, in via telegrafica o fax, al servizio veterinario
dell'ASL nel cui territorio rientra l'azienda di destinazione, le misure
adottate.
3. L'Istituto
zooprofilattico sperimentale comunica via fax gli esiti degli accertamenti di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), al Ministero della sanita' e al servizio
veterinario dell'ASL nel cui territorio rientra l'azienda di destinazione; in
attesa di tale comunicazione e' vietato immettere in liberta' le lepri.
4. Il veterinario del
posto d'ispezione frontaliero che, in sede di controllo all'importazione,
constati una mortalita' anche inferiore alla percentuale indicata al comma 1,
invia gli animali morti al piu' vicino Istituto zooprofilattico sperimentale
per l'accertamento delle cause.
Art. 4.
1. Le partite di
lepri devono essere sottoposte, presso le aziende di destinazione, ad un
periodo di osservazione di almeno 24 ore durante il quale il servizio
veterinario della ASL competente per territorio puo' effettuare accertamenti di
laboratorio mediante esame sierologico nei confronti dell'EBHS e della
brucellosi con prelievo ematico su una percentuale non superiore al 5% degli
animali che compongono la partita; tali accertamenti, a carattere conoscitivo,
non precludono la immissione in liberta' degli animali costituenti la partita.
2. Qualora sulle
partite di cui al comma 1, il servizio veterinario della ASL riscontri una
percentuale di animali morti superiore al 5% o animali con sintomi di malattie
contagiose della specie, dispone il sequestro dell'intera partita e l'invio
degli animali morti all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio per l'accertamento delle cause, con particolare riferimento alla
ricerca virologica per EBHS e batteriologica per la Francisella tularensis
(tularemia).
3. Qualora dagli
accertamenti di cui al comma 2:
a) risulti la
presenza della Francisella tularensis (tularemia), il servizio veterinario
della ASL dispone l'abbattimento e distruzione dell'intera partita senza
indennizzo da parte dello Stato;
b) risulti la
presenza dell'EBHS, il servizio veterinario dell'ASL dispone il sequestro della
partita e, in via tra loro alternativa, tenuto conto delle strutture presenti
in allevamento e del parere dell'allevatore:
1) l'abbattimento
dell'intera partita, senza indennizzo da parte dello Stato;
2) l'isolamento
dell'intera partita all'interno dell'allevamento in appositi recinti, per
almeno una settimana a decorrere dall'ultimo decesso di animali per EBHS;
durante il periodo di isolamento nessun'altra partita di animali della stessa
specie puo' essere introdotta in allevamento;
c) non si riscontri
la presenza di Francisella tularensis (tularemia) o di EBHS, gli animali
costituenti la partita possono essere immessi in liberta'.
Art. 5.
1. Ferme restando le
modalita' di immissione in liberta' delle lepri nonche' le prescrizioni
contenute in eventuali piani di controllo nei confronti di malattie
trasmissibili della specie, stabilite dalle normative regionali e delle
province autonome, i responsabili dell'immissione in liberta' delle lepri
devono:
a) immettere in
liberta' gruppi di lepri del medesimo Paese terzo di origine, evitando il
mescolamento di soggetti di diversa origine;
b) inviare, nel piu'
breve tempo possibile, ogni lepre rinvenuta morta al piu' vicino Istituto
zooprofilattico sperimentale, per l'accertamento delle cause, dandone
comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente sull'area di lancio.
2. Qualora
l'immissione in liberta' delle lepri debba avvenire in un territorio rientrante
nella competenza di una ASL diversa da quella presso la quale sono giunte le
lepri importate, il servizio veterinario di quest'ultima ASL comunica l'inoltro
degli animali al servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio nel quale
saranno immessi in liberta', per la predisposizione della vigilanza
veterinaria; ogni partita di lepri da immettere in liberta' deve essere
accompagnata da copia conforme del certificato sanitario di origine degli
animali e da una dichiarazione conforme a quella di cui all'allegato III al
presente decreto compilata e sottoscritta in ogni sua parte da consegnarsi al
servizio veterinario della ASL competente sull'area di immissione in liberta'
degli animali.
Art. 6.
1. Ai fini degli
accertamenti sanitari previsti dal presente decreto a salvaguardia del
patrimonio zootecnico e del benessere animale, le aziende interessate
all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, devono disporre di strutture e
attrezzature conformi ai seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:
a) locali di
stabulazione dotati di idonea e sufficiente areazione;
b) disponibilita' di
idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali;
c) dotazione di
reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo
da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri e
adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione;
d) presenza, in loco
o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione
degli animali morti;
e) presenza di un
locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle
gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri;
f) capienza dei
locali di stabulazione degli animali tale da contenere il numero di capi
indicato nella istanza di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2, commi 1, lettera b), e 2;
g) locali o recinti
idonei all'isolamento degli animali nel caso di cui all'art. 4, comma 3,
lettera b), numero 2).
2. Le aziende
riconosciute idonee dai servizi veterinari delle regioni e delle province
autonome sulla base dei requisiti di cui al comma 1, sono da questi inserite in
un apposito elenco da trasmettere, entro il 30 ottobre di ogni anno, al
Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della
sanita' pubblica veterinaria - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1,
comma 1.
Art. 7.
1. Sono a carico
degli importatori o loro mandatari le spese per gli accertamenti di laboratorio
eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' quelle relative ai
controlli veterinari all'importazione ai sensi del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita'
10 novembre 1997.
2. L'inosservanza
delle norme di cui al presente decreto comporta la denuncia all'autorita'
giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione all'importazione.
Il presente decreto,
inviato alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2000
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte
dei conti il 19 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 30
Allegato I
CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE "DA PAESI DELL'EST EUROPA
DI LEPRI VIVE DESTINATE ALL'ITALIA (1)
Paese esportatore:
....
Ministero competente:
....
Ufficio che rilascia
il certificato: ....
Numero degli animali:
....
I.
Identificazione degli animali: "gli animali sono contrassegnati
all'orecchio destro con tatuaggio o marca (1).
II.
Provenienza degli animali: gli animali sono originari del Paese esportatore.
III. Destinazione
degli animali:
gli animali sono
spediti da: .... (luogo di spedizione) a: .... (luogo di destinazione) a mezzo
di: .... (camion - aereo) (3)
(4) Nome e indirizzo
dello speditore: ....
Punto probabile di
passaggio della frontiera:.... (posto di frontiera)
Nome e indirizzo del
destinatario: ....
IV.
Informazioni sanitarie.
Il sottoscritto
veterinario di Stato o incaricato dallo Stato(3) certifica che gli animali
sopraindicati:
a) sono stati
esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;
b) nelle aree dove
sono stati catturati non si sono registrati casi di:
tularemia da almeno
12 mesi;
rabbia da almeno 6
mesi;
sindrome della lepre
bruna europea ( EBHS) da almeno 3 mesi;
c) gli animali
sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di
lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo
veterinario ufficiale;
durante questo
periodo il 10% degli animali sopraindicati e' stato sottoposto a controllo
sierologico (5) per la sindrome della lepre bruna europea tramite il test
ELISA;
d) gli animali
sopraindicati, se di eta' superiore agli otto mesi, sono stati sottoposti con
esito negativo alla prova della siero agglutinazione rapida con antigene rosa
bengala per la brucellosi in data ....(5);
e) la mortalita'
durante il periodo di quarantena non ha superato il 5% del totale degli animali
quarantenati e tutti gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono
stati sottoposti ad esame anatomo-patologico e virologico nei confronti della
sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonche' ad accertamenti
batteriologici per la tularemia (Froncisella tularensis) con risultati
negativi(5).
La validita' del
presente certificato e' di dieci giorni dalla data del rilascio (6)
Fatto a .... il .....
.... (nome in stampatello del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato)
........................................................... timbro e firma del
veterinario di Stato o incaricato dallo Stato ----------- (1)
Ciascun certificato
deve riferirsi al numero di animali trasportati in un stesso mezzo di
trasporto, proveniente dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.
(2) La marca deve
riportare la sigla internazionale (codice ISO) del Paese esportatore.
(3) Cancellare la
menzione inutile.
(4) Per gli autocarri
indicare il numero di targa, per gli aerei il numero del volo;
(5) Copia dei referti
di laboratorio deve essere allegata al certificato.
(6) La data di
rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico.
Allegato II
CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE DA PAESI DEL SUD AMERICA DI
LEPRI VIVE DESTINATE ALL'ITALIA(1)
Paese esportatore:
....
Ministero competente:
....
Ufficio che rilascia
il certificato: ....
Numero degli animali:
....
I.
Identificazione degli animali: "gli animali sono contrassegnati all'orecchio
destro con tatuaggio o marca (2).
II.
Provenienza degli animali: gli animali sono originari del Paese esportatore.
III.
Destinazione degli animali: gli animali sono spediti da: .... (luogo di spedizione)
a: .... (luogo di destinazione) a mezzo di: .... (camion - aereo) (3) (4) Nome
e indirizzo dello speditore: ....
Punto probabile di
passaggio della frontiera:.... (posto di frontiera)
Nome e indirizzo del
destinatario: ....
IV.
Informazioni sanitarie.
Il sottoscritto
veterinario di Stato o incaricato dallo Stato(3) certifica che gli animali
sopraindicati:
a) sono stati
esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;
b) nelle aree dove
sono stati catturati non si sono registrati casi di:
tularemia da almeno
12 mesi;
rabbia da almeno 6
mesi;
sindrome della lepre
bruna europea (EBHS) da almeno 3 mesi;
c) gli animali
sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di
lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo
veterinario ufficiale.
Gli animali deceduti
durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad accertamenti
batteriologici per la Francisella tularensis con risultati negativi (5).
d) gli animali
sopraindicati, se di eta' superiore agli otto mesi, sono stati sottoposti con
esito ncgativo alla prova della siero agglutinazione rapida con antigene rosa
bengala per la brucellosi in data ....(5);
La validita' del presente
certificato e' di dieci giorni dalla data del rilascio(6).
Fatto a .... il
......... (nome in stampatello del veterinario di Stato o incaricato dallo
Stato) ........................................................... timbro e
firma del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato ------------ (1)
Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un
stesso mezzo di trasporto, proveniente dalla stessa azienda ed aventi lo stesso
destinatario.
(2) La marca deve
riportare la sigla internazionale (codice ISO) dei Paese esportatore.
(3) Cancellare la
menzione inutile.
(4) Per gli autocarri
indicare il numero di targa, per gli aerei il numero del volo.
(5) Copia dei referti
di laboratorio deve essere allegata al certificato.
(6) La data di
rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico.
Allegato III pag. 16