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Gazzetta Ufficiale n. 147
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IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto il
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa
alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali
naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999,
n.
339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento
recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque
minerali naturali;
Viste le osservazioni formulate
dalla Commissione europea in merito
ai valori dei limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze
elencate nell'art. 6 del sopracitato decreto n. 542/1992;
Ravvisata
la necessita' di dover procedere ad una modifica dei
suddetti limiti in linea con gli orientamenti espressi dalla
Commissione europea;
Acquisito il parere della Commissione europea in ordine ai valori
dei limiti proposti;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 16
maggio
2001;
In attesa che la Commissione europea adotti la specifica direttiva
attualmente in discussione relativa all'individuazione delle sostanze
indesiderabili ed i loro limiti di concentrazione massimi
ammissibili;
Decreta:
Art. 1.
L'art.
6
regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche
delle acque minerali naturali, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6.
Dalle
analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei
seguenti parametri il cui tenore massimo ammissibile e' a fianco
indicato:
1) cianuri: 0,01 mg/l
CN;
2) fenoli (esclusi
quelli naturali che non reagiscono al cloro):
assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
3)
agenti tensioattivi (MBAS
anionici): assenti al limite di
rilevabilita' del metodo;
4)
oli minerali -idrocarburi disciolti o emulsionati: assenti al
limite di rilevabilita' del metodo;
5)
idrocarburi aromatici policiclici: assenti al limite di
rilevabilita' del metodo;
6)
pesticidi e bifenili policlorurati: assenti al limite di
rilevabilita' del metodo;
7)
composti organoalogenati
che non rientrano nella voce n. 6:
assenti al
limite di rilevabilita' del metodo;
8)
arsenico: 0,05 mg/l, calcolato come As totale;
9)
bario: 1 mg/l;
10) borati: 5 mg/l, calcolato come
B;
11) cadmio: 0,003 mg/l;
12) cromo: 0,05 mg/l, calcolato come
cromo totale;
13) mercurio: 0,001 mg/l;
14) manganese: 2 mg/l;
15) nitrati: 45 mg/l NO3; 10 mg/l per acque destinate
all'infanzia;
16) nitriti 0,02
mg/l NO2;
17) piombo: 0,01 mg/l;
18) rame: 1 mg/l;
19) selenio: 0,01
mg/l.
L'assenza dei parametri elencati dal punto 2 al punto 7, deve
essere stabilita facendo riferimento ai metodi pubblicati nell'ultima
edizione degli "Standard methods
for the examination of water and
wastewater dell'American Public Health Association".
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio
2001
Il Ministro: Veronesi