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MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 agosto
2001
Misure fitosanitarie per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18
giugno 1931, n. 987, recante
disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive
modificazioni;
Visto
il regolamento per l'applicazione della predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700,
modificato con
regio
decreto 2 dicembre 1937, n.
2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/1993/CEE, del
21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le
misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive
modificazioni;
Visto
l'art. 4, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n.
428;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del
19 dicembre 1991, concernente le
misure di protezione contro
l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19
febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la
diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la
decisione della Commissione dell'Unione europea n.
2001/441/CE del 29 maggio 2001, che autorizza gli Stati membri a
prevedere deroghe a determinate
disposizioni della direttiva
77/1993/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole
(Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi,
originarie dell'Argentina;
Considerato
che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitarie per
l'introduzione in Italia degli
organismi nocivi da quarantena;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
1.
In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio
1996,
pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33
alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 19
febbraio 1996, le piantine
di
fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi,
originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio
della Repubblica italiana dal 1 giugno 2001 al 30 settembre 2002.
Art. 2.
1.
Le piantine di fragole di cui all'art. 1, da destinare solo alla
produzione di frutta, sono:
a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate;
b) coltivate
su superfici:
1) situate
in una zona isolata da quelle di produzione delle
fragole destinate alla vendita;
2) situate ad
almeno 1 km dalla piu' vicina piantagione di
fragole per la produzione di frutta o di stoloni che non soddisfa le
condizioni del presente decreto;
3) situate ad almeno
200 m da qualsiasi altra piantagione del
genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto;
4) che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla
rimozione della coltura precedente, sono state ufficialmente
analizzate con
metodi appropriati o trattate per garantire che siano
indenni da organismi nocivi del suolo;
c) ufficialmente ispezionate dal Servizio fitosanitario
dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e
nuovamente prima dell'esportazione
per individuare l'eventuale
presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I
e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro
organismo nocivo la cui presenza non e' nota nella comunita';
d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi
nocivi di cui alla lettera c);
e) prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonche' di
fiori e di frutti.
Art. 3.
1.
Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario,
previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei
requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale
31 gennaio
1996.
2. Detto certificato contiene:
a) le
indicazioni dettagliate
sull'ultimo o sugli ultimi
trattamenti prima dell'esportazione;
b) la dichiarazione supplementare che "la partita di piantine di
fragole e' conforme ai requisiti previsti dal presente decreto";
c) il nome della varieta' e il programma di certificazione nel
cui ambito le piante madri sono state certificate.
Art. 4.
1.
L'importazione delle piantine di fragole e' soggetta
all'autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali
a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati:
a) il tipo di materiale e il quantitativo;
b) la data
d'importazione;
c) il
punto di entrata;
d) il nome, gli indirizzi e l'ubicazione dei locali presso i
quali le piantine verranno immagazzinate, sotto
controllo ufficiale,
in
attesa dei risultati delle ispezioni e delle analisi;
e) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a
dimora le piantine.
2. I Servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute
e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle
aziende segnalate.
Art. 5.
1.
Il Ministero per le politiche agricole e forestali,
nell'autorizzare
l'importazione delle piantine di fragole, provvede
ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per
territorio le istruzioni relative
all'effettuazione delle
analisi di
laboratorio e delle ispezioni in campo.
Art. 6.
1.
I Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio
fitosanitario centrale entro il 1 ottobre di ogni anno:
a) le informazioni
relative ai quantitativi
importati;
b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali
effettuati;
c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorita'
fitosanitarie dell'Argentina.
Il presente
decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2001
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla
Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 200