|
|
|
IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, relativo al "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le
politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 33, comma 1, con
il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche
agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari, ed in particolare l'art. 32 con il quale si stabiliscono le
materie prime consentite nella produzione di formaggi;
Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in
particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in
polvere per l'alimentazione umana, nonche' l'impiego di latte in polvere o di
latte comunque concentrato nella produzione di formaggi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54, recante regolamento di attuazione delle direttive 92/46
e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di
prodotti a base di latte, in cui si impone, tra l'altro, che il latte alimentare
trattato termicamente deve essere prodotto con esclusivo utilizzo di latte
crudo, e in particolare che il latte pastorizzato deve presentare una reazione
positiva alla prova della per ossidasi, disposizione quest'ultima gia'
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, che disciplina il trattamento e la
commercializzazione del latte alimentare, art. 4;
Considerato che tecnicamente e' possibile produrre
latte pastorizzato perossidasi-positivo a partire da materie prime diverse dal
latte crudo, quali latte in polvere o latte gia' sottoposto ad altro trattamento
termico del risanamento, cosi' come e' tecnicamente possibile ottenere
mozzarella ed altri formaggi freschi a pasta filata da materie prime quali il
latte in polvere, le caseine ed i caseinati, i derivati essiccati di origine
lattiera, i formaggi fusi ed i prodotti caseari di diversa
origine;
Considerato che l'impiego delle materie prime
diverse dal latte crudo reca grave pregiudizio alla commercializzazione del
latte pastorizzato perossidasi-positivo e dei citati caratteristici formaggi
italiani, compromettendone genuinita' e qualita', e che costituisce frode a
danno dei consumatori;
Considerato che recenti ricerche scientifiche
hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte
crudo e nel latte pastorizzato, nonche' nella mozzarella e negli altri formaggi
freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali che artigianali,
secondo buona pratica tecnologica, e come assuma consistenti valori, qualora
vengono utilizzate le sopra specificate materie prime;
Considerato che il decreto ministeriale 13 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 118 del 23 maggio 2000, abrogativo dei valori massimi di furosina
gia' fissati con i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994,
rispettivamente, per il formaggio mozzarella e per gli altri formaggi freschi a
pasta filata per il latte pastorizzato in flusso continuo che risulta
perossidati positivo, e' stato emanato al solo scopo di chiudere la procedura
d'infrazione comunitaria n. 95/0652/I;
Ritenuto necessario salvaguardare la genuinita' e
la qualita' della mozzarella e dei formaggi freschi a pasta filata, del latte
pastorizzato perossidasi-positivo, qualunque sia la sua successiva destinazione,
a tutela del consumatore e del mercato nazionale dei citati
prodotti;
Ritenuto altresi' necessario, alla luce delle
ultime conoscenze scientifiche acquisite a seguito di ulteriori studi condotti
in ambito comunitario, modificare il valore massimo di furosina gia' fissato per
il latte pastorizzato perossidasi-positivo;
Vista la direttiva 98/34/CE che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore massimo di furosina nel formaggio
mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte
vaccino e/o bufalino, e' fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza
proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le
caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati
formaggi.
2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella
con attestazione di specificita' resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi
di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento
2527/98/CE.
3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e
nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo e'
fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6
milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre
condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni
per i citati tipi di latte.
4. Le disposizioni contenute nel presente bando
non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 provenienti dagli altri Stati
membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico
europeo.
Art. 2.
1. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento
per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a
pasta filata e' quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996,
riportato nel relativo allegato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre
2000
Registro n. 2 Ministero politiche agricole, foglio n. 262