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Gazzetta
Ufficiale n. 120 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto il decreto
Visto il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
Sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Udito il parere
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e
E m a n a
il seguente regolamento:
Art.
1.
1. All'articolo 1, comma 3,
"b-bis) residuo di
antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli
alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi
i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o
reazione".
Art.
2.
1. All'articolo 3, comma 2,
Art.
3.
1. All'articolo 6 del decreto
128
"1-bis. In attuazione di
specifiche disposizioni comunitarie, con decreto
a) i livelli massimi specifici di
residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma
1;
b) gli antiparassitari il cui
impiego e' vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti
di cui all'articolo 2, comma 1;
c) il livello massimo complessivo
della quantita' di antiparassitari consentito".
Art.
4.
1. All'articolo 9 del decreto
"2-bis. Limitatamente ai residui
di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi
fino al 30 giugno 2000".
Il presente decreto, munito
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bindi, Ministro della sanita'
Letta, Ministro dell'industria,
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il
15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120,
foglio n. 30
_______________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3
Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle
premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128,
reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee". (Legge comunitaria
1995-1997).
- L'art. 5, comma 2, della
succitata legge, cosi' recita:
"2. Fermo restando il disposto
dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 del presente articolo possono altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se
precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C
costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il
completamento".
- La direttiva n. 1999/39/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. L 124 del 18 maggio 1999.
- La direttiva n. 96/5/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E.L 049
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali
e altri alimenti destinati a lattanti e bambini".
- Il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, reca:
"Attuazione della direttiva n.
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari".
Note all'art.
1:
- Per quanto riguarda il decreto
del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle
premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1,
comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"3. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) lattanti: i soggetti di meno di
dodici mesi di eta';
b) bambini: i soggetti di eta'
compresa tra uno e tre anni;
b-bis) residuo di
antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli
alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini,
ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i
suoi metaboliti ed i prodotti della sua degradazione o
reazione".
Note all'art.
2:
- Per quanto riguarda il decreto
del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle
premesse.
- Il testo vigente dell'art. 3,
comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2. Nella composizione di tali
prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione,
alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I
prodotti di cui all'art. 2, comma 1, non devono contenere residui di singoli
antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ne' devono contenere prodotti
geneticamente modificati".
Note all'art.
3:
- Per quanto riguarda il decreto
- Il testo vigente dell'art. 6,
"Art. 6. - 1. I prodotti di cui
all'art. 2, comma 1, non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale da
poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.
1-bis. In attuazione di specifiche
disposizioni comunitarie, con decreto
a) i livelli massimi specifici di
residui di antiparassitari nei prodotti di cui all'art. 2, comma
1;
b) gli antiparassitari il cui
impiego e' vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti
di cui all'art. 2, comma 1;
c) il livello massimo complessivo
della quantita' di antiparassitari consentito".
Note all'art.
4:
- Per quanto riguarda il decreto
- Il testo vigente dell'art. 9,
del succitato decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9. - 1. E' consentito il
commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non
conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
2. Il commercio dei prodotti
autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni
di cui all'allegato II, punti 1.3-bis, 1.4-bis, 1.4-ter e a quelle di cui
all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.
2-bis. Limitatamente ai residui di
singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino
al 30 giugno 2000".