LEGGE
REGIONALE 23 MARZO 2000, N. 48
Norme
sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e
turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri
BURA
n. 12 del 12 aprile 2000
TITOLO
I
Principi
generali
Art.
1
1.
La Regione Abruzzo, conformemente ai suoi principi statutari, promuove la
valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne, anche attraverso la fruibilità,
compatibile con l'ecosistema ambientale, dei bacini lacustri e delle aree ad
essi prospicienti per attività nautiche, sportive, turistiche e
culturali.
Art.
2
Obiettivi
1.
La Regione, anche previa audizione degli Enti locali interessati, ferme restando
le competenze riservate allo Stato dalla normativa nazionale di
riferimento:
a)
regolamenta
la navigazione nei bacini lacustri per garantire la sicurezza delle attività
nautiche;
b)
determina
le condizioni per l'effettuazione delle pratiche sportive nelle acque
lacustri;
c)
favorisce
il turismo naturalistico e culturale, nella salvaguardia nell'ecosistema
lacustre e delle aree prospicienti;
d)
promuove
occasioni di nuova occupazione.
Art.
3
Utilizzo
delle acque dei bacini lacustri
1.
Nei bacini artificiali, e in generale in tutti i bacini lacustri soggetti a
vincoli o limitazioni posti dagli Enti utilizzatori delle acque per produzione
di energia elettrica, per scopi irrigui o per altre attività oggetto di
concessione, la navigazione è consentita purché venga effettuata nel rispetto
delle concessioni esistenti e previa autorizzazione o nulla-osta dell'Ente
titolare della competenza in materia.
2.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, ove se ne ravvisi la necessità
per il contemperamento di diritti e interessi di cui siano titolari o portatori
soggetti diversi, si provvede con lo strumento della conferenza di servizi di
cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
amministrazione o enti coinvolti ed è fatta dal Presidente della Giunta
regionale.
3.
La Regione procederà con apposita normativa, alla revisione dei disciplinari di
utilizzo delle acque lacustri al fine di conciliare gli interessi degli enti
utilizzatori delle acque con le attività nautiche da espletarsi nei bacini
medesimi.
TITOLO
II
Navigabilità
e competizioni sportive
Art.
4
Tipologia
dei natanti
1.
I natanti autorizzati alla navigazione nei bacini lacustri sono soggetti alle
disposizioni di legge e regolamenti vigenti per natanti in acque
lacustri.
2.
E' consentita la navigazione ai natanti del tipo: jole, pattino, sandolino,
moscone, canoa, gommone e similari a remi o a pedali, a tavola a vela, a barca a
vela con massimo di 10 mt. di l.f.t., scooter d'acqua e barca a motore in
rapporto alle specifiche peculiarità del bacino lacustre interessato, tenuto
conto in particolare dell'ampiezza del bacini stesso, della sicurezza della
navigazione, della salvaguardia dell'ecosistema ambientale, adeguate alle
finalità istituzionali e turistico-sportive.
Art.
5
Divieti
1.
La navigazione in acque lacustri, in assenza di particolari divieti, è
interdetta:
a)
a
qualsiasi natante a vela o motore, fatta eccezione per quelli indicati nell'art.
4;
b)
ai
natanti a vela o a motore, ancorché ricompresi nell'art. 4, non espressamente
autorizzati;
c)
a
qualsiasi natante:
-
nelle
aree a canneto e/o fangose;
-
nelle
aree riservate agli allevamenti ittici e in quelle di rilevanza
naturalistica;
-
entro
i 200 metri da opere di presa d'acqua;
-
nelle
zone riservate, in predeterminati periodi, alle gare sportive e preventive prove
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
-
nelle
aree delimitate da appositi segnalatori;
d)
a
qualsiasi natante dalle ore 21.00 alle ore 5.00, nel periodo estivo, e dalle ore
18.00 alle ore 6.00 negli altri periodi.
Art.
6
Deroghe
1.
I divieti di cui all'art. 5 non si applicano:
a)
alle
imbarcazioni di qualsiasi tipo utilizzate dagli Enti preposti ai servizi di
pubblica utilità, di soccorso e, comunque nell'ambito delle loro attività
istituzionali;
b)
alle
imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto turisti, appositamente
attrezzate, all'uopo autorizzate, tipo "catamarano" o altro, limitatamente ai
punti a), b) e d) dell'art. 5;
c)
ai
natanti a motore e a vela partecipanti a competizioni sportive nei limiti di
tempo autorizzato per lo svolgimento delle prove e successive gare,
limitatamente al punto a) dell'art. 5.
Art.
7
Competenze
1.
Le Province hanno competenza:
a)
alla
definizione ed emanazione di ulteriori disposizioni limitative, anche temporali,
per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo e per la tutela
dell'ambiente e della pubblica sicurezza.
Art.
8
Competizioni
- autorizzazioni
1.
Le autorizzazioni per l'effettuazione di competizioni sportive in acque lacustri
sono concesse dalla Provincia competente su apposita richiesta dell'Ente
organizzatore.
2.
La domanda, in carta semplice, da presentarsi almeno 15gg. prima
dell'effettuazione della manifestazione, ovvero delle eventuali prove di gara,
deve precisare:
-
il
tipo di manifestazione che si intende effettuare;
-
la
località e l'area del bacino lacustre interessato;
-
le
date e gli orari di effettuazione della manifestazione;
-
la
localizzazione delle boe di delimitazione e la distanza dalla
riva;
-
se
viene o meno richiesta la sospensione o la cauta navigazione sullo specchio
d'acqua dove si svolge la manifestazione;
-
la
predisposizione di un servizio antincendio dei Vigili del Fuoco e di un servizio
sanitario per eventuali soccorsi;
-
il
nominativo e codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva,
nonché il numero telefonico della sede o recapito telefonico per eventuali
comunicazioni urgenti.
3.
Alla domanda debbono essere allegati:
-
una
planimetria in bollo e due copie della stessa in carta semplice, indicante
l'esatta località e l'esatta denominazione del campo di gara o della
manifestazione;
-
il
regolamento di gara o il programma della manifestazione;
-
l'autorizzazione
della Federazione sportiva competente, nel caso di manifestazioni
sportive.
4.
E' ammessa la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di un'unica
domanda per più richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di gare o
manifestazioni programmate su base annua.
5.
I soggetti autorizzati ad organizzare gare e manifestazioni devono assumere per
iscritto i seguenti impegni:
a)
responsabilità
diretta per qualsiasi eventuale incidente in cui dovessero incorrere sia i
praticanti l'attività, sia gli organizzatori, sia il pubblico
presente;
b)
ottenimento
preventivo delle autorizzazioni necessarie per eventuali occupazioni delle
sponde del bacino o delle sue acque con opere/attrezzature anche
temporaneamente;
c)
comunicazione
al competente servizio della Protezione Civile sullo svolgimento delle
manifestazioni al fine di ovviare a possibili eventuali interferenze con i mezzi
aerei impiegati in servizio antincendio;
d)
adeguamento
e rispetto delle eventuali prescrizioni da parte degli Enti gestori del bacino
lacustre interessato;
e)
promozione
dei controlli della qualità delle acque dopo le manifestazioni da parte della
ASL competente ai fini del riscontro del rispetto delle indicazioni di cui in
premessa;
f)
recupero
e smaltimento degli eventuali rifiuti solidi, secondo quanto previsto dal D.P.R.
915 del 10.9.1982 e successive norme attuative;
g)
obbligo
di rimozione di eventuali ostacoli esistenti della zona
interessata;
h)
obbligo
di informare, sulla manifestazione, i Comuni insistenti nell'area del
bacino;
i)
tempestiva
comunicazione agli enti ed organismi interessati su eventuali variazioni di
programma;
j)
obbligo
di informare tempestivamente la locale autorità di Pubblica Sicurezza, a norma
dell'art. 113 del Regolamento di esecuzione del T.C.L.P.S. 18.6.1931, n° 773, ai
fini della predisposizione dei necessari servizi di ordine pubblico, degli orari
e dei giorni durante i quali si svolgeranno le manifestazioni
autorizzate.
TITOLO
III
Vigilanza,
sanzioni, deleghe
Art.
9
Vigilanza
1.
Alle province spetta la vigilanza per l'applicazione della presente legge di cui
alle disposizioni contenute nei titoli 2 e 3, e l'eventuale emanazione di norme
integrative di cui all'art. 7, comma 1 lettera a), nonché la comunicazione degli
accertamenti agli organi competenti ad erogare le sanzioni conseguenziali alle
violazioni.
2.
Le violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative
vigenti.
Art.
10
Deleghe
delle competenze
1.
Le Province possono delegare, in parte o totalmente, le competenze di cui alla
presente legge a Consorzi di gestione dei bacini o a Comunità Montane
interessate territorialmente.
2.
I Consorzi di gestione possono costituirsi come
associazione:
a)
tra
gli Enti pubblici locali territorialmente competenti (Comuni, Comunità Montane,
Enti Parco, Provincia);
b)
tra
gli Enti pubblici di cui al punto a) e gli enti giuridici con sede legale ed
operativa nell'ambito del bacino lacustre che non perseguono scopi di lucro
(Cooperative o Consorzi Turistici, Società Sportive e ricreative,
ecc.);
c)
la
Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge
provvederà ad approvare un regolamento per l’applicazione delle norme di cui al
1° comma del presente articolo.
TITOLO
IV
Interventi
per lo sviluppo delle attività turistiche
Art.
11
Tipologia
degli interventi
1.
La Regione, con l'intento di favorire l'ampliamento della base occupazionale
nelle aree interne, incentiva le attività turistiche e quelle ad esse
strettamente collegate, con particolare riferimento ad azioni da realizzarsi
nelle aree lacustri e/o ad esse prospicienti e/o turisticamente
collegate.
2.
Compatibilmente con la preservazione dell'ecosistema delle predette aree,
possono essere programmati i seguenti interventi:
a)
realizzazione
di sistemi di controllo, vigilanza e monitoraggio dei bacini
lacustri;
b)
bonifica,
salvaguardia e valorizzazione delle sponde tramite: barriere antierosione,
piccoli approdi, spiaggette e strutture per il rimessaggio
natanti;
c)
bonifica
e ripulitura dei fondali da masse melmose mediante
dragaggi;
d)
realizzazione
di aree verdi attrezzate per il turismo itinerante;
e)
costituzione
di aree faunistiche, giardini ortofrutticoli e botanici, di cui alla L.R.
9.4.1997, n° 35, ai fini di studio e ricerca;
f)
realizzazione
di punti panoramici e di osservazione ambientale;
g)
realizzazione
di campi di regata e aree a servizio delle discipline sportive acquatiche (campi
gioco, palestre, ecc.);
h)
manutenzione
straordinaria delle strutture e infrastrutture a servizio delle attività
turistico-sportive-lacustri (villaggi turistici e impianti sportivi, natanti ad
uso pubblico, pontili mobili, strade panoramiche con aree di sosta
ecc.)
i)
realizzazione
di sentieri e percorsi "vita" ad uso
turistico-sportivo-ricreativo;
l)
realizzazione
di adeguata segnaletica informativa sull'ambiente;
m)
realizzazione
di impianti di acquacoltura per la valorizzazione e tipicizzazione della
gastronomia del territorio.
Art.
12
Priorità
degli interventi
1.
Gli interventi di cui all'art.11 assumono carattere prioritario secondo i
seguenti criteri:
-
aree
non inserite in territori "Parco";
-
aree
in fase intermedia di sviluppo turistico e con elevate prospettive di ulteriore
sviluppo occupazionale;
-
aree
già oggetto di investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo sociale ed
economico e bisognosi di interventi integrativi e/o
complementari;
-
aree
a potenziale sviluppo turistico con risorse ambientali non ancora adeguatamente
valorizzate.
Art.
13
Soggetti
beneficiari dei contributi
1.
I contributi di cui al presente Titolo IV sono concessi a:
a)
Consorzi
di gestione, Comunità Montane e Comuni, così come definito all'art.10, per la
realizzazione degli interventi di cui all'art.11;
b)
Società
Cooperative Turistiche e/o loro Consorzi; Consorzi di Operatori Turistici;
Società Consortili Turistiche.
2.
I predetti Enti devono possedere i seguenti requisiti:
a)
sede
legale e operativa in uno dei Comuni gravitanti in un'area
lacustre;
b)
svolgere
in via esclusiva, attività turistiche in aree lacustri o ad esse
limitrofe;
c)
non
perseguire, statutariamente e di fatto, fini lucrativi;
d)
iscrizione
alla C.C.I.A.A. della Provincia competente.
3.
Ai predetti Enti è consentito l'accesso ai benefici di cui alla presente legge
solo per le azioni indicate all'art. 11, comma 2, lettere b), d), e), g),
m).
Art.
14
Progettazione
delle iniziative e valutazioni
1.
Ai soggetti di cui all'art. 13 comma 1 sono concessi contributi sulla spesa
ammissibile:
-
a
quelli di cui alla lettera a), pari al 100%;
-
a
quelli di cui alla lettera b), pari all'80%;
2.
Per essere ammessi all'attribuzione del contributo i soggetti interessati devono
presentare alla Giunta regionale d'Abruzzo-Settore Turismo la seguente
documentazione:
-
idoneo
progetto sulla esecutività dell'intervento corredato dal computo estimativo e
dalla relazione sulle finalità che con la sua realizzazione si intendono
perseguire;
-
autorizzazioni
sulla disponibilità, per almeno 10 anni, delle aree in cui si intende effettuare
l'intervento.
3.
I soggetti di cui all'art.13, punto b) devono inoltre corredare la
documentazione predetta con:
-
atto
costitutivo e statuto vigente;
-
attestato
di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
-
curricula
della società;
-
bilanci
consuntivi dei due anni precedenti e preventivo dell'anno in
corso.
4.
I progetti di cui al presente articolo sono istruiti dal Settore Turismo della
Giunta regionale, che determina i relativi finanziamenti sulla base dell'esame
effettuato da esperti, di nomina del componente la Giunta preposto al ramo,
anche in relazione ai criteri stabiliti nell'art. 12.
Art.
15
Domande
di contributo e adempimenti
1.
I soggetti beneficiari di cui all'art. 13 devono presentare al Servizio Turismo
della Giunta regionale entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, a pena di decadenza, apposita domanda corredata della
documentazione di cui all'art. 14.
2.
La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata dalla
Giunta regionale ed è disposta con atto del dirigente del Servizio Turismo.
L'atto autorizza altresì la liquidazione e conseguente erogazione, nella misura
del 50% dell'importo ammesso a contributo, a titolo di prima anticipazione
previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria sull'importo ammesso a
contributo.
3.
L'erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo, che i soggetti
beneficiari hanno l'obbligo di presentare pena la restituzione delle somme
percepite, ad esecuzione avvenuta del progetto corredato, ove necessario, da
perizia tecnica. Il conto consuntivo dovrà essere presentato, a pena decadenza
del contributo, entro due anni dall'approvazione del progetto
stesso.
Art.
16
Norme
transitorie e finali
1.
I soggetti beneficiari di cui all'art.13 possono ricevere contributi per più
interventi nello stesso anno finanziario; analogamente possono essere presentati
progetti per gli anni successivi purché gli interventi non interessino analoghe
iniziative.
2.
I progetti che non sono presentati nei termini di cui agli artt.14 e 15, nonché
quei progetti la cui documentazione di spesa non risulta corredata dalla
relazione tecnica esecutiva e da idonea documentazione contabile, decadono dai
benefici della presente legge.
3.
Per la prima applicazione della presente legge, i soggetti beneficiari di cui
all'art.13 devono presentare i progetti di cui all'art. 11 entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
Art.
17
Norma
finanziaria
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno
2000 in £. 10.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e
successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo
stanziamento iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 3, Cap. 323000 "Fondo
globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti
legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'esercizio 1999.
2.
Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si
provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell'art.
37 della L.R.C. 81/77.