IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 "misure di protezione
contro la peste suina africana in Sardegna" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1995, n. 213;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1996, modificazioni al
decreto ministeriale 4 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363;
Vista la decisione n. 95/108/CE del 28 marzo 1995 di modifica della
decisione della Commissione del 92/451/CEE del 30 luglio 1992;
Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea;
Visto il parere del Comitato nazionale di coordinamento di cui al
decreto ministeriale 4 luglio 1995 espresso nella seduta del 10
dicembre 1998;
Vista la decisione 99/384/CE del 31 maggio 1999 che modifica la
decisione 95/108/CE relativa a talune misure di protezione contro la
peste suina africana in Sardegna;
Decreta:
Art. 1.
1. E' vietata la spedizione a qualsiasi titolo di animali vivi
della famiglia dei suidi dalla regione Sardegna.
Art. 2.
1. E' vietata la spedizione di carni suine fresche di animali
appartenenti alla famiglia dei suidi dal territorio della regione
Sardegna.
2. In deroga al primo comma sono consentite le spedizioni di carni
suine al di fuori del territorio della regione Sardegna a condizione
che tali carni siano state ottenute in un macello, in cui vengano
macellati esclusivamente suini, provenienti dalle province di
Cagliari, Sassari ed Oristano, appositamente autorizzato dal
Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e che siano stati
ottenuti, in via alternativa:
a) da suini da macello introdotti nella regione Sardegna dal
rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle condizioni di
cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982, e loro successive
modifiche e conformemente alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed al decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93. I suddetti suini da macello devono essere trasportati
direttamente dal porto di arrivo nell'isola al macello autorizzato,
indicato sul certificato sanitario di scorta con lo stesso automezzo
piombato all'origine; i suini devono essere macellati entro dodici
ore dall'arrivo al macello;
b) da suini:
1) allevati in un'azienda, situata nella provincia di Sassari,
Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del
piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana,
approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea;
2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine;
3) allevati in un'azienda che si trovi ad almeno dieci chilometri
di distanza da focolaio di peste suina africana accertato negli
ultimi tre mesi precedenti la spedizione;
4) allevati in un'azienda in cui nessun suino sia stato introdotto
nei trenta giorni precedenti la spedizione;
5) identificati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in un'azienda,
dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione
della peste suina africana adottato con la decisione n. 98/703/CE
della Commissione europea;
6) risultati negativi ad un programma di prove sierologiche per la
peste suina africana nei dieci giorni precedenti il trasporto al
macello. Il programma di controllo deve essere effettuato prelevando
un campione di sangue su un numero di suini pari a quello indicato
nella tabella di cui all'allegato I. All'atto del controllo ogni
soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, e' identificato mediante
apposizione di una marca auricolare riportante un numero progressivo;
7) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle
ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda
di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi
ispezionati;
8) trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello
designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato
sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato II
che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla lettera b);
9) macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello.
3. Le carni ottenute da suini da macello di cui al comma 2 devono
essere tenute separate dalle carni che non soddisfano i requisiti
previsti alle lettere a) e b) del medesimo comma 2.
4. Le spedizioni di suini da macello provenienti dal territorio
nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno
quarantotto ore d'anticipo dal servizio veterinario della azienda
U.S.L, di spedizione a quello di destinazione.
Art. 3.
1. Le carni spedite dal territorio della Sardegna, conformi ai
requisiti di cui all'art. 2, anche se destinate al restante
territorio nazionale, devono essere scortate dal certificato previsto
all'art. 4, comma 1, lettera f), punto 2, del decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 286, integrato dalla seguente dicitura: "Carni
conformi alla decisione della Commissione n. 95/108/CE, relativa ad
alcune misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana
in Sardegna (Italia)".
Art 4.
1. E' vietata la spedizione dal territorio della regione Sardegna
di prodotti a base di carni suine.
2. In deroga al comma 1 e' consentita la spedizione di prodotti a
base di carni in zone al di fuori della regione Sardegna nel
rispetto, in via alternativa, delle seguenti condizioni:
a) prodotti ottenuti nel territorio della regione Sardegna che in
via alternativa:
1) abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il
cui valore Fc e' pari o superiore a 3,00;
2) siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente
autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni che
siano in via alternativa conformi alle disposizioni previste
dall'art. 2, commi 2 e 3, ovvero introdotte nel territorio della
regione Sardegna come carne suina fresca in conformita' al decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche.
b) prodotti ottenuti in stabilimenti al di fuori della regione
Sardegna che abbiano mantenuto l'integrita' della confezione o
dell'imballaggio originari.
Art. 5.
1. I prodotti a base di carni di cui all'art. 4, comma 2, lettera
a), punto 2, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, spediti dalla
regione Sardegna, devono essere accompagnati dal certificato di cui
all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "prodotti a base di
carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa
a determinate misure di protezione sanitaria contro la peste suina
africana in Sardegna (Italia)".
2. I prodotti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), devono essere
accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla
seguente dicitura: "prodotti a base di carni suine oggetto di
spedizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del presente
decreto".
3. La compilazione del certificato di cui al comma 2 viene
effettuata a cura del servizio veterinario sotto la cui competenza
ricade territorialmente il luogo da cui avviene la spedizione; il
medesimo servizio provvede inoltre a dare idonea comunicazione
all'azienda U.S.L. di destinazione.
Art. 6.
1. Al fine di evitare la diffusione delle pesti suine, e' vietata
l'uscita di suidi vivi loro carni e prodotti a base di carne, a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo effettuata, ad eccezione di
quelli in cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 1), dalla
provincia di Nuoro.
Art. 7.
1. In deroga a quanto stabilito all'art. 6 e' consentita:
a) l'uscita di suini vivi da macello dalla provincia di Nuoro verso
le province di Cagliari, Oristano e Sassari a condizione che detti
suini:
1) siano originari da aziende ufficialmente indenni ai sensi del
piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana,
approvato con decisione 98/703/CE della Commissione europea;
2) siano rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine
ovvero, se di eta' inferiore, nati ed allevati nell'azienda di
origine;
3) siano stati allevati in una azienda che si trovi almeno 10 km di
distanza da qualsiasi focolaio di peste suina africana accertato nei
tre mesi precedenti la spedizione;
4) siano stati allevati in una azienda in cui nessun suino
proveniente da allevamenti localizzati in provincia di Nuoro sia
stato introdotto nei sessanta giorni precedente la spedizione;
5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste
suina africana effettuata nei dieci giorni precedenti il trasporto al
macello. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo
sierologico, e' identificato mediante apposizione di marca auricolare
riportante un numero progressivo;
6) siano sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine
nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini della
azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali
relativi ispezionati;
7) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al
macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato
sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato
modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui al presente
articolo;
8) siano macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al
macello;
9) siano identificati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in una azienda che sia
dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione
della peste suina africana adottato con decisione 98/703/CE della
Commissione europea;
b) la commercializzazione dalla provincia di Nuoro verso le
provincie di Cagliari, Oristano o Sassari:
1) di carni suine conformi a quanto indicato all'art. 2, comma 2,
ovvero ottenute da suini che rispondano ai requisiti di cui al comma
1, lettera a), del presente articolo e macellati in uno stabilimento
riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne
suina fresca, in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 286, oppure al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889, e successive modifiche;
2) di prodotti a base di carni suine ottenuti con carni conformi a
quanto indicato al punto 1).
Art. 8.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 7,
e' consentita la spedizione al di fuori del territorio della
provincia di Nuoro di prodotti a base di carne suina a condizione che
siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato
dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni introdotte nel
territorio regionale oppure da carni provenienti dalle provincie di
Sassari, Oristano, e Cagliari ottenute in conformita' dell'art. 2,
comma 2 e 3, del presente decreto;
2. I prodotti di cui al comma 1 devono essere spediti in
conformita' a quanto stabilito all'art. 5, comma 1.
Art. 9.
1. Il Ministero della sanita' trasmette agli altri Stati membri ed
alla Commissione europea gli elenchi recanti il nome e l'ubicazione
degli stabilimenti autorizzati a norma dell'art. 2, comma 2, e
dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), e dell'art. 8, comma 1.
2. La regione Sardegna, onde consentire al Ministero della sanita'
la trasmissione agli Stati membri ed alla Commissione europea, invia
una relazione semestrale contenente informazioni sul numero di suini
che sono stati sottoposti alle misure di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), numero 6, nonche' i risultati delle prove sierologiche
effettuate.
Art. 10.
1. In tutto il territorio della regione, e' vietata la
movimentazione di animali vivi, a qualsiasi titolo e scopo
provenienti da allevamenti non accreditati.
2. Lo spostamento dei suini effettuato sul territorio della regione
Sardegna, al di fuori del comune in cui si trova l'azienda, oltre a
quanto previsto dalle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale
27 aprile 1983 e dagli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 18
ottobre 1991, n. 427, e dal decreto del Presidente Repubblica 30
aprile 1996, n. 317, deve avvenire nel rispetto delle seguenti
ulteriori condizioni:
a) visita veterinaria e controllo dell'azienda prima del carico dei
suini e contestuale rilascio del modello 4, al momento della partenza
dell'automezzo;
b) trasporto senza soste intermedie fino all'azienda di
destinazione;
c) rilascio del modello 4 in quattro copie di cui una e' conservata
a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni nel
registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una
e' trattenuta dal servizio veterinario che provvede, dopo aver
aggiornato l'anagrafe relativa allo scarico, a trasmetterne copia,
via telefax, al servizio veterinario territorialmente competente
sull'azienda di destinazione, sulla base di tale informazione il
servizio veterinario potra' predisporre eventuali controlli tesi a
verificare l'effettivo arrivo degli animali a destinazione e la
corretta tenuta ed aggiornamento del registro aziendale, le rimanenti
due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate
al responsabile dell'azienda di destinazione il quale e' tenuto a
conservarne una nel registro aziendale e consegnare la restante,
entro 24 ore dall'arrivo, al servizio veterinario che provvedera'
all'aggiornamento dell'anagrafe relativa al carico. In questo modo il
servizio veterinario di destinazione avra' una doppia informazione
dell'arrivo degli animali;
d) notifica della spedizione, con almeno 48 ore di anticipo, da
parte del proprietario o detentore dei suini al servizio veterinario
di destinazione.
3. Il modello 4, compilato conformemente alle disposizioni di cui
al comma 1, lettera a), dal veterinario ufficiale anche
nell'attestazione sanitaria posta a tergo, deve riportare:
1) il numero d'ordine obbligatorio;
2) l'individuazione dell'azienda unita' sanitaria locale
competente;
3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato;
4) il cognome e nome del proprietario o speditore dei suini,
l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa;
5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione;
6) il codice del tatuaggio di tutti i suini che sono stati spediti.
4. Delle prove sierologiche effettuate, ovvero della esenzione deve
essere fornita attestazione sul modello 4.
5. Ai suini destinati al macello si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2; inoltre i suini destinati al macello diversi da
quelli contemplati nell'art. 2, comma 2, lettera b), devono essere
sottoposti alle norme di controllo sierologico contenute nel piano di
eradicazione per la peste suina africana approvato con la decisione
98/703/CE della Commissione europea.
6. Il modello 4 che scorta gli animali al macello deve essere
compilato in quattro copie. Delle quattro copie una e' conservata, a
cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni, nel
registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una
e' consegnata, entro sette giorni, al servizio veterinario competente
sull'azienda di partenza al fine dell'aggiornamento dell'anagrafe
relativa allo scarico e le rimanenti due copie scortano gli animali
durante il trasporto e sono consegnate al veterinario ufficiale della
struttura di macellazione. Il veterinario ufficiale trattiene agli
atti del suo ufficio una copia del modello 4. La restante copia del
modello 4, recante l'attestazione del veterinario responsabile della
struttura dell'avvenuta macellazione, verra' inviata al servizio
competente per territorio sull'azienda di spedizione affinche' possa
procedere alla conferma dell'aggiornamento del registro informatico
relativo allo scarico.
Art. 11.
1. L'applicazione delle misure stabilite nel presente decreto e di
quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste
suina africana approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione
europea, e' verificata e coordinata anche mediante l'adozione di
eventuali misure protettive supplementari, dal Dipartimento alimenti
nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della
sanita'.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' costituito un Comitato nazionale di
coordinamento e sorveglianza con il compito di:
a) raccogliere dati sulle attivita' di sorveglianza svolte dalle
autorita' della regione Sardegna;
b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati;
c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna.
3. Il comitato di cui al comma 2, che avra' durata triennale e'
costituito da:
a) il direttore generale del Dipartimento alimenti nutrizione e
sanita' pubblica veterinaria, presidente;
b) un dirigente veterinario del Ministero della sanita' con
funzioni di vicepresidente;
c) un esperto del settore;
d) un dipendente appartenente all'area C del ruolo del Ministero
della sanita', con funzioni di segretario;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
f) un rappresentante della regione Sardegna;
g) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sardegna;
h) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Umbria e delle Marche;
i) il direttore dell'ufficio veterinario adempimenti comunitari di
Porto Torres (Sassari);
j) un rappresentante della regione EmiliaRomagna;
k) un rappresentante della regione Lombardia;
l) un rappresentante della regione Toscana;
m) un rappresentante della regione Piemonte;
n) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
o) un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori suini;
p) un rappresentante dell'Associazione industriali delle carni -
ASS.I.CA.
4. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' alla nomina
dei componenti.
5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione.
6. Il Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza puo'
avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati.
7. Le spese necessarie al funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento e sorveglianza sono a carico degli interventi
finanziati per l'attuazione del piano per l'eradicazione della peste
suina africana dalla Sardegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
Art. 12.
1. Le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979 recanti
norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna
restano in vigore per le norme che non sono in contrasto o
incompatibili con quelle del presente decreto.
Art. 13.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto ministeriale 4 luglio 1995 e successive modificazioni.
Art. 14.
1. Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica della
peste suina africana, possono essere modificate le disposizioni
previste dal presente decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore
del medesimo.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della sanita' ed entrera'
in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 1999
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 57
Allegato I
Al fine di poter rilevare una prevalenza minima di suini
sieropositivi del 5% con un livello minimo di confidenza del 95% il
numero di suini da sottoporre a controllo sierologico per peste suina
africana, nei dieci giorni prima dell'invio al macello, sara' il
seguente:
Numero suini per partita Numero suini da campionare
__
__
<=26
tutti
27-30
26
31-40
31
41-50
35
51-100
47
101-600
57
oltre 600
59
Allegato II
REGIONE SARDEGNA
azienda sanitaria locale n. ........
provincia ..............................
(denominazione ufficiale)
Numero di serie ........................ (obbligatorio)
Certificato sanitario
per suini originari delle province di Cagliari, Sassari ed Oristano
destinati al macello ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del
decreto ministeriale ...................... (1).
Il sottoscritto veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria U.S.L.
n. ......... (indicare nome, cognome, qualifica in stampatello ed in
modo leggibile) ....................................................;
Attesta
che la partita/lotto (2) di suini destinata/o al macello e'
composta/o (2) di n. ....... capi, contrassegnati con i seguenti
numeri di tatuaggio auricolare, originaria/proveniente/tenuta (2)
presso l'allevamento di proprieta' della ditta/societa'....... (2)
comune, ....................... provincia, ..........................
con numero di codice, ....... trasportata con automezzo autorizzato
targato .................... presso il macello della ditta
..........., comune ................, provincia ............, con
numero di macello CEE ........, dove e' stata macellata in data
.................. soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 2,
comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 4 luglio 1995.
Data / timbro U.S.L.
Firma del veterinario ufficiale
........................................
(leggibile)
(1) Da allegare obbligatoriamente al modello 4.
(2) Cancellare la menzione inutile.