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Gazzetta
Ufficiale n. 155 |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera g) e
22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari
in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n.
261;
Vista la direttiva 98/72/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la
direttiva n. 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e
dagli edulcoranti;
Ritenuto di dover procedere al
recepimento della direttiva sopracitata;
Sentito il Consiglio superiore di
sanita' che si e' espresso nella seduta del 27 ottobre
1999;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 10
gennaio 2000;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 febbraio
2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art.
1.
1. Il decreto ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n.
261, e' modificato come segue:
A) all'articolo 2, comma 5, e'
aggiunta la seguente lettera e):
"e) agli enzimi diversi da quelli
menzionati negli allegati";
B) all'articolo
15:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: "1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi
citati nell'art.
14, commi 1 e 2 solo le sostanze
elencate negli allegati IX, X, XI e XII";
2) il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere
impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e
2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto
basta";
3) il comma 3 e' modificato come
segue:
1) la lettera e) e' sostituita
dalla seguente: "e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente
scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna
intera pastorizzata";
2) la lettera m) e' sostituita
dalla seguente: "m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine
e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111";
C) l'allegato IX e' modificato
come segue:
1) dopo la voce "E 466
Carbossimetilcellulosa" e' aggiunta la voce "E 469 Carbossimetilcellulosa
idrolizzata enzimaticamente";
2) dopo la voce "E 640 Glicina e
suo sale di sodio" e' aggiunta la voce "E 920
L-Cisteina(*)";
3) dopo la voce "E 948 Ossigeno"
e' aggiunta la voce "E 1103 Invertasi";
4) dopo la voce "E 1450
Ottenilsuccinato di amido e sodio" e' aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato
ossidato";
(*) Puo' essere usata come agente
di trattamento delle farine.
Tabelle
Art.
2.
1. Il commercio dei prodotti
alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietato a
partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima
del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
2. E' abrogato il decreto
ministeriale 24 giugno 1998, n. 261.
Il presente decreto munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2000
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il
15 giugno 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n.
49
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera
g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e' il
seguente:
"Art. 5. - E' vietato impiegare
nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
consumo, sostanze alimentari:
a) - f)
(omissis);
g) con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme
prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a
revisioni annuali".
- Il testo dell'art. 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, e' il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro per la
sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli
additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro
caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio
negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli
stessi.
Entro un anno il Ministro per la
sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la sanita' e'
autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari
aggiornamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto
ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4
dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera A):
- Il testo vigente dell'art. 2 del
decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:
"1. Il presente decreto disciplina
gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come
ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e
ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma
modificata.
2. Le categorie degli additivi
alimentari sono riportate nell'allegato I.
3. L'inserimento di un additivo
alimentare in una delle categorie dell'allegato I avviene conformemente alla
funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La
classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la
possibilita' che tale additivo sia autorizzato per altre
funzioni.
4. I criteri generali per
l'approvazione degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato
II.
5. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) ai coadiuvanti teonologici come
definiti all'art. 1, comma 2;
b) alle sostanze utilizzate per la
protezione di piante e prodotti vegetali;
c) agli aromi ed alle sostanze
aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante
l'attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi
destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base
per la loro preparazione;
d) alle sostanze aggiunte ai
prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le
vitamine;
e) agli enzimi diversi da quelli
menzionati negli allegati.".
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera B):
- Il testo vigente dell'art. 15
del citato decreto n. 209/1996, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
seguente "Art. 15. - 1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli
scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, solo le sostanze elencate negli allegati
IX, X, XI e XII.
2. Gli additivi alimentari
elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per
gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 ad eccezione di quelli citati
nell'allegato X, secondo il principio quanto basta.
3. Salvo laddove sia
specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
seguenti prodotti:
a) prodotti alimentari non
lavorati;
b) miele, come definito nella
legge 12 ottobre 1982, n. 752;
c) oli e grassi di origine animale
o vegetale, non emulsionati;
d) burro;
e) latte (compreso quello intero,
scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il
trattamento UHT) e panna intera pastorizzata;
f) prodotti lattieri non
aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;
g) acqua minerale naturale, come
definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di
sorgente;
h) caffe' (escluso il caffe'
istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffe';
i) the in foglie non
aromatizzato;
l) zuccheri, come definiti nella
legge 31 marzo 1980, n. 139;
m) pasta alimentare secca, esclusa
la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
n) latticello naturale non
aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);
o) alimenti per lattanti e per la
prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di
salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate
nell'allegato XIII;
p) prodotti alimentari elencati
nell'allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli
additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli
stessi.
4. Gli additivi elencati negli
allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati
in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.
5. Soltanto gli additivi elencati
nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi
veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi
specificate.
6. Le disposizioni del presente
capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111.
7. Salvo diversa indicazione le
dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono
ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni
per l'uso.
8. Nei prodotti italiani a base di
carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere
impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate (cosi' come modificato
dal decreto n. 250/1998).
8-bis. L'allegato I del presente
decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati
possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi
(cosi' come modificato dal decreto n. 250/1998)".
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera C):
- L'allegato IX del citato decreto
ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari di cui e'
generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'art.
15, comma 3".
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera D):
- L'allegato X del citato decreto
ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei "prodotti alimentari in cui puo'
essere utilizzato un numero limitato di additivi dell'allegato
IX".
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera E):
- L'allegato XI del citato decreto
ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei "conservanti e antiossidanti
condizionatamente ammessi" e precisamente:
a) parte "A" - Sorbati, benzoati e
p-idrossibenzoati;
b) parte "B" - Anidride solforosa
e solfiti;
c) parte "C" - Altri
conservanti;
d) parte "D" - Altri
antiossidanti.
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera F):
- L'allegato XII del citato
decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli "altri additivi
ammessi".
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera G):
- L'allegato XIII del citato
decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari
ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia" e
precisamente:
a) nella "parte 1" gli "additivi
alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona
salute";
b) nella "parte 2" gli "additivi
alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona
salute";
c) nella "parte 3" gli "additivi
alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona
salute";
d) nella "parte 4" gli "additivi
alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia
per scopi medici speciali".
Nota all'art. 1, comma 1,
lettera H):
- L'allegato XIV del citato
decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei "coadiuvanti e solventi
veicolanti ammessi".