Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 20-04-2000
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ed
IL MINISTRO
DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460,
recante attuazione della direttiva n. 95/53/CE relativa all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che istituisce il
Ministero della sanita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
concernente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
inerente alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il
quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche
agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale, tra l'altro, e'
stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni
inerenti alla prevenzione e alla repressione delle frodi agroalimentari;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce
il Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986 concernente
individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli
istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato
centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 12 del
citato decreto legislativo n. 460/1998 prevedendo un programma coordinato di
controllo nel settore dell'alimentazione animale, nonche' le relative modalita'
esecutive;
Decretano:
Art. 1.
1. Il programma coordinato di controllo sugli alimenti
per animali o qualsiasi sostanza utilizzata in alimentazione animale nonche' i
relativi criteri e modalita' sono definiti nei seguenti articoli.
Art. 2.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, e
per esso il suo organo tecnico di vigilanza l'Ispettorato centrale repressione
frodi, assicura nel territorio nazionale i controlli di cui all'art.
1 ai vari livelli della filiera produttiva,
distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa in materia al fine di garantire la qualita'
merceologica dei prodotti di cui al medesimo art. 1 e la correttezza delle
transazioni commerciali.
2. Il Ministero della sanita', attraverso le regioni e
province autonome, assicura sul territorio nazionale i controlli di cui
all'art. 1 al fine di garantire la qualita' igienico-sanitaria dei prodotti di
cui al medesimo art. 1, anche tramite la verifica delle attivita' svolte ai
vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e
utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
in materia.
Art. 3.
1. Gli assessorati alla sanita' delle regioni e delle
province autonome e l'Ispettorato centrale repressione frodi - uffici
periferici, di cui agli allegati numeri 1 e 2, procedono al reciproco scambio
d'informazioni sulle attivita' di vigilanza svolte nelle materie oggetto del
presente decreto.
Art. 4.
1. I prodotti oggetto dei controlli di cui all'art. 1
sono quelli individuati all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 23 novembre 1998, n. 460, nonche' gli altri prodotti considerati
rilevanti ai fini dei controlli merceologici e sanitari.
Art. 5.
1. I controlli di cui all'art. 1 sono effettuati secondo
le modalita', i criteri e le frequenze di cui agli allegati numeri 1 e 2 del
presente decreto.
Art. 6.
1. Entro il 1 marzo di ciascun anno e per la prima volta
entro il 1 marzo 2000 il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi e gli assessorati alla sanita' delle
regioni e province autonome trasmettono al Ministero della sanita' i risultati
conseguiti dal programma coordinato di controllo, unitamente alla relazione
redatta in conformita' ai criteri di cui all'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 460/1998.
Art. 7.
1. Il programma coordinato di controllo di cui al
presente decreto e' aggiornato e/o modificato in funzione dell'esperienza
acquisita nel corso dell'applicazione del medesimo programma.
Art. 8.
1. Gli organi di controllo di cui all'art. 2
nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, al fine di ottemperare a
quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460/1998 impongono, al
destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, le operazioni previste
al comma 3 del summenzionato art. 8 precisando l'intervallo temporale entro il
quale le stesse devono essere effettuate.
2. Ai fini dell'individuazione dell'operazione piu'
adeguata al caso, ci si avvale dei parametri di valutazione delineati in
allegato 3.
Qualora il destinatario o altre figure commerciali
autorizzate, non provvedono - entro il termine stabilito - all'espletamento
delle operazioni di cui al precedente comma l'Ispettorato centrale repressioni
frodi e le aziende sanitarie locali procedono all'applicazione delle sanzioni
previste in materia o, ove se ne ravvisi la necessita', ad interessare
l'autorita' giudiziaria competente.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 ottobre 1999
Il Ministro delle politiche agricole e forestali De
Castro
Il Ministro della sanità Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n.
91
Allegato 1 - CONTROLLI ESPLETATI DALL'ISPETTORATO
CENTRALE REPRESSIONE FRODI
pag. 36
pag.
37
pag.
38
pag.
39
Allegato 2 - CONTROLLI ESPLETATI DAL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
pag.
40
pag.
41
pag.
42
Allegato 3 - LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
PROCEDURE OPERATIVE
pag.
43