Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13-12-1999

DECRETO 10 settembre 1999, n.465
Regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di
particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991.

in vigore dal: 28-12-1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906 /90 del 26 giugno
1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di
pollame e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5
giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti
l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n.
1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n.
1538/91;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata, nel supplemeto
ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni
sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari,
istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai
controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole,
sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;
Considerata l'opportunita', per ragioni logisticoterritoriali, che
l'iscrizione all'elenco regionale dei produttori, siano esse persone
fisiche o giuridiche, sia effettuata presso la struttura
dell'amministrazione regionale competente nella materia agricola
disciplinata dal presente regolamento (di seguito indicata come
struttura regionale competente), ove e' ubicata la sede legale
dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli stabilimenti
di macellazione, per le stesse ragioni logisticoterritoriali, sono
concesse dalle strutture regionali competenti ove e' ubicata la sede
legale dello stabilimento;
Ritenuto necessario, tuttavia, dover indicare con schemi uniformi
al fine di un'armonizzazione sul territorio sia le formalita' cui
devono attenersi i produttori e i macelli nel chiedere
rispettivamente l'iscrizione all'elenco regionale nonche' le
autorizzazioni ad apporre le diciture particolari sulle carni
macellate relative al tipo di allevamento e alimentazione dei
volatili, nonche' precisare le modalita' seguite da parte delle
strutture regionali competenti e i criteri di controllo per il
rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale o dell'autorizzazione
ai macelli;
Ritenuto che il controllo sull'osservanza delle disposizioni
concernenti l'allevamento, l'uso delle etichette da parte dei macelli
e la commercializzazione delle carni di pollame con particolari
diciture possa essere esercitato dagli organismi rispondenti alla
normativa EN 45011 citata nel regolamento n. 1538/91, che abbiano
presentato al Ministero per le politiche agricole richiesta di
autorizzazione ad effettuare i controlli ed abbiano ottenuto il
parere di conformita' del comitato di valutazione operante in seno al
Ministero stesso e che la vigilanza su tali organismi sia effettuata
dal Ministero stesso per la regolarita' dello status giuridico e
tramite le strutture regionali competenti per l'accertamento della
sussistenza dei requisiti prescritti relativi alle imprese che hanno
sede legale nel territorio di rispettiva competenza;
Considerato, parimenti, che nelle regioni in cui opera una
autorita' pubblica regionale designata ai controlli, detto organismo,
previa comunicazione al Ministero per le politiche agricole, possa ai
sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
al controllo dei macelli e dei produttori della carne di pollame con
particolari diciture;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Statoregioni
nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modifiche, in particolare l'articolo 3, comma 11;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;
Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le imprese di macellazione avicole possono essere autorizzate ad
apporre particolari diciture atte ad individuare, per ciascuna specie
avicola, il tipo di allevamento e di alimentazione di seguito
indicate:
a) "alimentato con il ...% di ...%";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d) "rurale all'aperto";
e) "rurale in liberta'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).





Nota al titolo:
- Il regolamento (CEE) della Commisione n. 1538/91 del
5 giugno 1991, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE 1906/90 del Consiglio del 26
giugno 1990 stabilisce alcune norme di commercializzazione
delle carni di pollame ed e' pubblicato nella GUCE n. L 173
del 6 luglio 1990.
- Il regolamento CEE 1538/91 della Commissione del 5
giugno 1991 reca disposizioni di applicazione del
regolameno CEE 1906/90 ed e' pubblicato nella GUCE n. L
143/11 del 7 giugno 1991. Si riporta il testo vigente
degli articoli 10, 11 e 12:
"Art. 10. - 1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di
allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o
biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 3, lettera a) della direttiva 79/112/CEE del
Consiglio, non puo' recare altri termini che quelli di
seguito specificati e quelli corrispondenti nelle
altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III,
ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV:
a) "alimento con il ...% di ...";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d) "rurale all'aperto";
e) "rurale in liberta'".
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte
indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle
rispettive forme di allevamento.
2. L'eta' dell'animale alla macellazione, la durata
del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a crescita
lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una
delle diciture indicate al paragrafo 1 e purche' l'eta'
non sia inferiore a quella specificata all'allegato
IV, lettere b), c) e d). La presente disposizione non si
applica tuttavia per gli animali di cui all'art. 1,
lettera a), quarto trattino.
3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i
provvedimenti nazionali di natura tecnica che
stabiliscono prescrizioni piu' rigorose di quelle
minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti
nazionali si applicano esclusivamente ai produttori
dello Stato membro interessato e purche' siano
compatibili con la legislazione comunitaria e conformi
con le norme comuni di commercializzazione delle carni
di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3
devono venir comunicati alle Commissione.
5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogni
qualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le
informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti
cui fa riferimeno il presente articolo sono compatibili
con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni
per la commercializzazione delle carni di pollame".
"Art. 11. - 1. I macelli autorizzati ad usare le
diciture di cui all'articolo 10 sono soggetti ad una
speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipo di
allevamento, un registro separato recante:
i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in
questione; l'iscrizione viene effettuata dopo
un'ispezione compiuta dalla competente autorita' dello
Stato membro;
su richiesta della medesima autorita', il numero di
capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun
avicoltore.
2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente
sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri
aggiornati nei quali annotano il numero di animali per
tipi di allevamento, nonche' il numero di capi venduti e
il nome degli acquirenti.
3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli
articoli 10 e 11 vengono effettuate presso:
l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di
produzione;
il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione
utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno;
il macello: almeno quattro volte all'anno;
l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna
forma di allevamento di cui all'art. 10, paragrafo 1,
lettere d) ed e).
4. Anteriormente al 1 luglio 1991, ogni Stato membro
trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione
un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma
del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il
numero di registrazione di ciascuno di essi.
Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene
comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione
all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare".
"Art. 12. - Per quanto concerne i controlli
relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato,
di cui all'art. 5, paragrafo 6, secondo comma del
regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati
dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti
nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e
in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla
sorveglianza delle competenti autorita' dello Stato membro
interessato".
- La legge 24 aprile 1998, reca: "Disposizioni per
l'adempimento degli obbighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea. Legge comunitaria
1995-1997". Si trascrive il testo del relativo art. 53:
"Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
protette dei prodotti agricoli e alimentari). -1. In
attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il
Ministero per le politiche agricole e' l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di
controllo pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
controllo privati dovranno preventivamente prevedere
una valutazione dei requisiti relativi a: a)
conformita' alle norme EN 45011; b) disponibilita' di
personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento
dell'attivita' di controllo; c) adeguatezza delle relative
procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si
avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo,
quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle
lettere a), b) e c).
3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
parte degli organismi privati autorizzati sia da parte
di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata succesivamente
all'autorizzazione in forza di silenzioassenso ai sensi del
comma 12.
4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato puo' riguardare
anche una singola produzione riconosciuta. Per lo
svolgimento di tale attivita' il Ministero per le
politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero
e degli enti vigilati.
5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai sensi
dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero per le politiche agricole.
6. E' istituito presso il Ministero per le politiche
agricole un albo degli organismi privati che adempiono i
requisiti di cui al comma 2, denominato ''Albo degli
organismi di controllo privati per la denominazione di
origine protetta (DOP) e la indicazione geografica
protetta (IGP)''".
7. La richiesta di autorizzazione di un organismo
privato a svolgere le funzioni di controllo e' presentata:
a) per le denominazioni registrate ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai
soggetti proponenti le registrazioni;
b) per le denominazioni registrate ai sensi
dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai
soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla
normativa nazionale sulle denominazioni
giuridicamente protette, funzioni di controllo e di
vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta
viene presentata dagli organismi associativi maggiormente
rappresentativi delle DOP e delle IGP.
8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle
cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le
autorita' pubbliche da designare che, ai sensi
dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE)
n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se
privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2
e debbotio essere iscritti nell'Albo.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei
confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
delle autorita' di controllo designate.
10. Gli organismi privati autorizzati e le autorita'
pubbliche designate possono svolgere la loro
attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni
denominazione o indicazione geografica protetta e'
soggetta al controllo di un solo organismo privato
autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con
procedura di evidenza pubblica, o delle autorita'
pubbliche designate competenti per territorio tra loro
coordinate.
11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati
autorizzati e' esercitata dal Ministero per le politiche
agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono
rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto
si forma il silenzioassenso, fatta salva la facolta' di
sospensione o revoca ai sensi del comma 3.
13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di
cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza
oneri per il bilancio dello Stato".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la
copia fotostatica del documento di identita' possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 2.
1. L'autorizzazione per l'uso di ciascuna delle diciture indicate
all'articolo precedente e' concessa ai macelli che utilizzino pollame
prodotto in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate
nell'allegato A del presente regolamento. Essa e' rilasciata dalla
struttura regionale competente ove ha sede legale il richiedente, sia
esso persona fisica o giuridica, su domanda dell'interessato, da
presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato B, e in
conformita' del modello allegato B 1.
2. Nel caso di stabilimenti di macellazione con impianti ubicati in
regioni diverse, il titolare o legale rappresentante deve indicare
nella domanda tutti gli elementi atti ad individuare detti impianti.
3. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per
le politiche agricole - Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali - Ufficio X carni, l'elenco regionale
aggiornato dei macelli autorizzati.

Art. 3.
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per
ottenere l'autorizzazione, le imprese di macellazione indicano nella
relativa domanda, redatta in carta legale, i tipi di dicitura
richiesti e, per ciascuno di essi:
a) i nomi dei produttori del pollame iscritti all'albo regionale di
cui al successivo articolo 4;
b) l'ubicazione degli allevamenti;
c) il numero dei capi allevati in ciascun allevamento per ciclo di
produzione.
2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni dei produttori
relative al tipo di allevamento col numero di capi allevati.
3. Qualora l'allevatore consegni gli animali a piu' di un impianto
di macellazione, nella dichiarazione sono indicate la ragione sociale
e l'ubicazione di ciascun macello. La firma del titolare o legale
rappresentante dello stabilimento di macellazione nonche' quelle
poste in calce alle dichiarazioni provenienti dai produttori non sono
soggette ad autenticazione se apposte in presenza del dipendente
addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di copia
fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
4. Ogni variazione delle suddette informazioni, relativa sia agli
allevatori che agli impianti di macellazione e' tempestivamente
notificata, a cura della sede legale del macello, alla struttura
regionale competente al rilascio delle autorizzazioni, per le
determinazioni da adottare.

Art. 4.
1. I produttori che allevano il pollame secondo i tipi indicati
nell'allegato A del presente regolamento sono iscritti presso le
strutture regionali competenti, ove e' ubicata la sede legale
dell'allevamento in un elenco regionale, in conformita' del modello C
1 allegato al presente regolamento. L'iscrizione al predetto elenco
regionale avviene su domanda in carta legale degli interessati, da
presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato C.
2. In caso di strutture di allevamento ubicate in regioni diverse,
il produttore, sia esso titolare o legale rappresentante
dell'impresa, deve indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad
individuare dette strutture. Gli interessati devono indicare nella
domanda:
a) il nome, la ragione sociale e' l'ubicazione dell'allevamento o
egli allevamenti;
b) i tipi di allevamento, specificando ogni particolare
carattestica ai sensi dell'allegato A succitato;
c) il numero dei capi allevati per tipo di allevamento.
3. Solo il pollame fornito alle imprese di macellazione da
produttori iscritti nell'elenco regionale puo' beneficiare delle
diciture di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
4. La sede legaleamministrativa dell'impresa di allevamento deve
fornire tempestivamente alla struttura regionale competente tutte le
variazioni giuridicotecniche verificatesi nell'ambito dell'azienda
(cambiamento di sede, cessioni, ampliamenti), per le determinazioni
da adottare.
5. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per
le politiche agricole - Direzione generale delle politiche
comunitarie ed internazionali - Ufficio X carni, elenco regionale
aggiornato dei produttori iscritti.

Art. 5.
1. Gli impianti di macellazione autorizzati iscrivono in registri
separati per ogni tipo di allevamento le indicazioni prescritte dal
precedente articolo 3 relativamente al nome e indirizzo dei
produttori e al numero di capi allevati per ciascun ciclo di
produzione. Il registro e' conforme al modello riportato
nell'allegato D del presente regolamento.
2. Il pollame e' consegnato alle imprese di macellazione in gabbie
separate e identificate per tipo di dicitura ai sensi del precedente
articolo 1. Le imprese effettuano le operazioni di macellazione del
pollame in questione soltanto in determinati giorni e secondo le
modalita' da concordare con gli organismi di controllo autorizzati
operanti sul territorio. Il pollame, a qualunque titolo detenuto dal
macello, e' mantenuto in spazi prestabiliti, in condizioni tali da
essere separato dagli altri animali.
3. I produttori tengono aggiornato un registro conforme al modello
riportato nell'allegato E del presente regolamento da cui risulti,
secondo il tipo di allevamento il numero dei capi presenti
nell'allevamento, quello dei capi venduti e il nome e l'indirizzo
degli acquirenti.

Art. 6.
1. I registri prescritti dal precedente articolo 5 vanno
preventivamente fatti bollare e vidimare presso le strutture
regionali competenti.

Art. 7.
1. I controlli sull'operato dei macelli e dei produttori sono
svolti da organismi privati autorizzati o da autorita' regionali
pubbliche designate ai controlli, se presenti nel territorio. Gli
organismi privati, individuati ai sensi dell'articololi 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, in possesso dei requisiti stabiliti
nell'allegato F devono presentare richiesta di autorizzazione al
Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni - che
provvede a richiedere al competente comitato di valutazione istituito
con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178
del 1 agosto 1998 ed operante presso il Ministero stesso, il parere
di conformita'.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro venti giorni
dall'acquisizione del parere del comitato di valutazione; in difetto
di rilascio, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, si forma il
silenzioassenso.
3. Detti organismi di controllo effettuano ispezioni con costi a
carico dei soggetti controllati per verificare l'osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia e, in particolare, di
quelle contenute negli articoli 10 e 11, commi 1 e 2, del regolamento
(CEE) n. 1538/91; queste ultime ispezioni hanno le seguenti frequenze
minime:
a) per gli allevamenti: almeno una volta per ciclo di produzione;
b) per il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione
utilizzata e comunque almeno una volta all'anno;
c) per il macello: almeno quattro volte all'anno;
d) per l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma
di allevamento.
4. L'Organo di controllo una volta autorizzato dal Ministero per le
politiche agricole deve qualificarsi nell'esercizio delle sue
funzioni come Organismo autorizzato ai sensi del relativo decreto
ministeriale, riportando sull'epigrafe gli estremi del provvedimento
di autorizzazione e della relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
5. La vigilanza sugli organismi deputati ai controlli e' effettuata
dal Ministero per le politiche agricole per la sussistenza nel tempo
dei requisiti richiesti all'atto dell'autorizzazione e tramite le
strutture regionali competenti per il controllo delle imprese
ricadenti nel loro territorio.





Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, vedasi in note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole 25
maggio 1998 reca: "Istituzione del gruppo tecnico di
valutazione degli organismi di controllo privati".
- Per il testo degli articoli 10 e 11, comma 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 1538/91 si veda nelle note alle
premesse.

Art. 8.
1. Gli organismi privati di controllo autorizzati sono iscritti
presso il Ministero per le politiche agricole in un albo denominato
"Albo degli organismi privati per il controllo delle particolari
diciture apposte sulle carni di pollame ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1538 /91".





Nota all'art. 8:
Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1538/91 si
veda in note alle premesse.

Art. 9.
1. In qualsiasi momento la struttura regionale competente puo',
previa diffida, sospendere, fino ad un periodo massimo di un anno,
l'autorizzazione ai macelli e l'iscrizione all'albo dei produttori,
ove vengano meno da parte degli interessati sia l'osservanza delle
norme contenute nel presente regolamento che i requisiti richiesti.
Trascorso il termine prefissato nella diffida, in caso di
inadempienza la struttura regionale competente procede alla revoca
dell'autorizzazione ai macelli o alla cancellazione dall'albo dei
produttori. La revoca e la cancellazione sono definitive in caso di
recidiva.
2. Allo stesso modo il Ministero per le politiche agricole puo'
sospendere o revocare le autorizzazioni concesse agli organismi
privati di controllo in caso di perdita dei requisiti prescritti, di
violazione della normativa comunitaria o se venga accertata la
mancanza dei dovuti requisiti anche dopo che sia avvenuta
l'autorizzazione in forza del silenzioassenso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 settembre 1999
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli, Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 267

Allegato A
a) Razione alimentare.
Il riferimento ad uno dei particolari componenti dei mangimi di
seguito precisati puo' comparire soltanto se:
1) nel caso di cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65%
del mangime somministrato per la maggior parte del periodo
d'ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare
piu' del l5% di detta percentuale; se tuttavia viene fatto
riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno
il 35% del mangime utilizzato e almeno il 50% nel caso di granoturco;
2) nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi costituiscono,
in peso, almeno il 5% del mangime somministrato per gran parte del
periodo di ingrasso;
3) nel caso di prodotti lattierocaseari essi costituiscono, in
peso, almeno il 5% del mangime somministrato durante la fase di
finissaggio.
Il termine "oca ingrassata con avena" puo' tuttavia essere
utilizzato se durante la fase di finissaggio di 3 settimane le oche
ricevono giornalmente almeno 500 g di avena.
b) " Estensivo al coperto".
Questa dicitura puo' figurare soltanto se:
1) la densita' per metro quadrato di superficie non supera:
a) i 12 capi, ma non piu' di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli;
b) i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre, delle faraone e dei
tacchini;
c) i 15 kg di peso vivo nel caso delle oche;
2) gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto
un'eta' di:
a) 56 giorni nel caso dei polli;
b) 70 giorni nel caso dei tacchini;
c) 112 giorni nel caso delle oche;
d) 49 giorni nel caso delle anatre pechino;
e) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute;
f) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute;
g) 65 giorni nel caso delle femmine di anatre "mulard";
h) 82 giorni nel caso delle faraone.
c) "All'aperto".
Questa dicitura puo' figurare soltanto se:
1) la densita' nel ricovero e l'eta' alla macellazione rispettano
le condizioni fissate alla lettera b), eccetto per i polli, per i
quali la densita' puo' essere aumentata a 13 capi times mq, ma non
oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato e, per i capponi, per i
quali la densita' non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato,
con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;
2) per almeno meta' della durata del loro ciclo vitale, gli animali
hanno la costante possibilita' di accedere, durante le ore diurne, a
parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte
rivestita di vegetazione, pari ad almeno:
a) 1 m(elevato a)2 per pollo o faraona;
b) 2 m(elevato a)2 per per anatra o per cappone;
c) 4 m(elevato a)2 per tacchino o per oca.
Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere
sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del
ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone
di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in
totale (edificio e voliera);
3) il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno
il 70% di cereali;
4) il ricovero e' provvisto di aperture di passaggio la cui luce
complessiva e' di almeno 4 metri per 100 m(elevato a)2 di superficie
dell'edificio.
d) "Rurale allaperto".
Questa dicitura puo' figurare soltanto se:
1) la densita' per metro quadrato di superficie all'interno del
ricovero non supera:
a) i 12 capi, ma non piu' di 25 kg di peso vivo, nel caso dei
polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di
superficie utile non superiore a 150 m(elevato a)2 e che restano
aperti durante la notte, la densita' per metro quadrato puo'
raggiungere i 20 capi, ma non piu' di 40 kg;
b) i 6,25 capi (fino all'eta' di 91 giorni, i 12 capi) ma non piu'
di 35 kg di peso vivo, nel caso dei capponi;
c) gli 8 capi, ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso dei
maschi di anatra muta o pechino;
d) i 10 capi, ma non piu' di 25 kg di peso vivo, nel caso delle
femmine di anatra muta o pechino;
e) gli 8 capi, ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso delle
anatre "mulard";
f) i 6,25 capi (fino all'eta' di 7 settimane, i 10 capi) ma non
piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso dei tacchini;
g) i 5 capi (fino all'eta' di 6 settimane, i 10 capi), nel caso
delle oche e i 3 capi se il finissaggio e' operato in clausura
durante le tre ultime settimane dall'ingrassamento, ma non piu' di 30
kg di peso vivo;
2) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna
unita' di produzione non supera i 1.600 m(elevato a)2 ;
3) ciascun ricovero non contiene piu' di:
a) 4.800 polli;
b) 5.200 faraone;
c) 4.000 femmine di anatra muta o pechino o 3.200 maschi di anatra
muta o pechino o 3.200 anatre "mulard";
d) 2.500 capponi, oche e tacchini;
4) il ricovero e' provvisto di aperture di passaggio la cui luce
complessiva e' almeno 4 m per 100 m(elevato a)2 di superficie
dell'edificio;
5) gli animali hanno la costante possibilita' di accedere, durante
le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'eta' di:
a) 6 settimane nel caso di polli e capponi;
b) 8 settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;
6) i parchetti all'aperto comprendono una superficie in gran parte
coperta da vegetazione almeno pari a:
a) 2 m(elevato a)2 per pollo, anatra muta, anatra pechino e
faraona;
b) 3 m(elevato a)2 per anatra "mulard";
c) 4 m(elevato a)2 per cappone, a partire dal 92 giorno (2
m(elevato a)2 fino al 91 giorno);
d) 6 m(elevato a)2 per tacchino;
e) 10 m(elevato a)2 per oca.
Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere
sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del
ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone
di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in
totale (edificio e voliera);
7) gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita
lenta;
8) il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il
70% di cereali;
9) l'eta' minima alla macellazione e' di:
a) 81 giorni nel caso dei polli;
b) 150 giorni nel caso dei capponi;
c) 49 giorni nel caso delle anatre pechino;
d) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute;
e) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute;
f) 92 giorni nel caso delle anatre "mulard";
g) 94 giorni nel caso delle faraone;
h) 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne;
i) 95 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione di
fegato grasso e di "magret";
10) il finissaggio in clausura non supera:
a) i 15 giorni nel caso dei polli con piu' di 90 giorni;
b) 4 settimane nel caso dei capponi;
b) 4 settimane nel caso delle oche e delle anatre "mulard" di piu'
di 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso e di
"magret".
e) "Rurale in liberta'".
L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle
condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono pero' avere
anche la costante possibilita' di accedere, durante le ore diurne, a
spazi all'aperto di superficie illimitata.

 

 
in vigore dal: 28-12-1999
                                                               Allegato B
    Schema di domanda
    (da redigere in carta legale)
                                        Alla regione ....................
                                        via ........... (c.a.p.) ........
      Il    sottoscritto        ...................       titolare/legale
    rappresentante del  macello  .................  con  sede  legale  in
    .................  via  ..................  sito  in ..........   via
    ................... ed altri impianti di macellazione siti in:
        1) regione ............... comune ................ via ..........
        2) regione ............... comune ................ via ..........
        3) regione ............... comune ................ via ..........
      chiede  che  a  norma  dell'art. 2  del  regolamento  (1)  relativo
    all'applicazione  dei regolamenti  CEE n.  1906 /90  e n.  1538/91 la
    ditta sia autorizzata ad apporre  sulle etichettature del pollame una
    delle seguenti diciture:
         a) "alimentato con il .....% di .....";
         b) "estensivo al coperto";
         c) "all'aperto";
         d) "rurale all'aperto";
         e) "rurale in liberta'",
      intesa ad individuare il tipo  di allevamento dei volatili (barrare
    le diciture che interessano).
      Gli impianti  relativi a .... stabiliment...  di macellazione hanno
    una potenzialita' lavorativa giornaliera di n. ..... capi.
      Allega alla presente le  dichiarazioni debitamente sottoscritte con
    firma dei titolari degli allevamenti collegati.
                           (2) Firma ....................................
                                    (il titolare o legale rappresentante)
      (1) Citare gli estremi del presente rego1amento nazionale, compresi
    quelli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      (2)  La firma  non  e'  soggetta ad  autenticazione  se apposta  in
    presenza del dipendente addetto a  ricevere la domanda o se l'istanza
    e' corredata  di copia  fotostatica di  un documento  d'identita' del
    sottoscrittore.
     

 

 

 
in vigore dal: 28-12-1999
                                                             Allegato B-1
    Schema di autorizzazione
                                        Regione .........................
                                        via ........... (c.a.p.) ........
      Visto il  regolamento CEE  del Consiglio n.  1906/90 del  26 giugno
    1990, relativo a talune norme  di commercializzazione per le carni di
    pollame e successive modificazioni.
      Visto il regolamento CEE della  Commissione n. 1538/91 del 5 giugno
    1991,  concernente l'applicazione  del predetto  regolamento CEE  del
    Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni.
      Visto il  regolamento del (1) ....................................,
    pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del ............................
    concernente   le   modalita'    per  l'applicazione  di  disposizioni
    comunitarie concernenti  l'uso di particolari diciture  in materia di
    commercializzazione delle carni di pollame.
      Vista la domanda presentata dal sig. ..............................
      titolare/legale rappresentante dello stabilimento  di  macellazione
    ..................................        con    sede    legale    in
    ....................   via   .........................      sito   in
    ...............................  via .........................  nella
    quale sono elencati anche i seguenti impianti di macellazione:
        1) regione ............... comune ................ via ..........
        2) regione ............... comune ................ via ..........
        3) regione ............... comune ................ via ..........
     accertata    la    regolarita'  della    domanda,  contenente     le
    dichiarazioni    con    firma   autenticata dei   produttori iscritti
    nell'elenco regionale, che forniscono il pollame.
      Viste  le  risultante  degli  accertamenti  sulla  sussistenza  dei
    requisiti  previsti dalla  normativa comunitaria  e nazionale  per la
    concessione  dell'autorizzazione ad  apporre sulle  carni di  pollame
    macellato diciture particolari  relative al tipo di  allevamento e di
    alimentazione, ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91,
                                  Autorizza
      l'impresa ..................... nella persona  del  titolare/legale
    rappresentante    sig.  ..............  ad apporre   sulle carni   di
    pollame macellate,   fornite  dai    produttori  iscritti  all'elenco
    regionale e precisati nelle premesse.
      Detta autorizzazione  e' soggetta a  sospensione o revoca  nel caso
    che   il  titolare/legale   rappresentante   dello  stabilimento   di
    macellazione   contravvenga   alle   disposizioni   contenute   nella
    prescritta normativa comunitaria o nazionale.
      (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.

 

 

 
in vigore dal: 28-12-1999
                                                               Allegato C
         Schema di domanda
    (da redigere in carta legale)
                                        Alla regione ....................
                                        via ........... (c.a.p.) ........
      Il sottoscritto ................................... titolare/legale
    rappresentante     dell'allevamento     con     sede     legale    in
    ...................  via  ..............................    sito   in
    ..........................  via  ..............................    ed
    altre strutture di allevamento site in:
        1) regione ............... comune ................ via ..........
        2) regione ............... comune ................ via ..........
        3) regione ............... comune ................ via ..........
     chiede, a norma dell'art.  4 del regolamento (1) ...................
    relativo  all'applicazione dei regolamenti   CEE n. 1906 /90    e  n.
    1538/91,  l'iscrizione  nell'elenco   regionale  dei  produttori  del
    pollame autorizzati ad avvalersi di una delle seguenti diciture:
         a) "alimentato con il .....% di .....";
         b) "estensivo al coperto";
         c) "all'aperto";
         d) "rurale all'aperto";
         e) "rurale in liberta'",
      intesa ad individuare il tipo  di allevamento dei volatili (barrare
    le diciture che interessano).
      La  capacita' di  cui si  dispone e',  per ciascun  allevamento, di
    circa n. .........  capi per ciclo di produzione  cosi' suddivisa per
    tipo di allevamento (da indicare per ogni struttura):
         a) n. ............;
         b) n. ............;
         c) n. ............;
         d) n. ............;
         e) n. .............
      Allega alla presente le  dichiarazioni debitamente sottoscritte con
    firma dei titolari dei macelli cui fornisce la propria produzione.
                           (2) Firma ....................................
                                    (il titolare o legale rappresentante)
      (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale, compresi
    quelli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      (2)  La firma  non  e'  soggetta ad  autenticazione  se apposta  in
    presenza del dipendente addetto a  ricevere la domanda o se l'istanza
    e' corredata  di copia  fotostatica di  un documento  d'identita' del
    sottoscrittore.

 

 

 
in vigore dal: 28-12-1999
                                                             Allegato C-1
    Schema di iscrizione
                                        Regione .........................
                                        via ........... (c.a.p.) ........
      Visto il  regolamento CEE  del Consiglio n.  1906/90 del  26 giugno
    1990 relativo a  talune norme di commercializzazione per  le carni di
    pollame e successive modificazioni.
      Visto il regolamento CEE della  Commissione n. 1538/91 del 5 giugno
    1991,  concernente l'applicazione  del predetto  regolamento CEE  del
    Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni.
      Visto il  regolamento del  (1) ....................................
    pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del ............................
    concernente   le   modalita'    per  l'applicazione  di  disposizioni
    comunitarie concernenti  l'uso di particolari diciture  in materia di
    commercializzazione delle carni di pollame.
      Vista  la  domanda  presentata dal  titolare/legale  rappresentante
    dell'impresa  di  allevamento .......................................
    con sede legale ................... in ..............................
    via ............................... sito in .........................
    via .................................................................
    nella  quale   sono  elencate  anche  le    seguenti   strutture   di
    allevamento:
        1) regione ............... comune ................ via ..........
        2) regione ............... comune ................ via ..........
        3) regione ............... comune ................ via ..........
      accertata     la     regolarita'  della    domanda,  contenente  la
    dichiarazione dei   titolari dei macelli  autorizzati  cui  l'impresa
    fornisce la propria produzione.
      Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  sulla  sussistenza  dei
    requisiti  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  per
    l'iscrizione nell'elenco  regionale dei produttori di  pollame di cui
    ai regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91,
                                   Iscrive
      il sig. ........................................... titolare/legale
    rappresentante    dell'impresa  di  allevamento, con sede legale   in
    ......................   via   ......................      all'elenco
    regionale  dei    produttori  di  carne di   pollame ai   sensi   dei
    regolamenti CEE  1906/90  e 1538/91,  con valenza anche per gli altri
    impianti precisati nelle premesse.
      Detta iscrizione e' soggetta a sospensione o revoca nel caso che il
    titolare/legale    rappresentante    dell'impresa   di    allevamento
    contravvenga alle  disposizioni contenute nella  prescritta normativa
    comunitaria o nazionale.
      (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.

 

 

 
in vigore dal: 28-12-1999
                                                               Allegato D
                        REGISTRO PER LO STABILIMENTO
                    DI MACELLAZIONE  PREVISTO ALL'ART. 5
    =====================================================================
    Data| Nominativo| Indirizzo |    Tipo   | Numero | Peso  |Controllo
        | produttore| dell'alle-|allevamento|  capi  |totale |effettuato
        |           | vamento   |           |        |       | in data
    ____|___________|___________|___________|________|_______|___________
        |           |           |           |        |       |
        |           |           |           |        |       |
        |           |           |           |        |       |
        |           |           |           |        |       |

 

 

 
in vigore dal: 28-12-1999
                                                               Allegato E
               REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 5
    =====================================================================
        |         |         |    Tipo allevamento (1)        |
        |         |         |________________________________|
        |         |         |          Acquirente            |
        |         |         |________________________________|
        |         |         |   Macello     |Altri operatori |  Controlli
        |         |         |_______________|________________| effettuati
        |         |         |         |     |         |      |   in data
    Data|   Capi  |   Capi  | Ragione |Capi | Ragione | Capi |
        | allevati| venduti | sociale | N.  | sociale |  N.  |
        |    N.   |    N.   |         |     |         |      |
    ____|_________|_________|_________|_____|_________|______|___________
        |         |         |         |     |         |      |
        |         |         |         |     |         |      |
        |         |         |         |     |         |      |
       (1) Indicare se:
        allevamento all'aperto - sistema estensivo;
        allevamento all'aperto;
        allevamento al suolo;
        allevamento in voliera.

 

Allegato F
Gli organismi privati di cui all'art. 7 del presente regolamento,
al fine di ottenere l'autorizzazione ministeriale, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
pessere conformi alle norme EN 45011;
avere la disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo
svolgimento dell'attivita' di controllo;
adottare adeguate procedure di controllo;
nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, questo ultimo deve soddisfare i
precedenti tre requisiti.
La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati
a norma della legge n. 128/1998 deve essere corredata:
dall'indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo
per il quale e' richiesta l'autorizzazione;
dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo in questione
con lo schema della composizione dei vari organi sociali;
da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla
competente Camera di commercio, in corso di validita';
da un organigramma della struttura organizzativa, con l'organico
aggiornato alla data della richiesta, corredato da uno schema che
illustri le diverse funzioni e responsabilita' nell'ambito della
struttura, in relazione anche alla figura del dirigente responsabile
del personale addetto ai controlli, che deve essere in possesso di
adeguata esperienza professionale;
da una elencazione dei mezzi disponibili per la gestione
finanziaria;
dalla documentazione (certificati, contassegni, marchi ecc.)
attestante la conformita' rispetto ai requisiti specifici richiesti
dal presente regolamento, siano essi relativi agli organismi
interessati o a soggetti terzi di cui si possano avvalere per alcuni
controlli;
da una relazione documentata dei propri sistemi di controllo ed
accertamento della conformita' del prodotto (laboratori di prova
propri o strutture esterne in possesso della conformita' ai requisiti
di cui alle norme UNI CEI 45001, 45002, documentate da specifici
contratti);
dall'indicazione delle metodologie prestabilite per le verifiche e
le prove nonche' di quelle relative alle condizioni e circostanze per
cui venga negata la conformita'.
Inoltre detti organismi devono assicurare:
assoluta autonomia e indipendenza dei soggetti sottoposti ai
controlli, presso i quali non devono essere svolte attivita' di
consulenza tecnicoproduttiva o commerciale retribuita;
massima riservatezza, nell'ambito delle proprie procedure, secondo
le disposizioni di legge vigenti fatte salve le esigenze conoscitive
delle autorita' che operano i controlli sugli organismi stessi.
Gli organismi devono altresi' depositare all'atto della richiesta:
un prospetto delle tariffe destinate a regolare l'accesso alle
misure di controllo impegnandosi a comunicare all'autorita' nazionale
competente tutte le modifiche e integrazioni ai fini della relativa
approvazione;
una dichiarazione con la quale si impegnano a notificare alla
autorita' competente tutte le misure assunte in caso di accertamento
di non conformita' e l'adozione di misure correttive, indicando le
procedure specifiche che verranno adottate.
Note.
Il Ministro per le politiche agricole nell'ambito della sua
competenza adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi
direttamente conseguenti alle disposizioni dei rego1amenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita' europea in materia di politica
comunitaria agricola e forestale, al fine di assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale.
La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea. Legge comunitaria 1995-1997.
Si trascrive il testo del relativo art. 53, primo comma:
(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari).
In attuazione di quanto previsto all'art. l0 del regolamento (CEE)
n. 2081 /92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le
politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulle
stessa. L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di controllo
pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto
del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.
(Omissis).