in vigore dal:
28-12-1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento
(CEE) del Consiglio n. 1906 /90 del 26 giugno
1990 relativo a talune norme di
commercializzazione per le carni di
pollame e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del
5
giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni,
concernenti
l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio
n.
1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento
n.
1538/91;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata, nel
supplemeto
ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite
disposizioni
sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e
alimentari,
istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare
ai
controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole,
sentite
le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;
Considerata
l'opportunita', per ragioni logisticoterritoriali, che
l'iscrizione
all'elenco regionale dei produttori, siano esse persone
fisiche o giuridiche,
sia effettuata presso la struttura
dell'amministrazione regionale competente
nella materia agricola
disciplinata dal presente regolamento (di seguito
indicata come
struttura regionale competente), ove e' ubicata la sede
legale
dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli
stabilimenti
di macellazione, per le stesse ragioni logisticoterritoriali,
sono
concesse dalle strutture regionali competenti ove e' ubicata la
sede
legale dello stabilimento;
Ritenuto necessario, tuttavia, dover
indicare con schemi uniformi
al fine di un'armonizzazione sul territorio sia
le formalita' cui
devono attenersi i produttori e i macelli nel
chiedere
rispettivamente l'iscrizione all'elenco regionale nonche'
le
autorizzazioni ad apporre le diciture particolari sulle carni
macellate
relative al tipo di allevamento e alimentazione dei
volatili, nonche'
precisare le modalita' seguite da parte delle
strutture regionali competenti
e i criteri di controllo per il
rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale
o dell'autorizzazione
ai macelli;
Ritenuto che il controllo
sull'osservanza delle disposizioni
concernenti l'allevamento, l'uso delle
etichette da parte dei macelli
e la commercializzazione delle carni di
pollame con particolari
diciture possa essere esercitato dagli organismi
rispondenti alla
normativa EN 45011 citata nel regolamento n. 1538/91, che
abbiano
presentato al Ministero per le politiche agricole richiesta
di
autorizzazione ad effettuare i controlli ed abbiano ottenuto il
parere
di conformita' del comitato di valutazione operante in seno al
Ministero
stesso e che la vigilanza su tali organismi sia effettuata
dal Ministero
stesso per la regolarita' dello status giuridico e
tramite le strutture
regionali competenti per l'accertamento della
sussistenza dei requisiti
prescritti relativi alle imprese che hanno
sede legale nel territorio di
rispettiva competenza;
Considerato, parimenti, che nelle regioni in cui opera
una
autorita' pubblica regionale designata ai controlli, detto
organismo,
previa comunicazione al Ministero per le politiche agricole, possa
ai
sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
al
controllo dei macelli e dei produttori della carne di pollame con
particolari
diciture;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza
Statoregioni
nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive integrazioni e
modifiche, in particolare l'articolo 3, comma
11;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile
1999;
Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio
dei
Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999;
A d o t t
a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le imprese di macellazione
avicole possono essere autorizzate ad
apporre particolari diciture atte ad
individuare, per ciascuna specie
avicola, il tipo di allevamento e di
alimentazione di seguito
indicate:
a) "alimentato con il ...% di
...%";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d) "rurale
all'aperto";
e) "rurale in liberta'".
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee
(GUCE).
Nota al titolo:
- Il regolamento (CEE) della
Commisione n. 1538/91 del
5 giugno 1991, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE 1906/90 del Consiglio
del 26
giugno 1990 stabilisce alcune norme di commercializzazione
delle
carni di pollame ed e' pubblicato nella GUCE n. L 173
del 6 luglio 1990.
-
Il regolamento CEE 1538/91 della Commissione del 5
giugno 1991 reca
disposizioni di applicazione del
regolameno CEE 1906/90 ed e' pubblicato
nella GUCE n. L
143/11 del 7 giugno 1991. Si riporta il testo
vigente
degli articoli 10, 11 e 12:
"Art. 10. - 1. Ai fini
dell'indicazione dei tipi di
allevamento, ad eccezione dell'allevamento
organico o
biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'art.
1,
paragrafo 3, lettera a) della direttiva 79/112/CEE del
Consiglio, non
puo' recare altri termini che quelli di
seguito specificati e quelli
corrispondenti nelle
altre lingue comunitarie elencati nell'allegato
III,
ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV:
a) "alimento
con il ...% di ...";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d)
"rurale all'aperto";
e) "rurale in liberta'".
Ai termini di cui sopra
possono essere aggiunte
indicazioni riguardanti particolari caratteristiche
delle
rispettive forme di allevamento.
2. L'eta' dell'animale alla
macellazione, la durata
del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a
crescita
lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una
delle
diciture indicate al paragrafo 1 e purche' l'eta'
non sia inferiore a quella
specificata all'allegato
IV, lettere b), c) e d). La presente disposizione
non si
applica tuttavia per gli animali di cui all'art. 1,
lettera a),
quarto trattino.
3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati
i
provvedimenti nazionali di natura tecnica che
stabiliscono prescrizioni
piu' rigorose di quelle
minime indicate nell'allegato IV; detti
provvedimenti
nazionali si applicano esclusivamente ai produttori
dello
Stato membro interessato e purche' siano
compatibili con la legislazione
comunitaria e conformi
con le norme comuni di commercializzazione delle
carni
di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo
3
devono venir comunicati alle Commissione.
5. Gli Stati membri sono
tenuti a comunicare, ogni
qualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte
le
informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti
cui fa
riferimeno il presente articolo sono compatibili
con il diritto comunitario e
conformi con le norme comuni
per la commercializzazione delle carni di
pollame".
"Art. 11. - 1. I macelli autorizzati ad usare le
diciture di cui
all'articolo 10 sono soggetti ad una
speciale registrazione. Essi tengono,
per ogni tipo di
allevamento, un registro separato recante:
i nomi e gli
indirizzi dei produttori degli animali in
questione; l'iscrizione viene
effettuata dopo
un'ispezione compiuta dalla competente autorita'
dello
Stato membro;
su richiesta della medesima autorita', il numero
di
capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun
avicoltore.
2. I
produttori di cui trattasi vengono successivamente
sottoposti a regolari
ispezioni. Essi tengono registri
aggiornati nei quali annotano il numero di
animali per
tipi di allevamento, nonche' il numero di capi venduti e
il
nome degli acquirenti.
3. Regolari ispezioni circa il rispetto
degli
articoli 10 e 11 vengono effettuate presso:
l'allevamento: almeno
una volta per ogni ciclo di
produzione;
il mangimificio: almeno una volta
per ogni formulazione
utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno;
il
macello: almeno quattro volte all'anno;
l'incubatoio: almeno una volta
all'anno per ciascuna
forma di allevamento di cui all'art. 10, paragrafo
1,
lettere d) ed e).
4. Anteriormente al 1 luglio 1991, ogni Stato
membro
trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione
un elenco dei
macelli riconosciuti e registrati a norma
del paragrafo 1, indicando il nome,
l'indirizzo e il
numero di registrazione di ciascuno di essi.
Qualsiasi
modifica dei dati contenuti nell'elenco viene
comunicata agli altri Stati
membri e alla Commissione
all'inizio di ogni trimestre dell'anno
solare".
"Art. 12. - Per quanto concerne i controlli
relativi
all'indicazione del tipo di allevamento praticato,
di cui all'art. 5,
paragrafo 6, secondo comma del
regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi
designati
dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti
nella
norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e
in tale contesto sono
soggetti all'autorizzazione ed alla
sorveglianza delle competenti autorita'
dello Stato membro
interessato".
- La legge 24 aprile 1998, reca:
"Disposizioni per
l'adempimento degli obbighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea. Legge
comunitaria
1995-1997". Si trascrive il testo del relativo art. 53:
"Art.
53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
protette dei prodotti agricoli
e alimentari). -1. In
attuazione di quanto previsto all'art. 10 del
regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
il
Ministero per le politiche agricole e' l'autorita'
nazionale preposta
al coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza
sulla stessa.
L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del
citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di
controllo
pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del
Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni.
2. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
controllo privati dovranno
preventivamente prevedere
una valutazione dei requisiti relativi a:
a)
conformita' alle norme EN 45011; b) disponibilita' di
personale
qualificato e di mezzi per lo svolgimento
dell'attivita' di controllo; c)
adeguatezza delle relative
procedure. Nel caso in cui gli organismi privati
si
avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo,
quest'ultimo
deve soddisfare i requisiti di cui alle
lettere a), b) e c).
3. Le
autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
caso di:
a) perdita
dei requisiti di cui al comma 2 sia da
parte degli organismi privati
autorizzati sia da parte
di organismi terzi dei quali essi si siano
eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in
materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli
organismi terzi, accertata succesivamente
all'autorizzazione in forza di
silenzioassenso ai sensi del
comma 12.
4. La revoca o la sospensione
dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato puo'
riguardare
anche una singola produzione riconosciuta. Per lo
svolgimento
di tale attivita' il Ministero per le
politiche agricole si avvale delle
strutture del Ministero
e degli enti vigilati.
5. Gli organismi privati
che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai
sensi
dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92
devono presentare apposita richiesta al
Ministero per le politiche
agricole.
6. E' istituito presso il Ministero per le politiche
agricole un
albo degli organismi privati che adempiono i
requisiti di cui al comma 2,
denominato ''Albo degli
organismi di controllo privati per la denominazione
di
origine protetta (DOP) e la indicazione geografica
protetta
(IGP)''".
7. La richiesta di autorizzazione di un organismo
privato a
svolgere le funzioni di controllo e' presentata:
a) per le denominazioni
registrate ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92,
dai
soggetti proponenti le registrazioni;
b) per le denominazioni
registrate ai sensi
dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92,
dai
soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla
normativa nazionale
sulle denominazioni
giuridicamente protette, funzioni di controllo e
di
vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta
viene
presentata dagli organismi associativi maggiormente
rappresentativi delle DOP
e delle IGP.
8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle
cui
aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le
autorita' pubbliche da
designare che, ai sensi
dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CEE)
n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se
privati,
debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2
e debbotio essere iscritti
nell'Albo.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della
legge 9
marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei
confronti delle regioni
nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte
delle autorita' di controllo designate.
10. Gli
organismi privati autorizzati e le autorita'
pubbliche designate possono
svolgere la loro
attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai
sensi
del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni
denominazione o indicazione geografica
protetta e'
soggetta al controllo di un solo organismo
privato
autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con
procedura
di evidenza pubblica, o delle autorita'
pubbliche designate competenti per
territorio tra loro
coordinate.
11. La vigilanza sugli organismi di
controllo privati
autorizzati e' esercitata dal Ministero per le
politiche
agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti
nel
territorio di propria competenza.
12. Le autorizzazioni agli organismi
privati sono
rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto
si
forma il silenzioassenso, fatta salva la facolta' di
sospensione o revoca ai
sensi del comma 3.
13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo
di
cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza
oneri per il
bilancio dello Stato".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n.
400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale
possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente
conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma
restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati
previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della legge
15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
"11. La
sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta
ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto
ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia
fotostatica del
documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la
copia
fotostatica del documento di identita' possono
essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui
all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art.
2.
1. L'autorizzazione per l'uso di ciascuna delle diciture
indicate
all'articolo precedente e' concessa ai macelli che utilizzino
pollame
prodotto in allevamenti che soddisfino alle condizioni
indicate
nell'allegato A del presente regolamento. Essa e' rilasciata
dalla
struttura regionale competente ove ha sede legale il richiedente,
sia
esso persona fisica o giuridica, su domanda dell'interessato,
da
presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato B, e
in
conformita' del modello allegato B 1.
2. Nel caso di stabilimenti di
macellazione con impianti ubicati in
regioni diverse, il titolare o legale
rappresentante deve indicare
nella domanda tutti gli elementi atti ad
individuare detti impianti.
3. Le strutture regionali competenti trasmettono
al Ministero per
le politiche agricole - Direzione generale delle
politiche
comunitarie e internazionali - Ufficio X carni, l'elenco
regionale
aggiornato dei macelli autorizzati.
Art. 3.
1. Ai fini
dell'accertamento delle condizioni necessarie per
ottenere l'autorizzazione,
le imprese di macellazione indicano nella
relativa domanda, redatta in carta
legale, i tipi di dicitura
richiesti e, per ciascuno di essi:
a) i nomi
dei produttori del pollame iscritti all'albo regionale di
cui al successivo
articolo 4;
b) l'ubicazione degli allevamenti;
c) il numero dei capi
allevati in ciascun allevamento per ciclo di
produzione.
2. Alla domanda
sono allegate le dichiarazioni dei produttori
relative al tipo di allevamento
col numero di capi allevati.
3. Qualora l'allevatore consegni gli animali a
piu' di un impianto
di macellazione, nella dichiarazione sono indicate la
ragione sociale
e l'ubicazione di ciascun macello. La firma del titolare o
legale
rappresentante dello stabilimento di macellazione nonche'
quelle
poste in calce alle dichiarazioni provenienti dai produttori non
sono
soggette ad autenticazione se apposte in presenza del
dipendente
addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di
copia
fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
4. Ogni
variazione delle suddette informazioni, relativa sia agli
allevatori che agli
impianti di macellazione e' tempestivamente
notificata, a cura della sede
legale del macello, alla struttura
regionale competente al rilascio delle
autorizzazioni, per le
determinazioni da adottare.
Art. 4.
1. I
produttori che allevano il pollame secondo i tipi indicati
nell'allegato A
del presente regolamento sono iscritti presso le
strutture regionali
competenti, ove e' ubicata la sede legale
dell'allevamento in un elenco
regionale, in conformita' del modello C
1 allegato al presente regolamento.
L'iscrizione al predetto elenco
regionale avviene su domanda in carta legale
degli interessati, da
presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato
C.
2. In caso di strutture di allevamento ubicate in regioni diverse,
il
produttore, sia esso titolare o legale rappresentante
dell'impresa, deve
indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad
individuare dette
strutture. Gli interessati devono indicare nella
domanda:
a) il nome, la
ragione sociale e' l'ubicazione dell'allevamento o
egli allevamenti;
b) i
tipi di allevamento, specificando ogni particolare
carattestica ai sensi
dell'allegato A succitato;
c) il numero dei capi allevati per tipo di
allevamento.
3. Solo il pollame fornito alle imprese di macellazione
da
produttori iscritti nell'elenco regionale puo' beneficiare
delle
diciture di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
4. La sede
legaleamministrativa dell'impresa di allevamento deve
fornire tempestivamente
alla struttura regionale competente tutte le
variazioni giuridicotecniche
verificatesi nell'ambito dell'azienda
(cambiamento di sede, cessioni,
ampliamenti), per le determinazioni
da adottare.
5. Le strutture regionali
competenti trasmettono al Ministero per
le politiche agricole - Direzione
generale delle politiche
comunitarie ed internazionali - Ufficio X carni,
elenco regionale
aggiornato dei produttori iscritti.
Art. 5.
1. Gli
impianti di macellazione autorizzati iscrivono in registri
separati per ogni
tipo di allevamento le indicazioni prescritte dal
precedente articolo 3
relativamente al nome e indirizzo dei
produttori e al numero di capi allevati
per ciascun ciclo di
produzione. Il registro e' conforme al modello
riportato
nell'allegato D del presente regolamento.
2. Il pollame e'
consegnato alle imprese di macellazione in gabbie
separate e identificate per
tipo di dicitura ai sensi del precedente
articolo 1. Le imprese effettuano le
operazioni di macellazione del
pollame in questione soltanto in determinati
giorni e secondo le
modalita' da concordare con gli organismi di controllo
autorizzati
operanti sul territorio. Il pollame, a qualunque titolo detenuto
dal
macello, e' mantenuto in spazi prestabiliti, in condizioni tali
da
essere separato dagli altri animali.
3. I produttori tengono aggiornato
un registro conforme al modello
riportato nell'allegato E del presente
regolamento da cui risulti,
secondo il tipo di allevamento il numero dei capi
presenti
nell'allevamento, quello dei capi venduti e il nome e
l'indirizzo
degli acquirenti.
Art. 6.
1. I
registri prescritti dal precedente articolo 5 vanno
preventivamente fatti
bollare e vidimare presso le strutture
regionali competenti.
Art. 7.
1. I controlli
sull'operato dei macelli e dei produttori sono
svolti da organismi privati
autorizzati o da autorita' regionali
pubbliche designate ai controlli, se
presenti nel territorio. Gli
organismi privati, individuati ai sensi
dell'articololi 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, in possesso dei
requisiti stabiliti
nell'allegato F devono presentare richiesta di
autorizzazione al
Ministero per le politiche agricole - Direzione generale
delle
politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni -
che
provvede a richiedere al competente comitato di valutazione
istituito
con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio
1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
178
del 1 agosto 1998 ed operante presso il Ministero stesso, il parere
di
conformita'.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro venti
giorni
dall'acquisizione del parere del comitato di valutazione; in
difetto
di rilascio, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, si forma
il
silenzioassenso.
3. Detti organismi di controllo effettuano ispezioni
con costi a
carico dei soggetti controllati per verificare l'osservanza
delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia e, in particolare,
di
quelle contenute negli articoli 10 e 11, commi 1 e 2, del
regolamento
(CEE) n. 1538/91; queste ultime ispezioni hanno le seguenti
frequenze
minime:
a) per gli allevamenti: almeno una volta per ciclo di
produzione;
b) per il mangimificio: almeno una volta per ogni
formulazione
utilizzata e comunque almeno una volta all'anno;
c) per il
macello: almeno quattro volte all'anno;
d) per l'incubatoio: almeno una volta
all'anno per ciascuna forma
di allevamento.
4. L'Organo di controllo una
volta autorizzato dal Ministero per le
politiche agricole deve qualificarsi
nell'esercizio delle sue
funzioni come Organismo autorizzato ai sensi del
relativo decreto
ministeriale, riportando sull'epigrafe gli estremi del
provvedimento
di autorizzazione e della relativa pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.
5. La vigilanza sugli organismi deputati ai controlli
e' effettuata
dal Ministero per le politiche agricole per la sussistenza nel
tempo
dei requisiti richiesti all'atto dell'autorizzazione e tramite
le
strutture regionali competenti per il controllo delle imprese
ricadenti
nel loro territorio.
Note all'art. 7:
- Per il testo
dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, vedasi in note alle
premesse.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole 25
maggio
1998 reca: "Istituzione del gruppo tecnico di
valutazione degli organismi di
controllo privati".
- Per il testo degli articoli 10 e 11, comma 1 e 2
del
regolamento (CEE) n. 1538/91 si veda nelle note
alle
premesse.
Art. 8.
1. Gli
organismi privati di controllo autorizzati sono iscritti
presso il Ministero
per le politiche agricole in un albo denominato
"Albo degli organismi privati
per il controllo delle particolari
diciture apposte sulle carni di pollame ai
sensi del regolamento
(CEE) n. 1538 /91".
Nota
all'art. 8:
Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1538/91 si
veda in
note alle premesse.
Art. 9.
1. In
qualsiasi momento la struttura regionale competente puo',
previa diffida,
sospendere, fino ad un periodo massimo di un anno,
l'autorizzazione ai
macelli e l'iscrizione all'albo dei produttori,
ove vengano meno da parte
degli interessati sia l'osservanza delle
norme contenute nel presente
regolamento che i requisiti richiesti.
Trascorso il termine prefissato nella
diffida, in caso di
inadempienza la struttura regionale competente procede
alla revoca
dell'autorizzazione ai macelli o alla cancellazione dall'albo
dei
produttori. La revoca e la cancellazione sono definitive in caso
di
recidiva.
2. Allo stesso modo il Ministero per le politiche agricole
puo'
sospendere o revocare le autorizzazioni concesse agli
organismi
privati di controllo in caso di perdita dei requisiti prescritti,
di
violazione della normativa comunitaria o se venga accertata la
mancanza
dei dovuti requisiti anche dopo che sia avvenuta
l'autorizzazione in forza
del silenzioassenso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Roma, 10 settembre 1999
Il Ministro: De
Castro
Visto, il Guardasigilli, Diliberto
Registrato alla Corte dei conti
il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n.
267
Allegato A
a)
Razione alimentare.
Il riferimento ad uno dei particolari componenti dei
mangimi di
seguito precisati puo' comparire soltanto se:
1) nel caso di
cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65%
del mangime somministrato
per la maggior parte del periodo
d'ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non
possono rappresentare
piu' del l5% di detta percentuale; se tuttavia viene
fatto
riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare
almeno
il 35% del mangime utilizzato e almeno il 50% nel caso di
granoturco;
2) nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi
costituiscono,
in peso, almeno il 5% del mangime somministrato per gran parte
del
periodo di ingrasso;
3) nel caso di prodotti lattierocaseari essi
costituiscono, in
peso, almeno il 5% del mangime somministrato durante la
fase di
finissaggio.
Il termine "oca ingrassata con avena" puo' tuttavia
essere
utilizzato se durante la fase di finissaggio di 3 settimane le
oche
ricevono giornalmente almeno 500 g di avena.
b) " Estensivo al
coperto".
Questa dicitura puo' figurare soltanto se:
1) la densita' per
metro quadrato di superficie non supera:
a) i 12 capi, ma non piu' di 25 kg
peso vivo, nel caso dei polli;
b) i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre,
delle faraone e dei
tacchini;
c) i 15 kg di peso vivo nel caso delle
oche;
2) gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto
un'eta'
di:
a) 56 giorni nel caso dei polli;
b) 70 giorni nel caso dei
tacchini;
c) 112 giorni nel caso delle oche;
d) 49 giorni nel caso delle
anatre pechino;
e) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute;
f) 84
giorni nel caso dei maschi di anatre mute;
g) 65 giorni nel caso delle
femmine di anatre "mulard";
h) 82 giorni nel caso delle faraone.
c)
"All'aperto".
Questa dicitura puo' figurare soltanto se:
1) la densita'
nel ricovero e l'eta' alla macellazione rispettano
le condizioni fissate alla
lettera b), eccetto per i polli, per i
quali la densita' puo' essere
aumentata a 13 capi times mq, ma non
oltre 27,5 kg di peso vivo per metro
quadrato e, per i capponi, per i
quali la densita' non deve superare i 7,5
capi per metro quadrato,
con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro
quadrato;
2) per almeno meta' della durata del loro ciclo vitale, gli
animali
hanno la costante possibilita' di accedere, durante le ore diurne,
a
parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte
rivestita
di vegetazione, pari ad almeno:
a) 1 m(elevato a)2 per pollo o faraona;
b)
2 m(elevato a)2 per per anatra o per cappone;
c) 4 m(elevato a)2 per tacchino
o per oca.
Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono
essere
sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella
del
ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone
di
posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in
totale
(edificio e voliera);
3) il mangime somministrato nella fase di ingrasso
contiene almeno
il 70% di cereali;
4) il ricovero e' provvisto di aperture
di passaggio la cui luce
complessiva e' di almeno 4 metri per 100 m(elevato
a)2 di superficie
dell'edificio.
d) "Rurale allaperto".
Questa dicitura
puo' figurare soltanto se:
1) la densita' per metro quadrato di superficie
all'interno del
ricovero non supera:
a) i 12 capi, ma non piu' di 25 kg di
peso vivo, nel caso dei
polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri
mobili di
superficie utile non superiore a 150 m(elevato a)2 e che
restano
aperti durante la notte, la densita' per metro quadrato
puo'
raggiungere i 20 capi, ma non piu' di 40 kg;
b) i 6,25 capi (fino
all'eta' di 91 giorni, i 12 capi) ma non piu'
di 35 kg di peso vivo, nel caso
dei capponi;
c) gli 8 capi, ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso
dei
maschi di anatra muta o pechino;
d) i 10 capi, ma non piu' di 25 kg di
peso vivo, nel caso delle
femmine di anatra muta o pechino;
e) gli 8 capi,
ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso delle
anatre "mulard";
f) i
6,25 capi (fino all'eta' di 7 settimane, i 10 capi) ma non
piu' di 35 kg di
peso vivo, nel caso dei tacchini;
g) i 5 capi (fino all'eta' di 6 settimane,
i 10 capi), nel caso
delle oche e i 3 capi se il finissaggio e' operato in
clausura
durante le tre ultime settimane dall'ingrassamento, ma non piu' di
30
kg di peso vivo;
2) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di
ciascuna
unita' di produzione non supera i 1.600 m(elevato a)2 ;
3)
ciascun ricovero non contiene piu' di:
a) 4.800 polli;
b) 5.200
faraone;
c) 4.000 femmine di anatra muta o pechino o 3.200 maschi di
anatra
muta o pechino o 3.200 anatre "mulard";
d) 2.500 capponi, oche e
tacchini;
4) il ricovero e' provvisto di aperture di passaggio la cui
luce
complessiva e' almeno 4 m per 100 m(elevato a)2 di
superficie
dell'edificio;
5) gli animali hanno la costante possibilita' di
accedere, durante
le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'eta'
di:
a) 6 settimane nel caso di polli e capponi;
b) 8 settimane nel caso di
anatre, oche, faraone e tacchini;
6) i parchetti all'aperto comprendono una
superficie in gran parte
coperta da vegetazione almeno pari a:
a) 2
m(elevato a)2 per pollo, anatra muta, anatra pechino e
faraona;
b) 3
m(elevato a)2 per anatra "mulard";
c) 4 m(elevato a)2 per cappone, a partire
dal 92 giorno (2
m(elevato a)2 fino al 91 giorno);
d) 6 m(elevato a)2 per
tacchino;
e) 10 m(elevato a)2 per oca.
Nel caso delle faraone, i parchetti
all'aperto possono essere
sostituiti da una voliera di superficie pari almeno
a quella del
ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile
dispone
di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo
in
totale (edificio e voliera);
7) gli animali ingrassati sono di una
razza riconosciuta a crescita
lenta;
8) il mangime utilizzato nella fase
di ingrasso contiene almeno il
70% di cereali;
9) l'eta' minima alla
macellazione e' di:
a) 81 giorni nel caso dei polli;
b) 150 giorni nel
caso dei capponi;
c) 49 giorni nel caso delle anatre pechino;
d) 70 giorni
nel caso delle femmine di anatre mute;
e) 84 giorni nel caso dei maschi di
anatre mute;
f) 92 giorni nel caso delle anatre "mulard";
g) 94 giorni nel
caso delle faraone;
h) 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da
carne;
i) 95 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione
di
fegato grasso e di "magret";
10) il finissaggio in clausura non
supera:
a) i 15 giorni nel caso dei polli con piu' di 90 giorni;
b) 4
settimane nel caso dei capponi;
b) 4 settimane nel caso delle oche e delle
anatre "mulard" di piu'
di 70 giorni destinate alla produzione di fegato
grasso e di
"magret".
e) "Rurale in liberta'".
L'impiego di questa
dicitura presuppone il rispetto delle
condizioni indicate alla lettera d);
gli animali devono pero' avere
anche la costante possibilita' di accedere,
durante le ore diurne, a
spazi all'aperto di superficie
illimitata.
in vigore dal: 28-12-1999 Allegato B Schema di domanda (da redigere in carta legale) Alla regione .................... via ........... (c.a.p.) ........ Il sottoscritto ................... titolare/legale rappresentante del macello ................. con sede legale in ................. via .................. sito in .......... via ................... ed altri impianti di macellazione siti in: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... chiede che a norma dell'art. 2 del regolamento (1) relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 1906 /90 e n. 1538/91 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle etichettature del pollame una delle seguenti diciture: a) "alimentato con il .....% di ....."; b) "estensivo al coperto"; c) "all'aperto"; d) "rurale all'aperto"; e) "rurale in liberta'", intesa ad individuare il tipo di allevamento dei volatili (barrare le diciture che interessano). Gli impianti relativi a .... stabiliment... di macellazione hanno una potenzialita' lavorativa giornaliera di n. ..... capi. Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma dei titolari degli allevamenti collegati. (2) Firma .................................... (il titolare o legale rappresentante) (1) Citare gli estremi del presente rego1amento nazionale, compresi quelli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (2) La firma non e' soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di copia fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
in vigore dal: 28-12-1999 Allegato B-1 Schema di autorizzazione Regione ......................... via ........... (c.a.p.) ........ Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni. Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni. Visto il regolamento del (1) ...................................., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ............................ concernente le modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame. Vista la domanda presentata dal sig. .............................. titolare/legale rappresentante dello stabilimento di macellazione .................................. con sede legale in .................... via ......................... sito in ............................... via ......................... nella quale sono elencati anche i seguenti impianti di macellazione: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... accertata la regolarita' della domanda, contenente le dichiarazioni con firma autenticata dei produttori iscritti nell'elenco regionale, che forniscono il pollame. Viste le risultante degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'autorizzazione ad apporre sulle carni di pollame macellato diciture particolari relative al tipo di allevamento e di alimentazione, ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, Autorizza l'impresa ..................... nella persona del titolare/legale rappresentante sig. .............. ad apporre sulle carni di pollame macellate, fornite dai produttori iscritti all'elenco regionale e precisati nelle premesse. Detta autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante dello stabilimento di macellazione contravvenga alle disposizioni contenute nella prescritta normativa comunitaria o nazionale. (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.
in vigore dal: 28-12-1999 Allegato C Schema di domanda (da redigere in carta legale) Alla regione .................... via ........... (c.a.p.) ........ Il sottoscritto ................................... titolare/legale rappresentante dell'allevamento con sede legale in ................... via .............................. sito in .......................... via .............................. ed altre strutture di allevamento site in: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... chiede, a norma dell'art. 4 del regolamento (1) ................... relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 1906 /90 e n. 1538/91, l'iscrizione nell'elenco regionale dei produttori del pollame autorizzati ad avvalersi di una delle seguenti diciture: a) "alimentato con il .....% di ....."; b) "estensivo al coperto"; c) "all'aperto"; d) "rurale all'aperto"; e) "rurale in liberta'", intesa ad individuare il tipo di allevamento dei volatili (barrare le diciture che interessano). La capacita' di cui si dispone e', per ciascun allevamento, di circa n. ......... capi per ciclo di produzione cosi' suddivisa per tipo di allevamento (da indicare per ogni struttura): a) n. ............; b) n. ............; c) n. ............; d) n. ............; e) n. ............. Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma dei titolari dei macelli cui fornisce la propria produzione. (2) Firma .................................... (il titolare o legale rappresentante) (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale, compresi quelli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (2) La firma non e' soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di copia fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
in vigore dal: 28-12-1999 Allegato C-1 Schema di iscrizione Regione ......................... via ........... (c.a.p.) ........ Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni. Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni. Visto il regolamento del (1) .................................... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ............................ concernente le modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame. Vista la domanda presentata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento ....................................... con sede legale ................... in .............................. via ............................... sito in ......................... via ................................................................. nella quale sono elencate anche le seguenti strutture di allevamento: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... accertata la regolarita' della domanda, contenente la dichiarazione dei titolari dei macelli autorizzati cui l'impresa fornisce la propria produzione. Viste le risultanze degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei produttori di pollame di cui ai regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, Iscrive il sig. ........................................... titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento, con sede legale in ...................... via ...................... all'elenco regionale dei produttori di carne di pollame ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, con valenza anche per gli altri impianti precisati nelle premesse. Detta iscrizione e' soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento contravvenga alle disposizioni contenute nella prescritta normativa comunitaria o nazionale. (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.
in vigore dal: 28-12-1999 Allegato D REGISTRO PER LO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE PREVISTO ALL'ART. 5 ===================================================================== Data| Nominativo| Indirizzo | Tipo | Numero | Peso |Controllo | produttore| dell'alle-|allevamento| capi |totale |effettuato | | vamento | | | | in data ____|___________|___________|___________|________|_______|___________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
in vigore dal: 28-12-1999 Allegato E REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 5 ===================================================================== | | | Tipo allevamento (1) | | | |________________________________| | | | Acquirente | | | |________________________________| | | | Macello |Altri operatori | Controlli | | |_______________|________________| effettuati | | | | | | | in data Data| Capi | Capi | Ragione |Capi | Ragione | Capi | | allevati| venduti | sociale | N. | sociale | N. | | N. | N. | | | | | ____|_________|_________|_________|_____|_________|______|___________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) Indicare se: allevamento all'aperto - sistema estensivo; allevamento all'aperto; allevamento al suolo; allevamento in voliera.
Allegato F
Gli
organismi privati di cui all'art. 7 del presente regolamento,
al fine di
ottenere l'autorizzazione ministeriale, devono essere in
possesso dei
seguenti requisiti:
pessere conformi alle norme EN 45011;
avere la
disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo
svolgimento
dell'attivita' di controllo;
adottare adeguate procedure di controllo;
nel
caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un
organismo terzo, questo ultimo deve soddisfare i
precedenti tre
requisiti.
La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti
individuati
a norma della legge n. 128/1998 deve essere
corredata:
dall'indicazione della ragione sociale e sede legale
dell'organismo
per il quale e' richiesta l'autorizzazione;
dall'atto
costitutivo e dallo statuto dell'organismo in questione
con lo schema della
composizione dei vari organi sociali;
da un certificato di iscrizione e
vigenza rilasciato dalla
competente Camera di commercio, in corso di
validita';
da un organigramma della struttura organizzativa, con
l'organico
aggiornato alla data della richiesta, corredato da uno schema
che
illustri le diverse funzioni e responsabilita' nell'ambito
della
struttura, in relazione anche alla figura del dirigente
responsabile
del personale addetto ai controlli, che deve essere in possesso
di
adeguata esperienza professionale;
da una elencazione dei mezzi
disponibili per la gestione
finanziaria;
dalla documentazione
(certificati, contassegni, marchi ecc.)
attestante la conformita' rispetto ai
requisiti specifici richiesti
dal presente regolamento, siano essi relativi
agli organismi
interessati o a soggetti terzi di cui si possano avvalere per
alcuni
controlli;
da una relazione documentata dei propri sistemi di
controllo ed
accertamento della conformita' del prodotto (laboratori di
prova
propri o strutture esterne in possesso della conformita' ai
requisiti
di cui alle norme UNI CEI 45001, 45002, documentate da
specifici
contratti);
dall'indicazione delle metodologie prestabilite per
le verifiche e
le prove nonche' di quelle relative alle condizioni e
circostanze per
cui venga negata la conformita'.
Inoltre detti organismi
devono assicurare:
assoluta autonomia e indipendenza dei soggetti sottoposti
ai
controlli, presso i quali non devono essere svolte attivita'
di
consulenza tecnicoproduttiva o commerciale retribuita;
massima
riservatezza, nell'ambito delle proprie procedure, secondo
le disposizioni di
legge vigenti fatte salve le esigenze conoscitive
delle autorita' che operano
i controlli sugli organismi stessi.
Gli organismi devono altresi' depositare
all'atto della richiesta:
un prospetto delle tariffe destinate a regolare
l'accesso alle
misure di controllo impegnandosi a comunicare all'autorita'
nazionale
competente tutte le modifiche e integrazioni ai fini della
relativa
approvazione;
una dichiarazione con la quale si impegnano a
notificare alla
autorita' competente tutte le misure assunte in caso di
accertamento
di non conformita' e l'adozione di misure correttive, indicando
le
procedure specifiche che verranno adottate.
Note.
Il Ministro per le
politiche agricole nell'ambito della sua
competenza adotta, con proprio
decreto, provvedimenti amministrativi
direttamente conseguenti alle
disposizioni dei rego1amenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita'
europea in materia di politica
comunitaria agricola e forestale, al fine di
assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale.
La legge 24 aprile
1998, n. 128 reca: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea. Legge comunitaria
1995-1997.
Si trascrive il testo del relativo art. 53, primo
comma:
(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti
agricoli e alimentari).
In attuazione di quanto previsto all'art.
l0 del regolamento (CEE)
n. 2081 /92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il
Ministero per le
politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al
coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza
sulle
stessa. L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del
citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di
controllo
pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con
decreto
del Ministero per le politiche agricole, sentite le
regioni.
(Omissis).