in
vigore dal: 26-10-1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1065";
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la
citata legge n. 1096/1971;
Visto in particolare l'articolo 21 della suddetta legge n.
1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio
e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio
delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento,
si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera
e non perseguono fini commerciali;
Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976
con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto
pubblico, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1096/1971), con
sede in Milano, e' stato delegato al controllo ed alla certificazione
ufficiale dei prodotti sementieri;
Considerato che l'articolo 41 dell'indicata legge n. 1096/1971
stabilisce che per il controllo e la certificazione dei prodotti
sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio
1997, con il quale sono state stabilite da ultimo le tariffe dei
compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi e elette, con sede
in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di
specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno
1991, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 164 del 15 luglio 1991, concernente il "Regolamento
recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13
giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore
sementiero", con il quale e' stato introdotto un ulteriore comma
all'articolo 18 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in
condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello
comunitario, al fine di trovare migliori alternative a taluni
elementi del regime di certificazione;
Vista la decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile
1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di
campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive n.
66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE del
Consiglio;
Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari";
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990);
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale";
Ritenuta l'opportunita', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 206/1991 sopra
citato, di organizzare l'esperimento temporaneo di cui alla decisione
n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, al fine di
accertare se un campionamento ed il controllo delle sementi,
effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire migliori
alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale
delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della
qualita' delle sementi stesse;
Ritenuto di limitare l'effettuazione dell'esperimento temporaneo
solamente ad alcune specie e categorie di sementi, cosi' come
consente l'articolo 5, comma 1, lettera c), della decisione n.
98/320/CE della Commissione;
Ritenuto di effettuare l'esperimento temporaneo previsto dalla
decisione n. 98/320/CE sulla categoria delle sementi certificate
delle specie di barbabietola, frumento tenero e frumento duro, orzo e
mais;
Ritenuto che la sorveglianza prevista dall'articolo 2, comma 4, e
dell'articolo 3, comma 5, della decisione n. 98/320/CE viene affidata
all'Ente nazionale delle sementi elette e che tale sorveglianza e'
limitata all'attuazione dell'esperimento in questione e che e',
quindi, differente da quella prevista dall'articolo 30 della legge n.
1096/1971;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999 e
ritenuto di recepirne le relative osservazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 6827 del 27 maggio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e durata dell'esperimento
1. La Repubblica italiana partecipa all'esperimento temporaneo
organizzato a livello comunitario dalla Commissione europea allo
scopo di valutare se il campionamento ed il controllo delle sementi,
effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire
alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione
delle sementi di cui alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n.
66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE, senza che ne derivi un
calo significativo della qualita' delle sementi stesse.
2. L'esperimento di cui al comma 1 e' effettuato sulle seguenti
specie:
a) barbabietola;
b) frumento tenero e frumento duro;
c) orzo;
d) mais.
3. La Repubblica italiana, nell'ambito dell'esperimento di cui ai
commi 1 e 2, e' esentata dagli obblighi previsti dalle direttive
citate al comma 1, per quanto riguarda il campionamento ed il
controllo ufficiale delle sementi, secondo le condizioni indicate
rispettivamente negli articoli 2 e 3.
4. L'esperimento di cui al comma 1, che riguarda la categoria delle
sementi certificate ed interessa sia la fase di campionamento sia la
fase di controllo, ha inizio a decorrere dalla campagna di controllo
1999/2000 e si conclude il 30 giugno 2002, al termine della campagna
di controllo 2001/2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva n. 98/320/CE v. nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22
dicembre 1971, n. 322, reca la "Disciplina dell'attivita'
sementiera".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
aprile 1974, n. 95, reca il "Regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096".
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio
1976, n. 124, reca "Modifiche e integrazioni alla legge 25
novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita'
sementiera".
- Il testo dell'art. 21 della legge 25 novembre
1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e'
il seguente:
"Art. 21. - Il controllo dei prodotti sementieri,
ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e
condizioni richieste per l'immissione in commercio, e'
demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pue'
delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti
che, per statuto o regolamento, si propongono di
promuovere il progresso della produzione sementiera e
non perseguono fini commerciali.
Il controllo si esercita sulle colture in campo,
durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da
immettere in commercio, nonche' mediante prove colturali
che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
Le operazioni di controllo devono essere affidate a
personale preventivamente autorizzato, con decreto
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
all'esercizio di tali compiti.
Il personale di cui al precedente comma, durante
l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale".
- Il decreto ministeriale 17 febbraio 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 13 marzo 1972, n. 69, ed il decreto
ministeriale 2 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1976,
n. 308, recano "Delega all'Ente nazionale sementi elette,
in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione
dei prodotti sementieri".
- Il testo dell'art. 23 della legge 25 novembre
1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e'
il seguente:
"Art. 23. - L'Ente nazionale delle sementi elette,
con sede in Milano, al quale e' stata riconosciuta la
personalita' giuridica con decreto del Capo dello Stato
12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente
di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, saranno apportate all'attuale statuto
dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata
natura giuridica".
- Il testo dell'art. 41 della legge 25 novembre
1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e'
il seguente:
"Art. 41. - Le tariffe dei compensi dovuti
all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei
prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini
della iscrizione delle varieta' nei registri di cui al
precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli
enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni
di controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di
quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al
precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione
del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste,
in misura corrispondente al costo del servizio".
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 21 gennaio 1997, n. 16, reca "Revisione
delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale
sementi elette di Milano per le operazioni di controllo,
certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto
ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15
luglio 1991, n. 164, concernente il "Regolamento
recante recepimento delle direttive comunitarie n.
88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15
dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", e' il
seguente:
"3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22
settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle
ispezioni non ufficiali in campo ai fini della
certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il
seguente comma:
''Al fine di trovare migliori alternative a taluni
elementi del regime di certificazione, si puo' decidere
l'organizzazione, in condizioni specifiche, di
esperimenti temporanei a livello comunitario,
conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare
sette anni''".
- La decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27
aprile 1998 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 140 del 12
maggio 1998.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 marzo 1989, n. 58, recante "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari", e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Nelle materie gia' disciplinate con
legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono
essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la
legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive
per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di
cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle
modalita' della loro attuazione o se si rende necessario
introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare
le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative inerenti alla applicazione della nuova
disciplina, la legge comunitaria detta le relative
disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima
dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e'
sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel
termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge
comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio
di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e'
emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma
dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive
comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che
consentono, per materie particolari, il recepimento di
direttive mediante atti amministrativi".
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 12 gennaio 1991, n. 10, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e'
il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della sua competenza, adotta, con
proprio decreto, provvedimenti amministrativi
direttamente conseguenti alle disposizioni dei
regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita'
economica europea in materia di politica comune agricola e
forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel
territorio nazionale".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 129 del 5 giugno 1997, reca: "Conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale".
- Il testo dell'art. 30 della legge 25 novembre
1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e'
il seguente:
"Art. 30. - La vigilanza per l'applicazione della
presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e
delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la
rispettiva competenza.
Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti
gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i
campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e
magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali
adibiti alla conservazione, alla selezione, alla
disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti
sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari,
portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e
portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti,
gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono
altresi' procedere al prelevamento dei campioni ed
all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle
visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini
portuali ed aeroportuali, il personale deve essere
accompagnato rispettivamente dagli agenti di
polizia ferroviaria, portuale e di finanza.
La visita, il prelevamento dei campioni e
l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o
in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono
eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni
prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e'
innovato per quanto si riferisce agli accertamenti
fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'esenzione di cui al comma 3, termina il 30 giugno 2002.
Art. 2.
Campionamenti e autorizzazione del personale
1. I
campionamenti previsti nell'esperimento di cui all'articolo 1
sono eseguiti da personale, autorizzato con provvedimento del
Ministero per le politiche agricole in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, ed alle dipendenze di un'impresa in possesso
della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti
sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n.
1096. Tale personale esegue i campionamenti previsti soltanto sulle
partite di sementi prodotte dall'impresa sementiera da cui dipende.
2. Il personale di cui al comma 1, partecipa ad un apposito corso
di formazione, superando con esito positivo un esame ufficiale,
organizzato secondo modalita' e criteri stabiliti dall'Ente nazionale
delle sementi elette, cui sono demandati il coordinamento tecnico
dell'organizzazione dell'esperimento di cui all'articolo 1 e la
verifica dei risultati conseguiti.
3. L'attivita' del personale di cui al comma 1, per quanto riguarda
il campionamento di sementi, e' soggetta alla sorveglianza da parte
dell'Ente nazionale delle sementi elette.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere revocata dal
Ministero per le politiche agricole, sentito l'Ente nazionale delle
sementi elette, se il personale autorizzato all'esecuzione degli
accertamenti non dimostra la diligenza professionale, non si attiene
alle istruzioni impartite o emergono divergenze statisticamente
significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite
dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei campionamenti e nei
risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento
rispetto a quelli ufficiali. L'avvio del procedimento di revoca e'
comunicato al personale interessato ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalita' previste
dall'articolo 8 della medesima legge.
5. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 3, l'Ente
nazionale delle sementi elette effettua campionamenti ufficiali in
misura pari almeno al 5% della totalita' dei campioni sottoposti a
certificazione da parte della singola impresa aderente
all'esperimento di cui al precedente articolo 1, volti ad accertare
la correttezza dei campionamenti effettuati dal personale autorizzato
ai sensi del comma 1.
6. La percentuale dei campionamenti di cui al precedente comma 5,
puo' essere aumentata almeno fino al 20% in relazione alla necessita'
di chiarire eventuali dubbi e se l'impresa partecipa all'esperimento
per la sola componente "campionamento".
7. Le imprese che aderiscono all'esperimento di cui all'articolo 1,
presentano apposita domanda all'Ente nazionale delle sementi elette
entro un termine stabilito dal medesimo Ente che notifica al
Ministero per le politiche agricole l'elenco di tutte le imprese
partecipanti, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6.
8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati di
analisi ottenuti dai campioni di sementi prelevati ufficialmente con
quelli ottenuti dai campioni della stessa partita prelevati sotto
sorveglianza ufficiale. Il numero di riferimento della partita
indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile
l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a campionamento
sotto sorveglianza ufficiale.
9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove
comparative comunitarie campioni di sementi, prelevati in conformita'
all'esperimento di cui al precedente articolo 1, secondo una
percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi
protocolli tecnici.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096), e' il
seguente:
"Art. 18. - Il personale di cui all'ultimo comma
dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non
esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita'
di carattere economico nella produzione e nel commercio di
prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte
che, a loro volta, svolgano attivita' nel particolare
settore.
Il predetto personale dovra' essere in possesso di
diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di
perito agrario e possedere una specifica preparazione in
materia di controllo e certificazione delle sementi.
Detto personale viene preventivamente autorizzato con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
L'autorizzazione per il personale destinato a prestare
la propria opera, anche saltuariamente, nell'interesse
dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di
controllo viene effettuata su proposta di detto ente.
Il predetto personale e' munito di apposito
documento di autorizzazione.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito -
ove del caso - l'ente proponente, qualora il
controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti
non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga
scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o
dall'ente delegato alle operazioni di controllo.
L'autorizzazione e' altresi' revocata qualora il
controllore cessi dal prestare la propria opera alle
dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente
proponente.
Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art.
21 della legge puo' esercitarsi in tutte le fasi della
produzione, della manipolazione, conservazione,
confezionamento e commercializzazione.
Ai fini di tale controllo potranno essere disposte
prove di laboratorio nonche' prove effettuate a mezzo
di allevamento di campioni.
Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire
ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si
osservano, in quanto applicabili, i metodi
ufficialmente stabiliti dal Ministro per l'agricoltura
e le foreste.
I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso
massimo del lotto ed il peso minimo del campione
sono quelli indicati nell'allegato n. 2.
Per i tuberiseme di patate e per le sementi di
barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e
da foraggio, nonche' per le sementi di foraggere e di
cereali e delle piante eleaginose e da fibra, per i
quali l'istituzione dei registri delle varieta' e'
obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le
condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti
sementieri ai fini della certificazione dei prodotti
stessi sono quelle indicate rispettivamente negli
allegati numeri 6 e 7.
Gli altri prodotti sementieri, per essere
commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni
indicate nell'allegato n. 6.
Per questi, fino a quando non saranno emanati
i decreti d'istituzione dei relativi registri delle
varieta', restano inoltre in vigore le prescrizioni
fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle
vigenti norme regolamentari, purche' non contrastino
con le norme del presente regolamento.
Al fine di trovare migliori alternative a taluni
elementi del regime di certificazione, si puo'
decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche,
di esperimenti temporanei a livello comunitario,
conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare
sette anni".
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 novembre
1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e'
il seguente:
"Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti
sementieri e' subordinata al possesso di apposita
licenza rilasciata dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di
una commissione istituita presso l'ispettorato
agrario compartimentale competente per territorio.
La commissione e' nominata con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' formata:
a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la
presiede;
b) da un direttore di osservatorio per le malattie
delle piante competente per territorio;
c) da due componenti scelti fra direttori di istituti
sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra
docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni
erbacee ed arboree;
d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
La commissione viene integrata, di volta in
volta, con la partecipazione del capo
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un
rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di due rappresentanti
provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti
provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle
rispettive associazioni di categoria per l'esame delle
domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive
province.
I componenti della commissione, ad eccezione
dell'ispettore agrario compartimentale, durano in
carico tre anni e possono essere confermati.
La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica
della ditta richiedente, con particolare riguardo
agli impianti ed alle attrezzature di cui essa
dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la
trasformazione.
Il rilascio della licenza e' subordinato al parere
favorevole della commissione medesima, all'accertamento
dell'esecuzione dei lavori progettati nonche' al
pagamento della tassa di concessione governativa di
L. 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato A al
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive
modificazioni.
La licenza non e' richiesta per la produzione di
materiale sementiero che viene ceduto dai produttori
agricoli a ditte titolari di licenza.
Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di
sperimentazione possono immettere in commercio sementi di
base appartenenti a varieta' di propria costituzione.
L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di
cui al presente articolo".
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi
dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta
a fornire loro, con le stesse modalita', notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
- Il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista".
Art. 3.
Controlli e autorizzazione dei laboratori
1. I
controlli sulle sementi previsti dall'esperimento di cui
all'articolo 1, sono eseguiti da laboratori, non rientranti
nell'elencazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, appartenenti ad un'impresa in
possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei
prodotti sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, ed appositamente autorizzati dal Ministero per le
politiche agricole, secondo le condizioni indicate nei successivi
commi. Tali laboratori eseguono i controlli previsti soltanto sulle
partite di sementi prodotte dall'impresa a cui appartengono.
2. I responsabili e gli analisti dei laboratori di cui al comma 1,
sono autorizzati con provvedimento del Ministero per le politiche
agricole e devono essere in possesso dell'autorizzazione e dei
requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Dopo aver partecipato ad un
apposito corso di formazione, organizzato secondo modalita' e criteri
stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, devono confermare
il possesso dei requisiti superando un esame ufficiale.
3. I locali, le attrezzature, i metodi applicati ed il volume di
attivita' dei laboratori autorizzati, devono soddisfare le condizioni
fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte
integrante.
4. Le condizioni di cui al comma 3, possono essere successivamente
modificate o integrate, con apposito provvedimento, dal Ministero per
le politiche agricole.
5. L'attivita' svolta dai laboratori autorizzati ai sensi del comma
1, e' soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle
sementi elette.
6. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 5, l'Ente
nazionale delle sementi elette effettua per sondaggio, nella misura
pari almeno al 20%, analisi di verifica della qualita' della
prestazione svolta dai laboratori autorizzati anche attraverso
l'esecuzione di prove comparative (ring test).
7. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, inviano i
risultati di tutte le analisi effettuate all'Ente nazionale delle
sementi elette che, sulla base dei risultati trasmessi, autorizza o
meno la certificazione delle sementi, ai sensi dell'articolo 22 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096.
8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati
ottenuti dai campioni di sementi controllati ufficialmente con quelli
ottenuti dai campioni della stessa partita controllati sotto
sorveglianza ufficiale. Il numero di certificazione indicato sulle
etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle
partite di sementi sottoposte a controllo sotto sorveglianza
ufficiale.
9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove
comparative comunitarie campioni di sementi, controllati in
conformita' all'esperimento di cui all'articolo 1, secondo una
percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi
protocolli tecnici.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096), e' il
seguente:
"Art. 27. - Ai fini dell'applicazione delle
prescrizioni della legge e del regolamento nonche' per
l'esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione
del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati
i seguenti laboratori:
1) Istituto conservatore dei registri di varieta';
2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;
3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi,
Universita' di Bologna;
4) Istituto di agronomia dell'Universita' di Pisa;
5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;
6) Istituto di agronomia, Universita' di Napoli, Portici;
7) Istituto di agronomia, Universita' di Palermo;
8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;
9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio
analisi, Roma.
La competenza delle analisi per la certificazione
ufficiale delle sementi e' demandata comunque all'ente che
effettua la certificazione stessa".
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 v.
nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 22 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, e' il seguente:
"Art. 22. - Gli uffici e gli enti incaricati dei
controlli redigono un certificato attestante l'esito dei
medesimi.
Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia
favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente art.
12, la cartellinatura delle partite controllate.
Per le operazioni di controllo di cui al precedente
art. 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i
compensi di cui al successivo art. 41".
- Per il testo del comma 10 dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note
all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n.
241/1990 v. nelle note all'art. 2.
Art. 4.
Revoca autorizzazione dei laboratori
1.
Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di una
specifica relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette
sui risultati dei controlli di verifica effettuati, puo' revocare ai
laboratori l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, se si
verifica una delle seguenti condizioni:
a) analisi effettuate da parte di analisti non in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2;
b) divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso
idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi
elette, nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di
riferimento rispetto a quelli ufficiali;
c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o
negligenza nella taratura delle apparecchiature a disposizione;
d) utilizzo di metodologie non conformi a quelle previste
dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
L'avvio del procedimento di revoca e' comunicato alla struttura
interessata ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della medesima
legge.
Art. 5.
Tariffe di certificazione
1.
Le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi
elette per le operazioni di controllo e certificazione delle sementi,
certificate con le metodologie contemplate nell'esperimento di cui
all'articolo 1, sono quelle previste dall'articolo 41 della legge 25
novembre 1971, n. 1096, e stabilite dal decreto ministeriale 18
dicembre 1996 e successive modificazioni.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 41 della legge n. 1096/1971 v.
nelle note alle premesse.
Art. 6.
Comunicazione dei risultati alla Commissione europea
1.
Il Ministero per le politiche agricole entro la fine di ogni
anno comunica alla Commissione europea, sulla base di un'apposita
relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette, l'esito
dell'andamento dell'esperimento di cui all'articolo 1, le imprese
aderenti ed i risultati dei controlli di verifica effettuati.
2. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base dei risultati
di cui al comma 1 e dei risultati delle prove comparative
comunitarie, puo' modificare con apposito provvedimento la
percentuale delle partite di sementi da sottoporre a campionamento ai
fini del controllo di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, nonche' la
percentuale delle partite di sementi da sottoporre al controllo di
cui all'articolo 3, comma 6.
3. La variazione delle percentuali delle partite di sementi di cui
al comma 2, e' comunicata dal Ministero per le politiche agricole
alla Commissione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 agosto 1999
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 263
Allegato 1
CONDIZIONI PER L'ABILITAZIONE DEL LABORATORIO
1) Prescrizioni relative ai locali:
le dimensioni dovranno essere proporzionali al personale operante
ed al numero di analisi effettuate;
dovranno essere luminosi, salubri e ben aerati;
i locali riservati all'analisi di purezza, germinazione e stato
sanitario dovranno essere preferibilmente separati e, in ogni caso,
il locale destinato ai prelevamenti dovra' essere separato almeno dai
locali in cui si effettuano le analisi di germinazione e di stato
sanitario;
i locali dovranno appartenere alla struttura dello stabilimento di
selezione della ditta sementiera, per permettere cosi' una rapida
trasmissione dei campioni tra l'impianto di selezione ed il
laboratorio, in modo da facilitare l'iter tecnico della selezione.
2) Attrezzature.
Le attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni ISTA
relative ai tipi di analisi ed ai gruppi di specie per le quali il
laboratorio e' abilitato.
Attrezzature di laboratorio necessarie per eseguire le analisi di
ricerca semi estranei, purezza e germinabilita' per i seguenti gruppi
di specie:
1) frumento tenero, frumento duro e orzo;
2) mais;
3) barbabietola.
Gruppo 1
Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale, tipo
Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm).
Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento,
setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette
rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di
vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua
le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il
seme.
Germinabilita': armadio frigorifero (4/10 C) per il trattamento
della prerefrigerazione; armadio termostatico (20 C) dotato di
illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il
controllo dell'umidita'; capsule Petri; carta da filtro sterilizzata,
di adeguato spessore (0,25 mm), con elevate capacita' di
assorbimento; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e
materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia;
sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e
0,8 mm.
Gruppo 2
Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale tipo
Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm).
Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento,
setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette
rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di
vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua
le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il
seme.
Germinabilita': armadio termostatico (20/30 C) dotato di
illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il
controllo dell'umidita'; recipienti di tipo diverso di forma,
dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il
substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro
compreso tra 0,05 e 0,8 mm.
Gruppo 3
Preparazione campione d'analisi: divisore orizzontale tipo soil
divider (18 canali ciascuno largo 12,7 mm). Ricerca semi estranei e
purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro,
pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco
ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di
un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche
manualmente facendo scorrere il seme.
Germinabilita': armadio termostatico (15/30 C) dotato di
illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il
controllo dell'umidita'; carta da filtro pieghettata con strisce di
50 pieghe (altezza 2 cm, lunghezza 200 cm e larghezza 11 cm) in cui
vengono disposti i semi il tutto avvolto da un'altra striscia di
carta da filtro lunga 58 cm e larga 11 cm il tutto posto in appositi
germinatoi; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e
materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia,
sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e
0,8 mm.; un dispositivo per effettuare il trattamento speciale del
prelavaggio del seme.
3) Volume di attivita'.
Il numero di analisi effettuato dal laboratorio abilitato per la
certificazione deve essere almeno 25 per barbabietola, 100 per
frumento e orzo e 50 per il mais, e se l'accreditamento e' stato
richiesto per piu' gruppi di specie, il numero totale non deve essere
inferiore a 100 per l'insieme dei gruppi.
Nel caso in cui questo numero non verra' raggiunto, potranno essere
prese in considerazione le altre analisi dello stesso tipo effettuate
dal laboratorio, con l'esclusione delle analisi sul seme in natura e
delle analisi effettuate nel corso della selezione.
Il numero massimo di analisi effettuate dal laboratorio e'
commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti
autorizzati che vi lavorano.
4) Altre condizioni:
i campioni, i cui risultati di analisi sono accettati dall'ENSE,
devono essere conservati almeno un anno a partire dalla data di
analisi, nelle condizioni ottimali previste dall'ISTA (temperatura
non superiore a 15 C e umidita' non superiore a 50%);
le schede di analisi e le tarature delle attrezzature analisi
devono essere conservate almeno tre anni a partire dalla data di
analisi;
i laboratori devono disporre di una documentazione tecnica e di una
collezione di riferimento di semi di piante infestanti e ricevere
regolarmente le pubblicazioni che trattano di analisi di sementi.