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MINISTERO DELLA
SANITA'
DECRETO 30 maggio 2001, n. 267
Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto l'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, modificato
dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il
decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la
disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire
in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale,
modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 1o dicembre
2000, n.
411;
Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate
riguardante
l'autorizzazione all'impiego degli imbiancanti ottici
nella
fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con
le
sostanze alimentari;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a
modificazioni ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo
1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso
nella
seduta del 22 novembre 2000;
Vista la comunicazione alla Commissione
dell'Unione europea
effettuata in data 4 dicembre 2000 ai sensi della
direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio
2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
effettuata in data 21 maggio 2001;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 31 del
decreto ministeriale 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, e' aggiunto il seguente
comma:
"E' consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici
riportati
nell'allegato 1 al presente decreto, che viene inserito come punto
"4
Imbiancanti ottici all'allegato II - Sezione 4: carte e cartoni,
parte
A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo
dal decreto 1o
dicembre 2000, n. 411, in quantita' non superiore allo
0,3% p/p, calcolato
sul secco, singolarmente o insieme".
2. Le carte ed i cartoni ottenuti mediante l'impiego degli
imbiancanti
ottici di cui all'allegato I non devono cedere, se
destinati al contatto con
alimenti per i quali sono previste prove di
migrazione, tali sostanze secondo
il saggio riportato nella norma
europea EN648.
3. All'articolo 4,
lettera E), punto "5.2 Determinazione
contenuto di
policlorobifenili (PCB)" al paragrafo "6. Espressione
dei risultati" del
decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.
180 del 3 luglio 1979, l'ultimo capoverso
e' sostituito dal seguente:
"Al
fine della valutazione di idoneita' il contenuto di PCB
totali, riferito al
peso del campione in esame, deve risultare non
superiore a 2 ppm".
4. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
carte ed ai cartoni destinati a
venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale
legalmente prodotti e/o
commercializzati in un altro Stato dell'Unione
europea e a quelli
originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico
europeo.
5. E' abrogato
l'articolo 1
1979.
Il presente decreto, munito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 maggio 2001
Il
Ministro:
Visto
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni
culturali, registro n. 3, foglio n. 354
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.
10, conma 3,
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
apportato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3
Repubblica
23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai
materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3
legislativo 25
gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i
materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti
alimentari), e'
il seguente:
"Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro
della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono
indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con
le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra
loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i
requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e
gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso
cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di
impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e
gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di
cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio
inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le
disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3
agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno
1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno
1988, n. 243.
3. Il
Ministro della sanita' sentito il
Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche
da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella
produzione matcriali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro,
a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto
stabilito nei decreti di cui ai conmi
1 e 2, e' punito per cio' solo con
l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire
quindicimilioni".
- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, ha dettato
la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a
venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale
per quanto attiene i seguenti
materiali:
a) materie plastiche;
b)
gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f)
acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato
ed
aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono i
seguenti:
3
agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 31 agosto
1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 10
aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272
del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 340 dell'11 dicembre 1982;
4
aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 23 maggio
1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226
del 28 settembre 1987;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
30 ottobre 1991, n. 408,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
26 aprile
1993, n. 220, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
162 del 13 luglio
1993;
15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
20 settembre 1993, n. 516,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
3 giugno
1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 25 agosto
1994;
1o luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1994;
24 febbraio 1995, n. 156,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
24 settembre
1996, n. 572, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
264 dell'11 novembre
1996;
6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
22 luglio 1998, n. 338,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998;
4 agosto
1999, n. 322, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 16 settembre
1999;
17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28
del 4 febbraio 2000;
15 giugno 2000, n. 210, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
1o dicembre 2000, n. 411,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di
autorita' sottordicate al Ministro, quando la legge
espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare, norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
Note all'art. 1, comma 1:
- Il
testo dell'art. 31 del decreto 21 marzo 1973
(Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con sostanze
alimentari o
con sostanze d'uso personale), come modificato dal decreto
18
giugno 1979 e dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 31. - Per
la colorazione delle carte e dei
cartoni e degli imballaggi con essi
fabbricati, sono
confermate le disposizioni di cui alla sezione C
del
decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla "Disciplina
dell'impiego e
approvazione dell'elenco delle materie
coloranti autorizzate nella
lavorazione delle sostanze
alimentari, delle carte e degli imballaggi delle
sostanze
alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".
Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa
non puo'
essere effettuata sul lato a contatto con
l'alimento.
E' consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici
riportati
nell'allegato I al presente decreto, che viene
inserito come punto "4.
Imbiancanti ottici" all'allegato
II-Sezione 4: Carte e Cartoni, Parte A del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, modificato da
ultimo dal
decreto 1o dicembre 2000, n. 411. In quantita' non
superiore,
allo 0,3% p/p, calcolato sul secco,
singolarmente o
insieme".
- L'allegato II-Sezione 4: Carte e Cartoni, Parte A,
1o dicembre 2000, n. 411, riporta l'elenco
dei "Costituenti
delle carte e dei cartoni".
Nota
all'art. 1, comma 2:
- La norma europea EN648
riporta la determinazione
della solidita' alla luce della carta e
trattati con
imbiancanti fluorescenti.
Nota all'art. 1, comma
3:
- Il testo dell'art. 4, lettera E, punto 5.2,
ultimo
capoverso
fine della valutazione di idoneita' il contenuto di
PCB
totali, riferito al peso
risultare non superiore a 10 p.p.m.".