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Gazzetta
Ufficiale n. 261 |
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La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.
1.
(Finalita')
1. La presente legge disciplina la
erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il
ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la
promozione e la riqualificazione
2. La presente legge promuove,
altresi', la tutela e la valorizzazione
3. Lo Stato e le regioni,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei
provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione
4. Le regioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli
enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia
urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive
competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad
attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
5. Il Governo, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, e' delegato ad emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo
recante un testo unico delle leggi in materia di attivita' idrotermali che
raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
6. Le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalita' e alla attuazione della presente legge
secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art.
2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
intendono per:
a) acque termali: le acque
minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e
successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che
utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione,
della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi
della lettera d);
c) patologie: le malattie,
indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere
prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure
termali;
d) stabilimenti termali: gli
stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad
alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni
richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da
quelle disciplinate dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende,
definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori
dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque
minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale",
"acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "spa
(salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle
fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1,
lettera b).
Art.
3.
(Stabilimenti termali)
1. Le cure termali sono erogate
negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto
di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente
valido per lo sfruttamento delle acque minerali
utilizzate;
b) utilizzano, per finalita'
terapeutiche, acque minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe
naturali e artificiali, qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque
siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6,
lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso
dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali
possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente
sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione
degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli
stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel
settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.
502, introdotto dall'articolo 8
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Art.
4.
(Erogazione delle cure
termali)
1. Fermo restando quanto stabilito
dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il
cui trattamento e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli
assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la
riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del
motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle
funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle
patologie per gli stessi previste.
2. Entro sessanta giorni dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanita', con
proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di
applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal
decreto di cui al medesimo comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 e'
aggiornato periodicamente dal Ministro della sanita' sulla base dell'evoluzione
tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo
6.
4. L'unitarieta' del sistema
termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla
particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e' assicurata da
appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanita',
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni
nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi
divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Art.
5.
(Regimi termali speciali e
rilancio degli stabilimenti termali)
1. Il Servizio sanitario nazionale
garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi
termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n.
490.
Le prestazioni economiche
accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle
rispettive gestioni previdenziali.
2. Il regime termale speciale in
vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalita', anche
agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche
sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', in possesso dei
requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale
speciale.
3. Gli organi periferici degli
enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie
per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma
1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli
casi alla azienda unita' sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente
diritto e a quella nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento termale di
destinazione.
4. Al fine di rilanciarne e
svilupparne l'attivita', gli stabilimenti termali di proprieta' dell'INPS sono
trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
Art.
6.
(Ricerca scientifica,
rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria)
1. Il Ministro della sanita' puo'
promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione
statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi
di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al fine della realizzazione dei
programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle universita', degli
enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle
attivita' relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione
tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi
programmi.
Art.
7.
(Specializzazione in
medicina termale)
1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' disciplinato l'ordinamento didattico
della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In sede di prima applicazione,
i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo
corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in
soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.
Art.
8.
(Disposizioni sul rapporto
di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei
concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di
lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina
generale, l'attivita' resa presso le aziende termali e' equiparata all'attivita'
di continuita' assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano
solo se il servizio e' stato prestato in qualita' di dipendente a tempo pieno
con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35
ore settimanali.
2. Salvo quanto previsto al comma
3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente
connesse con l'erogazione delle cure termali non e' incompatibile con
l'attivita' prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di
subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di
medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei
quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio
sanitario nazionale non e' incompatibile con l'attivita' prestata presso aziende
termali senza vincolo di subordinazione.
Art.
9.
(Profili professionali)
1. Il profilo professionale di
operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali e'
disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
2. Sono fatte salve le competenze
delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n.
42.
Art.
10.
(Talassoterapia)
1. La Commissione di studio per la
definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro
della sanita' 10 febbraio 1995, definisce altresi' i fondamenti scientifici e
gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti
talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle
stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario
nazionale.
2. Fino alla conclusione dei
lavori della Commissione di cui al comma 1 e' prorogata la validita' dei
rapporti gia' in atto con il Servizio sanitario nazionale.
Art.
11.
(Qualificazione dei
territori termali)
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e
comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo
sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione
turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate
risorse nei confronti degli stessi territori.
Art.
12.
(Promozione del termalismo
e del turismo nei territori termali)
1. Nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attivita' istituzionale
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e
programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale
all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana,
utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi
consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali
e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo
sviluppo dell'economia dei territori termali.
Art.
13.
(Marchio di qualita'
termale)
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' istituito il marchio di qualita' termale
riservato ai titolari di concessione mineraria per le attivita' termali, ai
quali e' assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della
regione, secondo le modalita' stabilite dalle regioni, in base ai princi'pi
indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualita' termale
puo' essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione
mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia
urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il titolare della concessione
mineraria per le attivita' termali presenta alla regione di appartenenza la
domanda di assegnazione del marchio di qualita' termale unitamente ad una
documentazione attestante:
a) l'adozione di apposito bilancio
ambientale e la relativa relazione tecnica;
b) la sottoscrizione, certificata
dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per
autodisciplinare l'uso piu' corretto dell'energia e dei materiali di consumo in
funzione della tutela dell'ambiente;
c) l'attivita' di promozione,
certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la
valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie
del territorio termale;
d) l'adozione da parte degli enti
locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione piu' appropriata dei
rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente
naturale.
4. L'assegnazione del marchio di
qualita' termale e' sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre
anni.
5. Nell'ambito dell'attivita' di
cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualita'
termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.
Art.
14.
(Pubblicita' e sanzioni)
1. L'autorizzazione ad effettuare
la pubblicita' delle terme e degli stabilimenti termali nonche' delle relative
acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto
attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle
controindicazioni di natura clinico-sanitaria, e' rilasciata dall'autorita'
sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di
igiene.
2. La pubblicita' effettuata in
violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50
milioni.
3. L'erogazione da parte di centri
estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punita
con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
424):
Presentato dall'on. Caccavari il 9
maggio 1996.
Assegnato alle commissioni riunite
X (Attivita' produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 29 luglio
1996 con parere delle commissioni I, II, V, VII e XII.
Esaminato dalle commissioni
riunite il 25 settembre 1996, 7, 14 luglio, 15 settembre 1999, 8 febbraio e 22
marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 4
aprile 2000 (atto n. 424 - 739 - 818 - 976 - 1501 - 1975 - 2225 - 2487 - 2877/A
- relatori on.li Servodio e Caccavari).
Esaminato in aula il 26 e 31
maggio 2000 e approvato in un testo unificato con gli atti numeri 739 (Marinat
ed altri); 818 (Galdelli ed altri); 976 (Teresio Delfino ed altri); 1501
(Grimaldi); 1975 (Crucianelli ed altri); 2225 (Barral ed altri); 2487 (Malgieri
ed altri) e 2877 (Migliori ed altri) il 6 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n.
4651):
Assegnato alle commissioni riunite
10a (Industria) e 12a (Igiene), in sede referente, il 15 giugno 2000 con parere
delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a e 13a, giunta per gli affari delle
Comunita' europee e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni
riunite, in sede referente, il 20, 27 giugno; 11 e 26 luglio
2000.
Relazione scritta annunciata il 3
ottobre 2000 (atto n. 4651/A - relatori sen. ri Di Orio e
Gambini).
Esaminato in aula e approvato il 4
ottobre 2000.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.
1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1.
Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente
un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza,
non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo'
adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento
in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato
rispettivamente alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni
in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione
vigente.".
Note all'art.
2:
- Il regio decreto 28 settembre
1919, n. 1924, reca:
"Regolamento per l'esecuzione del
capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque
minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e
affini.".
- Si riporta il testo dell'art.
2555 del codice civile:
"Art. 2555 (Nozione). - L'azienda
e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c. 670, n. 1].".
Note all'art.
3:
- Il testo dell'art. 6, primo
comma, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), e' il seguente:
"Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) - s)
(omissis);
t) il riconoscimento delle
proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario.".
- Il testo dell'art. 119, comma 1,
lettera d), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 e' il
seguente:
"1. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) - c)
(omissis).
d) l'autorizzazione alla
pubblicita' ed informazione scientifica di medicinali e presi'di
medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche
terapeutiche delle acque minerali.".
- Il testo dell'art. 43 della
citata legge n. 833 del 1978, e' il seguente:
"Art. 43 (Autorizzazione e
vigilanza su istituzioni sanitarie). - La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere
privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno
richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce
le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono
corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a
quelle erogate dai corrispondenti presi'di e servizi delle unita' sanitarie
locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art.
5.
Gli istituti, enti ed ospedali di
cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato
che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli
ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono ottenere
dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge
regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e
specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza
sanitaria, presi'di dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presi'di. I
rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali
sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma
precedente devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita'
per assicurare l'integrazione dei relativi presi'di con quelli delle unita'
sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge
regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53,
primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del
Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto
art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto
1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
intendendosi sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al medico
provinciale e al prefetto il presidente della giunta
regionale.".
- Il testo dell'art. 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e
successive modificazioni, e' il seguente:
"4. Ferma restando la competenza
delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la
periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento
degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal
Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento
degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione
dei livelli uniformi di assistenza sanitaria ovvero dal Piano sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera
b);
c) assicurare l'adeguamento delle
strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e
tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle
disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle
norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni
ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei
rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas,
materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli
operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle
strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di
controllo della qualita' delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per
l'adeguamento delle strutture e dei presi'di gia' autorizzati e per
l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a
disposizione.".
- Il testo dell'art. 8-quater del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419),
e' il seguente:
"Art. 8-quater (Accreditamento
istituzionale). - 1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne
facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei
risultati raggiunti.
Al fine di individuare i criteri
per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e
regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni
sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9. La
regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a
tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui
al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate,
al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti
ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la
definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle
strutture accreditate, cosi' come definiti dall'art.
8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e
coordinamento emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sentiti l'agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la
Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono
definiti i criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti
ulteriori per l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti,
nonche' la verifica periodica di tali attivita';
b) la valutazione della
rispondenza delle strutture al fabbisogno e alia funzionalita' della
programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia
possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno
programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture
accreditate;
c) le procedure e i termini per
l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di
prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica
dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e
coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra
tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle
condizioni di incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel rapporto di
lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le
strutture;
c) assicurare che tutte le
strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia
delle prestazioni erogabili e alle necessita' assistenziali degli utilizzatori
dei servizi;
d) garantire che tutte le
strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione
professionale del personale effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione
della struttura a programmi di accreditamento professionale tra
pari;
f) prevedere la partecipazione
degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualita', interni
alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del
sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'art.
8-octies;
h) prevedere forme di
partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione
sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini,
inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare
l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al
paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione
dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i
servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici
per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla
complessita' organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla
esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in
relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla
programmazione nazionale;
m) definire criteri per la
selezione degli indicatori relativi all'attivita' svolta e ai suoi risultati
finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze
scientifiche disponibili;
n) definire i termini per
l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per
l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti
nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'art.
16-ter;
p) individuare l'organizzazione
dipartimentale minima e le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse
umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle
norme di cui al presente comma alle attivita' e alle strutture socio-sanitarie,
ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti,
adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali
interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture
temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di
accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso, in via
provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita'
svolto e della qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa
comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente
concesso.
8. In presenza di una capacita'
produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli
accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies, sono tenute a porre a
carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In
caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le modalita' di
cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla
revoca dell'accreditaniento della capacita' produttiva in eccesso, in misura
proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche
ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.".
Note all'art.
4:
- Il decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, reca:
"Ridefinizione deI sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449".
- Il testo degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali),come modificato dalla legge 5
febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
"Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di
garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale
ed infraregionale, la conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, al
sensi dell'art. 3;
b) promuove e sancisce accordi di
cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze
del comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il
coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di
quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che
gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed
informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la
legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche a fini di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono
ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei
confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche
privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico
interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla
legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano
servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di
convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita'
dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i)
del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a
rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e'
obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto
legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di
direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta
fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su
ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Quando il Presidente del
Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e' consultata
successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare
dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei
decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo
degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne
provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni puo'
chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei
provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni
valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e'
pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al
comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme
applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure
da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le
sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei
progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) gli atti di competenza degli
organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art.
7.
9. La Conferenza Stato-regioni
esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del
direttore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali.".
"Art. 3 (Intese). - 1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con
l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente
prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno,
il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione
motivata.
4. In caso di motivata urgenza il
Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della
Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni
ai fini di eventuali deliberazioni successive.".
Note all'art.
5:
- Il testo dell'art. 6 del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di
specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria), e' il
seguente:
"Art. 6. - 1. Il riferimento alla
normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano
sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1o marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche
dei regimi termali speciali INPS e INAIL.".
- Il testo dell'art. 22 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 22. - 1. Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e
utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita'
relative. Le partecipazioni azionarie o le attivita', i beni, il personale, i
patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, gia' inquadrate nel
soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico
tarantino-campano S.p.a. sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle
province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti
termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di
cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta
al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati
gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente
interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci delle societa' termali,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al
comma 1 avra' luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del
piano.
3. Le regioni e le province
autonome possono cedere, in tutto o in pane, le partecipazioni nonche' le
attivita', i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i
quali possono altresi' prevedere forme di gestione attraverso societa' a
capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a
privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le
province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun
progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in
deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello
Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione
delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende
interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale,
nonche' per gli interessi turistici.".
Nota all'art.
6:
- Il decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, reca:
"Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art.
7:
- Il testo dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo),
come da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 490, e' il
seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei
corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a
119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui
al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei
predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli
1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche
modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e
ricorrente;
b) modalita' e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da
parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in
deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
Nota all'art.
8:
- Il testo dell'art. 8, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 229 del 1999, e' il
seguente:
"1. Il rapporto tra il Servizio
sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Detti accordi devono tenere conto
dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del
medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente
rinnovata;
b) regolamentare la possibilita'
di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e
accertati motivi di incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le
modalita' di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera professione non rechi
pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello
studio medico e al domidilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita'
libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine
di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla
lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria
locale l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed orario
di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni
controlli;
sia prevista una preferenza
nell'accesso a tutte le attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi
in favore dei medici che non esercitano attivita' libero-professionale
strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova
convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni
da parte dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di
fuori delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano
l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale;
d) ridefinire la struttura del
compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni
definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f);
una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le
attivita' previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita'
assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale,
nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni,
fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di
forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita'
attraverso le quali le unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi,
concordano i programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli e associati, in coerenza con gli obiettivi e i
programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di
partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle
funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi
dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una
percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone
carenti;
i) regolare la partecipazione di
tali medici a societa', anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere di
conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai
rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di
stabilire specifici accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi
definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui
la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione
distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico
di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili
con il mantenimento della convenzione.".
Note all'art.
9:
- Il testo del comma 5 dell'art.
3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3
del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, e' il
seguente:
"5. Le figure professionali
operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n.
42, reca: "Disposizioni in materia di professioni
sanitarie".
Nota all'art.
10:
- Il decreto del Ministro della
sanita' 10 febbraio 1995, reca: "Istituzione della commissione di studio per la
definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale".