MINISTERO DELL'AMBIENTE - DECRETO 6 dicembre 2001, n.469
Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo
ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del
quale "con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in
cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops
Truncatus";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora),
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive
modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento
(CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) 338/97;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7
febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio cura l'adempimento della Convenzione di Washington,
avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello
Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 28 novembre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97,
dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di
Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del
mantenimento in cattivita' degli esemplari appartenenti alla specie
Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute
nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Art. 2.

1. L'Autorita' di gestione CITES presso la Direzione per la
conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita l'Autorita' scientifica CITES, accerta,
tramite il Corpo forestale dello Stato, sulla base dei controlli
previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche,
che le installazioni per il mantenimento in cattivita' siano conformi
a quanto previsto dall'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 dicembre 2001
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 1


 Allegato

CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITA' DI ESEMPLARI DI DELFINI
APPARTENENTI ALLA SPECIE TURSIOPS TRUNCATUS

A. Condizioni per il mantenimento in cattivita' di esemplari di
delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus
Il mantenimento di esemplari appartenenti alla specie Tursiops
Truncatus e' permesso solo nel caso in cui siano garantiti i
programmi di educazione, ricerca e riproduzione di cui ai successivi
paragrafi 1, 2 e 3.
1. Educazione:
a) avere personale con valida e documentata esperienza sulla
biologia, eco-etologia, conservazione e mantenimento in cattivita'
dei cetacei;
b) avere un esteso programma educativo per visitatori e gruppi
scolastici di tutte le fasce di eta', basato sulla comprensione della
biologia, dell'eco-etologia e della conservazione dei cetacei in
natura e teso a stimolare un interesse successivo sui cetacei. In
particolare, i programmi devono essere adeguati allo specifico
livello dei gruppi scolastici. I programmi devono contenere almeno
alcuni dei seguenti elementi: supporti audio/video, esposizioni
interattive, esposizioni figurative, visite guidate, programmi
didattici da svolgere all'esterno della struttura e quanto altro
necessario;
c) avere almeno un incaricato per l'educazione a tempo pieno (con
una laurea in discipline biologico-naturalistiche) con esperienza
sulla biologia dei cetacei che si incarichi di mantenere e sviluppare
il ruolo educativo del delfinario;
d) avere un opuscolo, scientificamente accurato, a disposizione
del pubblico in visita, relativo alla biologia e all'eco-etologia dei
cetacei, e al loro stato di conservazione in mare;
e) qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere
basate prevalentemente sul comportamento naturale dell'animale. I
commenti devono riguardare la biologia della specie ed educare il
pubblico ad osservare il comportamento degli esemplari;
f) elaborare tutti gli opuscoli, i testi della dimostrazione ed
il materiale educativo con la piena cooperazione dell'incaricato
all'educazione;
g) avere vasche con oblo' oppure televisioni a circuito chiuso
per una visione subacquea; qualora sia possibile, le vocalizzazioni
prodotte dai delfini in immersione devono essere rese accessibili ai
visitatori.
2. Ricerca:
a) avere un esteso programma di ricerca sui cetacei che assicuri
un contributo significativo alla generale comprensione dei medesimi
ed alla gestione delle popolazioni naturali;
b) assicurare il piu' completo utilizzo di ciascun campione
biologico e di materiale post-mortem grazie a collaborazioni tra i
veterinari incaricati e gli istituti scientifici riconosciuti.
3. Riproduzione:
a) partecipare ad un libro genealogico (stud-book) internazionale
e ad un programma di riproduzione;
b) raccogliere, come routine, dati relativi al comportamento di
tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l'analisi di
tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, deve
essere resa disponibile a richiesta della Autorita' scientifica
CITES);
c) contribuire alla conoscenza della fisiologia, della
riproduzione, della anatomia ed anche gli studi sulla genetica dei
cetacei. Cooperare con altre strutture nello scambio di altre
informazioni ed esperienze, onde determinare quanto piu' possibile la
standardizzazione di metodi operativi.
B. Requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' di
esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus
I. Strutture, spazi, attivita', gruppi sociali.
1. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per
altri scopi.
2. Le vasche devono essere costruite con materiali dotati di
finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo
tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione; devono
essere inoltre progettate in modo da minimizzare la trasmissione in
vasca di suoni provenienti dall'esterno e di suoni da riverbero
prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi.
3. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale che
verticale, tale da permettere agli animali di svolgere attivita'
motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o conflitti e da
rispondere ad eventuali altre loro necessita', le vasche devono
possedere almeno le dimensioni minime riportate nel presente
capitolo.
4. La superficie minima della vasca non deve essere inferiore a 400
mq per gruppi fino a 5 esemplari; deve prevedere un settore
principale non inferiore a 275 mq connesso ad un settore secondario
non inferiore a 125 mq; ulteriori 100 mq saranno richiesti per
ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso in ogni
momento almeno all'intera superficie minima indicata, a meno che non
sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile.
5. In nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca
puo' essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio piu' largo
che possa essere iscritto in tale vasca.
6. Nella vasca la profondita' dell'acqua non deve essere mai
inferiore a 3,5 metri e deve avere una profondita' minima di 4,5
metri per almeno la meta' della superficie totale della vasca.
7. Il volume minimo di acqua per l'intera vasca, per gruppi fino a
cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600 mc; ulteriori 400
mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale.
8. La vasca deve essere progettata per fornire un ambiente sicuro,
privo di ostacoli che possa causare danni agli esemplari ed allestita
in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed incoraggi
un normale repertorio comportamentale degli esemplari.
9. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le
strutture devono essere provviste di vasche per il trattamento
medico-veterinario degli esemplari. Tali vasche possono essere
inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente
isolate da quelle utilizzate per il mantenimento, per prevenire la
trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse devono disporre
di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo.
10. Eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono
variazioni temporanee della struttura e delle modalita' di
mantenimento degli esemplari devono essere sottoposti all'Autorita'
di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorita'
scientifica CITES.
11. Gli esemplari possono essere isolati nei settori secondari
della vasca solo brevemente, ad eccezione di una specifica
prescrizione medico-veterinaria.
12. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto dove essere di
almeno 7 metri, mentre quello delle vasche destinate al trattamento
medico-veterinario puo' essere limitato a 2,5 metri.
13. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti separati, ad
eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro
parere medico-veterinario (una valutazione di compatibilita' puo'
essere fatta sulla base di misurazioni oggettive del comportamento
degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili non devono
essere ospitati nella stessa vasca. Nessun esemplare deve essere
mantenuto da solo, se non per motivi sanitari.
14. L'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica
CITES, puo' autorizzare eccezionalmente e a determinate condizioni il
ricovero temporaneo di esemplari di cetacei di specie diverse,
purche' compatibili.
II. Sistemazione, comfort e benessere.
15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto) devono avere una
adeguata ventilazione di aria fresca che assicuri una elevata
qualita' dell'aria. L'aria deve essere caratterizzata da un basso e
non dannoso livello di particelle sospese (polveri), una umidita'
relativa dal 55 al 65% e da una temperatura ambientale ottimale di
15-24 oC.
16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle
vicinanze della vasca non ci siano esalazioni di cloro oppure altri
fumi dovuti ai trattamenti chimici dell'acqua o derivanti da altre
fonti che possano essere dannose per la salute degli esemplari.
17. L'illuminazione deve essere adeguata per i controlli di routine
dello stato di salute, dell'igiene e per le procedure di pulitura. La
luce, qualora sia artificiale, deve essere di uno spettro il piu'
vicino possibile a quello della luce solare e, ad ogni modo, deve
garantire periodi di luce e di buio coincidenti con le variazioni
stagionali della localita' in cui sono ospitati i delfini; la luce
artificiale deve essere di una intensita' che non causi disagio o
sofferenza agli esemplari. I delfini nelle vasche all'aperto devono
in ogni caso disporre di zone d'ombra. Queste devono essere comunque
estese soprattutto nelle zone di minore profondita'.
18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti in sistemazioni
all'aria aperta purche' sia improbabile che le fluttuazioni della
temperatura dell'aria creino problemi di ordine igienico-sanitario
agli esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine
della temperatura dell'acqua.
19. Le vasche non devono contenere acqua che possa risultare
dannosa per la salute dei delfini in essa contenuti; l'acqua deve
essere trasparente, incolore e priva di odori.
20. Il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare
le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il relativo controllo deve
essere effettuato almeno ogni sette giorni. La presenza di funghi ed
agenti patogeni e la quantita' dei composti dell'azoto, devono essere
sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire
pericolo per la salute dei delfini.
21. Tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe,
funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie
all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua ed ai filtri, per
prevenire contaminazioni ed infezioni; i filtri devono essere
controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualita'
dell'acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per
smaltire tali residui.
22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che non ci
siano aree con una circolazione dell'acqua inadeguata; le vasche
devono essere collaudate prima dell'utilizzo, e ogni anno deve essere
verificato che ci sia una completa circolazione dell'acqua in tutte
le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti.
23. Tutte le vasche devono essere progettate in modo da poter
essere svuotate velocemente.
Le strutture adiacenti alla vasca devono essere costruite in modo
da facilitare l'appropriata pulizia, disinfezione e svuotamento della
vasca stessa e devono essere strutturate in maniera tale da evitare
che l'acqua utilizzata in tale attivita' entri oppure rientri nelle
vasche; l'acqua di scarto oppure reflua dal suolo/tetto deve essere
mantenuta separata dalle vasche. Le vasche destinate al trattamento
medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere
svuotate in quindici minuti.
24. Devono essere prese precauzioni per evitare che oggetti
estranei entrino nelle vasche; le vasche devono essere controllate
almeno due volte al giorno.
25. L'acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti:
a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 oC;
b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale
7,8);
c) la salinita' deve essere mantenuta entro i valori normali
dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaCl)
tra 15 e 36 grammi.
26. I valori della temperatura dell'acqua, del pH, della salinita',
degli agenti ossidanti, i loro sottoprodotti, il cloro libero e
combinato, devono essere controllati almeno tre volte al giorno e
preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni caso, i
risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili in
ogni momento per eventuali ispezioni. Qualunque variazione dei
parametri oltre i limiti consentiti deve essere tempestivamente
modificata. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni
igieniche, il tempo totale di ricircolo dell'acqua delle vasche non
deve superare le cinque ore. L'acqua usata per le vasche deve essere
tenuta separata dall'acqua di scarto e dall'acqua reflua dal
suolo/tetto. Quando viene utilizzata acqua marina, devono essere
istituite procedure di emergenza allo scopo di fronteggiare
improvvisi inquinamenti.
III. Equipaggiamenti all'interno delle vasche, prevenzione di stress
e/o danni ai tursiopi, costruzione e mantenimento delle vasche,
manipolazione ed addestramento.
27. Nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro
che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere
dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, puo'
essere tenuto o puo' rimanere nelle vasche e/o nelle loro immediate
vicinanze.
28. Le vasche per i delfini devono essere mantenute in buone
condizioni; particolare attenzione deve essere prestata durante la
costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali non
siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinche' corpi estranei e/o
altri materiali non cadano nelle vasche oppure siano lasciati
incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse.
29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono essere
adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni necessarie per il
benessere dei delfini in ogni circostanza. Devono essere inoltre
prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza.
30. Devono essere predisposte preventivamente sistemazioni
alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in caso di
malfunzionamento degli impianti. Tali sistemazioni devono essere
approvate dalla Autorita' di gestione CITES e ciascun spostamento
deve essere, se possibile, notificato in anticipo alla medesima
Autorita'. In caso di emergenza, la comunicazione deve essere
effettuata, con idonea motivazione, entro le 24 ore successive al
trasferimento.
31. Le strutture devono prevedere anche piani prestabiliti per
fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali
e difficolta' finanziarie che potrebbero mettere a rischio il
benessere dei delfini.
32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un
livello minimo e deve essere effettuata il piu' celermente ed
attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari,
surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere
effettuata solo da personale esperto.
33. I delfini devono essere addestrati a cooperare alla
manipolazione e alle normali procedure medico-veterinarie. Durante
tali procedure, devono essere evitati metodi di condizionamento
rischiosi o dannosi per l'equilibrio psico-fisico degli esemplari.
34. I delfini possono essere rimossi dall'acqua solo quando
assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario o
del curatore responsabile.
35. Le dimostrazioni devono essere variabili ed effettuate
utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni
diverse; al gruppo di esemplari deve essere contemporaneamente
garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni.
In ogni caso, considerate le esigenze della specie deve essere
sempre loro assicurato un livello di interazione con il personale
preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell'anno, una
costante opportunita' di gioco e di esercizio. L'addestramento deve
essere effettuato solo sotto la supervisione di addestratori esperti.
36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi
rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di rumore deve
essere tenuto il piu' basso possibile, tale da non costituire
pericolo per la salute ed il benessere dei delfini.
37. Il nuoto con i delfini e' vietato; e' invece permesso solo
all'addestratore. Al veterinario, al biologo e al curatore e'
consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di
provvedere alla loro cura o alla ispezione delle strutture. Altri
soggetti possono essere autorizzati, solamente per scopi scientifici,
dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica
CITES.
38. I delfini non devono essere alimentati dal pubblico, ne' devono
entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le eventuali
dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i
visitatori abbiano un contatto fisico con gli esemplari o gettino
oggetti nelle vasche.
39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio ed
alle vasche di mantenimento.
IV. Cibo e alimentazione.
40. Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantita'
adeguata e di qualita' adatta al consumo umano e con valori
nutrizionali sufficienti per mantenere gli esemplari in salute. I
pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi.
41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche devono essere
evitate durante la preparazione del cibo. I luoghi di preparazione
devono avere condizioni igienico-sanitarie buone e controllate. Il
pesce congelato deve essere conservato a --28oC e utilizzato entro
quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre
specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per
un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere
somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure
eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno
temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da
somministrare.
42. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno
(fatto salvo diverso parere medico-veterinario).
43. La dieta deve essere consona alle necessita' nutrizionali della
specie e deve essere idonea e variata a seconda delle particolari
caratteristiche e condizioni di ciascun individuo (eta', dimensioni,
peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.).
44. Deve essere garantita la alimentazione individuale di ciascun
esemplare.
La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona
esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle
abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona
salute.
V. Misure sanitarie e controllo delle malattie. 45:
a) Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di
misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso le visite
veterinarie e gli esami ematologici di routine devono essere eseguiti
almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona
salute;
b) deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto
giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema
di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario
responsabile;
c) i delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti
separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in
buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di
filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate
attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento;
d) un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario,
deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute
di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per
eventuali controlli;
e) deve essere effettuata una accurata autopsia integrata da
tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della
morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore
alle Autorita' competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo
alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le
conclusioni sulle cause della morte redatte dal patologo.
VI. Personale. 46. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente
competenti ed in numero sufficiente per mantenere costantemente il
prescritto livello gestionale: essi devono avere una buona conoscenza
della biologia, dell'eco-etologia, della conservazione e del
mantenimento in cattivita' dei cetacei.
47. Il personale deve essere istruito sulla teoria e sulla pratica
del trattamento delle acque da utilizzare e sulle condizioni di
manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque
devono essere resi noti alle Autorita' e devono essere sempre
facilmente disponibili per il personale e per gli eventuali
controlli.
48. La struttura deve identificare, nel proprio ambito, un soggetto
responsabile del mantenimento e della salute dei delfini. Tale
soggetto deve avere una professionalita' documentata ed acquisita
nell'ambito dello studio e del mantenimento in cattivita' dei
delfini.
49. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie
conoscenze e le proprie abilita' professionali attraverso corsi
riconosciuti di perfezionamento.
VII. Raccolta dati. 50. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 3 maggio 2001 "Istituzione del registro di
detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali" e successive
modifiche ed integrazioni, le strutture devono utilizzare, qualora
sia possibile, il sistema ISIS-ARKS ed integrare le informazioni
richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i seguenti
dati:
a) eta' stimata e relativo metodo utilizzato per la stima;
b) fotografie a colori che mostrino i delfini nelle diverse
proiezioni, con evidenziati i segni distintivi, questi ultimi
eventualmente anche raffigurati;
c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date e sui trattamenti
somministrati, i risultati degli esami di routine per l'accertamento
dello stato di salute ed il rapporto di salute;
d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza e peso
ed eventuali progenie;
e) comportamento e stato sociale, specificando eventuali
incompatibilita';
f) temperamento e risposta all'addestramento ed alla
manipolazione;
g) la data della morte ed i risultati degli esami post-mortem;
h) identificazione individuale degli esemplari attraverso analisi
genetiche, nei casi in cui le informazioni di cui al punto b) non
risultino sufficienti.
VIII. Trasporto e trasferimento dei delfini.
51. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati,
da un medico veterinario esperto, idonei a sopportare il viaggio,
possono essere sottoposti a trasporto.
52. Almeno due incaricati sufficientemente preparati devono
accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato non deve avere
piu' di due delfini sotto le proprie cure. Almeno una delle due
persone deve essere un componente del personale della struttura da
cui proviene il delfino.
53. I delfini non devono essere tenuti nei box di trasporto per
periodi superiori alle 24 ore; viaggi piu' lunghi di tale periodo
possono essere effettuati dietro parere e sotto controllo
medico-veterinario.
54. Per tutti i trasporti, devono essere individuate
anticipatamente sistemazioni adatte in punti strategici lungo il
percorso, in modo da ospitare temporaneamente i delfini qualora si
sviluppino problemi di salute.
55. Tutti i trasporti devono essere effettuati in conformita' alle
indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli animali vivi, anche
se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall'aereo.
56. I delfini non possono essere trasferiti in strutture che non
ottemperino completamente agli standard del presente allegato. In
caso di emergenza, opportunamente documentata, si possono operare
eccezioni, nel rispetto delle modalita' descritte al punto 30,
qualora non vi sia una sistemazione idonea nella struttura dove il
delfino e' gia' situato e solo nel caso in cui la salute
dell'esemplare tragga beneficio da tale spostamento.