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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n.
987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti
agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per
l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre
1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la legge 25 novembre 1971,
n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
Vista la direttiva CEE del
Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della
direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31
gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana
degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Vista la decisione della
Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999, che autorizza alcuni Stati
membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE
del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada;
Considerato che le misure
fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi
fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid";
Atteso che tali misure rivestono
carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente
decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi
derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie
diffusive pericolose per la produzione vegetale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Considerata la necessita' di
recepire la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999
sopramenzionata;
Acquisito il parere favorevole
della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
A norma dell'art. 20, comma 1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428;
Decreta:
Art. 1.
1. I tuberi seme di patata delle
varieta "Atlantic", "Donna", "Kennebec",
"Russet Burbank", "Sebago" e "Shepody" originari
dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana
nei seguenti periodi:
dal 15 gennaio 2000 al 31 marzo
2000;
dal 1 dicembre 2000 al 3 l marzo
2001;
dal 1 dicembre 2001 al 31 marzo
2002.
Art. 2.
1. Prima dell'esportazione in
Italia dei tuberi-seme di patata di cui all'art. 1, gli importatori di patate
canadesi si muniscono di una certificazione dell'autorita' fitosanitaria
canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti
situati in zone delle province New Brunswich o Prince Edward Island che la
"Canadian Food Inspection Agency" ha ufficialmente dichiarato esenti
da "Potato spindle tuber viroid" e da "Clavibacter michiganensis
ssp.
sepedonicus".
2. Dette aree sono dichiarate
esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:
a) comprendono appezzamenti
appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate
oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da
acqua e terreni diversi da quelli in cui e' stata riscontrata la presenza degli
organismi in questione nei precedenti tre anni;
b) le patate prodotte in dette
zone sono la prima diretta generazione di tuberi-seme delle categorie
"Pre-Elite", "Elite I", "Elite II" o "Elite
III", prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie
"Pre-Elite" o "Elite I" e che sono aziende ufficiali o
ufficialmente designate e controllate per tale scopo;
c) la superficie utilizzata per la
produzione di patate diverse da quelle da seme non e' superiore ad un 1/5 di
quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;
d) controlli annuali sistematici e
rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni
adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su
tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi
raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna
presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al
riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;
e) sono state emanate disposizioni
legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:
I. Le patate prodotte in altre
zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie o in Paesi
dove e' nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere
introdotte in tali aree;
II. Le patate originarie di tali
zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature
per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono
entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati
originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;
III. La "Canadian Food
Inspection Agency" e' tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco
completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa
aggiornata annualmente delle province in questione senalando, con simboli
adeguati, la distribuzione geografica delle zone;
IV. I tuberi-seme sono
ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai
requisiti previsti per la categoria "di base".
3. I campioni sono prelevati
ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che puo' essere costituita
soltanto da tuberi di un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda
e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono
esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del "Potato
spindle tuber viroid" e del "Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus"; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di
"Potato spindle tuber viroid" sono costituiti da tuberi o foglie
prelevati nell'appezzamento ove e' stata prodotta la partita; per
l'accertamento del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" e'
prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonnnellate un campione di
almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i
seguenti metodi:
a) per quanto riguarda il
"Potato spindle tuber viroid": il metodo "Reverse-Page", o
la procedura di ibridazione c-DNA;
b) per quanto riguarda il
"Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" almeno il metodo
indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare
delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n.
93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.
4. Le Autorita' di certificazione
canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni
legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il
controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e
sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di
responsabilita' tali che:
a) per ogni partita compresa in
ciascuna spedizione destinata alla comunita', venga utilizzata un'etichetta
numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e
un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;
b) al momento del carico della
nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi
da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della "Canadian Food
Inspection Agency", almeno fino a quando non sono stati completati i
risultati delle prove di cui all'art. 5;
c) le partite vengono mantenute
separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla
consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.
Art. 3.
1. Il certificato fitosanitario
che accompagna ciascuna spedizione di tuberi-seme di patata e' compilato
separatamente dalle autorita' fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma
che nessuna traccia di "Potato spindle tuber viroid" o di
"Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e' stata evidenziata in
occasione degli esami di cui all'art. 2.
2. Il certificato anzidetto
riporta nel riquadro "dichiarazione supplementare" che le condizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome
dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi-seme e i
numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonche' il
nome della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2,
lettera b) del medesimo articolo.
3. Il riquadro "Marchio dei
colli" reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in
codice a uno specifico importatore nazionale nonche' i dettagli dell'etichetta
numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
4. I documenti allegati al
suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono
esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la
quantita' di prodotto.
5. La documentazione riguardante i
dati richiesti e la quantita' del prodotto corrisponde ed integra il
certificato fitosanitario di riferimento.
Art. 4.
1. L'importazione delle partite di
patate da seme dal Canada puo' avvenire soltanto attraverso i punti di entrata
portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.
2. L'importatore deve notificare,
almeno dieci giorni prima dell'introduzione dei tuberi-seme nel territorio
nazionale, una richiesta ai servizi fitosanitari regionali competenti per
territorio e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali
.
3. L'importatore deve indicare la
varieta', la quantita', i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e
gli indirizzi dei depositi dove sono immagazzinati i tuberi seme, nonche' i
luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a
registrazione, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentati e forestali del 31 gennaio 1996.
Art. 5.
1. I servizi fitosanitari
regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui
all'art. 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi-seme,
campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate
destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario previsto dal
decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il marciume
anulare della patata.
2. Le partite sono tenute separate
sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto
almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.
3. Inoltre detti servizi sono
tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi-seme da tenere a disposizione
degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di
laboratorio.
4. Le partite di patate da seme
restano in quarantena presso i magazzini doganali del punto di entrata, sotto
il controllo dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, sino
all'accertamento dell'esito negativo dei risultati delle analisi di
laboratorio.
Art. 6.
1. I tuberi-seme in questione sono
piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali e'
possibile rintracciare nomi e indirizzi.
2. I servizi fitosanitari
regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue
l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali
vengono coltivati i tuberi-seme di patate in questione.
3. Le patate ottenute dai
tuberi-seme importati non possono essere certificate come "tuberi-seme di
patate" e sono destinate unicamente ad essere consumate.
4. Dette patate possono essere
commercializzate con imballaggi su quali e' indicata l'origine canadese nonche'
il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31
gennaio 1996.
Il presente decreto sara' inviato
alla Corte dei conti ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il
22 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e
forestali, foglio n. 80