IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dai decreti del
Ministro della sanita' 10 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000, 3 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001, 2 maggio 2001 e
8 giugno 2001, in corso di pubblicazione;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio
2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/35/CE dell'11 maggio
2001 che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del
Consiglio, che fissa le quantita' massime dei residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/39/CE del 23 maggio
2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE
e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantita' massime di
residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei
prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/48/CE del 28 giugno
2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CE e 90/642/CE
del Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di
antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su ed in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata
direttiva n. 2001/35/CE con la quale l'Unione europea ha fissato
limiti massimi di residui per alcune combinazioni sostanza
attiva/coltura al di sopra del limite inferiore di determinazione
analitica per clormequat, clorotalonil, dicofol ed endosulfan;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata
direttiva n. 2001/39/CE con la quale sono fissati limiti massimi di
residui per l'azimsulfuron ed il prohexadione calcium, nuove sostanze
attive inscritte in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata
direttiva 2001/48/CE con la quale sono stati fissati limiti massimi
per alcuni combinazioni sostanza attiva/coltura per azoxystrobin,
kresoxim metile e prorogati per l'acefate;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i
prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti
vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica
l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10
luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di
cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato
dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio
2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle
sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del
presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai
decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001,
2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
Art. 4.
Disposizioni che permangono in vigore
1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti
del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio
2001 ed 8 giugno 2001, non modificate dal presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo relativi ad acefate, clormequat,
clorotalonil, dicofol, endosulfan di cui all'art. 2, si applicano a
decorrere dal 1 luglio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 176
Allegato 1
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI
PRODOTTI
FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
(ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI
PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI
NON SOTTOLINEATI).
(*) A decorrere dal 1 dicembre 2001,
qualora non si applicassero
altri limiti, si applichera' il seguente limite massimo: 0,02 mg/kg.
* Valore temporaneo sino al 31 luglio
2003, basato sul perdurare
di residui dovuti a precedente utilizzazione.
Allegato 2
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE,
ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN
ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE
PARTE A
Limiti massimi in mg/kg (ppm)
|di grassi: delle| || carni, delle| || preparazioni di| || carni, delle| || frattaglie, e| || dei grassi|di latte di vacca||animali elencati| crudo, di latte||nell'allegato 1D| di vacca intero| di uova fresche| alle voci 0201,| della voce 0401| sgusciate, di| 0202, 0203,|dell'allegato 1D;| uova di volatili| 0204,|di altri prodotti| e di tuorli| 0205 00 00,| alimentari delle| elencati| 0206, 0207, ex| voci 0401, 0402,| nell'allegato 1D| 0208, 0209 00,| 0405 00, 0406| alle vociResidui di | 0210, 1601 00,| conformemente a|0407 00, 0408 (3)antiparassitari | 1602 (1) (4)| (2) (4)| (4)---------------------------------------------------------------------DICOFOL | | |---------------------------------------------------------------------Somma degli | 0,5 carni di| |isomeri p,p' e | bovini, ovini e| |o,p' | caprini| 0,02| 0,05*---------------------------------------------------------------------| 0,1 carne di| || pollame| |---------------------------------------------------------------------| 0,05* altri| || prodotti| |---------------------------------------------------------------------ENDOSULFAN | | |---------------------------------------------------------------------Somma di alfa e | | |beta endosulfan | | |e endosulfan | | |solfato, | | |espressa come | | |endosulfan | 0,1| 0,004| 0,1*
* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione
analitica.
(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o
inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso
complessivo del prodotto non disossato. In tal caso, il valore
massimo e' pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma
non puo' essere inferiore a 0,01 mg/kg.
(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e
al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il
calcolo, una quantita' di grassi del 4% in peso.
Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i
residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1D alle
voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore
massimo e' pari alla meta' di quello fissato per il latte crudo e il
latte intero;
aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il
valore massimo e' espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore
massimo e' pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il
latte intero.
(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi
superiore al 10%, il valore massimo e' espresso in mg/kg di grassi.
In tal caso il valore massimo e' pari a 10 volte quello fissato per
le uova fresche.
(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui e'
indicato il limite inferiore di determinazione analitica.
PARTE B
Limiti
massimi in mg/kg (ppm)
* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione
analitica.
(1) 490M9 =
acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminoacetico
.
(2) 490M1 =
acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.