MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2001
Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (in Gazzetta
Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2000) recante disciplina della
piccola pesca;
Tenuto conto che l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2792/99 del
Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce piccola pesca costiera
quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12
metri;
Ritenuto necessario apportare alcune rettifiche e integrazioni al
citato decreto ministeriale 14 settembre 1999;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva
centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 9 aprile 2001
hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
Decreta:

Art. 1.
Il comma 1 dell'art. 1
del decreto ministeriale 14 settembre 1999
in premessa citato e' cosi modificato:
"1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164
del 1998
la piccola pesca costiera e' quella esercitata da navi di lunghezza
fuori tutto inferiore a 12 metri".

Art. 2.
L'art. 3
del decreto 14 settembre 1999 e' modificato come segue:
"1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere
costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle
imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel
territorio di competenza.
2. Non possono partecipare alla costituzione
del consorzio i
natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla
piccola pesca costiera cosi' come definita nell'art. 1
del presente
decreto.
3. Nel caso di cooperative armatrici di unita' abilitate alla
piccola pesca costiera e di unita' abilitate ad altri sistemi di
pesca, la partecipazione alla costituzione del consorzio e'
consentita purche' vengano computate, per il raggiungimento del 70%
delle imprese di cui al precedente comma 1, solo le imbarcazioni
individuate dall'art. 1. In tali casi l'operativita' all'interno
del
consorzio e' consentita ai soli natanti della piccola pesca costiera.
4. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu'
organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello
nazionale, o loro emanazioni regionali.
5. I consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di
riferimento. Nel caso di laghi compresi in piu' regioni o di aree
marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a
compartimenti contigui, e' consentito costituire un unico consorzio
tra i compartimenti interessati".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio