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IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (in Gazzetta
Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2000) recante disciplina della
piccola pesca;
Tenuto conto che l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2792/99 del
Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce piccola pesca costiera
quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12
metri;
Ritenuto necessario apportare alcune rettifiche e integrazioni al
citato decreto ministeriale 14 settembre 1999;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva
centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 9 aprile 2001
hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
Decreta:
Art. 1.
Il comma 1 dell'art. 1
in premessa citato e' cosi modificato:
"1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164
la piccola pesca costiera e' quella esercitata da navi di lunghezza
fuori tutto inferiore a 12 metri".
Art. 2.
L'art. 3
"1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere
costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle
imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel
territorio di competenza.
2. Non possono partecipare alla costituzione
natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla
piccola pesca costiera cosi' come definita nell'art. 1
decreto.
3. Nel caso di cooperative armatrici di unita' abilitate alla
piccola pesca costiera e di unita' abilitate ad altri sistemi di
pesca, la partecipazione alla costituzione del consorzio e'
consentita purche' vengano computate, per il raggiungimento del 70%
delle imprese di cui al precedente comma 1, solo le imbarcazioni
individuate dall'art. 1. In tali casi l'operativita' all'interno
consorzio e' consentita ai soli natanti della piccola pesca costiera.
4. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu'
organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello
nazionale, o loro emanazioni regionali.
5. I consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di
riferimento. Nel caso di laghi compresi in piu' regioni o di aree
marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a
compartimenti contigui, e' consentito costituire un unico consorzio
tra i compartimenti interessati".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio