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Gazzetta
Ufficiale n. 252 |
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IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n.
128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
1995-1997);
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, emanato in attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di
origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n.
674, emanato in attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni
sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non
soggetti a normative comunitarie specifiche;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre
1999:
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, effettuata con nota n. l00.l/2187-G/3354 del 7 giugno
2000;
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
1. La certificazione prevista dalla normativa
comunitaria veterinaria di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche, deve essere rilasciata da un veterinario
ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato dall'autorita'
competente, nel caso in cui i provvedimenti di attuazione delle direttive di cui
agli allegati al predetto decreto legislativo n. 28 del 1993 prevedono tale
facolta'.
Art. 2.
1. Le aziende sanitarie locali provvedono ad
accertare che i veterinari che rilasciano 1a
certificazione:
a) abbiano un'effettiva conoscenza delle normative
generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, del contenuto
specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalita' di
compilazione nonche' delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della
certificazione;
b) siano imparziali e non abbiano interessi
commerciali diretti, sia generali, con riguardo alle aziende o agli stabilimenti
di provenienza, che particolari in relazione agli animali o prodotti da
certificare.
2. Le aziende sanitarie locali stabiliscono un
collegamento tra l'identita' del veterinario certificatore e ogni singolo
certificato rilasciato. Il veterinario certificatore invia copia di ogni
certificato rilasciato alla azienda sanitaria locale entro il cui ambito
territoriale esso opera, entro 48 ore dalla data di
rilascio.
3. Le regioni e le province autonome procedono a
controlli a sondaggio al fine di prevenire il rilascio di certificati falsi, di
certificazioni che possono indurre in errore nonche' la produzione o l'uso
fraudolenti di certificati inerenti la legislazione
veterinaria.
Art. 3.
1. I certificati devono essere rilasciati in
lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di
destinazione.
2. E' fatto divieto di:
a) certificare fatti non di diretta conoscenza,
non preventivamente verificati o che non sia possibile
verificare;
b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o
relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva
ispezione ovvero non piu' sottoposti al controllo del veterinario
certificatore.
3. Il rilascio di certificati redatti sulla base
di un altro documento puo' avvenire solo se detto documento sia in possesso del
veterinario certificatore prima del rilascio della
certificazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, il
veterinario ufficiale puo' rilasciare certificati in base a dati che, nei casi
espressamente previsti, siano:
a) attestati, se ricorra quanto previsto
all'articolo 1, da un veterinario libero professionista autorizzato, a
condizione che questi operi sotto il controllo del veterinario ufficiale e che i
dati possano essere verificati da quest'ultimo;
b) ottenuti nell'ambito di programmi di
sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente
riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza
epidemiologica.
Art. 4.
1. Qualora le autorita' sanitarie competenti
constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3,
provvedono a sospendere il veterinario dall'attivita' di rilascio dei
certificati fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo
dalla stessa.
2. In caso di utilizzo improprio o di alterazione
dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, e' legittimo il
rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attivita' delle citate
persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 giugno 2000
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il
16 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n.
181
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24
aprile 1998, n. 128:
"Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in
via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive
attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel
rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto
degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano
costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai
sensi del comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4, dello stesso
articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'argomento del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e' riportato nelle premesse.