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Gazzetta
Ufficiale n. 30 |
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera a),
come modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n.
25;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di
carni bovine, ed in particolare il titolo I;
Visto il regolamento (CE) n. 2629/97 della
Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi
auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di
identificazione e registrazione dei bovini, e successive
modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 2630/97 della
Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo
dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e
registrazione dei bovini, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
concernente attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza
da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, concernente attuazione delle direttive 89/662/CEE, e 90/425/CEE, relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di
origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive
modifiche, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
del 30 aprile 1996, n. 317, concernente regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999,
n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna
la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre
1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio
2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
Ritenuto di non poter accogliere la modifica
dell'articolo 8, comma 1, proposta dalla citata Conferenza Stato-Regioni, in
quanto la sostituzione della parola: "settimanale" con la parola: "mensile", in
contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei confronti del Governo
italiano, l'avvio di una procedura di infrazione;
Considerando, inoltre, che non si e' ritenuto di
poter inserire, cosi' come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, un comma
all'articolo 11, in quanto si intendono semplificare le procedure amministrative
relative all'acquisto e alla distribuzione dei marchi auricolari, nonche' del
rilascio del passaporto. La normativa attualmente in vigore, che prevede,
invece, la distribuzione dei marchi da parte delle ASL competenti, attraverso
specifiche gare di appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli
allevatori e delle relative associazioni di categoria, a causa delle disparita'
di trattamento nei servizi e nei costi.
Ulteriori lamentele sono state piu' volte espresse
dagli allevatori a causa della complessita' delle procedure di gara e dei
conseguenti ritardi nella materiale disponibilita' dei marchi in questione. La
possibilita' per gli allevatori, quindi, di acquistare tali marchi direttamente
da fornitori registrati presso il Ministero della sanita', assegnando al
servizio veterinario delle ASL la competenza all'assegnazione dei relativi
codici identificativi, consente il corretto funzionamento del sistema della
banca dati. Si evidenzia, in ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la
possibilita' che le regioni e le aziende unita' sanitarie locali possano, previa
semplice comunicazione al Ministero della sanita', fornire marchi auricolari
agli allevatori che ne facciano richiesta. Inoltre, prevedere modalita' di
rilascio del passaporto differenziate creerebbe grosse difficolta' per lo
spostamento degli animali tra le varie regioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali;
E
m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e,
nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti,
allevati o governati animali oggetto del presente
regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli
animali che sono tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una
stessa azienda sono presenti piu' allevamenti, tutti gli allevamenti formano
un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
responsabile di animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o
nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina,
comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie
bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere
condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere
avviato solamente alla macellazione;
f) autorita' competente: il Ministero della
sanita'.
Art. 2.
Sistema di identificazione e registrazione
degli allevamenti e capi della specie bovina
1. Il sistema di identificazione e registrazione
degli animali della specie bovina comprende i seguenti
elementi:
a) i marchi auricolari per l'identificazione dei
singoli animali;
b) i passaporti per gli
animali;
c) i registri tenuti presso ciascuna
azienda;
d) la banca dati
informatizzata.
2. Sono responsabili del funzionamento del sistema
di cui al comma 1:
a) i detentori degli
animali;
b) i titolari degli stabilimenti di
macellazione;
c) i produttori e i fornitori di marchi
auricolari;
d) i servizi veterinari delle aziende unita'
sanitarie locali;
e) le regioni e le province
autonome;
f) il Ministero della
sanita'.
Art. 3.
Marchi auricolari
1. Gli animali della specie bovina devono essere
identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio,
conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse
modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1o
gennaio 1998, non destinati agli scambi.
2. I marchi auricolari apposti sugli animali non
possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi
auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice
identificativo di quello smarrito.
3. Il fornitore di marchi auricolari consegna
all'allevatore, per ciascun codice auricolare prodotto, una cedola
identificativa del bovino in singola copia conforme al modello riportato
nell'allegato II.
Art. 4.
Passaporto
1. Il servizio veterinario della azienda unita'
sanitaria locale competente rilascia, per gli animali identificati conformemente
all'articolo 3, il documento di identificazione individuale, di seguito definito
passaporto, conforme al modello riportato nell'allegato
III.
2. L'informazione relativa alla data di nascita
del capo ed al codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul
passaporto di cui al comma 1, solamente per gli animali nati prima del 1o
gennaio 1998, destinati agli scambi.
3. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli
animali in ogni spostamento.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme
restando le norme a tutela del benessere animale ed in particolare che gli
animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono
considerati idonei al trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di
quattro settimane di eta', tale animale dovra' comunque essere identificato
mediante l'apposizione dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma
potra' spostarsi anche in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia
accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale a tergo della
quale dovra' essere indicata la data del trasferimento, nonche' l'azienda di
destinazione. Un vitello trasportato con tale procedura non potra' subire piu'
di due movimentazioni da una azienda all'altra. Il movimento tra due aziende
tramite un mercato od un centro di raccolta di vitelli di eta' inferiore a
quattro settimane e' considerato come un unico movimento. L'ingresso e l'uscita
da una azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere
debitamente registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di
eta' dell'animale, l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la
relativa cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio
al fine di ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i
passaggi di proprieta' dell'animale riportati nel retro della cedola
identificativa.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo
trattino, del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e
successive modificazioni, al momento della piena operativita' della banca dati
informatizzata, il passaporto potra' essere rilasciato solo per gli animali
destinati al commercio intracomunitario.
Art. 5.
Registrazione
1. Ogni azienda ed ogni allevamento come definiti
all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b), devono essere registrati presso il
servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto
disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317.
2. Il registro aziendale e' rilasciato e detenuto
conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed e' conforme al modello riportato
nell'allegato IV. Nel caso in cui in una stessa azienda sono presenti piu'
allevamenti, fermo restando che tutti gli allevamenti formano una unita' avente
una medesima qualifica sanitaria, il registro aziendale e' rilasciato al singolo
proprietario detentore di animale o gruppi di animali.
3. Per gli animali della specie bovina il registro
di cui al comma 2 puo' essere realizzato anche in via informatica, con modalita'
dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite
dalle regioni e province autonome.
Art. 6.
Banca dati informatizzata degli animali
della specie bovina
1. La banca dati informatizzata, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), e' realizzata a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, ed in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 12 del citato provvedimento. Essa garantisce le
funzionalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5 del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21
aprile 1997.
Art. 7.
Compiti del detentore
1. Il detentore di animali della specie bovina, ad
eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro di
cui all'articolo 5, comma 2.
2. Nel registro di cui all'articolo 5, il
detentore deve riportare almeno le seguenti informazioni:
a) per ciascun animale detenuto: il codice di
identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza;
b) data del decesso per gli animali morti in
azienda;
c) per gli animali che lasciano l'azienda: il nome
e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di
identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonche' la
data di partenza;
d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il
nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di
identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonche' la data di
arrivo.
3. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a
quanto previsto al comma 2, deve riportare il nome e la firma del veterinario
ufficiale che lo ha controllato e le date di esecuzione dei singoli
controlli.
4. Ciascun detentore di animali della specie
bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco di cui all'art. 12,
comma 3, i marchi auricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della
azienda unita' sanitaria locale competente l'assegnazione dei numeri progressivi
dei codici identificativi individuali di ciascun animale.
5. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende
unita' sanitarie locali, che abbiano dei contratti di fornitura di marchi
auricolari gia' stipulati, possono mantenere le proprie modalita' di fornitura e
distribuzione dei marchi auricolari sino alla scadenza di tali contratti,
dandone comunicazione al Ministero della sanita'.
6. Il detentore puo' acquistare un numero massimo
di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno
annuale.
7. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non
possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono
stati rilasciati.
8. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a
ciascun orecchio dell'animale entro trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1o
gennaio 2000, entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che
l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.
9. Il detentore invia per ciascun animale la
cedola identificativa di cui all'articolo 3, comma 3, completata in ogni sua
parte, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente
territorialmente, entro sette giorni dalla marcatura
dell'animale.
10. Gli animali della specie bovina importati da
Paesi terzi, sottoposti ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura
del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di
cui all'articolo 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e
comunque prima che gli animali lascino l'azienda.
11. Non occorre identificare, con le modalita' di
cui al comma 10, gli animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda
di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia
effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al
decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
12. Gli animali della specie bovina provenienti da
uno Stato membro dell'Unione europea conservano il marchio auricolare
originale.
Fotocopia del passaporto di tali animali, ad
eccezione degli animali da macello, e' spedita entro sette giorni dall'arrivo, a
cura del detentore dell'azienda di prima destinazione, al servizio veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che registra le informazioni
relative a tali animali nella banca dati prevista all'articolo 10, comma
1.
13. Il detentore e' responsabile della tenuta dei
passaporti degli animali.
14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun
animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o
allevamento, il proprio codice aziendale e la propria
firma.
15. Il detentore, qualora per animali maschi posti
sotto la sua responsabilita' venissero richiesti premi comunitari, compila la
specifica sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda
di richiesta del premio.
16. In caso di decesso di un animale il detentore
rinvia il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria
locale competente entro sette giorni dalla data del
decesso.
17. Qualora il detentore perda il passaporto di
uno o piu' animali deve darne comunicazione, entro sette giorni, al servizio
veterinario competente, indicando gli estremi identificativi degli animali per i
quali il passaporto e' stato smarrito.
18. Il detentore di animali della specie bovina,
ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa
l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di
dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
Art. 8.
Compiti del titolare dello stabilimento di
macellazione
1. Il titolare dello stabilimento di macellazione
comunica al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente
sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanale, per via
informatica e secondo i tracciati riportati nelle linee guida di cui
all'articolo 12, comma 7, i codici identificativi dei capi macellati con la data
di macellazione, il codice dell'ultima azienda in cui e' stato tenuto l'animale,
nonche' il numero dello stabilimento di macellazione, nonche', per le esigenze
di altre amministrazioni, il numero di macellazione di ciascun animale e il peso
carcassa per i vitelli.
2. Il servizio veterinario dell'azienda unita'
sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, dopo verifica
dei dati di sua competenza trasmessi conformemente al comma 1, invia tali dati
alla regione o provincia autonoma e al Ministero della
sanita'.
3. Per gli stabilimenti di macellazione, in deroga
e a capacita' limitata non ancora informatizzati, l'adempimento previsto al
comma 1 e' effettuato, sino al 31 dicembre 2000, dal servizio veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente sullo
stabilimento.
Art. 9.
Compiti dei fornitori dei marchi
auricolari
1. Il servizio di fornitura dei marchi auricolari,
di cui all'articolo 3, deve essere preventivamente comunicato al Ministero della
sanita' tramite l'invio del modello di cui all'allegato V compilato in ogni sua
parte, ai fini dell'iscrizione nel registro previsto all'articolo 12, comma
3.
2. Solo gli iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 12, comma 3, possono svolgere l'attivita' di fornitura dei marchi
auricolari utilizzati al fine dell'identificazione e registrazione dei
bovini.
3. I fornitori gia' in attivita' richiedono al
Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12,
comma 3. Dell'avvenuta iscrizione o del diniego della stessa e' data
comunicazione all'interessato dal Ministero della sanita' entro trenta giorni
dalla ricezione della domanda.
Art. 10.
Compiti del servizio veterinario delle
aziende unita' sanitarie locali
1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale tiene una banca dati automatizzata nella quale vengono
registrate le informazioni riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i
capi della specie bovina presenti nel territorio di competenza, a prescindere
dal sistema di identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo
12 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196.
2. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale registra, nella banca dati di cui al comma 1, le
informazioni riportate nelle cedole identificative o nelle fotocopie dei
passaporti consegnate dal detentore ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12,
nonche' quelle relative agli animali nati nel territorio di
competenza.
3. Per gli animali identificati conformemente
all'articolo 3, il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria
locale rilascia, entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o dalla
nuova identificazione dell'animale importato, il passaporto previsto
all'articolo 4. Il passaporto e' altresi' rilasciato nei casi contemplati
dall'articolo 4, commi 2 e 4.
4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale competente rilascia un duplicato del passaporto entro
quattordici giorni dalla data di notifica dell'avvenuto smarrimento del
passaporto. Su tale passaporto e' posto un timbro con l'indicazione:
"duplicato".
5. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale registra nella banca dati di cui al comma 1 le morti, i
decessi e le macellazioni degli animali registrati nella propria banca
dati.
6. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale registra i codici identificativi assegnati secondo
l'articolo 7, comma 4, a ciascun detentore.
7. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale competente registra, nella banca dati di cui al comma 1,
tutte le uscite di animali dagli allevamenti.
8. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale di competenza registra gli animali che entrano negli
allevamenti e che provengono da altro allevamento italiano. A tale fine puo'
connettersi, con la banca dati regionale o con quella di cui all'articolo 12,
comma 1.
9. Il servizio veterinario di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale invia, per via informatica e secondo le modalita'
riportate nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i dati registrati
nella propria banca dati alle regioni, alle province autonome ed al Ministero
della sanita'.
10. L'esito dei controlli effettuati conformemente
al presente regolamento e' riportato sulla scheda annessa alle linee guida di
cui all'articolo 12, comma 7, con le modalita' ivi
indicate.
11. I servizi veterinari di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni
previste dal presente regolamento.
12. I servizi veterinari di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli
stabilimenti di macellazione, verificano l'avvenuta distruzione dei marchi
auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento
e la corretta tenuta dei passaporti degli animali
macellati.
Art. 11.
Compiti delle regioni e delle province
autonome
1. Fermo restando il riparto delle competenze di
cui al titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
regioni e le province autonome:
a) assicurano il corretto funzionamento del
sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria
competenza;
b) garantiscono il funzionamento della banca dati
a livello regionale e locale e i collegamenti con quella
nazionale;
c) disciplinano le modalita' e le procedure di cui
all'articolo 5, comma 3.
Art. 12.
Compiti del Ministero della sanita'
1. Il Ministero della sanita' detiene la banca
dati nazionale degli allevamenti e capi bovini di cui all'articolo
6.
2. Il Ministero della sanita' garantisce l'accesso
alla banca dati di cui al comma 1, a chiunque vi abbia interesse ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Ministero della sanita' redige l'elenco dei
fornitori di marchi auricolari.
4. Il Ministero della sanita' in caso di grave
inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari,
sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale
elenco.
5. Il Ministero della sanita' comunica alle
regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali
modifiche.
6. Il Ministero della sanita' comunica, per via
informatica, l'avvenuta macellazione di ciascun animale ai servizi veterinari di
ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente sull'ultimo allevamento nel
quale l'animale era detenuto e alla regione o provincia autonoma di appartenenza
al fine dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma
1.
7. Il Ministero della sanita' redige, anche ai
fini delle procedure connesse all'attuazione della: "politica agricola comune"
(PAC), le linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione
e l'aggiornamento dell'anagrafe del bestiame nonche' per la trasmissione
informatica dei relativi dati.
8. Per l'applicazione del presente articolo il
Ministero della sanita' puo' avvalersi del Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato presso l'istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale".
9. Gli allegati al presente decreto possono essere
modificati, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, con decreto del
Ministro della sanita'.
Art. 13.
D e l e g a
1. Per l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 7, il detentore puo' avvalersi di associazioni od organizzazioni
professionali, dell'Associazione italiana allevatori o di altre organizzazioni a
tale fine delegate.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 8, il titolare dello stabilimento di macellazione puo' avvalersi di
associazioni o di altre organizzazioni a tale fine
delegate.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento trova applicazione
nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve
le disposizioni gia' adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie,
assicurando comunque l'interconnessione con il sistema
nazionale.
2. Limitatamente al sistema di identificazione e
registrazione dei bovini, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento,
sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il
30 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 55
Allegato I
N
O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28:
"2. Gli animali o le produzioni di cui
all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti
requisiti:
a) provenire da un'azienda o da un centro o
organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al
comma 4;
b) essere identificati e registrati in modo da
permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di
passaggio; il Ministro della sanita' con proprio decreto approva il sistema
nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunita'
europea in appresso denominata Commissione; dal 1o gennaio 1993 il sistema
nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli
animali all'interno del territorio nazionale;
c) essere accompagnati durante il trasporto dai
certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui
all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui
all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario,
tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile
dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare
l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;
d) se si tratta di animali ricettivi o di
produzioni di animali ricettivi, non essere originari:
1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni
che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto,
dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C
o dell'applicazione di misure di salvaguardia;
2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o
regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto,
dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste
nell'allegato C o all'applicazione di misure di
salvaguardia;
3) da un'azienda, un centro o un organismo o da
una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se
destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di
tali garanzie, spetta all'autorita' competente assicurarsi, prima di rilasciare
il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli
organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);
e) essere raggruppati se il trasporto riguarda
piu' luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi;
ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione
di cui alla lettera c);
f) se gli animali o le produzioni di cui
all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono
destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso
d'urgenza autorizzato dall'autorita' competente garantire il benessere degli
animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio
comunitario;
g) per gli animali o le produzioni di cui
all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se
trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito
puo' essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorita'
competente dello Stato membro di transito.
Nota all'art. 4, comma 5:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, primo trattino
del regolamento (CE) n. 820/97 del consiglio del 21 aprile 1997 e' il
seguente:
"3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al
paragrafo 2, gli Stati membri:
che dispongono di una base di dati informatizzata
che gia' prima del 1o gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente
operativa ai sensi dell'art. 5 possono stabilire che un passaporto sia
rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che
gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di
spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un
altro Stato membro nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla
base di dati informatizzata.
In tali Stati membri il passaporto da cui un
animale e' accompagnato al momento dell'importazione da un altro Stato membro e'
consegnato, all'arrivo, all'autorita' competente".
Nota all'art. 5, comma 1:
- L'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, e'
il seguente:
"Art. 2 (Elenco delle aziende). - 1. Il servizio
veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio tiene un
elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale
devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
a) la denominazione
dell'azienda;
b) il codice d'identificazione
aziendale;
c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le
indicazioni del comune, provincia, localita', e codice di avviamento
postale;
d) il detentore, specificandone domicilio o
residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;
e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal
detentore di cui alla lettera d);
f) le specie degli animali tenute, allevate o
commercializzate;
g) per la specie suina, la specificazione del
consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda
abbia eventualmente aderito.
2. Il responsabile dell'azienda, entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio
dell'attivita', deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di
identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente
competente.
3. Salvo diversa disposizione adottata in sede
comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone
fisiche che detengono non piu' di tre capi delle specie ovina e caprina per i
quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati
all'uso o al consumo personale, purche' all'atto della movimentazione siano
accompagnati dal documento di cui all'art. 10.
4. Il servizio veterinario attribuisce il codice
aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune
ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il
numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.
5. Sono esonerati dalla presentazione della
richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende gia' in possesso di un
codice aziendale assegnato dalle unita' sanitarie locali contenente tutti i dati
di cui al comma 4;
tali aziende vengono inserite d'ufficio
nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove
occorra, le informazioni prescritte al comma 1.
6. Il responsabile dell'azienda, entro sette
giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei
dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attivita', rapportata
all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art.
3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.
7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di
cui al comma 1 finche' non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i
quali non siano presenti animali nell'azienda.
Nota all'art. 5, comma 2:
- L'art. 3. del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 e' il seguente:
"Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1.
Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda
medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del
servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio
stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie
bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti
informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e
l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e
della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data
dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale
registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento.
(Omissis).
6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire
gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia
veterinaria e zootecnica, purche' riporti tu'tte le informazioni richieste da
tali disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire
all'autorita' competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine,
sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali
posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o
macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere
trasfetiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire
all'operatore, che, sul mercato o nel centro di raccolta, e' temporaneamente
detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle
disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i
marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere
agli obblighi di cui al comma 2, lettera a); e al comma 3, lettera a), puo'
utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma
8.
10. I registri e le informazioni di cui al
presente articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di cui
all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione
dell'autorita' competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque
anni.
Nota all'art. 6, comma 1:
- L'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita',
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita'
sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi
provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che
contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono
trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle
regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero per
le politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema
informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di
propria competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie
bovina sono indicati:
a) il codice di
identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione
attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, nonche' il
numero di identificazione di origine:
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire
dall'azienda di nascita e', per gli animali importati da Paesi terzi,
dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della
macellazione;
i) numeri di identificazione di tutte le aziende
in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina
sono indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda
d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato
sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda
o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi,
dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono
indicati:
a) il numero di identificazione che deve
contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non
superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata
in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali
della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie
suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale
della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali
importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della
specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera
b).
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono
conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso
dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle
informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie
suina.
- Il testo dell'art. 5 del regolamento (CE) n.
820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e' il seguente:
"Art. 5. - L'autorita' competente degli Stati
membri istituisce una base di dati informatizzata conformemente alle
disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva
97/12/CE.
Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati
informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data,
contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata
direttiva.
Nota all'art. 7, commi 10 e
11:
- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (in
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario). - Attuazione
delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei
controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il titolo IV, capo I del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112 e' il seguente: "Tutela della salute".
Nota all'art. 12:
- Si riporta l'argomento della legge 7 agosto
1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".