MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 agosto 2001
Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la
determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in
attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio
fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
Considerato che nell'America settentrionale, areale di origine
dell'insetto, la diabrotica del mais costituisce grave problema
fitosanitario, comportando notevolissimi danni economici ed
ambientali;
Considerato che nell'area balcanica, a partire dal focolaio
iniziale riscontrato in Serbia nel 1992, si sta espandendo in modo
preoccupante una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta
interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia);
Considerato che e' stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais,
in una localita' del Veneto ed in una della Lombardia dell'insetto
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Considerato che l'insetto puo' volare o essere trasportato
passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e
che e' stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre
quaranta chilometri annui;
Considerato che il verme delle radici del mais vive nutrendosi di
Zea mays ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA e'
stato segnalato un "ceppo" in grado di adattarsi alla rotazione
soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per
poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo);
Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indispensabili
allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al
minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto
possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte
l'esclusione del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso
a lavorazioni estive del terreno;
Considerata la necessita' di attuare misure preventive atte a
limitare o ritardare la introduzione e diffusione della Diabrotica
virgifera virgifera;
Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure
di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che
focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non
infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito
difficilmente controllabili;
Ritenuto che, stante la rapidita' di spostamento dell'insetto
nonche' la particolare dinamica espansiva della popolazione, e'
oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di
eradicazione, da attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto
di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso;
Considerate le ultime acquisizioni tecniche intervenute
relativamente alle dinamiche biologiche del parassita;
Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste espresso nell'adunanza del 1 dicembre 2000 sullo schema di
decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la
diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 26 luglio 2001, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno
1931, n. 987;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. La lotta contro il coleottero crisomelide Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte (diabrotica del mais) e' obbligatoria nel
territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne
l'introduzione e la diffusione.



Art. 2.
Ispezioni sistematiche
1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente
monitoraggi sistematici al fine di accertare la presenza di
Diabrotica virgifera virgifera nell'ambito del territorio di
competenza.
2. Detti accertamenti sistematici sono realizzati a mezzo di una
specifica rete di monitoraggio le cui caratteristiche
tecnico-applicative saranno definite con apposita circolare
ministeriale che distinguera' il monitoraggio nei focolai e nelle
rispettive zone di sicurezza.
3. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al servizio
fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.



Art. 3.
Denuncia dei casi sospetti
1. E' fatto obbligo a chiunque denunciare, al servizio
fitosanitario competente per territorio, la sospetta presenza del
verme delle radici del mais sulla base del rinvenimento di esemplari
o del riscontro di danni.
2. I servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le
segnalazioni effettuate fornendo il supporto specialistico per il
riconoscimento dei reperti e per i riscontri di campagna.
3. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione
alla conoscenza dell'insetto, dei sintomi e dei danni da esso
provocati nonche' delle relative strategie di intervento.
4. In attesa della conferma dell'identificazione, i servizi
fitosanitari regionali possono imporre tutte le misure di vincolo
previste dal presente decreto.



Art. 4.
Accertamento ufficiale di un caso
1. Qualora venga accertato ufficialmente il rinvenimento, ottenuto
sia con mezzi di cattura specifici che in modo occasionale, anche di
un solo esemplare di Diabrotica virgifera virgifera, l'area
interessata, di almeno un chilometro di raggio e definita nei suoi
confini, viene dichiarata, dal servizio fitosanitario regionale,
"focolaio".
2. Con il medesimo criterio di cui al comma 1, attorno al focolaio
viene identificata una zona di sicurezza ad almeno cinque chilometri
di raggio.
3. Il servizio fitosanitario regionale dichiara decaduta la
condizione di focolaio e di zona di sicurezza qualora, per due anni
consecutivi, la rete di monitoraggio ivi apprestata ha fornito esito
negativo nella verifica della presenza dell'insetto.



Art. 5.
Trattamento del focolaio
1. All'interno della zona dichiarata focolaio il servizio
fitosanitario competente impone l'adozione dei seguenti vincoli:
a) divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti
di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale
ed il "pastone di pannocchie";
b) divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del
mais prima del 1 ottobre;
c) divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha
ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
d) obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli
adulti, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario
regionale competente per territorio;
e) divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della
successione del mais a se stesso).
2. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o
conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del
servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.
3. I servizi fitosanitari regionali, all'interno del focolaio,
possono allestire dei "campi-esca" di mais al fine di attirare la
popolazione dell'organismo nocivo e distruggerla con adeguato
trattamento entro e non oltre il 5 giugno.
4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio
puo' stabilire, in relazione all'andamento climatico stagionale
nonche' alla dinamica biologica del parassita, deroghe o variazioni
alle prescrizioni di cui al presente articolo.



Art. 6.
Trattamento della zona di sicurezza
1. Nella zona di sicurezza i servizi fitosanitari regionali possono
adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il
trattamento del focolaio ed inoltre intensificano la propria
attivita' di divulgazione, vigilanza e verifica.



Art. 7.
Zona di insediamento
1. Si definisce zona di insediamento il territorio in cui la
popolazione di Diabrotica virgifera virgifera ha raggiunto livelli
quantitativi tali da farla ritenere stabilmente insediata. Tale
condizione e' riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale
competente per territorio.
2. Nelle zone di insediamento, nelle quali interventi di
eradicazione non sono piu' ritenuti praticabili, l'adozione delle
misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite di anno in
anno dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.



Art. 8.
Inadempienze
1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorita'
giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
2. Il servizio fitosanitario regionale fa' distruggere il mais
coltivato in ristoppio all'interno del focolaio, in contrasto al
presente decreto, a cura e spese del proprietario o del conduttore,
con modalita' e tempi indicati dallo stesso servizio fitosanitario
competente per territorio.
Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2001
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 193