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Alle organizzazioni di
etichettatura carni bovine
Agli organismi indipendenti di
controllo
Alle associazioni nazionali
allevatori razze bovine
All'Assocarni
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confederazione produttori
agricoli - Copagri
Alla Associazione generale
cooperative italiane - AGCI
All'ANCA-LEGA
Alla Federazione nazionale
cooperative agricole
All'ASSALZOO
Al Consorzio italiani macellatori
Alla Confederazione italiana
esercenti attivita' commerciali,
turistiche e dei servizi
All'AGEA
Alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano - assessorati
agricoltura
Al Ministero delle attivita'
produttive - D.G.S.P.C.
Al Ministero della salute -
Direzione generale sanita' pubblica
veterinaria, alimentazione e
nutrizione
Alla Commissione ministeriale
etichettatura carni bovine
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Alla Direzione generale per le
politiche agroindustriali
1. Premessa.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000, hanno
adottato il nuovo regolamento (CE) n. 1760/2000 sulla etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando
il precedente regolamento (CE) n. 820/97. Si e' passati cosi' da un
sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario di
informazioni obbligatorie minime congiunto ad un sistema di
informazioni facoltative.
Con successivo regolamento (CE) del 25 agosto 2000 n. 1825/2000 la
Commissione europea ha emanato modalita' applicative del predetto
regolamento n. 1760/2000.
La nuova normativa prevede che gli operatori e le organizzazioni
che commercializzano carni bovine devono provvedere ad etichettarle
in tutte le fasi della loro commercializzazione. L'etichetta deve
recare:
dal 1 settembre 2000 le seguenti informazioni obbligatorie:
( ) numero che identifica l'animale o il lotto di animali;
( ) Paese e numero di approvazione dell'impianto di
macellazione;
( ) Paese e numero di approvazione del laboratorio di
sezionamento;
e dal 1 gennaio 2002 anche le seguenti indicazioni:
( ) Paese di nascita degli animali;
( ) Paese/i di ingrasso degli animali;
( ) deroghe per le carni macinate.
La stessa normativa prevede anche la possibilita' di indicare sulla
etichetta informazioni facoltative inerenti la macellazione,
l'allevamento e altre ritenute utili per il consumatore. In tal caso
l'operatore deve predisporre un apposito disciplinare in materia da
sottoporre alla approvazione dello Stato membro nel quale si svolgono
le operazioni di lavorazione e commercializzazione delle carni.
Con decreto ministeriale 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2000, sono state fornite indicazioni
agli operatori ed alle organizzazioni in merito alla etichettatura
obbligatoria delle carni bovine nonche' sono stati disposti termini e
modalita' di applicazione supplementari per consentire l'attivita'
dei medesimi operatori e organizzazioni che intendono fornire
informazioni facoltative sulle carni bovine cosi' come previsto dal
citato regolamento (CE) n. 1760/2000.
Rispetto alle precedenti modalita' di etichettatura volontaria
disciplinata dal regolamento (CE) n. 820/97 e dal decreto
ministeriale applicativo del 22 dicembre 1997, il decreto
ministeriale 30 agosto 2000 per quanto riguarda il sistema
facoltativo, prevede alcune novita' organizzative e precisamente:
l'etichettatura puo' essere garantita, oltre da una organizzazione
che riunisce in se tutte le fasi della filiera (dall'allevamento al
punto vendita), anche da singoli segmenti produttivi, ciascuno dei
quali, nel quadro di un sistema di filiera, fornisce le dovute
garanzie a quello successivo. In tal caso gli organismi indipendenti
designati ai controlli possono essere diversi per i singoli segmenti
produttivi.
2. Indicazioni per la predisposizione dei disciplinari di
etichettatura.
Il decreto ministeriale 30 agosto 2000 per il sistema facoltativo
di etichettatura prevede agli articoli 3-18:
i requisiti minimi per l'individuazione degli operatori e delle
organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina con
ulteriori informazioni oltre a quelle obbligatorie;
i requisiti degli organismi indipendenti di controllo designati
dagli operatori e dalle organizzazioni;
l'istituzione e i compiti di una Commissione ministeriale
(Ministeri interessati e regioni) chiamata ad esprimere pareri
principalmente sull'approvazione di disciplinari di etichettatura e
sulla conformita' degli organismi indipendenti di controllo alla
norma europea EN 45011;
i compiti dell'autorita' competente (MIPAF) per l'applicazione
della normativa sulla etichettatura (approvazioni e revoche dei
disciplinari, autorizzazioni e revoche organismi indipendenti,
monitoraggio attivita', ecc.);
le indicazioni minime per la predisposizione di un disciplinare;
la segnalazione di inadempienze;
la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta;
le modalita' di applicazione delle etichette;
la tenuta di banca dati da parte delle organizzazioni e relativa
messa a disposizione delle informazioni agli organi di controllo;
il divieto di partecipazione ad organizzazioni di etichettatura
facoltativa per coloro che sono stati sanzionati per reati legati
all'impiego di sostanze vietate o per reati legati al mancato
rispetto delle norme in materia di protezione animale;
il divieto di uso di indicazioni o segni che possono ingenerare
confusione o inganno nel consumatore.
L'esame dei disciplinari finora sottoposti al parere della
Commissione e alla approvazione ministeriale ha messo in luce la
necessita' di chiarire alcuni aspetti da seguire per una corretta
predisposizione dei disciplinari di etichettatura, nonche' di
indicare le modalita' per la predisposizione dei piani di
autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei
piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati
dalle stesse organizzazioni.
A) L'informazione in etichetta.
Vengono di seguito forniti chiarimenti sul corretto utilizzo di
alcune tipologie di informazioni piu' frequentemente contenute nei
disciplinari, al fine di salvaguardare il legame tra informazione in
etichetta, la fonte di veridicita' e il percorso di
rintracciabilita':
razza, tipo genetico, incrocio ecc. l'operatore deve indicare nel
disciplinare quale termine intende riportare in etichetta per
qualificare l'animale: razza, tipo genetico, incrocio ecc.. In
particolare il termine "razza" puo' essere utilizzato solo se
l'animale in questione risulta iscritto al relativo libro genealogico
o registro anagrafico. Nel caso di vitelli destinati alla
macellazione, nati da genitori iscritti allo stesso libro genealogico
o registro anagrafico, puo' essere usata l'indicazione di "razza". In
mancanza della certezza di tale iscrizione, e qualora l'informazione
si rilevi esclusivamente da altre fonti (es. passaporto), in
etichetta potra' essere indicato il termine "tipo genetico". In tutti
i casi dovra' essere garantita la veridicita' sia in termini di
autocontrollo da parte dell'organizzazione che di controllo da parte
dell'organismo indipendente.
Alimentazione degli animali.
Alimentazione vegetale o alimentazione esclusivamente vegetale:
informazioni formulate in tal senso, priva di ulteriori
specificazioni, non possono essere accettate in quanto si rilevano
suscettibili di ingannare l'acquirente poiche' sembrano suggerire che
l'alimento possieda specifiche caratteristiche laddove invece
l'alimento stesso possiede le stesse caratteristiche di tutti gli
alimenti simili (principio contenuto nella direttiva del Consiglio CE
n. 2000/13). Da un lato infatti e' vietata per legge l'uso delle
farine animali, dall'altro e' consentita l'incorporazione nei
mangimi, oltre che agli integratori minerali e vitamine, anche di
grassi animali (3-7%). Di conseguenza risultano ammissibili solo
informazioni del tipo "alimentazione priva di grassi animali
aggiunti" intendendo percio' il mancato ricorso alla pur consentita
incorporazione di grassi animali sopra ricordata.
Lo stesso principio e' applicabile per la dizione "alimentazione
senza additivi antibiotici" che implica il mancato uso di qualsiasi
medicinale del genere anche se consentito.
Razione alimentare: informazioni sulla razione alimentare del tipo
"razione bilanciata", "razione controllata da..." sono
anch'esse poco
trasparenti e quindi vanno eliminate. Per includere in etichetta piu'
specifiche informazioni sulla composizione della razione alimentare
e' necessario che l'operatore preveda nel disciplinare apposito
protocollo di alimentazione eventualmente differenziato in base al
sesso, alla razza o tipo genetico e all'eta'. L'informazione in ogni
caso deve essere espressa in etichetta solo se collegata al periodo
di ingrasso in una determinata azienda.
E' necessario, in ogni caso, precisare le modalita' d'autocontrollo
della veridicita' della suddetta informazione sia attraverso
documentazione cartacea che esami di laboratorio (verifica del piano
delle produzioni aziendali, acquisti di alimenti sul mercato, analisi
dei componenti della razione prelevati alla mangiatoia).
Il controllo, da parte dell'organismo indipendente, deve garantire
una soddisfacente pressione di controllo sui siti, per le eventuali
diverse tipologie di alimentazione previste, in modo da consentire
con ragionevole certezza che l'informazione sia veritiera.
Alimentazione vegetale non OGM.
Qualora si intenda fornire informazioni circa l'assenza di OGM
nella alimentazione animale, gli operatori devono attenersi nella
predisposizione dei disciplinari alle seguenti linee per un corretto
percorso di tracciabilita':
a) mangimificio fornitore che dispone di un proprio sistema di
certificazione del prodotto controllato da un organismo indipendente:
l'organizzazione di etichettatura ed il mangimificio firmano un
protocollo di fornitura di mangimi di specifica qualita';
l'organizzazione e l'organismo di controllo designato
acquisiscono la certificazione del mangimificio;
l'organizzazione verifica il mantenimento della qualifica;
b) mangimificio fornitore che non dispone di un proprio sistema
di certificazione del prodotto:
il mangimificio deve far parte della filiera
dell'organizzazione di etichettatura;
l'organizzazione e i mangimifici firmano un accordo di
fornitura di mangimi che preveda anche la redazione di un protocollo
di produzione articolato almeno sui seguenti punti:
qualifica della fonte di approvvigionamento della materia
prima;
rintracciabilita' nel sistema produttivo;
individuazione dei lotti di lavorazione e fornitura che
consenta di risalire alla materia prima;
autocontrollo interno;
campionamento e analisi da parte di laboratori accreditati
per la specifica ricerca;
controllo da parte dell'organismo indipendente incaricato
dall'organizzazione di etichettatura;
c) alimentazione di produzione aziendale:
acquisto materie prime: stesse procedure previste in a) e b);
coltivazioni aziendali: registro piano semine e conservazione
cartellini sementi utilizzate;
controllo da parte dell'organismo indipendente incaricato
dall'organizzazione di etichettatura.
Pertanto le organizzazioni che intendono indicare in etichetta
l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed
allegare al disciplinare, apposita documentazione di
rintracciabilita' secondo le linee sopra indicate, precisando tra
l'altro:
a) i metodi di analisi ufficiali;
b) i metodi ufficiali di campionamento;
c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di
analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di
OGM nella razione alimentare;
d) eventuali percentuali di tolleranza.
L'intera documentazione sara' sottoposta all'esame dell'Istituto
superiore di sanita', in attesa che sia disponibile, in materia di
OGM, un quadro normativo di riferimento per gli operatori, per gli
addetti ai controlli ed alla vigilanza e per i consumatori.
Test BSE sugli animali con meno di 24 mesi:
l'indicazione di un'informazione, contenente notizie sullo stato
della BSE o addirittura sull'esito di test compiuti sugli animali da
cui proviene la carne, potrebbe comportare un ingiusto vantaggio per
gli operatori che la utilizzano e provocare confusione nel
consumatore. Infatti, indicazioni del genere potrebbero lasciar
credere che la carne etichettata in questo modo risulti piu' sicura
dell'altra, laddove, invece, tutti gli operatori si conformano alle
misure comunitarie e nazionali sulla salute pubblica. Cio' perche'
un'indicazione del genere sembra alludere in modo ingannevole al
fatto che la carne venduta da altri operatori che non utilizzano quel
tipo di etichetta sia meno sana. L'informazione quindi, e' ritenuta
ingannevole ai sensi dell'art. 16, punto 2, del regolamento (CE) n.
1760/2000 (nota Commissione europea del 28 marzo 2001, n. 007926).
Categoria della carcassa secondo la classificazione CE:
la normativa comunitaria (regolamento CEE n. 1208/81 del
Consiglio del 22 aprile 1981) prevede la ripartizione delle carcasse
in cinque categorie che vengono identificate con le prime cinque
lettere dell'alfabeto e precisamente:
A: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni;
B: altri animali maschi non castrati;
C: animali maschi castrati;
D: animali femmine che hanno gia' figliato (vacche);
E: altri animali femmine (vitelle, manze, giovenche).
L'identificazione della categoria rappresenta l'oggetto primario
della classificazione sotto l'aspetto mercantile ed e' stata resa
obbligatoria nelle transazioni commerciali con regolamento (CEE) n.
1206/81 del 28 maggio 1981.
Per indicare la categoria in etichetta l'organizzazione
responsabile deve prevederlo nel disciplinare in quanto e' necessario
garantire la tracciabilita' dell'informazione dal macello al
laboratorio di sezionamento fino al punto vendita.
L'informazione deve comparire in etichetta riportando la dizione
estesa della categoria, eventualmente associata alla lettera che
individua la categoria stessa. Possono essere utilizzate le dizioni
comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a
livello locale (es. scottona, vitellone, ecc.).
Periodo di frollatura:
puo' costituire oggetto d'informazione al consumatore.
Caratteristiche particolari della carne:
informazioni sulle caratteristiche peculiari della carne possono
costituire oggetto di interesse per il consumatore. L'informazione,
qualora espressione fenotipica del patrimonio genetico dell'animale,
e rintracciabile attraverso metodi oggettivi o attraverso un
particolare valore genetico attribuito da un libro genealogico, puo'
essere indicata in etichetta. Al riguardo deve essere fornita
adeguata documentazione.
Qualora invece l'informazione che si intende fornire sia
determinata soprattutto dall'alimentazione, dallo stato di benessere
dell'animale, dalle condizioni d'allevamento, e quindi principalmente
influenzata dall'ambiente, (ad es. % di colesterolo nella carne, %
massima di grassi nella carne, rapporto proteine/collagene), e'
necessario disporre di conoscenze sul dato medio relativo alle carni
bovine in genere in modo tale da rendere significativa una
indicazione in etichetta che si discosti dal valore medio. In ogni
caso l'indicazione va garantita da analisi effettuate su prelievi
rappresentativi. La Commissione ministeriale potra' comunque
acquisire il parere di esperti dello specifico settore.
Si richiama, anche in questo caso, il principio della legislazione
europea sull'etichettatura posto nell'art. 1 della direttiva del
Consiglio (CE) n. 2000/13.
Carni macinate miste:
le carni macinate miste appartenenti a specie diverse devono
essere etichettate conformemente alla normativa recata dal
regolamento (CE) n. 1760/2000 solo quando le stesse carni macinate
siano in maggioranza bovine.> Il prodotto ottenuto in questo caso
ricade, infatti, sotto i codici di Nomenclatura Combinata (NC),
prevista per la carne bovina, dal regolamento n. 2658/87/CEE e
successive modificazioni e integrazioni.
B) Modalita' di redazione delle informazioni in etichetta.
Modalita'.
L'informazione deve essere riportata in etichetta in forma
semplice, chiara ed univoca, evitando termini generici del tipo
"tradizionale", "classico", "naturale",
"equilibrato". Si riportano
esempi di come indicare correttamente alcune informazioni
maggiormente utilizzate:
"Razza... (es. chianina)";
"Tipo genetico... (es. chianino)";
"Alimentazione priva di grassi animali aggiunti";
"Ingredienti della razione alimentare: a)..., b)..., c)...,
n)..."; riportare gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa
percentuale;
l'indicazione del nome degli Stati membri o dei Paesi terzi, ove
richiesto, deve essere scritto per esteso, evitando abbreviazioni o
sigle non sufficientemente conosciute dal pubblico;
informazioni riportate in etichetta con sistemi di codici a barre
non sostituiscono quelle scritte in forma chiara, esplicita e
leggibile in quanto le prime non offrono sufficienti garanzie di
trasparenza per il consumatore;
le informazioni relative alle carni macinate devono essere
chiare, trasparenti ed univoche. Vige, infatti, il principio che il
lotto deve essere omogeneo per le informazioni obbligatorie di cui
all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 (numero di riferimento,
Paese di preparazione, Paese di macellazione e, dal 1 gennaio 2002,
anche Paese/i di nascita e di allevamento), ed anche per quelle
facoltative allorche' previste da un disciplinare approvato.
Doppia etichetta.
Per giustificati motivi organizzativi le informazioni obbligatorie
e facoltative possono essere separate anche in due etichette diverse
purche' le due etichette contengano l'elemento di rintracciabilita'
comune che e' costituito dal numero di identificazione dell'animale o
dal numero di lotto. Le due etichette devono avere stesse
caratteristiche di formato, colore e grafica.
Etichetta prodotti DOP, IGP, STG e biologici.
I prodotti in questione seguono per la rintracciabilita' e le
informazioni in etichetta la normativa specifica nonche' i
disciplinari relativi a ciascun prodotto riconosciuto. In ogni caso
le etichette devono sempre indicare le informazioni obbligatorie
previste dal regolamento n. 1760/2000.
a) Prodotti biologici.
La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione
(carcasse, quarti e sesti) e dai laboratori di sezionamento (tagli
anatomici) deve riportare in etichetta, oltre alle indicazioni
obbligatorie previste dal regolamento (CE) 1760/2000 e decreto
ministeriale 30 agosto 2000 (n. identificativo animale, paese e
numero dell'impianto di macellazione, ecc.), il riferimento al metodo
di produzione biologica, cosi' come previsto dal decreto ministeriale
4 agosto 2000. Il prodotto deve essere corredato inoltre
dall'attestato di macellazione (Allegato II-Bovini del decreto
ministeriale 4 agosto 2000) che riporta:
indicazione del metodo di produzione biologico;
numero di identificazione dell'animale;
sesso;
eta' alla macellazione;
peso della carcassa;
allevamento di provenienza;
luogo (Paese e comune) in cui e' avvenuta la macellazione e data
della stessa.
Nel caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di
sezionamento, alle confezioni medesime vanno applicate sia
l'etichetta con le informazioni obbligatorie di cui al regolamento
(CE) 1760/2000 e sia l'etichetta con le indicazioni presenti
nell'attestato di macellazione di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000. Le due etichette contengono l'elemento di
rintracciabilita' comune costituito dal numero di identificazione
dell'animale. Non sussistono preclusioni a includere tutte le
informazioni in una unica etichetta.
La distribuzione deve avvenire attraverso punti vendita
(macellerie) che si impegnano a garantire la continuita' del sistema
di tracciabilita' ed a sottoporsi ai relativi controlli. L'attivita'
di porzionatura di carne gia' etichettata come prodotto biologico non
puo' quindi essere prevista in un separato disciplinare da approvarsi
secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2001.
La carne preconfezionata va venduta con le etichette, o
l'etichetta, apposte dal laboratorio di sezionamento.
La carne con l'indicazione di prodotto biologico, se non
preventivamente pre-confezionata, dovra' essere tagliata e preparata
solo all'atto della richiesta da parte del consumatore. In questo
caso nel punto vendita deve essere esposta, oltre all'attestato di
macellazione innanzi ricordato, anche l'informazione fornita per
iscritto e in modo visibile al consumatore contenente le informazioni
obbligatorie previste dal regolamento n. 1760/2000.
b) Prodotti DOP, IGP e STG.
La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione
(carcasse, sesti e quarti) e dai laboratori di sezionamento (tagli
anatomici), alla quale e' stato apposto, in corrispondenza dei
diversi tagli anatomici, il logo ufficiale dell'IGP deve riportare
anche le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE)
1760/2000 e decreto ministeriale 30 agosto 2000 (n. identificativo
animale, Paese e numero dell'impianto di macellazione, ecc.). Nel
caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di sezionamento, alle
confezioni medesime va applicata l'etichetta con le informazioni
obbligatorie di cui al regolamento (CE) 1760/2000 e stampigliato il
marchio dell'IGP.
L'immissione al consumo deve avvenire attraverso punti vendita
(macellerie) iscritti nell'elenco "macellerie", tenuto dall'organismo
di controllo appositamente autorizzato, sottoposto al suo controllo e
alla vigilanza del corrispondente consorzio di tutela, incaricato
dell'attivita' di vigilanza ai sensi dell'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526. L'attivita' di porzionatura di carne gia'
etichettata come IGP non puo' quindi essere prevista in un separato
disciplinare da approvarsi secondo le procedure di cui al decreto
ministeriale 30 agosto 2001.
La carne identificata con il marchio IGP se non preventivamente
pre-confezionata, dovra' essere tagliata e preparata solo all'atto
della richiesta da parte del consumatore. In questo caso nel punto
vendita deve essere esposta l'informazione fornita per iscritto e in
modo visibile al consumatore contenente le informazioni obbligatorie
previste dal regolamento n. 1760/2000. Il riferimento all'IGP e'
invece apposto in maniera che resti conservabile in tutte le fasi
della distribuzione sul taglio anatomico esposto nel banco vendita.
Altre informazioni.
Oltre alle informazioni obbligatorie e facoltative possono essere
riportate in etichetta altre informazioni gia' disciplinate dalla
normativa sulla etichettatura dei prodotti alimentari, quali ad es:
modalita' di conservazione, data di scadenza ecc.;
indicazione punto vendita;
peso;
taglio anatomico.
C) Denominazione e logo dell'organizzazione da riportare in
etichetta.
Si e' constatato in sede d'esame di disciplinari che spesso nel
logo di alcune organizzazioni, oltre alla denominazione, a volte
accompagnata un'immagine, sono presenti affermazioni del tipo "Carne
nazionale garantita..." o "Qualita' garantita da...". Si precisa
che
tali espressioni vanno evitate in quanto generiche e soprattutto
ingannevoli per il consumatore (art. 16, comma 2, regolamento (CE) n.
1760/2000 e direttiva (CE) n. 2000/13).
Il logo stesso, inoltre, non deve ingenerare confusione tra i
consumatori con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti
CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 (indicazioni geografiche protette,
denominazioni di origine e attestazioni di specificita' dei prodotti
agricoli ed alimentari) nonche' ai regolamenti CEE n. 2092/92 e n.
1804/99 (produzioni biologiche). Percio' va evitata soprattutto l'uso
di indicazioni territoriali ben precise (regione, provincia ecc.),
dizioni che sono riservate alle sopra richiamate DOP, IGP e STG.
In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o il logo
della organizzazione responsabile dell'etichettatura in quanto
l'apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di
sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, ecc, pur
facenti parte della filiera, puo' ingenerare confusione tra i
consumatori nell'identificare l'organizzazione diretta responsabile
dell'etichettatura delle carni.
Sull'etichetta, poi, sono da escludersi la presenza di marchi
commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di
processo o di prodotto, ecc. Per qualsiasi indicazione apposta sulle
confezioni, al di fuori dell'etichetta, rimane responsabile
l'operatore, ed in ogni caso tali indicazioni, marchi o altro non
devono risultare ingannevoli per il consumatore.
Un prodotto identificato con un marchio privato, infatti, non
necessariamente indica che sia di qualita' diversa o superiore
rispetto ad analoghi prodotti non coperti da marchio. Ne' puo' in
alcun modo considerarsi sufficiente a dimostrare una specifica
qualita' di prodotto la semplice certificazione volontaria di
processo o l'attestazione di rispondenza della produzione alle norme
generali vigenti in materia sanitaria, zootecnica, industriale, ecc.,
anche se tali norme sono contenute in protocolli operativi stabiliti
a livello professionale o interprofessionale ( cosiddetti manuali di
buona pratica agricola), allorche' le norme stesse non prevedono
requisiti significativamente superiori a quelli cogenti.
D) Organizzazioni di etichettatura.
Produzione e/o vendita in Paesi diversi.
E' consentita ad una organizzazione di etichettatura operante in
Italia la possibilita', per la successiva lavorazione e
commercializzazione, di acquistare carne (carcasse, mezzane, quarti,
sesti e tagli anatomici) gia' etichettata da altra organizzazione
(fornitore) a cio' autorizzata dal Ministero delle politiche agricole
e forestali o dalla competente autorita' dei Paesi UE o terzi. La
conseguente rietichettatura di dette carni non puo' che avvenire
sulla base delle informazioni gia' presenti nella etichetta
originaria, informazioni che vanno, qualora necessario, riformulate
secondo le modalita' contenute nel decreto ministeriale 30 agosto
2000 e le indicazione della presente circolare.
Copia dei disciplinari approvati all'estero va presentata al
Ministero delle politiche agricole e forestali affinche' la piu'
volte menzionata Commissione ministeriale, possa verificare,
nell'ambito dell'esame del disciplinare relativo al segmento di
operativita' svolta nel nostro Paese, la completa integrazione tra i
due disciplinari in materia di rintracciabilita' e di veridicita'
delle informazioni da riportare in etichetta. Dopo l'approvazione di
un disciplinare di questo tipo (che fa riferimento ad altro
disciplinare), qualsiasi ulteriore inserimento o sostituzione di
organizzazione fornitrice deve essere preventivamente comunicato al
MIPAF e, qualora trattasi di fornitore estero, deve essere inviata
copia della documentazione, prevista all'art. 5 del decreto
ministeriale 30 agosto 2000, debitamente tradotta in lingua italiana.
Piano autocontrollo.
Il piano di autocontrollo, esercitato dall'organizzazione di
etichettatura, dovra' essere redatto con le stesse caratteristiche
sostanziali e formali descritte per il piano dei controlli da
predisporre da parte degli organismi indipendenti cosi' come indicato
alla successiva lettera E).
Le organizzazioni che dispongono gia' di un disciplinare approvato,
qualora non abbiano ancora provveduto, devono rimodulare i piani
medesimi alle stesse indicazioni ed inviare la relativa
documentazione al MIPAF entro il 31 dicembre 2001.
E) Organismi indipendenti di controlli.
Autorizzazioni.
La conformita' ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011,
degli organismi indipendenti designati ai controlli concernenti
l'etichettatura delle carni bovine, ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale 30 agosto 2000, viene accertata secondo le
seguenti modalita':
1) Per organismi indipendenti di controllo, accreditati SINCERT o
gia' autorizzati MIPAF in altri settori agro-alimentari, deve essere
presentata la documentazione relativa a:
piano dei controlli dettagliato e sottoscritto (allegato
lettera B, punti 2.1 e 2.5);
personale idoneo agli specifici controlli (allegato lettera B,
punto 2.3);
procedura di controllo (allegato lettera B, punto 2.4);
laboratori di prova in strutture proprie o in strutture esterne
abilitati alle specifiche analisi (allegato lettera B, punto 2.6);
manuale di qualita'; programma di formazione ed addestramento
personale per gli specifici controlli (allegato lettera B, punto
2.8);
mantenimento accreditamento SINCERT attraverso
autocertificazione annuale (31 dicembre di ogni anno).
2) Per organismi indipendenti di controllo, non accreditati SINCERT
ne' autorizzati MIPAF, deve essere presentata la documentazione
relativa a:
piano dei controlli dettagliato e sottoscritto;
requisiti per valutare l'esistenza di conformita' alla norma EN
45011 (allegato lettera B).
Piano dei controlli.
Al fine di organizzare e consentire una corretta attivita' di
vigilanza sia sull'organizzazione di etichettatura che sull'organismo
indipendente dei controlli, e' necessario che:
il piano dei controlli sia predisposto e sottoscritto
dall'organismo indipendente, a prescindere dall'attivita' garantita
dall'organizzazione come autocontrollo;
siano evitate descrizioni generiche nella redazione di tale
documento;
il documento in questione indichi, preferibilmente sotto forma di
quadri sinottici, per ciascun segmento di filiera:
a) l'attivita' di base;
b) i punti critici;
c) le modalita' operative;
d) il tipo di controllo;
e) la frequenza;
f) la gestione delle non conformita'.
Gli organismi indipendenti di controllo il cui disciplinare di
riferimento e' in corso d'esame, devono rimodulare nel senso sopra
descritto, ove necessario, il piano dei controlli. I medesimi
organismi gia' autorizzati, qualora non abbiano ancora provveduto,
devono riformulare detti piani adeguandoli alle stesse indicazioni,
ed inviare la relativa documentazione al MIPAF entro il 31 dicembre
2001.
Roma, 15 ottobre 2001
Il direttore generale reggente
per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del
consumatore - Dipartimento della
qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi:
Ambrosio
Allegato
PROCEDURE E CRITERI PER L'ESAME DEI DISCIPLINARI
A. Esame dei disciplinari:
1. La domanda dell'operatore o organizzazione che intende
etichettare la carne bovina per essere trasmessa alla Commissione per
il previsto parere deve almeno contenere i seguenti documenti o
indicazioni:
a) relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si
evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' e
il volume stimato;
b) disciplinare come previsto all'art. 10 del decreto
ministeriale 30 agosto 2000;
c) indicazione dell'organismo indipendente designato ai
controlli e piano dei controlli redatto e sottoscritto dall'organismo
stesso;
d) relazione sulla struttura organizzativa dell'organismo
indipendente designato ai controlli dalla quale si evinca, tra
l'altro, di possedere i requisiti organizzativi, procedurali,
gestionali e tecnici stabiliti dalla norma EN 45011.
2. Le domande sottoposte alla Commissione sono esaminate sulla
base dell'ordine di protocollo ministeriale;
3. I disciplinari presentati dagli operatori o dalle
organizzazioni debbono essere redatti in modo chiaro e organico e
prevedere essenzialmente:
a) le informazioni obbligatorie e facoltative da riportare
sull'etichetta;
b) le misure di garanzia della veridicita' delle informazioni e
del sistema di autocontrollo applicato dalla produzione alla vendita;
c) il piano dei controlli da effettuarsi ad opera
dell'organismo indipendente designato;
d) i criteri per garantire un nesso tra la carne e l'animale di
provenienza;
e) le misure da adottare per il mancato rispetto del
disciplinare;
f) le caratteristiche del logo e le modalita' della sua
apposizione sulle carni.
4. L'etichetta deve conformarsi come documento di informazione ai
consumatori e non come certificazione. Le informazioni devono essere
riportate nella forma esplicita prevista dal decreto ministeriale 30
agosto 2000, art. 12. Per le altre informazioni aggiuntive anch'esse
debbono essere riportate in forma chiara e univoca evitando termini
generici del tipo "tradizionale", "classico",
"naturale", ecc.
B. Requisiti e procedure per la verifica di conformita' da
effettuare, ai fini dell'etichettatura delle carni degli organismi
indipendenti designati ai controlli da parte delle organizzazioni di
etichettatura, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30
agosto 2000:
1. La segnalazione, da parte dell'organizzazione di
etichettatura, dell'organismo terzo indipendente incaricato dei
controlli deve essere corredata:
1.1. dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede
legale dell'organismo privato;
1.2. dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo
privato proposto e, inoltre, in relazione allo stesso:
da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla
competente CCIAA, in corso di validita';
da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione
dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;
da un organigramma della struttura organizzativa, integrato
dall'organico aggiornato alla data della richiesta;
da uno schema che illustri le diverse responsabilita'
nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni
previste;
da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per
il proprio sostegno finanziario;
dalla documentazione relativa alla conformita' rispetto a
tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente
regolamento;
1.3. da un documento che illustri le procedure di verifica di
conformita' al disciplinare di etichettatura delle carni bovine
elaborate in modo che da esso derivino con separata chiarezza
quantomeno i seguenti presupposti attuativi:
a) l'insieme delle misure di controllo e di prova;
b) l'insieme dei certificati, attestanti la conformita'.
2. Un organismo privato deve documentare in ogni caso il possesso
dei seguenti requisiti:
2.1. avere forma giuridica certa e documentata;
2.2. disporre di un consiglio direttivo costituito in modo da
salvaguardare l'imparzialita' decisionale autonoma rispetto alla
attivita' di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle
attestazioni di conformita' previste dal disciplinare; in proposito,
il consiglio direttivo deve esercitare poteri esplicitamente elencati
nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della
attivita' di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei
relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per
questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni
finalizzate alla relativa revisione;
2.3. disporre di personale idoneo specificatamente addetto ai
controlli, sotto la supervisione di un dirigente responsabile di
tutte le operazioni all'attivita' di controllo e di accertamento
della conformita' esclusivamente nei confronti del consiglio
direttivo; in proposito, il personale:
a) non deve svolgere attivita' di consulenza
tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente
presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema
di controllo e di accertamento della conformita' per soggetti si
intendono le singole imprese;
b) deve essere competente per le funzioni assegnategli sulla
base di specifici curricula;
c) deve operare in base ad un preciso mansionario,
esplicitato in relazione agli schemi depositati;
d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni
ricevute e formalizzate con procedura documentata;
e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali
di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito
degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo,
attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attivita'
operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti
interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui
alla precedente lettera a);
2.4. disponga di una struttura organizzativa che:
a) definisca chiaramente le responsabilita' ed i collegamenti
con le diverse funzioni;
b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di
autonomi mezzi finanziari;
c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri
sistemi di controllo e di accertamento della conformita', con
specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;
d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato
giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque
impiegato;
e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di
conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e
comprensivo della registrazione di ogni documento discendente
dall'attivita' di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal
disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo,
l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;
2.5. disporre di procedure di controllo, di verifica, di
accertamento finalizzate al corretto uso dell'etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carne che:
a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal
disciplinare;
b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese
ad assicurare che le carni siano continuativamente conformi a quanto
riportato in etichetta;
c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attivita' di
controllo, verifica e prova;
d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle
condizioni che accertano la non conformita' ai fini
dell'etichettatura e delle corrispondenti conseguenze;
e) siano sistematicamente documentate e registrate;
2.6. operare con strutture proprie di prova o di ispezione che
assicurino la conformita' ai requisiti esposti dalla norma UNI CEI
45001 (laboratori di prova); in caso di strutture esterne, queste
debbono assicurare sempre la conformita' ai requisiti di cui alle
norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002
(valutazione laboratori di prova), documentata da specifici
contratti;
2.7. assicurare, nell'ambito delle proprie procedure, i
requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti
fatte salve le esigenze conoscitive delle autorita' preposte ai
controlli;
2.8. disporre di un proprio manuale della qualita'; nel caso in
cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito
dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della
adozione del manuale stesso, dovra' comunque essere fornito il
programma di addestramento del personale e quello relativo
all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso;
2.9. operare la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e
dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di
controllo;
2.10. assicurare l'accesso alle procedure di controllo e di
accertamento della conformita' a tutti i soggetti interessati al
processo produttivo previsto dal disciplinare;
2.11. disporre di procedure per l'accoglimento dei reclami
contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo
tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:
a) non abbiano rapporti diretti ne' con la struttura
organizzativa ne' con i soggetti interessati al sistema di controllo;
b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;
2.12. aver allestito un piano di verifiche interne e di riesami
periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno)
della conformita' dei propri standards e requisiti operativi,
affidato ad un proprio responsabile della qualita' e documentatamente
disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono
al sistema di controllo;
2.13. disporre di un sistema di verifiche dell'uso
dell'etichettatura delle carni bovine documentatamente finalizzati
all'accertamento della conformita' o di abusi e, comunque, di non
conformita' rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga,
altresi', di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni
correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal
disciplinare stesso;
2.14. disporre di propria procedura e di conseguente
documentazione in relazione alla attivita' di:
a) eventuale apposizione del contrassegno di conformita' al
disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni
e simili;
b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di
tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attivita' di
controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;
2.15. assicurare ai propri ordinamenti e procedure l'automatico
recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le
modalita' per la relativa attuazione.
3. Inoltre, ai fini della valutazione di conformita' l'organismo
privato deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente,
una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'Autorita'
nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di
accertamento di non conformita', di adozione di misure correttive e
di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal
disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che
verranno adottate.
4. Uno stesso organismo puo' essere autorizzato al controllo di
piu' organizzazioni che etichettano carni bovine a condizione che:
a) vengano allestite e documentate distinte procedure di
controllo e di certificazione per ogni singolo disciplinare;
b) venga prodotta per ogni organizzazione che etichetta carni
bovine tutta la documentazione prevista dal presente rego-lamento.
5. L'organizzazione che etichetta carni bovine puo' avvalersi di
un solo organismo privato.
6. La non conformita' anche ad uno solo dei requisiti richiesti.
In tal caso l'operazione di etichettatura e' sospesa fino
all'autorizzazione di un nuovo organismo privato segnalato
dall'organizzazione di etichettatura.