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IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e
successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta
e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/138/CE che
istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunita' per
la febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/141/CE, relativa
all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre
catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in
Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo da parte della
Comunita';
Vista la decisione della Commissione europea approvata nel corso
del comitato veterinario permanente del 4 aprile 2001 relativa
all'acquisto da parte della comunita' del vaccino contro la febbre
catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;
Vista la decisione 90/424 del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa a talune spese nel settore veterinario;
Considerato che, a partire dal mese di agosto 2000 si sono
verificati oltre 6000 focolai di febbre catarrale degli ovini nella
regione Sardegna, nonche' in Calabria localizzati nelle province di
Reggio Calabria, Cosenza e Crotone e in Sicilia limitatamente alle
provincie di Palermo, Trapani e Agrigento;
Considerato che la malattia, trasmessa da insetti vettori del
genere Culicoides, colpisce tutti i ruminanti sia domestici che
selvatici e che si manifesta in forma conclamata negli ovini, mentre
i bovini fungono da serbatoi del virus essendo quindi in grado di
trasmettere il virus agli insetti vettori;
Tenuto conto che la diffusione dell'infezione e' influenzata dalle
condizioni climatiche e dalla densita' delle popolazioni dei
Culicoidi, presenti anche in aree attualmente non interessate dalla
malattia, e che l'infezione quindi potrebbe non solo diffondersi
nelle regioni gia' interessate dalla precedente epidemia ma anche
estendersi in altre regioni italiane attualmente indenni;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione dell'infezione e che
la profilassi vaccinale e' uno degli strumenti piu' efficaci per
evitare il verificarsi di una epidemia su larga scala;
Ritenuto necessario integrare le misure di profilassi diretta, con
la profilassi vaccinale;
Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 24 aprile 2001;
Ordina:
Art. 1.
1. E' reso obbligatorio un programma di controllo della febbre
catarrale degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti
i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle provincie di
cui all'allegato I.
2. Per l'attuazione del piano di vaccinazione di cui al comma 1, e'
utilizzato il vaccino vivo attenuato, prodotto dal Veterinary
Institute di Oonderstepoot, Sud Africa, messo a disposizione
dall'Unione europea.
Art. 2.
1. Le operazioni di immunizzazione degli animali devono essere
svolte dai servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali,
tuttavia, le regioni interessate possono, a proprio carico, fare
ricorso anche a veterinari convenzionati, che comunque devono operare
sotto la responsabilita' dei veterinari ufficiali.
2. Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire
la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo
al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni
di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a
carico del proprietario o del detentore degli animali.
Art. 3.
1. Il vaccino di cui all'art. 1 viene distribuito dal Centro di
referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo.
2. Il periodo entro il quale la campagna vaccinale deve essere
conclusa, le modalita' di distribuzione ed inoculazione del vaccino,
il sistema per la verifica e il controllo delle fasi della
vaccinazione, la modulistica di rendicontazione, ai fini sia della
valutazione dell'andamento delle campagne di vaccinazione sia ai fini
del resoconto ai competenti organismi della Commissione europea, sono
stabilite dalla Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria
dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della sanita',
con successivo atto dirigenziale.
3. Il Ministero della sanita' qualora lo ritenga necessario puo'
verificare, anche attraverso delle ispezioni non programmate in loco,
lo stato di avanzamento e le modalita' di esecuzione delle operazioni
di vaccinazione.
Art. 4.
1. Con decreto dirigenziale della Direzione generale della sanita'
pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione del
Ministero della sanita', anche in attuazione di decisioni
comunitarie, l'allegato alla presente ordinanza, viene modificato o
sostituito, sulla base della valutazione della situazione
epidemiologica riscontrata, assicurandone la diramazione.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alle persone e dei
beni culturali, registro n. 2, foglio n. 97
Allegato I
Regioni:
Sardegna;
Calabria;
Basilicata.
Province:
Salerno;
Palermo;
Trapani;
Agrigento.