MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2001
Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22
dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)" e in
particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 426, recante
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.
2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999,
n. 458 "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE)
n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva";
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare
l'art. 10 istitutivo dell'Ispettorato centrale repressione frodi per
l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione dei
controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458;
Decreta:

Art. 1.
Competenza
1. Ai controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, provvede
l'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato
Ispettorato.
2. Ai fini dell'attivita' di controllo di cui al comma 1
l'Ispettorato puo' avvalersi anche dell'Agecontrol S.p.a. secondo le
modalita' operative oggetto di specifico programma del Ministero
delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.
Modalita' dei controlli
1. Per l'adempimento dei controlli di cui all'art. 1 copia dei
provvedimenti di riconoscimento delle imprese di confezionamento di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1999, n. 458, rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998,
e' trasmessa all'Ispettorato all'atto del loro rilascio.
2. I controlli di cui all'art. 1 sono svolti dal sondaggio, e
comunque almeno una volta ogni dodici mesi, presso le imprese di
confezionamento riconosciute al fine di accertare la corrispondenza
tra la designazione dell'origine degli oli di oliva vergini
introdotti ed usciti dagli stabilimenti.
3. I controlli presso le imprese di confezionamento sono
finalizzati anche alla verifica della conservazione dei requisiti e
condizioni previsti ai fini del rilascio del provvedimento di
riconoscimento nonche' dell'adozione delle procedure di controllo che
consentano di garantire l'identificazione del lotto di cui si intende
dichiarare l'origine durante le diverse fasi della produzione e della
commercializzazione del prodotto condizionato. E' verificata,
altresi', la separazione fisica del prodotto recante una designazione
dell'origine dalle altre produzioni durante le fasi del processo
produttivo e durante l'immagazzinamento.
4. Attraverso l'esame della documentazione detenuta presso le
imprese di confezionamento riconosciute sono verificati:
a) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio
extravergine e vergine di oliva introdotti nello stabilimento e
depositi delle imprese di confezionamento, destinati ad essere
confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine di
cui al regolamento (CE) n. 2815/98;
b) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio
extravergine e vergine di oliva utilizzati per la composizione delle
miscele e destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la
designazione dell'origine;
c) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva
confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la designazione
dell'origine;
d) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva
confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la menzione
"selezione di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali
superiore al (75%) in ... (designazione dell'origine)", di cui
all'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2815/98;
e) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva di cui
alle lettere a), b), c) e d) giacenti nello stabilimento e depositi
dell'impresa di confezionamento.

Art. 3.
Controlli a sondaggio e documenti di accompagnamento
1. I controlli di cui al presente decreto sono estesi, a sondaggio,
ai fornitori delle partite di oli extra vergini e oli di oliva
vergini sfusi destinati ad essere confezionati con l'indicazione
dell'origine e ai relativi destinatari.
2. I documenti che accompagnano gli oli di cui al presente decreto
indicano la tipologia, l'origine e la quantita' di olio, la data, il
nominativo e l'indirizzo dello speditore e del destinatario.

Art. 4.
Registri e comunicazioni
1. Le imprese di confezionamento riconosciute ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999,
n. 458, tengono, per ogni stabilimento o deposito, un registro di
carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato 1, in cui
verranno annotate, per ogni tipo di olio introdotto ed uscito di cui
si intende dichiarare l'origine, i movimenti e le rispettive
provenienze e destinazioni degli oli sia confezionati che sfusi. Al
carico del registro devono essere annotati la data, la provenienza,
gli estremi del documento di accompagnamento del prodotto e, per ogni
tipo di olio ottenuto attraverso tagli, la percentuale dei
componenti; allo scarico, per ogni tipo di olio movimentato, la data
di uscita, il documento emesso, la quantita' e il tipo di olio. Tale
registro deve essere costituito da:
a) non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da
schede contabili mobili;
b) non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o
con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna.
2. In ogni caso, i fogli sono preventivamente numerati e, prima
dell'uso, vidimati dell'ufficio dell'Ispettorato competente per
territorio in cui ha sede la ditta.
3. Le annotazioni sui registri tenuti manualmente o con il sistema
meccanizzato devono essere effettuate entro il terzo giorno
lavorativo successivo a quello in cui le relative operazioni si sono
verificate, a condizione che le entrate e le uscite, nonche' le altre
operazioni soggette a registrazione, possono essere controllate in
qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
4. Le strutture commerciali operanti in contabilita' unificata
esterne allo stabilimento sono considerate depositi.
5. Ai fini dei controlli per l'identificazione del prodotto, sui
recipienti che contengono oli con indicazioni di origine destinati
per essere venduti come tali, devono essere riportate chiare
indicazioni circa la denominazione dell'olio, la quantita' e
l'indicazione di origine.
6. Le imprese di confezionamento di cui al comma 1, entro il 10
gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno,
inviano all'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio un
riepilogo, riferito al trimestre precedente e conforme agli allegati
2 e 3 al presente decreto, delle registrazioni dei quantitativi di
oli acquistati, confezionati, venduti e giacenti.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli
adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Allegato 1
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Allegato 2
Parte 1
Parte2