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IL
MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 20 della
legge 16 aprile 1987, n.
183;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Vista la direttiva 89/398/CEE recepita
con il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111;
Vista la direttiva 99/41/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato I
sostituito dall'allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Allegato I
a) Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare per i quali sono previste
disposizioni particolari che
saranno oggetto di specifici decreti
ministeriali;
1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
2) Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini;
3) Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
del peso;
4) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
5) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare,
soprattutto per gli sportivi;
b) Categorie di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare per i quali possono essere
previste disposizioni
specifiche:
6) Alimenti destinati a persone che soffrono
di un metabolismo
glucidico perturbato (diabete).