Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7
aprile 2000
Rettifica G.U. n. 132 del 8 giugno
2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';
Vista la direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;
Vista la decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, e successive modifiche;
Vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonche' abrogazione della decisione 88/192/CEE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui agli allegati
al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si
intende per:
a) prodotti: i prodotti di origine animale di cui agli allegati
al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, inclusi i
sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato,
nonche' i prodotti vegetali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b);
b)
controllo documentale: la verifica dei certificati o documenti veterinari o di
altri documenti di accompagnamento della partita;
c) controllo d'identita':
la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o
documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e
il prodotto;
d) controllo materiale: il controllo del prodotto stesso che
comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonche'
prelievi di campioni e prove di laboratorio;
e) interessato al carico:
qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformita' delle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, ha la
responsabilita' dello svolgimento delle varie fasi, nelle quali la partita puo'
trovarsi, previste dal citato regolamento nonche' il rappresentante di cui
all'articolo 5 dello stesso regolamento, che assume tale responsabilita' per
quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dal presente
decreto;
f) partita: una quantita' di prodotti della stessa natura, oggetto
degli stessi certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla
legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e
proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di esso;
g) posto
d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della
sanita' riconosciuto dalla Comunita' europea per l'esecuzione dei controlli
veterinari sui prodotti di cui alla lettera a) provenienti da Paesi terzi;
h)
importazione: la messa in libera pratica dei prodotti nonche' l'intenzione di
messa in libera pratica dei prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento
(CEE) n. 2913/92;
i) destinazione doganale: la destinazione doganale di cui
all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
l) condizioni
previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla
normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme,
dalla normativa nazionale;
m) veterinario ufficiale: il veterinario in
servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;
n) autorita' competente: il
Ministero della sanita'.
Art. 3.
Adempimenti preliminari
1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo possono essere introdotte nei territori di cui all'allegato I solo attraverso i posti d'ispezione frontalieri per essere sottoposte a controllo veterinario.
2. Per i fini di cui al comma 1, l'interessato al carico deve fornire
anticipatamente, al posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti
saranno presentati le necessarie informazioni, alternativamente, mediante:
a)
compilazione, nelle parti a lui riservate, e consegna del certificato di cui
all'articolo 5, comma 1;
b) descrizione dettagliata della partita, anche per
i prodotti di cui all'articolo 9 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b),
da fornire per iscritto o attraverso supporto informatico.
3. Chiunque, su richiesta del veterinario ufficiale e' tenuto ad esibire i manifesti di bordo delle navi e degli aerei anche al fine della verifica della concordanza con le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 2.
4. Le autorita' doganali nella cui competenza territoriale ricade geograficamente il posto d'ispezione frontaliero ammettono la destinazione doganale delle partite in conformita' alle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 4.
Controlli del veterinario ufficiale
1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale.
2. Il veterinario ufficiale:
a) sulla base delle informazioni ricevute ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, consulta:
1) per ciascuna
partita, quelle informatizzate ai sensi dell'allegato I della decisione
92/438/CEE;
2) per le partite destinate ad essere
importate in uno dei territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla
banca dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione
dell'allegato II della decisione 92/438/CEE;
b) provvede alle operazioni
necessarie alla gestione delle banche dati previste dalla decisione
92/438/CEE.
3. Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione
frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di
accertare:
a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti
veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), corrispondono a quelle
preventivamente comunicate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
b) nel caso di
importazione, se le informazioni contenute nei certificati o documenti
veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie sanitarie.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario
ufficiale esegue;
a) il controllo d'identita' di ciascuna partita al fine di
accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi
certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i prodotti sfusi di
cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, il controllo d'identita'
comprende:
1) nel caso di prodotti di origine animale in
container, la verifica dell'integrita' dei sigilli apposti dal veterinario
ufficiale o altra autorita' competente, nel caso in cui l'apposizione sia
richiesta dalla normativa comunitaria e della corrispondenza delle menzioni
riportate a quelle figuranti sul documento o sul certificato di
accompagnamento;
2) negli altri
casi:
a) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della
presenza e della conformita' delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei
marchi di salubrita' che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con
quelli del certificato o del documento;
b) per i prodotti
imballati o confezionati, oltre a quanto previsto alla lettera a), il controllo
dell'etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria;
b) il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato conformemente ai
criteri di cui all'allegato III, al fine di:
1) verificare
che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria
specifica o, in sua assenza, da quella nazionale, e siano in condizioni idonee
ad essere usati per gli scopi specificati nel certificato o documento di
accompagnamento;
2) procedere, secondo le frequenze
stabilite in sede comunitaria:
a) alle analisi di
laboratorio da effettuarsi sul posto;
b) ai prescritti
prelievi dei campioni ufficiali da far analizzare al piu' presto.
Art. 5.
Certificazione attestante il controllo
1. Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato B alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta i risultati;
2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare la partita:
a)
finche' essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il certificato
deve fare riferimento al documento doganale;
b) in caso di importazione, fino
al primo stabilimento o al primo centro od organismo di destinazione, come
definiti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
3. Quando la partita viene frazionata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte utilizzando per le parti occorrenti, copie conformi del certificato.
Art. 6.
Posti di ispezione frontalieri
1. I posti d'ispezione frontalieri devono:
a) essere situati nelle
immediate vicinanze del punto di entrata in uno dei territori elencati
nell'allegato I e in una zona designata dalle autorita' doganali conformemente
all'articolo 38, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento
(CEE) n. 2913/92. Tuttavia, se vincoli di natura geografica, quali banchina di
scarico o valichi, lo rendono necessario, in sede comunitaria puo' essere
autorizzata la collocazione di un posto d'ispezione frontaliero ad una distanza
maggiore e, in caso di trasporto per ferrovia, nella piu' vicina stazione
designata dal Ministero della sanita';
b) essere diretti da un veterinario
responsabile dei controlli, che puo' farsi assistere da personale ausiliario
appositamente formato. Il veterinario cura l'aggiornamento della banca dati di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 92/438/CEE.
2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti puo' essere modificato con procedura comunitaria, con l'aggiunta di nuovi posti d'ispezione frontalieri, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste nell'allegato II, oppure con la soppressione di quelli elencati, previo accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste nello stesso allegato;
3. Ferma restando la procedura comunitaria di cui al comma 2, il Ministero della sanita' sospende il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nazionali per gravi motivi, informando, con le relative motivazioni, la Commissione europea e gli altri Stati membri. Il reinserimento nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero sospeso avviene con procedura comunitaria.
4. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri esistenti sull'intero territorio comunitario, che comprende anche quelli oggetto di sospensione temporanea, viene redatto e pubblicato a cura della Commissione europea.
Art. 7.
Condizioni per l'importazione
1. Ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori
elencati nell'allegato I deve essere:
a) accompagnata dagli originali dei
certificati, dei documenti veterinari o degli altri documenti prescritti dalla
legislazione veterinaria, che devono essere conservati, per almeno tre anni,
presso il posto d'ispezione frontaliero;
b) sottoposta al controllo
d'identita' e al controllo materiale di cui all'articolo 4, comma 4, salvo i
casi di riduzione della frequenza dei controlli materiali di cui all'articolo
10.
2. Se la partita soddisfa le condizioni previste per l'importazione, il
veterinario ufficiale:
a) consegna all'interessato al carico copia
autenticata dei certificati o documenti originali di cui al comma 1, lettera
a);
b) rilascia il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, attestante la
conformita' della partita stessa a dette condizioni, che costituisce altresi'
prova ai fini di cui al comma 3;
3. Le autorita' doganali ammettono all'importazione le partite di prodotti
soltanto qualora sia stata fornita la prova che:
a) i controlli veterinari
siano stati effettuati con esito favorevole;
b) sia stato rilasciato il
certificato di cui all'articolo 5, comma 1;
c) siano state pagate, ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le spese per i controlli
veterinari effettuati dal posto d'ispezione frontaliero nonche' quelle ulteriori
comunque connesse alle misure o ai provvedimenti sanitari adottati dal posto
d'ispezione frontaliero.
4. Ai prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, ammessi all'importazione ai sensi del comma 3, si applicano, in materia di scambi, le relative discipline.
Art. 8.
Prescrizioni per prodotti particolari
1. Il posto d'ispezione frontaliero presso cui i prodotti vengono introdotti
nel territorio comunitario trasmette all'autorita' competente del luogo di loro
effettiva destinazione specifiche informazioni tramite la rete ANIMO,
qualora:
a) i prodotti siano destinati al territorio nazionale o ad un altro
Stato membro ovvero ad una parte di essi cui siano state riconosciute esigenze
specifiche nel quadro della normativa comunitaria;
b) siano stati effettuati
prelievi di campioni ma, al momento della partenza del mezzo di trasporto dal
posto d'ispezione frontaliero, i risultati non siano conosciuti;
c) si
tratti, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, di importazioni
autorizzate a fini particolari;
2. Se i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono destinati ad un
altro Stato membro, il posto d'ispezione frontaliero presso il quale vengono
introdotti deve:
a) effettuare i controlli documentali, d'identita' e
materiali di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, per verificare, in particolare, la
loro conformita' alle norme comunitarie applicabili allo Stato membro di
destinazione o parte di esso. Tuttavia le carni di selvaggina di pelo, importata
con la pelle, sono sottoposte a un controllo d'identita' o materiale, con
esclusione del controllo di salubrita' e della ricerca di residui di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, da effettuare, conformemente a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607,
nello stabilimento di destinazione in cui tali carni devono essere trasportate
sotto sorveglianza doganale secondo la procedura prevista al comma 3, lettera
a), in abbinamento con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1; in
funzione del risultato dei controlli effettuati nello stabilimento di
destinazione, che deve essere comunicato al posto d'ispezione frontaliero di
entrata, quest'ultimo applichera' quanto previsto all'articolo 22;
b)
adottare, in collaborazione con l'autorita' doganale, tutte le misure necessarie
a garantire che i prodotti giungano nel previsto Stato membro di destinazione,
con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.
3. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza
dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione fino allo stabilimento di
destinazione, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
a) il trasporto
fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario,
in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della
partenza dal posto d'ispezione frontaliero. I prodotti di cui al comma 1,
lettera c), devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di
destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dal regolamento (CEE) n.
2454/93, con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che deve recare
indicazione della destinazione autorizzata, compresa, se del caso, la natura
della trasformazione prevista;
b) il veterinario ufficiale deve informare,
per il tramite della rete ANIMO, il servizio veterinario competente sullo
stabilimento di destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del
luogo di sua destinazione;
c) nello stabilimento di destinazione i prodotti
devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa
comunitaria;
d) il servizio veterinario competente sullo stabilimento di
destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I al decreto
legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, quello competente sul deposito intermedio,
informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione dei prodotti
ovvero dal responsabile del deposito intermedio, deve:
1)
notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione
l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici
giorni;
2) procedere a controlli regolari per verificare,
in particolare attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti
nello stabilimento di destinazione.
4. Il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea, per la relativa pubblicazione, l'elenco degli stabilimenti di destinazione per i prodotti di cui al comma 3.
Art. 9.
Trasbordi e scarico di prodotti
1. Le partite giunte in un posto d'ispezione frontaliero ma che sono
destinate ad essere importate in uno dei territori elencati nell'allegato I
attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato nel medesimo
territorio o, eventualmente, nel territorio di un altro Statomembro, sono
sottoposte, limitatamente ai casi di trasporto per via marittima o aerea, a un
controllo d'identita' e materiale nel posto d'ispezione frontaliero di
destinazione. Presso il primo posto d'ispezione frontaliero si applicano le
seguenti procedure:
a) se la partita e' trasbordata da un aereo a un altro o
da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o
aeroporto, o direttamente o previo scarico sulla banchina o sul terminale per un
tempo inferiore al periodo minimo stabilito in sede comunitaria, l'interessato
al carico deve informarne il veterinario ufficiale del posto d'ispezione
frontaliero che per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali,
puo' effettuare un controllo documentale dei prodotti basandosi sul certificato
o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale
che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli
stessi;
b) negli altri casi di scarico, la partita deve
essere:
1) immagazzinata, per un periodo massimo e minimo
e alle condizioni stabilite in sede comunitaria, con oneri a carico
dell'interessato al carico o del suo rappresentante, sotto la vigilanza del
posto d'ispezione frontaliero nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in
attesa dell'inoltro, per via marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione
frontaliero;
2) sottoposta al controllo dei documenti di
cui alla lettera a);
3) sottoposta, fatto salvo l'articolo
19, comma 1, lettera c), a controlli d'identita' e materiale in caso di rischio
per la salute umana o degli animali.
Art. 10.
Riduzione della frequenza dei controlli
1. I posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli materiali sui
prodotti con le frequenze ridotte stabilite, anche su motivata richiesta degli
Stati membri, dalla Commissione europea in presenza dei seguenti
pressupposti:
a) la provenienza dei prodotti da Paesi terzi, o parte di essi,
che offrono garanzie sanitarie soddisfacenti in materia di controllo all'origine
dei prodotti destinati all'importazione nel territorio comunitario;
b) la
provenienza dei prodotti da stabilimenti compresi o nell'elenco elaborato dalla
Commissione europea ovvero in quelli provvisori di cui alla decisione
95/408/CE;
c) l'avvenuta adozione dei certificati d'importazione relativi
agli specifici prodotti.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli con la frequenza ridotta negoziata in base a un accordo di equivalenza veterinaria concluso tra la Comunita' europea e un Paese terzo su base di reciprocita'.
Art. 11.
T r a n s i t i
1. Il veterinario ufficiale autorizza il transito di partite provenienti da
un Paese terzo e dirette verso un altro Paese terzo, anche per conto di tutti
gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che:
a) le
partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto
d'introduzione nel territorio dell'Unione e siano destinati ad un altro Paese
terzo. E' consentito derogare a tale ultima condizione nel caso in cui una
partita sia trasbordata conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a),
all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di
essere rispedita, senza alcun'altra sosta, nei territori elencati nell'allegato
I, secondo criteri generali stabiliti in sede comunitaria;
b) il transito sia
stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale presso il quale la
partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato
I;
c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per iscritto
al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di riprendere possesso della
partita ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e
3, qualora i prodotti vengano respinti;
2. L'autorizzazione al transito di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) la partita presentata in regime di transito
al posto d'ispezione frontaliero deve:
1) essere
accompagnata dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, comma l, lettera
a) e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;
2) essere
sottoposta al controllo documentale e al controllo d'identita'. Nel caso di
trasporto per via marittima o aerea, fatti salvi i casi di rischio per la salute
umana o degli animali ovvero di sospetto d'irregolarita', che comportano
l'esecuzione di controlli materiali complementari, il veterinario ufficiale puo'
non effettuare il controllo documentale e d'identita' se la
partita:
a) non viene scaricata; in tal caso, fatto salvo
l'articolo 19, il controllo documentale si limita all'esame del registro di
bordo della nave o dell'aereo;
b) e' trasbordata,
conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a);
3) se
trattasi di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada,
per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili:
a) essere
inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal
regolamento (CEE) n. 2913/92, al punto di uscita dalla Comunita' europea,
accompagnata dai documenti di cui al punto 1) e dal certificato di cui
all'articolo 5, comma 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero
attraverso il quale la partita stessa uscira' dalla Comunita'
europea;
b) essere trasportata, senza rottura o
frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di
introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale del citato posto
d'ispezione e senza manipolazione durante il trasporto;
c)
uscire dalla Comunita' europea attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro
un termine massimo di trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione
frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura
comunitaria per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente
motivata;
b) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto deve informare il
veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita della partita
per il tramite della rete ANIMO;
c) il veterinario ufficiale del posto
d'ispezione frontaliero di uscita deve attestare nel certificato di cui
all'articolo 5, comma 1, che la partita ha lasciato il territorio della
Comunita' europea e inviare copia di detto certificato al posto d'ispezione
frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora quest'ultimo
posto d'ispezione frontaliero non sia stato informato dell'uscita dei prodotti
dalla Comunita' europea entro il termine previsto alla lettera a), punto 3),
lettera c), ne informa la competente autorita' doganale che procede ad ogni
indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.
3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
Art. 12.
Introduzione in deposito franco, deposito
doganale e zona franca
1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una
zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle
disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/1992, possono esservi ammesse
soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente
se:
a) la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica
in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra destinazione finale da
precisare;
b) i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per
l'importazione.
2. In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto e' considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.
3. Le partite di cui al comma 1 devono essere:
a) sottoposte, presso il
posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentale,
d'identita' e materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le
condizioni d'importazione; salvo in caso di sospetto che esistano rischi per la
salute umana e degli animali, il controllo materiale non e' richiesto qualora
dal controllo documentale risulti che i prodotti in questione non soddisfano i
requisiti comunitari;
b) accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), e, se necessario, a tali documenti devono essere allegate
le traduzioni autenticate.
4. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale redige il certificato di cui all'art. 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorita' doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale. Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica.
5. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene
accertato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario
ufficiale redige comunque il certificato di cui all'articolo 5, comma 1,
abbinato ai documenti doganali e sottopone i prodotti a vincolo sanitario; le
autorita' doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano
l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un
deposito doganale, solo se, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, sussistono
i seguenti requisiti:
a) i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto
di divieto di esportazione verso il territorio comunitario;
b) i depositi
delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono riconosciuti dal
Ministero della sanita' ai fini del magazzinaggio dei prodotti ai sensi del
comma 6; le spese relative alla procedura di riconoscimento dei depositi sono a
carico del richiedente e determinate, sulla base del costo effettivo del
servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Con provvedimento del Ministero della sanita', entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
vigilanza dei depositi di cui al comma 5, nonche' la procedura per il loro
riconoscimento; tali depositi, al fine di detto riconoscimento, devono comunque
soddisfare le seguenti condizioni:
a) avere aree recintate i cui punti di
entrata e di uscita sono costantemente controllati dal responsabile del
deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve
essere recintata e costantemente controllata dall'autorita' doganale;
b)
essere conformi ai requisiti di riconoscimento stabiliti dalla legislazione
comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui
trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione
nazionale;
c) disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in
entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantita'
dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario, da
conservare per almeno tre anni;
d) disporre di locali di immagazzinamento e,
se del caso, di refrigerazione separati per i prodotti non conformi alla
normativa veterinaria. Per i depositi esistenti, e' tuttavia consentito
autorizzare l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale
qualora i prodotti non conformi alla normativa comunitaria siano depositati in
un recinto chiuso a chiave;
e) disporre di locali riservati al personale che
effettua i controlli veterinari.
7. Le autorita' doganali e veterinarie, per quanto di rispettiva competenza,
verificano:
a) la permanenza nei depositi dei requisiti necessari al
riconoscimento;
b) che i prodotti che non soddisfano i requisiti veterinari
comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti
conformi ai detti requisiti;
c) le entrate e delle uscite dal deposito;
durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la competente autorita'
veterinaria vigila, in particolare, che i prodotti non conformi ai requisiti
comunitari non lascino i locali o compartimenti in cui sono depositati senza il
suo consenso;
d) che non vi sia stata alcuna alterazione, sostituzione dei
prodotti immagazzinati nei depositi o cambiamento di imballaggio o di
confezionamento o loro trasformazione.
8. Per motivi di salute umana o degli animali il Ministero della sanita' puo' disporre il divieto di introduzione nei depositi doganali, depositi franchi o zone franche, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.
9. Le partite sono introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.
10. Le partite di cui al comma 5 possono lasciare un deposito franco, un
deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un Paese terzo,
in un deposito di cui all'art. 13, o per essere distrutte, fermo restando
che:
a) la spedizione verso un Paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei
requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), comma 2, lettera a), numeri
1) e 3), nonche' al medesimo comma 2, lettere b) e c);
b) il trasferimento
verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite il formulario di
controllo doganale T1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento
previsto dal suddetto articolo, dei dati identificativi di tale deposito;
c)
il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione
dei prodotti in questione; per il successivo inoltro, il trasporto deve essere
effettuato, senza rotture del carico, sotto la vigilanza delle autorita'
competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste
ultime;
d) fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera b), le partite non
possono formare oggetto di trasferimento in altri depositi o zone franche,
neanche in via temporanea.
11. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 6, 8, 9 e 10, se dovuto al fatto del responsabile dei deposito determina la sospensione o la revoca del riconoscimento del deposito stesso da comunicare alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
12. Il Ministero della sanita':
a) trasmette alla Commissione europea
l'elenco delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui
al comma 5, nonche' degli operatori di cui all'art. 13;
b) cura la diffusione
dei nominativi degli operatori di cui all'articolo 13 che operano negli altri
Stati membri, resi noti dalla Commissione europea.
13. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
14. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5, lettera b), il richiedente deve esibire copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al decreto previsto allo stesso comma 5, lettera b).
Art. 13.
Approvvigionamento di navi
1. Oltre al rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1, 3, 5, 8, 9 e 13, gli operatori che forniscono i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono essere autorizzati dal Ministero della sanita' sulla base di apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, gli operatori devono:
a)
rifornirsi di prodotti che possono essere sottoposti a trasformazione soltanto
se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;
b) disporre di edifici
chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile
del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona
deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorita' doganale;
c)
non immettere per il consumo, in alcuno dei territori elencati nell'allegato I,
i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5;
d) segnalare tempestivamente, al
competente posto d'ispezione frontaliero, l'arrivo dei prodotti di cui
all'articolo 12, comma 5, in una zona o in un deposito di cui alla lettera
c).
3. Gli operatori autorizzati ai sensi del comma 1 devono:
a) effettuare le
consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito
appositamente riconosciuto situato nel porto presso il quale deve essere
effettuata la consegna, fermo restando che i prodotti non devono in alcun caso
lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito
d'origine fino a quello del porto presso il quale deve essere effettuata la
consegna deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura
T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/1992 ed essere accompagnato da un
certificato veterinario conforme al modello stabilito in sede comunitaria;
b)
informare preventivamente l'autorita' competente della zona portuale dello Stato
membro da cui provengono i prodotti consegnati nonche', limitatamente alle
consegne destinate ad un deposito di cui alla lettera a), le autorita'
competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di
spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione, fornendo loro altresi'
prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione finale consentita;
c)
conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite, dal
quale deve essere possibile controllare anche le eventuali frazioni delle
partite conservate nel deposito.
4. Gli operatori di cui al comma 1 devono destinare i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie esclusivamente alle navi in navigazione al di fuori delle acque territoriali.
5. L'autorita' competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati preavvisa della consegna l'autorita' competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al piu' tardi al momento della spedizione dei prodotti, informandola anche del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.
6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorizzazione di cui al comma 1, e' revocata; il Ministero della sanita' informa della revoca la Commissione europea e gli altri Stati membri.
Art. 14.
Destinazioni doganali diverse
1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, e' diversa da quelle previste all'articolo 7 e all'articolo 12, comma 4, sono sottoposti, se non devono essere distrutti o riesportati, al controllo d'identita' e al controllo materiale che ne accertino la conformita' o meno alle condizioni previste per l'importazione.
Art. 15.
Reimportazione
1. Le partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un Paese terzo,
possono essere reimportate solo se:
a) i prodotti sono
accompagnati:
1) dall'originale del certificato con il
quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo o da una sua copia
autenticata dall'autorita' di detto Paese, integrato con i motivi del
respingimento, la garanzia che sono state rispettate le condizioni di
magazzinaggio e di trasporto e la dichiarazione che i prodotti non hanno subito
alcuna manipolazione;
2) nel caso di contenitori
sigillati, da un attestato nel quale il trasportatore dichiara che il contenuto
non e' stato manipolato o scaricato;
b) i prodotti sono sottoposti presso il
posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima
volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, a controllo documentale, a
controllo d'identita' e, nei casi previsti all'articolo 19, a controllo
materiale;
c) la partita sia inviata direttamente, nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), verso lo stabilimento
d'origine dello Stato membro che ha rilasciato il certificato e, qualora debbano
essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente
autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri di transito, dal veterinario
ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta
per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.
2. Nel caso di cui al comma 1:
a) prodotti oggetto di reimportazione
devono essere trasportati sino allo stabilimento d'origine, nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), con mezzi di trasporto
a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del posto
d'ispezione frontaliero presso il quale la partita viene introdotta per la prima
volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, in modo che i sigilli
vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore;
b) il
veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di cui alla lettera a),
che ha autorizzato il trasporto, informa il servizio veterinario competente del
luogo di destinazione per il tramite del sistema ANIMO.
3. Non e' possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le prescrizioni di cui al comma 1, l'autorita' competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.
4. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo veterinario, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
Art. 16.
Esclusioni dai controlli
1. Sono esclusi dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a
15, i prodotti:
a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati
al loro consumo personale, a condizione che la quantita' trasportata non superi
quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del
Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da una parte di esso
che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale
non sono vietate le importazioni;
b) oggetto di piccole spedizioni inviate a
privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere
commerciale, la quantita' spedita non superi quella stabilita, in attesa di
disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanita' e
provengano da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che figura
nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono
vietate le importazioni;
c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei
passeggeri, a condizione che non vengano introdotti in uno dei territori
elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono
sbarcati, devono essere distrutti; e' tuttavia possibile non ricorrere alla
distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto
che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto
vigilanza doganale;
d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente
ermetico con valore Fo pari o superiore a 3,00, a condizione che la quantita'
non superi quella definita in sede comunitaria, e sono:
1)
contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo
personale;
2) oggetto di piccole spedizioni inviate a
privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere
commerciale;
e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli introdotti
al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere
commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della
sanita' e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono
stati introdotti nel territorio nazionale; inoltre, al termine dell'esposizione,
ai prodotti a cio' destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n.
2);
f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma restando la
vigilanza del competente servizio veterinario a che:
1)
non siano destinati all'alimentazione umana, ne' ad usi diversi da quelli per i
quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
2)
siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad eccezione dei quantitativi
utilizzati per le analisi, distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate
garanzie sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario.
2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, in materia di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.
3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del detentore o altro soggetto responsabile della merce.
Art. 17.
Misure sanitarie cautelari
1. Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformita' a quanto previsto al comma 2.
2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni
previste per l'importazione o si evidenziano irregolarita', il veterinario
ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo
rappresentante, dispone:
a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori
elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato al
carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con partenza da detto
posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi
ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di
polizia sanitaria Inoltre, il veterinario ufficiale:
1)
avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo
trattino, della decisione 92/438/CEE;
2) annulla, con le
modalita' stabilite in sede comunitaria, i certificati o i documenti veterinari
che accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la introduzione da un
diverso posto d'ispezione frontaliero;
b) la distruzione del prodotto con le
modalita' di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso
l'impianto piu' vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti
casi:
1) la rispedizione non e' possibile in base ai
risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di polizia
sanitaria;
2) e' trascorso il termine di sessanta giorni
di cui alla lettera a);
3) l'interessato al carico ha
dato, per iscritto, il proprio assenso.
3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorita' doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.
4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformita' al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto.
5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese
relative:
a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla
trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4, nonche' quelle
comunque connesse;
b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3.
6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.
7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.
Art. 18.
Prodotti della pesca freschi
1. I prodotti della pesca freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio
battente bandiera di un Paese terzo, prima di poter essere importati in uno dei
territori elencati nell'allegato I devono essere sottoposti, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, i controlli
veterinari previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio
battente bandiera di uno Stato membro. Tuttavia, i tonni congelati sbarcati
direttamente da un peschereccio appartenente a societa' miste registrate
conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, senza essere decapitati
ne' sventrati, possono essere sottoposti, previa deroga all'articolo 3, comma 1,
accordata in sede comunitaria su richiesta del Ministero della sanita', ai
controlli previsti dal presente decreto nello stabilimento di destinazione
riconosciuto per la trasformazione di detti prodotti se:
a) i controlli sono
effettuati direttamente dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione
frontaliero piu' vicino allo stabilimento;
b) lo stabilimento non dista oltre
75 km dal posto d'ispezione frontaliero piu' vicino;
c) i prodotti in oggetto
sono trasferiti dal punto di sbarco fino allo stabilimento, sotto sorveglianza
doganale secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).
Art. 19.
Controlli eventuali
1. Fermi restando i controlli espressamente previsti dal presente decreto, il
veterinario ufficiale procede a quelli ulteriori ritenuti opportuni per
confermare o escludere il sospetto nel caso in cui ritenga sussistente una
mancata osservanza della legislazione veterinaria o abbia dubbi circa:
a)
l'identita' di un prodotto o la sua effettiva destinazione;
b) la conformita'
di un prodotto alle garanzie previste per la specifica tipologia;
c) il
rispetto delle prescritte garanzie in materia di salute umana e degli
animali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i prodotti devono restare sotto sorveglianza fino a che non siano noti i risultati del controllo; in caso di conferma del sospetto i prodotti aventi la stessa origine sono sottoposti ai controlli rafforzati di cui agli articoli 22 e 23.
Art. 20.
Misure di salvaguardia
1. Se in occasione dei controlli di cui al presente decreto una partita di
prodotti manifesta un pericolo per la salute umana o degli animali, il
veterinario ufficiale:
a) dispone il sequestro e la distruzione della
partita;
b) informa immediatamente gli altri posti di ispezione frontalieri e
il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione, di
quanto constatato e dell'origine dei prodotti, conformemente alla decisione
92/438/CEE.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, se si ha notizia che sul
territorio di un Paese terzo si e' manifestata o diffusa una malattia per la
quale e' previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea, una zoonosi,
un'altra malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che puo' costituire un
grave rischio per la salute umana o per gli animali, il Ministero della sanita',
in mancanza di provvedimenti adottati in sede comunitaria dispone, informandone
gli altri Stati membri e la Commissione europea, misure cautelari:
a) di
carattere generale, nei confronti del Paese terzo interessato o dello
stabilimento di detto Paese terzo;
b) specifiche, nei confronti dei prodotti,
compresi quelli rientranti nel campo di applicazione degli articoli 11, 12 e
13.
3. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative alle misure di cui al presente articolo.
Art. 21.
Verifiche comunitarie
1. Il Ministero della sanita' fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea incaricati di verificare che i controlli veterinari siano svolti in conformita' alla normativa comunitaria.
Art. 22.
Rafforzamento dei controlli
1. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto il veterinario ufficiale riscontra un'infrazione grave o ripetute infrazioni ne informa gli altri posti d'ispezione e, per il tramite del Ministero della sanita', la Commissione europea.
2. Nel caso di cui al comma 1, i posti di ispezione frontalieri sottopongono
tutte le partite di prodotti della stessa tipologia e della medesima origine o
provenienza a controlli rafforzati; di esse, le prime dieci, complessivamente
considerate, sono soggette a:
a) sequestro presso i posti d'ispezione
frontalieri;
b) controllo materiale con prelievo di campioni ed esecuzione
degli esami di laboratorio previsti all'allegato III; se i risultati relativi a
tale controllo confermano il mancato rispetto della normativa comunitaria, la
partita, o frazione di essa, e' assoggettata ai provvedimenti di cui
all'articolo 17, comma 2.
3. Il Ministero della sanita' informa la Commissione europea del risultato dei controlli di cui ai comma 2.
4. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto si riscontra il superamento dei limiti massimi di residui, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera b).
5. Gli oneri connessi alle misure previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.
Art. 23.
Mutua assistenza
1. Il Ministero della sanita', qualora dai risultati dei controlli effettuati
nel luogo di commercializzazione dei prodotti venga informato che un posto
d'ispezione frontaliero, un deposito doganale, una zona franca o un deposito
franco di cui all'articolo 12 di un altro Stato membro:
a) non ha rispettato
le disposizioni comunitarie, segnala il caso alla competente autorita' centrale
dell'altro Stato membro affinche' adotti le misure necessarie e provveda a
comunicare la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi
delle stesse e, nel caso ritenga le misure non sufficienti, individua, con
l'autorita' competente dello Stato membro in questione, le modalita' per porre
rimedio alla situazione, anche mediante un sopralluogo;
b) ha commesso
ripetute infrazioni alle disposizioni comunitarie:
1)
informa la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati
membri;
2) chiede alla competente autorita' dello Stato
membro dal quale i prodotti sono giunti nel territorio nazionale di rafforzare i
controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito
doganale, la zona franca o il deposito franco in
questione;
3) intensifica i controlli sui prodotti
provenienti dai posti d'ispezione, dai depositi e dalle zone di cui al punto 2),
in attesa delle eventuali misure disposte dalla Commissione europea.
Art. 24.
Scambio di funzionari
1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea, ai sensi della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanita' predispone annualmente un programma di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari nelle importazioni da Paesi terzi, lo sottopone al coordinamento del Comitato veterinario permanente e adotta le misure di esecuzione da esso disposte.
Art. 25.
Formazione
1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea ai sensi del titolo III della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanita' realizza programmi specifici di formazione obbligatoria per i veterinari ufficiali destinati ai posti di ispezione frontalieri, secondo linee guida predisposte in sede comunitaria.
Art. 26.
R i c o r s i
1. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.
2. I provvedimenti adottati dalle competenti autorita' relativamente alle partite riscontrate non conformi sulla base dei controlli di cui al presente decreto: devono essere comunicati, per iscritto, con la relativa motivazione, con l'espressa indicazione delle vie di ricorso offerte e relativi forme e termini, all'interessato al carico o al suo rappresentante.
Art. 27.
Modalita' applicative
1. In attesa di disposizioni comunitarie, il Ministero della sanita'
stabilisce ove occorra:
a) le modalita' di applicazione degli articoli 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, con
esclusione delle disposizioni finanziarie;
b) l'elenco dei prodotti vegetali
che per la loro destinazione successiva possono presentare un rischio di
propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali e devono
pertanto essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dal presente decreto
ed in particolare a quelli di cui all'articolo 4, allo scopo di accertare
l'origine e la destinazione previste per tali vegetali,
nonche':
1) le norme di polizia sanitaria che i Paesi
terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, riguardanti, in
particolare, la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della
situazione sanitaria di detti Paesi;
2) l'elenco dei Paesi
terzi che, sulla base delle garanzie di cui al punto 1), sono autorizzati ad
esportare verso il territorio nazionale detti prodotti
vegetali;
3) eventuali modalita' specifiche di controllo,
in particolare quelle relative ai prelievi di campioni da detti prodotti e
specificamente nel caso di importazione alla rinfusa.
Art. 28.
Apparato sanzionatorio
1. Chiunque introduce nel territorio nazionale prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di ispezione frontalieri e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni per ciascuna partita.
2. Chiunque effettua il transito dei prodotti di cui al comma 1 nel territorio nazionale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni per ciascuna partita.
3. Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 12, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 12, comma 8, e nel caso di esercizio di un deposito di cui all'articolo 12, comma 5, senza il prescritto riconoscimento.
4. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
6. L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Art. 29.
Disposizioni finanziarie
1. Relativamente alle spese connesse alle procedure di ispezione e controllo veterinari previste dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.
Art. 30.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni che prevedono l'applicazione di norme nazionali per i controlli veterinari di cui all'articolo 1 da effettuarsi presso i posti di ispezione frontalieri sui prodotti disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 231, 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 555, 10 dicembre 1997, n. 495, e 17 ottobre 1997, n. 607, sono abrogate; tali controlli si effettuano secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) sono abrogati gli articoli da 18 a 34 e l'articolo 39;
b)
sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli e nel
titolo.
(Si omette il testo degli allegati)