DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n.32
Regolamento di attuazione della
direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi
di pollame e uova da cova.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alle
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali,
sperma, ovuli ed embrioni non soggetti per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE, ed in particolare l'articolo 7, parte B,
secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1, della
direttiva 90/539/CEE;
Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che
modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per
gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di
pollame e uova da cova;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante
regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di
polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 221, recante
regolamento di attuazione della direttiva 93/120/CEE, che modifica la direttiva
90/539/CEE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
25 febbraio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le parole: "e pernici"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' gli uccelli corridori (ratiti),";
b) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";
c) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le
spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati
membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto il regime di zona di non
vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate
nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) le uova da cova devono provenire
da branchi che, in via alternativa: 1) non sono vaccinati; 2) sono vaccinati
con vaccino inattivato; 3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la
vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta
delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la
fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la
malattia di Newcastle e provenire da: 1) uova da cova che soddisfano le
condizioni di cui alla lettera a); 2) oltre a quanto previsto al numero 1), un
incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono
incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non
soddisfano le condizioni di cui alla lettera a); c) il pollame riproduttore e
da reddito deve: 1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle; 2) oltre
a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una
stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici
giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun
volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle
nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun
volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato
introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni
di quarantena; 3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono
la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo,
ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo
modalita' stabilite in sede comunitaria; d) il pollame da macellazione deve
provenire da branchi che: 1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle,
rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c); 2) se
vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la
spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della
malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria.";
d) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: "Art. 21-bis. - 1. Sulla
base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova
ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere
assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non
superiore a due mesi. 2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi
alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo
sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto
delle specifiche prescrizioni da essa fissate.".
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome
che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE,
sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33