Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 123
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 1999
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;
Visto l'allegato alla direttiva 98/51/CE che stabilisce un modello per il registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e un modello per l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
(Campo di
applicazione e definizioni)
1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalita' applicabili alle categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attivita' elencate, rispettivamente, negli articoli 2 e 7 nonche' negli articoli 3 e 8.
2. Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali.
3. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "immissione in commercio": la detenzione o l'offerta a terzi ai fini
della vendita nonche' qualsiasi forma di trasferimento, a titolo gratuito o
oneroso, degli additivi, delle premiscele preparate a partire da additivi, degli
alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato
I;
b) "stabilimento": qualsiasi unita' di produzione o di fabbricazione di
additivi, di premiscele preparate a partire da additivi, di alimenti composti e
dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;
c) "intermediario":
qualsiasi persona diversa dal fabbricante o da colui che procede alla
fabbricazione di alimenti composti esclusivamente per le necessita' del bestiame
che alleva, che detiene additivi, premiscele preparate a partire da additivi o i
prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, in una fase intermedia tra
la produzione e l'impiego.
4. Oltre alle definizioni di cui al comma 3 si applicano, ove occorra, quelle previste dalla normativa relativa al settore dell'alimentazione degli animali.
Art. 2.
(Riconoscimento
degli stabilimenti)
1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attivita', il riconoscimento dello stabilimento.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1
gli stabilimenti:
a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli
additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere
in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.1.b) dell'allegato
I;
b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele
preparate a partire da additivi di cui al capitolo 1.2.a) dell'allegato I,
devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.2.b)
dell'allegato I;
c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di
alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo
1.3.a) dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati
nel capitolo 1.3.b) dell'allegato I;
d) di fabbricazione, per l'immissione in
commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241,
contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al
decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere
in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.4 dell'allegato
I;
e) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi
allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al
capitolo 1.3 a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo 1.3 b) dell'allegato I, ad eccezione del punto 7;
f) di
fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi allevato, di
alimenti composti con le materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, contenenti le
sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore
ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo 1. 4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' revocato in caso di cessazione dell'attivita' o qualora lo stabilimento non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorita' competente.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' modificato qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento.
5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma I deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.
6. Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi, al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto al relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni alimentari.
Art. 3.
(Riconoscimento
degli intermediari)
1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o le premiscele di additivi di cui al capitolo 1.2. a) dell'allegato I devono essere riconosciuti.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso, secondo l'oggetto dell'attivita', dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' revocato in caso di cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' modificato qualora l'intermediario dimostri di avere la capacita' di dedicarsi ad attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto il riconoscimento.
5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento i riconoscimento di cui al comma l deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.
Art. 4.
(Procedura per il
riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari)
1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al Ministero della sanita'.
2. Il Ministero della sanita', entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c). d), e) ed f) e di cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.
4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previ gente l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale attivita' puo' continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
6. Il Ministero della sanita', entro il 1. aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimento; di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previ gente le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previ gente le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, devono presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
9. La regione o la provincia autonoma, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo aver verificato, mediante sopralluogo. che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attivita' di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma puo' disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo 1.1.b) o al punto 7 del capitolo 1.2.b) dell'allegato 1, purche' tali intermediari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso allegato I.
11. Il Ministero della sanita' procede periodicamente alla verifica della uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.
12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5 sono a carico dei richiedenti, secondo tariffe da determinarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio.
Art. 5.
(Registro degli
stabilimenti e degli intermediari riconosciuti)
1. Il Ministero della sanita' iscrive in un registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a).
2. Le regioni e le province autonome trasmettono
al Ministero della sanita':
a) entro il 30 settembre 2001, copia del
registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II,
dove sono indicati, per ciascuna attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli intermediari
riconosciuti ai sensi dell'articolo 3; successivamente, entro il 30 settembre di
ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto
registro;
b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli
intermediari riconosciuti.
3. I registri di cui ai commi I e 2 sono aggiornati in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica dei riconoscimenti.
Art. 6.
(Pubblicazione e
comunicazioni)
1. Il Ministero della sanita' cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) entro il
30 novembre 2001, degli elenchi nazionali degli stabilimenti e degli
intermediari riconosciuti e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno,
degli elenchi delle modifiche apportate nel corso dell'anno;
b) ogni cinque
anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e degli intermediari
riconosciuti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea gli elenchi di cui al comma 1, lettera a).
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e degli intermediari di cui all'articolo 3.
4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f).
Art.7.
(Registrazione degli
stabilimenti)
1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attivita', la registrazione dello stabilimento.
2. Ai fini della registrazione di cui al comma
1, gli stabilimenti:
a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di
additivi per i quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al
capitolo I.1.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I;
b) di fabbricazione, per
l'immissione in commercio, di premiscele con gli additivi di cui al capitolo
II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati
nel capitolo II.c) dell'allegato I;
c) di fabbricazione, esclusivamente per
l'immissione in commercio, di alimenti composti con premiscele di additivi di
cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo 11.a)
dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel
capitolo 11.c) dell'allegato I;
d) di fabbricazione, esclusivamente per le
necessita' del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di
additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con additivi di cui al
capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I.
3. In deroga al comma 1, chi ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per 1' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed e), non deve chiedere la registrazione di cui al comma 1 per l'esercizio delle attivita' corrispondenti a quelle di cui al comma 2, lettera a), b), c) e d).
4. La registrazione di cui al comma 1 e' revocata in caso di cessazionedell'attivita' o qualora lo stabilimento non soddisfi piu' i requisiti richie per l'esercizio di tale attivita' e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorita' competente.
5. La registrazione di cui al comma 1 e' modificata qualora venga dimostrato; che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere attivita' aggiuntive o ' sostitutive rispetto a quelle per le quali e' stata ottenuta la registrazione.
6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.
Art. 8.
(Registrazione degli
intermediari)
1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi per i quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo I.1.a) dell'allegato I e le premiscele contenenti gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere registrati.
2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto 7 del capitolo II.c) dell'allegato I .
3. In deroga al comma 1, gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 non devono chiedere la registrazione di cui al comma 1.
4. La registrazione di cui al comma 1 e' revocata in caso di cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente.
5. La registrazione di cui al comma 1 e' modificata qualora l'intermediario dimostri di avere la capacita' di dedicarsi ad attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la registrazione.
6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato il provvedimento.
Art. 9.
(Procedura per la
registrazione degli stabilimenti e degli intermediari)
1. La domanda per ottenere la registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 7 e di intermediario di cui all'articolo 8 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio; alla domanda deve essere allegata la documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, per gli stabilimenti, e di cui all'articolo 8, comma 2, per gli intermediari.
2. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma, previo controllo della documentazione stessa, assegna agli stabilimenti e agli intermediari un numero di registrazione che ne consenta l'identificazione, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II.
3. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attivita' di cui all' articolo 7, deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1, tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.
4. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attivita' di cui all'articolo 8, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1; tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.
5. Le regioni e le province autonome predispongono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per effettuare l'ispezione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 1, 3 e 4 al fine di verificare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
6. Il Ministero della sanita' procede periodicamente alla verifica della uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 10.
(Elenco degli
stabilimenti e degli intermediari registrati)
1. Le regioni e le province autonome iscrivono gli stabilimenti e gliintermediari registrati ai sensi degli articoli 7 e 8 in un elenco conforme al modello di cui al punto I.2, capitolo I, dell'allegato II.
2. L' elenco di cui al comma 1 e' aggiornato in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica delle registrazioni.
Art. 11.
(Comunicazione
dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati)
1. Le regioni e le province autonome trasmettono
al Ministero della sanita':
a) entro il 31 ottobre di ogni anno, copia
dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati di cui
all'articolo 10, comma 1, e le modifiche intervenute nel corso dell'anno ai
sensi dell'articolo 10, comma 2;
b) ogni cinque anni, copia dell'elenco
aggiornato.
2. Il Ministero della sanita', entro il 31 dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati nel corso dell'anno nonche', ogni cinque anni, l'elenco aggiornato.
4. Il Ministero della sanita' trasmette agli altri Stati membri, su loro richiesta. gli elenchi di cui al comma 1.
Art. 12.
(Procedura
semplificata di riconoscimento)
1. Qualora la domanda di riconoscimento riguardi uno stabilimento di fabbricazione di un additivo per il quale sia gia' intervenuta autorizzazione alla fabbricazione per la medesima sostanza attiva dell'additivo in quanto medicinale veterinario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, il Ministero della sanita' verifica soltanto che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 4, 5, 6.2 e 7 del capitolo I.1.b) dell'allegato I.
Art. 13.
(C o n t r o l l
i)
1. Le autorita' competenti, avvalendosi degli organismi di controllo e vigilanza individuati dalle norme attualmente in vigore, accertano, mediante adeguati controlli effettuati negli stabilimenti e presso gli intermediari da esse riconosciuti o registrati, che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal presente decreto.
Art. 14.
(A b r o g a z i o
n i)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 6, 7 e 8
della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche;
b) i comini 1 e
8 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
228.
Art. 15.
(S a n z i o n
i)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o piu' attivita' di cui agli articoli 2 e 3 senza il prescritto riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o piu' attivita' di cui agli articoli 7 e 8 senza la prescritta registrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 3, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 8, comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
(previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 12)
ALLEGATO I
Requisiti minimi per gli stabilimanti e gli intermediari
CAPITOLO I
Requisiti minimi per
gli stabilimenti e gli intermediari di cui agli articoli 2 e 3 (soggetti a
riconoscimento)
CAPITOLO I.1.a)
Additivi e prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e all'articolo 3, comma 1.
Additivi
- Antibiotici: tutti gli additivi del
gruppo
- Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: tutti gli additivi
del gruppo
- Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo
-
Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite:
tutti gli additivi del gruppo
- Oligoelementi: tutti gli additivi del
gruppo
- Enzimi: tutti gli additivi del gruppo
- Microrganismi: tutti gli
additivi del gruppo
- Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del
gruppo
- Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per le quali e'
stabilito un tenore massimo
Prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE.
- Prodotti proteici ottenuti da microrganismi
appartenenti a batteri, lieviti, alghe, funghi inferiori: tutti i prodotti del
gruppo (ad eccezione del sottogruppo 1.2.1)
- Prodotti accessori della
fabbricazione di amminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del
gruppo
- Aminoacidi e loro sali: tutti i prodotti del gruppo
- Analoghi
degli amminoacidi: tutti i prodotti del gruppo
CAPITOLO I.1.b)
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1 ("prodotti" di cui al capitolo I.1.a)
1. Impianti e apparecchiature
Gli impianti e apparecchiature di fabbricazione devono essere ubicati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da essere idonei alle operazioni di fabbricazione dei prodotti in questione. Gli impianti e Ie apparecchiature devono essere strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di errori e da consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci per evitare le contaminazioni - anche quelle crociate - e, in generale, di compromettere la qualita' dei "prodotti". Gli impianti e le apparecchiature destinati ad operazioni essenziali per la qualita' dei "prodotti" devono essere oggetto di una verifica adeguata e periodica, conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per la produzione dei "prodotti".
2. Personale
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei "prodotti" in questione. Egli deve inoltre predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorita' incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilita' del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilita' e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualita' ricercata dei "prodotti" in questione.
3. Produzione
I1 fabbricante deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione. Devono essere adottate misure di carattere tecnico o organizzativo atte ad evitare contaminazioni crociate ed errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione.
4. Controllo di qualita'
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio
di controllo dotato di mezzi sufficienti in personale e apparecchiature per
garantire e verificare, prima di permettere che i "prodotti" in questione siano
messi in circolazione, che essi siano conformi alle specifiche definite dal
fabbricante e alle disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE e dalla
direttiva 82/471/CEE.
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un
piano relativo al controllo di qualita' che preveda, in particolare, il
controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le
frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto
delle specifiche e, in caso di non conformita' alle medesime, il destino delle
materie prime, delle sostanze attive, dei supporti e dei prodotti.
Campioni
del principio attivo e di ciascun lotto di "prodotti" messo in circolazione o di
ogni parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua vengono
prelevati in quantita' sufficiente in base ad un procedimento prestabilito dal
fabbricante e conservati per fini di "rintracci abilita'". Questi campioni
vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi
vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi
variazione o alterazione anomala della composizione del campione.
Essi devono
essere tenuti a disposizione delle competenti autorita' almeno fino alla data
limite di garanzia del prodotto finito.
5. Magazzinaggio
Le materie prime, le sostanze attive, i
supporti, i "prodotti" conformi e non conformi alle specifiche devono essere
immagazzinati in recipienti appropriati, in luoghi progettati, adattati e
sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di
magazzinaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dal
fabbricante.
Essi devono essere conservati in modo da essere facilmente
identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra i diversi
prodotti nonche' con sostanze medicamentose. Gli additivi devono essere
condizionati ed etichettati in conformita' delle disposizioni previste dalla
direttiva 70/524/CEE.
I prodotti previsti dalla direttiva 82/471/CEE devono
essere etichettati in conformita' alle disposizioni del presente
decreto.
6. Documentazione
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione nonche' a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualita', e deve conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'intero iter di fabbricazione di ciascun lotto di "prodotti" messi in circolazione e di individuare le responsabilita' specifiche in caso di reclamo.
6.2. Registrazione
Affinche' sia possibile ripercorrere l'intero
iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
a)
per gli additivi:
- natura e quantita' degli additivi prodotti, date
rispettive di fabbricazione, se del caso, il numero di lotto o di parte definita
della produzione in caso di fabbricazione continua, nonche'
- nomi e
indirizzi degli intermediari o dei fabbricanti cui sono stati consegnati gli
additivi, indicando la natura e la quantita' degli additivi consegnati e, se del
caso, il numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di
fabbricazione continua;
b) per i prodotti previsti dalla direttiva
82/471/CEE:
- natura dei "prodotti" e quantita' prodotta, date rispettive di
fabbricazione e, se del caso, numero di lotto o di parte definita della
produzione in caso di fabbricazione continua, nonche'
- nomi e indirizzi
degli intermediari o utilizzatori (fabbricanti o allevatori) cui sono stati
consegnati i prodotti, indicando la natura e la quantita' dei prodotti
consegnati e, se del caso, numero di lotto di parte definita della produzione in
caso di fabbricazione continua.
7. Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1
Qualora il fabbricante consegni additivi ad una persona che non sia un fabbricante o consegni prodotti previsti dalla direttiva 82/471/CEE ad una persona che non sia un utilizzatore (fabbricante o allevatore), questa persona e gli eventuali ulteriori intermediari che condizionino, imballino, immagazzinino, mettano in circolazione sono anch'essi soggetti, secondo l'attivita' svolta, agli obblighi di cui ai punti 4,5,6.2 e 8 e, in caso di condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3.
8. Reclami e ritiro dei prodotti
Il fabbricante o qualsiasi intermediario che metta in circolazione un prodotto a proprio nome deve approntare un sistema di registrazione e di evasione dei reclami. Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario, un sistema che consenta di ritirare rapidamente i prodotti immessi nel circuito di distribuzione. I1 fabbricante deve definire con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere eventualmente rimessi in circolazione, devono essere sottoposti, ai fini di una nuova valutazione, a controllo di qualita'.
CAPITOLO I.2.a)
Additivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), e all'articolo 3, comma 1:
- Antibiotici: tutti gli additivi del
gruppo
- Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: tutti gli additivi
del gruppo
- Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo
-
Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite:
A e D
- Oligoelementi: Cu e Se
CAPITOLO I.2.b)
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, (premiscele di additivi elencati nel capitolo I.2.a)
1. Impianti e apparecchiature
Gli impianti e le apparecchiature di
fabbricazione devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a
manutenzione in modo da essere idonei alle operazioni di fabbricazione delle
premiscele in questione. Gli impianti e le apparecchiature devono essere
strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre il rischio di errori e
da consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci per evitare le
contaminazioni - anche quelle crociate - e in generale di compromettere la
qualita' dei prodotti: Gli impianti e le attrezzature destinati ad operazioni
essenziali per la qualita' dei prodotti devono formare oggetto di verifica
adeguata e periodica, conformemente alle procedure scritte, prestabilite dal
fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -se
necessario- di un piano di lotta.
2. Personale
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione delle premiscele in questione. Egli deve inoltre predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorita' incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilita' del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilita' e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualita' ricercata delle premiscele in questione.
3. Produzione
Il fabbricante deve accertarsi che le varie fasi
della produzione siano svolte secondo procedure ed istruzioni scritte, volte a
definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici del processo
di fabbricazione -per esempio, incorporazione dell'additivo nella premiscela,
ordine cronologico della produzione, strumenti di misura e di pesata,
miscelatore, resti di lavorazione- in modo da ottenere la qualita' ricercata
delle premiscele in questione, conformi alle disposizioni della direttiva
70/524/CEE.
Devono essere adottate misure di carattere tecnico e
organizzativo al fine di evitare contaminazioni crociate ed errori.
4. Controllo di qualita'
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile del controllo di qualita'.
Il fabbricante deve disporre di un
laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in personale e
apparecchiature per garantire e verificare che le premiscele in questione siano
conformi alle specifiche definite dal fabbricante e per garantire e verificare
in particolare la natura, il tenore, l'omogeneita' e la stabilita' degli
additivi in questione nella premiscela, e il minimo livello possibile di
contaminazione crociata.
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un
piano relativo al controllo di qualita' che preveda, in particolare, il
controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le
frequenze di campionamento, i metodi di analisi, e la loro frequenza, il
rispetto delle specifiche e, in caso di non conformita' alle medesime, il
destino dei supporti, degli additivi e delle premiscele
("prodotti").
Campioni di ciascun lotto di premiscela messo in circolazione
vengono prelevati in quantita' sufficiente in base ad una procedura prestabilita
dal fabbricante e conservati per fini di "rintracci abilita'". Questi campioni
vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi
vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi
variazione o alterazione anomale della composizione del campione. Essi devono
essere tenuti a disposizione delle competenti autorita' fino alla data limite di
garanzia della premiscela.
5. Magazzinaggio
I "prodotti" conformi e non conformi alle
specifiche devono essere immagazzinati in recipienti appropriati o in luoghi
progettati, adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone
condizioni di magazzinaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dal
fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se
necessario - d'un piano di lotta.
I prodotti devono essere conservati in modo
da essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione
crociata tra i diversi prodotti sopramenzionati, nonche' con sostanze
medicamentose. Le premiscele devono essere condizionate ed etichettate in
conformita' delle disposizioni previste dalla direttiva 70/521/CEE.
6. Documentazione
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione e a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualita', e deve conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'intero iter del processo di fabbricazione di ciascun lotto di premiscele messo in circolazione e di individuare le responsabilita' specifiche in caso di reclamo.
6.2. Registrazione delle premiscele
Affinche' sia possibile ripercorrere l'iter
della fabbricazione, il fabbicante deve registrare i seguenti dati:
- nome e
indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli intermediari, naura e quantita'
degli additivi utilizzati ed eventualmente numero di lotto o di parte definita
della produzione in caso di fabbricazione;
- data di fabbricazione della
premiscela, numero del lotto e, se del caso,
- nome e indirizzo degli
intermediari o dei fabbricanti di alimenti comosti cui e' consegnata la
premiscela, data di consegna nonche' natura e quantita' della premiscela
consegnata e, se del caso, numero di lotto.
7. Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1.
Qualora il fabbricante consegni premiscele a una persona che non sia un fabbricante di alimenti composti, questa persona e gli eventuali ulteriori intermediari che condizionino, imballino, immagazzinino, mettano in circolazione sono anch'essi soggetti, secondo l'attivita' svolta, agli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6.2 e 8, e, in caso di condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3.
8. Reclami e ritiro dei prodotti
Il fabbricante o qualsiasi intermediario che
metta in circolazione un prodotto a proprio nome deve approntare un sistema di
registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente egli deve poter
approntare, se necessario, un sistema che consenta di poter ritirare rapidamente
i prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire
con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere
eventualmente rimessi in circolazione, devono essere sottoposti, ai fini di una
nuova valutazione, a controllo di qualita'.
CAPITOLO I.3.a)
Elenco degli additivi di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere c) ed e)
- Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo
-
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose tutti gli additivi del
gruppo
- Fattori di crescita tutti gli additivi del gruppo
CAPITOLO I.3.b)
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e) ("alimenti composti che contengono premiscele di additivi enumerati nel capitolo 1.3.a)"
1. Impianti e apparecchiature
Gli impianti e le apparecchiature tecniche
devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo
da essere idonei a operazioni di fabbricazione di alimenti composti contenenti
premiscele. Gli impianti e le apparecchiature devono essere strutturati,
progettati ed utilizzati in modo da ridurre il rischio di errori e da consentire
operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci al fine di evitare, per quanto
possibile, contaminazioni, anche quelle crociate, e, in generale, di
compromettere la qualita' dei prodotti.
Gli impianti e le apparecchiature
destinati ad operazioni essenziali per la qualita' dei prodotti devono formare
oggetto di una verifica appropriata e periodica, conformemente alle procedure
scritte prestabilite dal fabbricante o eventualmente, in caso di fabbricazione
per esclusivo bisogno del fabbricante, prestabilite da una persona esterna
qualificata che agisca a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto
possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -se necessario- di
un piano di lotta.
2. Personale
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione di alimenti composti contenenti premiscele. Deve essere realizzato - salvo che in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante - e messo a disposizione delle competenti autorita' incaricate del controllo, un organigramma in cui siano precisate le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilita' del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilita' e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualita' ricercata degli alimenti composti contenenti premiscele.
3. Produzione
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile della produzione, persona che, in caso di fabbricazione per
esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna ma che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Il fabbricante
deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo
procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e
assicurare la padronanza dei punti critici del processo di produzione - per
esempio, incorporazione della premiscela nell'alimento, ordine cronologico della
produzione, strumenti di misura e di pesata, miscelatore, resti di lavorazione -
in modo da ottenere la qualita' ricercata degli alimenti composti conformi alle
disposizioni della direttiva 79/373/CEE.
Devono essere adottate misure di
carattere tecnico e organizzativo per evitare" possibilmente, contaminazioni
crociate ed errori.
4. Controllo di qualita'
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile del controllo di qualita', persona che, in caso di fabbricazione
per esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna ma che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Il fabbricante
deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in
personale e apparecchiature per garantire e verificare che gli alimenti composti
contenenti premiscele siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e
per garantire e verificare in particolare la natura, il tenore, l'omogeneita'
degli additivi in questione nell'alimento composto, e il minimo livello
possibile di contaminazione crociata, nonche', in caso di alimenti destinati
all'immissione in commercio, i tenori di componenti analitici di cui alla
direttiva 79/373/CEE. E' ammesso il ricorso ad un laboratorio esterno.
Deve
essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo della
qualita' che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del
processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i
metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche e, in caso
di non conformita' alle medesime, il destino delle materie prime, delle
premiscele e degli alimenti composti ("prodotti").
Campioni di ciascun lotto
di alimento composto o di ciascuna fase definita della produzione in caso di
fabbricazione continua vengono prelevati in quantita' sufficiente in base ad una
procedura prestabilita dal fabbricante e vengono conservati per fini di
"rintracciabilita'" in caso di immissione in commercio, o in modo regolare in
caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante. Questi campioni
vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi
vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi
variazione o alterazione anomala della composizione del campione. Essi devono
essere tenuti a disposizione delle competenti autorita' per un periodo
adeguato.
5. Magazzinaggio
I "prodotti" conformi e non conformi alle
specifiche devono essere immagazzinati in recipienti appropriati o in luoghi
progettati, adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone
condizioni di magazzinaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dal
fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se
necessario - di un piano di lotta.
I "prodotti" devono essere conservati in
modo da essere facilmente identificati senza possibile confusione o
contaminazione crociata tra i diversi prodotti, nonche' con sostanze
medicamentose o alimenti medicamentosi o con mate rie prime contenenti tenori
elevati di sostanze e prodotti indesiderabili oppure con additivi. Gli alimenti
composti destinati a essere messi in circolazione devono essere conformi alle
disposizioni previste dalla direttiva 79/373/CEE.
6. Documentazione
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione e a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualita' e deve conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'intero iter di fabbricazione di ciascun lotto e di individuare, in caso di immissione in commercio, le responsabilita' specifiche in caso di reclamo.
6.2. Registrazione degli alimenti composti
Affinche' sia possibile ripercorrere l'intero
iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
-
nome e indirizzo dei fabbricanti della premiscela o degli intermediari, numero
di lotto, se del caso;
- natura e quantita' della premiscela utilizzata;
natura e quantita' degli alimenti fabbricati, con l'indicazione della data di
fabbricazione.
7. Reclami e ritiro dei prodotti
Il fabbricante deve approntare un sistema di
registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente, egli deve poter
approntare, se necessario, un sistema che consenta di ritirare rapidamente i
prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con
procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere
eventualmente reimmessi in circolazione, devono essere sottoposti ai fini di una
nuova valutazione, a controllo di qualita'.
CAPITOLO I.4
Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) e f) (alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti tenori elevati di sostanze e prodotti indesiderabili "materie prime in questione")
1. Impianti e apparecchiature
Gli impianti e le apparecchiature di
fabbricazione devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a
manutenzione in modo da essere idonei alle operazioni di fabbricazione di
alimenti composti ottenuti dalle materie prime in questione. Gli impianti e le
apparecchiature devono essere strutturati, progettati ed utilizzati in modo da
ridurre il rischio di errore e da consentire operazioni di pulizia e di
manutenzione efficaci al fine di evitare, per quanto possibile, contaminazioni -
anche quelle crociate - e, in generale, di compromettere la qualita' dei
prodotti. Gli impianti e le apparecchiature destinati ad operazioni essenziali
per la qualita' dei prodotti devono formare oggetto di una verifica adeguata e
periodica, conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante o
eventualmente, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante,
prestabilite da una persona esterna qualificata che agisca a richiesta e sotto
la responsabilita' del fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive
in modo da evitare, per quanto possibile! la presenza di organismi nocivi, con
elaborazione -se necessario - di un piano di lotta.
2. Personale
Il fabbricante deve disporre di personale in
possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione di
alimenti composti a partire dalle "materie prime in questione". Se del caso,
deve essere predisposto - salvo che in caso di fabbricazione per esclusivo
bisogno del fabbricante - e messo a disposizione delle competenti autorita'
incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche
(diplomi, esperienza professionale) e le responsabilita' del personale di
inquadramento.
Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per
iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilita' e competenze, specialmente
in caso di modifica, in modo da ottenere la qualita' ricercata degli alimenti
composti ottenuti dalle "materie prime in questione".
3. Produzione
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile della produzione, persona che, in caso di fabbricazione per
esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna ma che avis
ce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Il fabbricante
deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo
procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e
assicurare la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione - per
esempio, incorporazione della "materia prima in questione" nell'alimento, ordine
cronologico della produzione, strumenti di misura e di pesata. miscelatore,
resti di lavorazione - in modo da ottenere la qualita' degli alimenti composti
conformi alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE.
Devono essere adottate
misure di carattere tecnico o organizzativo per evitare, possibilmente,
contaminazioni crociate ed errori.
4. Controllo di qualita'
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile del controllo di qualita', persona che, in caso di fabbricazione
per esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna ma che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Il fabbricante
deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in
personale e apparecchiature per garantire e verificare che gli alimenti composti
in questione siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e per
garantire e verificare in particotare la natura, il tenore, l'omogeneita' delle
sostanze e dei prodotti indesiderabili nell'alimento composto e il minimo
livello possibile di contaminazione crociata, nonche' il rispetto dei valori
massimi di sostanze e prodotti indesiderabili stabiliti dalla direttiva
74/63/CEE e, in caso di alimenti destinati all'immissione in commercio, i tenori
di componenti analitici stabiliti dalla direttiva 79/373/CEE. E' ammesso il
ricorso ad un laboratorio esterno.
Deve essere predisposto per iscritto ed
attuato un piano relativo al controllo della qualita' che preveda, in
particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i
procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro
frequenza, il rispetto della specifiche e, in caso di non conformita' alle
medesime, il destino delle materie prime, in particolare delle materie prime
contenenti elevati tenori di sostanze e prodotti indesiderabili e gli alimenti
composti.
Campioni di ciascun lotto di alimento composto o di ciascuna fase
definita della produzione in caso di fabbricazione continua vengono prelevati in
quantita' sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e
vengono conservati per fini di "rintracciabilita'" in caso di immissione in
commercio, o in modo regolare in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del
fabbricante. Questi campioni vengono sigillati ed etichettati in modo da essere
facilmente identificati; essi vengono conservati in condizioni di magazzinaggio
atte ad escludere qualsiasi variazione o alterazione anomala della composizione
del campione. Essi devono essere tenuti a disposizione delle competenti
autorita' per un periodo adeguato in funzione dell'utilizzazione di tali
alimenti.
5. Magazzinaggio
Le materie prime, in particolare le materie
prime contenenti elevati tenori di prodotti e sostanze indesiderabili, e gli
alimenti composti conformi e non conformi alle specifiche, devono essere
immagazzinati in recipienti appropriati o in luoghi progettati, adattati e
soggetti a manutenzione allo scopo di garantire le buone condizioni di
magazzinaggio. Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per
quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se
necessario - d'un piano di lotta.
I prodotti devono essere conservati in modo
da poter essere facilmente identificati senza possibile confusione o
contaminazione crociata tra i diversi prodotti sopra menzionati, nonche' con
sostanze medicamentose o alimenti medicamentosi oppure con additivi o premiscele
di additivi. Gli alimenti composti destinati a essere messi in circolazione
devono essere conformi alle disposizioni previste dalla direttiva
79/373/CEE.
6. Documentazione
6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione e a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualita', e deve in particolare conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'iter del processo di fabbricazione di ciascun lotto e di individuare, in caso di immissione in commercio, le responsabilita' specifiche in caso di reclamo.
6.2. Registrazione degli alimenti composti
Affinche' sia possibile ripercorrere l'intero
iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
-
nome e indirizzo dei fornitori di materie prime contenenti tenori elevati di
sostanze e prodotti e prodotti indesiderabili, data di consegna;
- natura e
quantita' degli alimenti fabbricati con l'indicazione della data di
fabbricazione.
7. Reclami e ritiro dei prodotti
Il fabbricante deve approntare un sistema di
registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente, egli deve poter
approntare, se necessario, un sistema che consenta di ritirare rapidamente i
prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con
procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere
eventualmente rimessi in circolazione, devono essere sottoposti, ai fini di una
nuova valutazione, a controllo di qualita'.
CAPITOLO II
Requisiti minimi per gli stabilimenti e gli intermediari di cui agli articoli 7 e 8 (soggetti a registrazione)
CAPITOLO II.a)
Additivi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e d) e all'articolo 8, comma 1
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto
analogo chimicamente ben definite: tutti gli additivi del gruppo ad eccezione
delle vitamine A e D
- Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo ad
eccezione di Cu e Se
- Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del
gruppo
- Enzimi: tutti gli additivi del gruppo
- Microrganismi: tutti gli
additivi del gruppo
- Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per
le quali e' stabilito un tenore massimo
CAPITOLO II.b)
Additivi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c) e d) lettere c) e d)
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto
analogo chimicamente ben definite: tutti gli additivi del gruppo
-
Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo
- Carotenoidi e xantofille:
tutti gli additivi del gruppo
- Enzimi: tutti gli additivi del gruppo
-
Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo
- Sostanze con effetti
antiossidanti: soltanto quelle per le quali e' fissato un tenore
massimo
CAPITOLO II.c)
Requisiti minimi che devono soddisfare gli stabilimenti e gli intermediari di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), e all'articolo 8, comma 1,(additivi per i quali e' stabilito un tenore massimo e che non sono enumerati nei capitolo I.1.a.); premiscele di additivi enumerati nel capitolo II.a); gli stabilimenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c) e d), "alimenti composti che contengono premiscele di additivi enumerati nel capitolo II.b) oppure additivi enumerati nel capitolo II.a)".
1. Impianti e apparecchiature
Gli impianti e le apparecchiature tecniche devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo tale da essere idonei alle operazioni di fabbricazione degli additivi, delle premiscele di additivi, degli alimenti composti contenenti additivi o premiscele di additivi in questione ("prodotti in questione").
2. Personale
Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei "prodotti in questione".
3. Produzione
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile della produzione, persona che, in caso di fabbricazione per
esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna ma che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Il fabbricante
deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte in modo da
ottenere la qualita' ricercata dei "prodotti in questione", conformi - secondo i
casi - alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE o della direttiva
79/373/CEE.
4. Controllo di qualita'
Deve essere designata una persona qualificata e
responsabile del controllo di qualita', persona che, in caso di fabbricazione
per esclusivo bisogno del fabbricante, puo' eventualmente essere esterna, ma che
agisce a richiesta e sotto la responsabilita' del fabbricante.
Il fabbricante
deve approntare ed attuare un piano di controllo di qualita' per garantire e
verificare che i "prodotti in questione" siano conformi alle specifiche definite
dal fabbricante e, secondo i casi, alle disposizioni previste dalla direttiva
70/524/CEE e dalla direttiva 79/373/CEE.
Per fini di "rintracciabilita'"
vengono prelevati e conservati campioni, se del caso, per ciascun lotto o per
ciascuna parte definita di produzione in caso di fabbricazione continua o in
modo regolare in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante.
Tali campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorita' competenti per
un periodo adeguato in funzione dell'utilizzazione di tali alimenti.
5. Magazzinaggio
Le materie prime, gli additivi, i supporti, le
premiscele, gli alimenti composti devono essere immagazzinati in luoghi
progettati, adattati e soggetti a manutenzione allo scopo di garantire buone
condizioni di magazzinaggio.
I prodotti devono essere conservati in modo da
poter essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione
crociata tra i diversi prodotti sopra menzionati, nonche' con sostanze
medicamentose o alimenti medicamentosi. I prodotti destinati ad essere immessi
sul mercato devono, se del caso, essere condizionati e etichettati in
conformita' delle disposizioni previste, secondo i casi dalla direttiva
70/524/CEE e dalla direttiva 79/373/CEE.
6. Registrazione
Affinche' sia possibile ripercorrere l'intero iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
a) per gli additivi:
- natura e quantita'
degli additivi fabbricati, rispettive date di fabbricazione e, se del caso,
numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione
continua, nonche'
- nomi e indirizzi degli intermediari o utilizzatori
(fabbricanti o allevatori) cui sono stati consegnati gli additivi, indicando la
natura e la qualita' degli additivi consegnati, e, se del caso, numero di lotto
o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione
continua;
b) per le premiscele:
- nome e indirizzo dei
fabbricanti di additivi o degli intermediari, natura e quantita' degli additivi
utilizzati e, se del caso, numeri di lotto o di parte definita della produzione
in caso di fabbricazione continua,
- data di fabbricazione della premiscela,
se del caso numero di lotto, nonche'
- nome e indirizzo degli intermediari o
dei fabbricanti cui la premiscela e' stata consegnata, natura e quantita' della
premiscela consegnata, se del caso numero di lotto;
c) per gli alimenti composti contenenti
premiscele di additivi:
- nome e indirizzo dei fabbricanti di premiscela o
degli intermediari, se del caso numero di lotto, natura e quantita' della
premiscela utilizzata,
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli
intermediari, natura e quantita' di additivo utilizzato, numero di lotto o di
parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua, nonche'
-
natura, quantita' e data di fabbricazione degli alimenti fabbricati.
7. intermediari di cui all'articolo 8, comma 1
Qualora un fabbricante consegni additivi ad una persona che non sia un fabbricante o un allevatore, oppure premiscele ad una persona che non sia un fabbricante, questa persona o gli eventuali ulteriori intermediari che condizionino, immagazzinino, mettano in circolazione sono anch'essi soggetti, secondo l'attivita' svolta, agli obblighi di cui ai punti 4, 5 e 6 e, in caso di condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3.
(previsto dagli articoli 4, 5, 9 e 10)
ALLEGATO II
CAPITOLO I
I.1. REGISTRO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI RICONOSCIUTI
(Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Numero di riconoscimento | Codice di attivitą (1) | Nome o ragione sociale (2) | Indirizzo (3) | Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE (4) | Osservazioni |
|
|
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|
|
|
|
(1) A = stabilimenti di cui all'articolo
2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
B = stabilimenti di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
C =
stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
95/69/CE.
D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo
2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
F = stabilimenti di cui all'articolo
2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
I = stabilimenti di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
(2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del rappresentante ove del caso.
(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante ove del caso.
(4) (1) = "Fabbricanti di mangimi
composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello
0,05 % in peso" di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva
70/524/CEE.
(2) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere
direttamente antibiotici, caccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e
fattori di crescita nei mangimi composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4,
lettera b), della direttiva 70/524/CEE.
(3) = "Fabbricanti di mangimi
composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio e vitamine A e D
nei mangimi composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della
direttiva 70/524/CEE.
I.2. ELENCO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI REGISTRATI
(Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Numero di registrazione | Codice di attivitą (1) | Nome o ragione sociale (2) | Indirizzo (3) | Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE (4) | Osservazioni |
|
|
|
|
|
|
|
(1) A = stabilimenti di cui all'articolo
2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
B = stabilimenti di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
C =
stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
95/69/CE.
D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo
2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
(2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del rappresentante ove del caso.
(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante ove del caso.
(4) (1) = "Fabbricanti di mangimi
composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello
0,05 % in peso" di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva
70/524/CEE.
(2) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere
direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi composti" di cui
all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.
CAPITOLO II
Il numero di riconoscimento e il numero
di registrazione di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1 e
all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE devono essere strutturali
secondo gli elementi qui di seguito elencati:
1. simbolo "a", se
lostabilimento o intermediario e' riconosciuto;
2. codice ISO dello Stato
membro o del paese terzo in cui lo stabilimento o intermediario e'
installato;
3. numero di riferimento nazionale, con un massimo di otto
caratteri alfanumerici.