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Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. Il Consiglio regionale Il Presidente della Giunta
Regionale la seguente legge: Art. 1 1. E' istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione. 2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Centro di cui al comma 1 e per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 900.000.000 (cap. 05014/33). Art. 2 1. Il piano di tutela delle
acque, di cui all'articolo 44 2. Conclusa la prima fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi. 3. Sul documento il Consiglio si pronuncia entro 90 giorni, decorsi i quali esso s'intende approvato. 4. L'Assessorato dell'ambiente,
sulla basi dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida
approvate dal Consiglio regionale provvede alla stesura definitiva 5. Nelle more
dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi
fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale
di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall'articolo 8 della
legge 10 maggio 1976, n 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono,
altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti
nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative
ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i
criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 Art. 3 1. In materia di
autorizzazioni agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente
disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal decreto legislativo
n. 152 2. In deroga all'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attribuita ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature delle acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti. 3. In deroga all'articolo 56,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo
provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo
scarico. I comuni e le province destinano i proventi delle sanzioni
amministrative da essi irrogate alle finalità di cui all'articolo 57 4. E' attribuita alle province
la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo
36, comma 2, 5. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione ai Comuni interessati e alle Province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo, dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da lire 2 milioni a 10 milioni. 6. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le Province, i Comuni e gli enti titolari di strutture acquedottistiche fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati. Art. 4 1. Per il funzionamento della
Sezione regionale del Catasto dei rifiuti previsto dall'articolo 11 Art. 5 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, è sostituito dal seguente: "1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni e alle Provincie interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interesse dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore specifici programmi provinciali". 2. Per la realizzazione di interventi bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 1.000.000.000. Art. 6 1. Per la realizzazione di impianti di depurazione è autorizzata, negli anni 2000 e 2001,1a spesa di lire 4.000.000.000 per ciascun anno (cap. 05013/10). Art. 7 1. Il completamento degli interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti, finanziati dall'Amministrazione regionale con le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è portato a compimento, su richiesta degli enti interessati, secondo le previsioni di cui agli articoli 4 e 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 8 1. Per la realizzazione Art. 9 1. Al comma 1 dell'articolo
48 (specie di fauna selvatica cacciabile) della legge regionale n. 23
2. Nel comma 1 dell'articolo 59 sono abrogate le seguenti parole: "alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo". 3. Al comma 2 del medesimo articolo 59 sono aggiunte le parole: "nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi". 4. Prima del comma 2 dell'articolo 80 inserito il seguente: "02. La tassa di
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta
entro e non oltre il momento della consegna 5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 96 è inserito il seguente comma: "2 ter. Fino
all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale
faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio
dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al
pagamento 6. Nel comma 2 dell'articolo 72 è abrogato il seguente periodo: "Agli appartenenti al
Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali
e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e
campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio
nell'ambito Art. 10 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subìto la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento fino al 60 per cento del danno subìto. 2. L'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la
pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di
eccezionali eventi naturali o di alterazione 3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999. 4. Gli oneri derivanti
dall'applicazione Art. 11 1. Al fine di riversare all'Amministrazione finanziaria statale le somme introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni demaniali per attività di pesca dal 1982 al 1995, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.). Art. 12 1. A seguito degli eccezionali eventi naturali, che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di Cabras causando la moria totale delle specie ittiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata vigore della presente legge, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras. 2. Il piano di cui al comma 1
è approvato, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, con
delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente
Commissione consiliare. Il parere della Commissione è espresso entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; se il parere non è espresso nel
termine si prescinde dallo stesso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente
coordina l'attuazione 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze previste dall'articolo 10 alle imprese di pesca operanti nel stagno di Cabras danneggiate dagli eventi eccezionali di cui al comma 1. Le provvidenze sono concesse per i danni subiti negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002. 4. Le spese derivanti
dall'attuazione dei commi 1 e 2 Art. 13 1. In attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica" è autorizzata la spesa di lire 180.000.000 per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE. 2. Per il monitoraggio dei fenicotteri nell'area protetta del Parco regionale naturale di Molentargius, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa, di lire 30.000.000 (cap. 05107/05). Art. 14 1. Per gli oneri di gestione e manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi, della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie, è autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 5.500.000.000 (cap. 05038/03). Art. 15 1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 "Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola" e per la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli interventi (cap. 05078/13). Art. 16 1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2000, la somma di lire 2.500.000.000 a valere sul capitolo 05078/08 per interventi di completamento e per espropriazioni nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu (Orosei). Art. 17 1. Per gli interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, i termini di cui ai commi 3 e 5, dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, così come modificata dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n 8, e dall'articolo 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono sostituiti nell'ordine con "31 dicembre 2000" e "30 gennaio 2001". Art. 18 1. L'autorizzazione di spesa relativa agli anni 2000, 2001 e 2002 di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata in lire 4.520.000.000, in lire 115.600.000.000, ed in lire 4.100.000.000; conseguentemente è soppressa per l'anno 2000 l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000 disposta dall'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed è differita al 2001 quella di lire 10.000.000.000 disposta dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11. 2. L'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000 disposta dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2000 è rideterminata in lire 11.000.000.000; conseguentemente gli stanziamenti indicati nel comma 2 dello stesso articolo 17 sono rideterminati come segue:
Art. 19 1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 24.510.000.000,
per l'anno 2000, in lire 14.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire
8.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sottoindicati capitoli 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA In aumento Cap. 35029 (N.I.) (3.5.0.)
In diminuzione Cap. 11604 Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)
SPESA In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2000. Cap. 03056 Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3 comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 31, comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05001/01 Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali
per fronteggiare i fenomeni di inquinamento
Cap. 05020 Contributo al consorzio di gestione del Parco regionale naturale "Molentargius-Saline" (art. 25, L.R. 26 febbraio 1999, n. 5)
Cap. 05036/02 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)
Cap. 05102 (D.V.) Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, L.R. 29 Luglio 1998, n. 23 e art. 9 della presente legge)
Cap. 05301 Spese per l'acquisto, il noleggio e la gestione di mezzi di trasporto terrestri, navali e aerei e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collaborazione nelle attività di protezione civile (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1° marzo 1975, n. 47, art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
Cap. 05308 Spese per la difesa dagli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, Legge 1° marzo 1975, n 47, art. 27, L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, L.R. 5 agosto 1985, n. 17)
In aumento 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05012/03 Spese per la realizzazione di interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 68, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 7, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 77, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 8 della presente legge)
Cap. 05013/10 Spese per la realizzazione di impianti di depurazione (art. 12, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 7, comma 2, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, art. 8, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 35, comma 1, lettera e), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 6 della presente legge)
Cap. 05014/33 (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02) Spese per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici (art. 1 della presente legge)
Cap. 05014/34 (N.I.) (2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02) Spese per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti (art. 4 della presente legge)
Cap. 05015/16 (D.V.) Spese per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 1, L.R. 21 settembre 1993, n. 46, art. 6, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 5 della presente legge)
Cap. 05016 (N.I.) (2.1.1.4.2.3.08-29) (08.02) Cat. Progr. 0501 Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE (art. 13, comma 1, della presente legge)
Cap. 05038/03 (N.I.) (2.1.2.1.0.3.04.03) (06.02) Cat. Progr. 05.04 Spese per' la gestione e la manutenzione della
rete radio regionale nell'ambito
Cap. 05078/08 Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 63, L.R. 29 maggio 1994, n. 2 e art. 16 della presente legge)
Cap. 05078/13 (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.1 4) (03.09) Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale (art. 15 della presente legge)
Cap. 05086 (N.I.) (2.1.1.6.3.2. 10.14) (02.07) Contributi alle imprese esercenti la pesca e
l'acquacoltura per risarcimenti ed indennizzi per danni o perdite causati da
eccezionali eventi naturali o da alterazioni
Cap. 05086/01 (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.14) (08.02) Spese per l'adozione e l'attuazione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras (art. 12, commi I e 2, della presente legge)
Cap. 05111/02 (N.I.) 1.1.1.4.1.1.01.01 (08.02) Restituzione all'Amministrazione statale dei canoni di concessione demaniali per attività di pes( (art. 11 della presente legge)
Cap. 05107/05 Spese per la stipula di convenzioni al fine
della predisposizione
Art. 20 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Floris
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