MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 29 marzo
2002
Recepimento della
direttiva n. 2001/57/CE e modifica
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere
c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di
limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e
modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre
2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio
2001), 2 maggio 2001 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto
2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 13 ottobre 2001) e 20 novembre
2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 30 gennaio 2002);
Visti i decreti
del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni
circa il programma di controlli intesi
a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di
sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione,
come modificati dal decreto 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/57/CE del 25 luglio
2001, che modifica gli allegati delle
direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui
di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei
prodotti alimentari di origine animale
e su e in alcuni prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/57/CE
con la quale sono fissati limiti massimi di residui
provvisori comunitari per il fluroxipir, sostanza attiva inseritta in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17
marzo 1995;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e
successive modifiche;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerate nei e sui:
1) prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
2) cereali, di
cui all'allegato 1, parte B
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti
vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di
origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. Sui e nei prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali
e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi
i limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.
2. Sui e nei prodotti di origine
animale sono ammessi i limiti
massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra
l'allegato 3 del decreto
del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi
alle sostanze attive dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.
Art. 4.
Disposizioni che permangono in vigore
1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001, non modificate dal presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo relativi
al fluroxipir si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 29 marzo 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
Conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243