INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE AGROALIMENTARE.
LEGGE REGIONALE 9 marzo 1999, n. 7
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione dell'Umbria
promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il
consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel
settore agricolo e agro-alimentare.
2. La presente legge
persegue le seguenti finalità:
Art. 2
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare
degli interventi previsti dalla presente legge le imprese sotto elencate
operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione
che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il
cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:
Art. 3
(Tipologia degli interventi)
1. I benefici previsti
dalla presente legge sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:
Art. 4
(Benefici)
1. In riferimento alle
tipologie di cui all'art.3 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle
spese ammissibili:
-
delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei
criteri previsti dal Regolamento CE 950/97 art. 12 paragrafi 2 e 4 e successive
modificazioni ed integrazioni;
-
dei soggetti di cui all'art. 2, relativi ad impianti di trasformazione e
commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal
Regolamento CE 951/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dunque nel
limite massimo
2. Nell'ambito del piano
annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi
e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a
favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all'art. 2.
Art.5
(Vincoli)
1. I beni acquisiti e/o
realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono di norma
inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità
agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata decennale per gli
immobili e quinquennale per gli altri. La durata
2. La cessione dei beni
materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui
al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole,
agro-alimentari o agro-industriali che si impegnino ad osservare gli obblighi
facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per
tutto il residuo periodo.
3. Nell'ipotesi che i beni
oggetto
4. Su istanza
5 .La violazione dei
vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei
contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al
tasso ufficiale di sconto più tre punti.
Art.6
(Procedure)
1. La Giunta regionale, nel
rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti, stabilisce
criteri e modalità per la concessione dei benefici della presente legge,
adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita
la Consulta regionale sulla cooperazione, integrata dai rappresentanti delle
Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei
fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'art. 4 ed, eventualmente, del
successivo art. 7, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i
relativi bandi attuativi.
2. Gli atti deliberativi di
prima applicazione, di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.7
(Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese
cooperative)
1. La Giunta regionale è
autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa
all'uopo individuati, aiuti, in conformità agli orientamenti comunitari in
materia di salvataggio e ristrutturazione pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale C. 283 del 19 settembre 1997, finalizzati ad interventi di
risanamento richiesti dai soggetti di cui all'art. 2 che hanno avviato
iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica, anche
tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusione di imprese o rami di
azienda.
2. Gli aiuti in materia di
consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all'art 2 della presente
legge, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli
interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e
logistica di cui al precedente comma.
3. Ai sensi degli artt. 92
e 93 del Trattato CEE, la Giunta regionale notifica preventivamente le proposte
di aiuto di cui al comma 1 e non procede alla loro applicazione se non a
seguito di specifica e conforme autorizzazione della Commissione Europea.
Art.8
(Norma transitoria)
1. In fase di prima
attuazione della presente legge, sono ammissibili ai contributi di cui all'art.
4 le spese sostenute e documentate dopo la data di approvazione della presente
legge da parte del Consiglio regionale.
Art.9
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, in
termini di competenza e di cassa, la spesa di lire 3.776.000.000. con
imputazione al cap. 7673 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato
"Fondo per il sostegno e l'innovazione del sistema cooperativo agricolo e
agroalimentare dell'Umbria".
2. All'onere di cui al
precedente comma 1, si fa fronte mediante utilizzo di quota della disponibilità
che è appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 dello stato di
previsione della spesa per l'anno 1999.
3. La Giunta regionale, a
norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.
4. Per il 2000 e gli anni
successivi lo stanziamento è pari a lire 4.000.000.000 fatti salvi eventuali
stanziamenti aggiuntivi che saranno stabiliti con legge di bilancio a norma
dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
5. In aggiunta agli
stanziamenti di cui al comma 4, qualora le iniziative di cui alla presente
legge risultino ammissibili ai benefici previsti da regolamenti e programmi
comunitari, le stesse possono essere ammesse al loro cofinanziamento.
6. Ai regimi di aiuto
previsti dalla presente legge si darà attuazione soltanto dopo l'accettazione
da parte della Commissione europea ai sensi dell'art.93, par. 3
La presente legge è
dichiarate urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69,
comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.
B R A C A L E N T E
(La presente legge è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 16 -Parti I,
II- del 17 marzo 1999)