REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-02-2000

"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".


Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
N. 9
del 25 febbraio 2000

 

TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI

ARTICOLO 1

(Finalità)
 
1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della 
legge 23 agosto 1993, n. 352 detta norme per la raccolta, la 
commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, 
nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
 

 

ARTICOLO 2

(Raccolta)
 
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini 
residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di 
identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da 
divieti. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui 
fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di 
quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.
 
2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché 
accompagnati da persona adulta.
 
3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, 
comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, 
dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, 
dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.
 
4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di 
funghi al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o 
esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso.
 
5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare 
intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la 
sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel 
luogo di raccolta.
 
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella 
quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aereati 
realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la 
diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori 
di plastica.
 

 

 

ARTICOLO 3

(Proprietari e conduttori di fondi)
 
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non 
sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente 
alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da 
essi condotti.
 

 

 

ARTICOLO 4

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)
 
1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo 
gratuito ai residenti nella regione, per i quali la raccolta dei 
funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri, 
costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli interessati 
presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera 
corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei 
redditi dell’anno precedente. L’autorizzazione ha durata annuale e può 
essere rinnovata. E’ revocata nel caso di accertata, grave 
irregolarità.
 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori 
diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione 
propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e 
di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative 
agricolo-forestali.
 
3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre 
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico a 
scopo didattico e divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni 
in deroga alla presente legge per la raccolta di funghi ad 
associazioni micologiche, annuali e per un numero limitato di persone 
fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni ordine e 
grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni 
hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei 
parchi naturali, per i quali l’autorizzazione è rilasciata dall’ente 
di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e 
rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle 
norme che ne disciplinano l’impiego.
 

 

 

ARTICOLO 5

(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
 
1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel 
rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di 
funghi dalla comunità montana competente per il territorio. Qualora il 
territorio su cui deve essere effettuata la raccolta sia compreso in 
un comune che non fa parte di alcuna comunità montana, ai sensi 
dell’art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente 
il comune medesimo.
 
2. L’autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed 
è rilasciata previo versamento di lire 100.000 a titolo di contributo 
per le spese sostenute dagli Enti nell’esercizio delle funzioni 
amministrative di cui alla presente legge. Gli importi possono essere 
aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento all’andamento del 
costo della vita e agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni.
 
3. L’autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l’ha rilasciata 
in caso di accertata irregolarità.
 

 

 

ARTICOLO 6

(Divieti)
 
1. Fatti salvi i divieti di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, 
n. 352 in tutto il territorio regionale non è consentita la 
istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei 
spontanei.
 
2. E’ altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, 
la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita 
allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo 
presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne 
permetta l’identificazione.
 
3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con 
diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie 
elencate nella tabella “A” allegata alla presente legge. La Giunta 
regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può 
integrare la suddetta tabella introducendo altre specie vietate ovvero 
le eccezioni a tale divieto. 
 
4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare 
rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato 
umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale 
superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e 
l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale 
del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei 
passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque 
l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato 
dei luoghi.
 
5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei 
carpofori fungini di qualsiasi specie.
 
6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante 
non hanno raggiunto i due metri di altezza.
 

 

 

ARTICOLO 7

(Aree particolari)
 
1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende 
faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è 
consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
 

 

 

ARTICOLO 8

(Sospensioni temporanee)
 
1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate 
e dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 5 della presente legge, 
sentito il parere del Dipartimento di Biologia Vegetale 
dell’Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente 
la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in 
cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano 
prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente 
pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
 

 

 

ARTICOLO 9

(Controlli sanitari)
 
1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi 
del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 sono tenute ad assicurare il 
controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
 
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono 
sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L’Ispettore micologo 
preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, 
ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non 
consentano la sicura determinazione della specie tali da far 
sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata 
distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi 
riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione 
che a invasione di parassiti.
 
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 
dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, 
presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini 
dell'accertamento sanitario.
 

 

 

ARTICOLO 10

(Divulgazione e contributi)
 
1. La Regione, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia 
del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove 
utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto 
della flora fungina.
 
2. La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di 
cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive 
modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla 
vigilanza di cui all’art. 14 della presente legge.
 
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di 
spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di 
mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed 
alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
 
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla 
rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti 
anche in funzione del numero degli iscritti.
 

 

 

 

TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI


ARTICOLO 11

(Commercializzazione delle specie di funghi)
 
1. E’ consentita la commercializzazione delle specie di funghi 
freschi, spontanei e coltivati, elencate nell’allegato I del D.P.R. 14 
luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale 
adottati in attuazione dello stesso.
 
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai 
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
dei provvedimenti di cui al comma 1.
 
3. E’ consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e 
coltivati prevenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili 
dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine 
l’Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche 
a sondaggio sulle partite in commercio.
 
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, 
conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è 
richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
 
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata 
alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
 

 

 

ARTICOLO 12

(Norma di rinvio)
 
1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la 
commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le 
norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.
 

 

 

 

TITOLO III
NORME COMUNI E FINALI

ARTICOLO 13

(Vigilanza)
 
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente 
legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei 
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia 
locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e 
delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla 
legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e 
ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o 
equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
 
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta 
con il coordinamento degli enti di gestione.
 
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni 
alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei 
mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla 
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 
1984, n. 32.
 
 

 

 

ARTICOLO 14

(Sanzioni amministrative)
 
1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono 
puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e 
accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel 
rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e 
regionale vigente.
 
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento 
alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
 
a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di 
cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni 
quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2 da lire 
100.000 a lire 300.000, in caso di recidiva per le medesime violazioni 
la sanzione è fissata da lire 200.000 a lire 600.000; raccolta senza 
autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da lire 300.000 a lire 
900.000, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è 
fissata da lire 400.000 a lire 1.200.000;
 
b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 
dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;
 
c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, 
riguardante il rispetto dei limiti di peso: da lire 50.000 a lire 
150.000 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è 
maggiorata di lire 50.000;
 
d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e 
mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 
dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;
 
e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, 
riguardante l'uso di contenitori non idonei: da lire 50.000 a lire 
150.000;
 
f) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 
6: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
 
g) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di 
ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6: da lire 100.000 a lire 
300.000;
 
h) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, 
riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di 
sotto di quelle consentite: da lire 50.000 a lire 150.000. La sanzione 
amministrativa è maggiorata di lire 5.000 per ogni esemplare raccolto 
eccedente il numero di cinque;
 
i) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, 
riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da lire 
300.000 a lire 900.000;
 
l) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di 
qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da lire 50.000 a lire 
150.000;
 
m) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, 
riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da lire 50.000 a 
lire 150.000;
 
n) violazione della prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 
agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree 
vietate: da lire 200.000 a lire 
600.000;
 
o) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 
agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi nei giardini 
privati ecc.: da lire 50.000 a lire 150.000;
 
p) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la 
raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da lire 200.000 
a lire 600.000.
 
3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), 
comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei 
contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di 
cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al 
comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza 
ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al 
comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione 
inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono consegnati 
alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario, 
provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati 
dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo 
sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato 
al Comune competente per territorio.
 
4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, 
comportano l'applicazione, da parte della competente autorità 
amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 
2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel 
caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’art. 6 
relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
 
5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca 
del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
 
6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le 
violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo 
costituiscano reato.
 

 

 

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)
 
1. Per le finalità di cui all’art. 10 della presente legge è 
autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in 
termini di competenza che di cassa con imputazione all’esistente Cap. 
4176 del bilancio di previsione.
 
2. All’onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari 
disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, Rif. 
Bilancio Pluriennale 2242031.
 
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà annualmente 
determinata con legge di bilancio a norma dell’art. 5 della legge 
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
 

 

 

ARTICOLO 16

(Abrogazione)
 
1. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.
 

 

 

TABELLA"A"

 

- Agaricus arvensis
 
- Agaricus bisporus
 
- Agaricus bitorquis
 
- Agaricus campestris
 
- Agaricus hortensis
 
- Agaricus macrosporus
 
- Amanita caesarea
 
- Auricolaria auricola judae
 
- Boletus aereus
 
- Boletus appendiculatus
 
- Boletus badius
 
- Boletus edulis
 
- Boletus granulatus
 
- Boletus impolitus
 
- Boletus lepidus
 
- Boletus luteus
 
- Boletus pinicola
 
- Boletus regius
 
- Boletus reticulatus
 
- Boletus rufa
 
- Boletus scabra 
 
- Clitocybe geotropa
 
- Clitocybe gigantea
 
- Hygrophorus penarius
 
- Hygrophorus russula
 
- Lactarius deliciosus
 
- Lactarius salmonicolor
 
- Lactarius sanguifluus
 
- Leccinum (tutte le specie) 
 
- Lentinus edodes
 
- Macrolepiota procera
 
- Morchella (tutte le specie)
 
- Pleurotus cornucopiae
 
- Pleurotus eryngii
 
- Pleurotus eryngii var. ferulae
 
- Pleuroturs ostreatus
 
- Pholiota mutabilis
 
- Pholiota nameko mutabilis
 
- Russula aurata
 
- Russula cyanoxantha
 
- Russula delica
 
- Russula vesca
 
- Russula virescens
 
- Stropharia Rugosoannulata
 
- Tricholoma acerbum
 
- Tricholoma atrosquamosum
 
- Tricholoma columbetta
 
- Tricholoma equestre
 
- Tricholoma georgii
 
- Tricholoma imbricatum
 
- Tricholoma orirubens
 
- Tricholoma portentoso
 
- Tricholoma scalpturatum
 
- Volvariella esculenta
 
- Volvariella valvacea