MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI


DECRETO 18 marzo 2002

Attribuzione dei controlli sul tenore d'acqua delle carni di pollame.
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno
1990  che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni
di pollame, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno
1991,   modificato   da  ultimo  dal  regolamento  CE  n.  1072/2000,
concernente  l'applicazione  del succitato regolamento CEE n. 1906/90
e, in particolare, gli articoli 14-bis e 14-ter;
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1984 relativo alle modalita'
di  applicazione  del  regolamento  CEE n. 2967/76 concernente talune
norme  circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e
surgelati;
  Vista  la  legge  4  luglio  1985,  n.  343,  recante  le  sanzioni
amministrative  conseguenti  alla  violazione delle norme relative al
tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato;
  Considerato  che  il regolamento CEE n. 2967/76 e' stato abrogato e
che  e'  necessario  aggiornare  le  norme  nazionali alla luce della
vigente normativa comunitaria del settore;
  Considerato che l'art. 14-bis, punto 13, del regolamento n. 1538/91
demanda  agli  Stati  membri l'adozione delle modalita' di esecuzione
dei  controlli sul tenore d'acqua dei polli e tacchini interi freschi
destinati  al  sezionamento, dei polli interi congelati o surgelati e
di  taluni  tagli  di  pollo  e  tacchino, ai sensi dell'art. 14-ter,
paragrafo 1), lettere da a) a g) del medesimo regolamento;
  Considerato  che  e'  opportuno  precisare  alcune  indicazioni che
riguardano  le operazioni di controllo e che stabiliscono l'organismo
deputato  al  controllo,  i  soggetti  sottoposti  ai  controlli,  la
frequenza   degli   stessi,   gli  stadi  di  commercializzazione  da
controllare,  le  modalita'  di esecuzione del prelievo dei campioni,
delle analisi, ecc;
  Ritenuto    opportuno    individuare   l'organismo   di   controllo
nell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  il  quale  deve  tra
l'altro rappresentare con il proprio ufficio di Modena il laboratorio
di riferimento presso l'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente la
riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma del Ministero stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Organismo di controllo
  I  controlli  sull'osservanza  delle  disposizioni  della normativa
comunitaria  e  nazionale sul tenore d'acqua delle carni di pollame e
sulle  misure  prescritte  dai  regolamenti  comunitari  a carico dei
macelli,  sono  demandati all'Ispettorato centrale repressione frodi,
di  seguito  denominato  "organismo  di  controllo",  che li effettua
utilizzando  le  proprie  strutture  periferiche secondo le modalita'
stabilite dall'Ispettorato stesso ai sensi delle normative vigenti in
materia.
 
      
 
                               Art. 2.
                      Destinatari dei controlli
  Sono  soggetti  ai  controlli  di  cui  all'art.  1  i  macelli e i
laboratori  di  sezionamento, anche se annessi ai macelli stessi, gli
impianti  di  congelazione  e  surgelazione ed ogni successivo stadio
della   commercializzazione.   Controlli   analoghi   devono   essere
effettuati  sulle  carni  importate  dai  Paesi  terzi all'atto dello
sdoganamento.
  I   responsabili  dei  suddetti  impianti  devono  tenere  appositi
registri,  secondo  il  fac-simile  allegato  I del presente decreto,
timbrato  dall'Ispettorato  centrale repressione frodi competente per
territorio,  nel quale iscrivono i dati, da conservarsi per almeno un
anno,  risultanti  da  un  autocontrollo  da effettuarsi a cura delle
ditte  interessate,  che  saranno  poi  verificati  dall'organismo di
controllo.
 
      
 
                               Art. 3.
                        Oggetto dei controlli
  L'organismo di controllo ispeziona le carcasse di pollo congelate e
surgelate  e  quelle di pollo e di tacchino destinate alla produzione
dei tagli di cui all'allegato II nonche' le carni di pollame fresche,
congelate e surgelate elencate nel medesimo allegato II.
  Non sono soggette ai controlli le carni, per le quali e' fornita la
prova che siano destinate esclusivamente all'esportazione.
 
      
 
                               Art. 4.
                       Autocontrollo aziendale
  Le  aziende  di  cui all'art. 2 sono tenute ad effettuare verifiche
sull'assorbimento dell'acqua durante la lavorazione delle carcasse di
pollo  congelate  o  surgelate  e  delle carcasse di pollo e tacchino
destinate  alla  produzione  dei tagli freschi, congelati e surgelati
elencati  nell'allegato  II,  con le frequenze indicate agli articoli
14-bis,  paragrafo  3  e  14-ter,  paragrafo 2 del regolamento CEE n.
1538/91,  conformemente  a  quanto  indicato negli allegati III o IV,
relativi  ai  metodi  d'analisi  da  adottarsi,  alle  percentuali di
assorbimento  consentite  e  alle  altre  operazioni  riguardanti  la
campionatura richiesta per i controlli.
  Qualora   dalle   verifiche  si  accerti  un  assorbimento  d'acqua
superiore  al  consentito,  gli stabilimenti sono tenuti a correggere
immediatamente   il   processo  di  lavorazione,  per  rientrare  nei
parametri prescritti.
  La  registrazione  delle  partite  identificate  va  effettuata sui
registri di produzione di cui all'allegato I.
 
      
 
                               Art. 5.
                         Frequenza controlli
  L'organismo di controllo, definita la partita da controllare, opera
secondo  le indicazioni contenute negli allegati III o VI nel caso di
carcasse  e  dell'allegato  V  nel  caso  dei tagli. I controlli sono
effettuati   nei   tempi   e  nei  modi  prescritti  dalla  normativa
comunitaria,   con  particolare  riferimento  agli  articoli  14-bis,
paragrafo 4 e 14-ter, paragrafo 3.
 
      
 
                               Art. 6.
            Controllo negli stadi di commercializzazione
                            o alla dogana
  Campioni  da  controllare  devono  essere  prelevati anche presso i
punti  vendita all'ingrosso e al minuto nei tempi e nei modi definiti
dall'organismo di controllo.
  In tal caso, se il campione non e' conforme al dettato del presente
decreto,  l'organismo di controllo provvede affinche' la ditta che ha
lavorato  e  confezionato  il  prodotto, ovvero chi lo detiene per la
vendita,  ponga su di esso un nastro adesivo o etichetta sul quale e'
riportato in lettere maiuscole di colore rosso alte 8 mm la dicitura:
"tenore d'acqua superiore ai limiti CEE".
  Se  le  carcasse  di  pollo e tacchino e le carni di pollame di cui
all'allegato  II  sono  importate  da  Paesi  terzi,  il controllo va
effettuato all'atto dello sdoganamento; in caso di non conformita' si
applicano  le  stesse  regole  adottate  per  le  carni di produzione
comunitaria.
 
      
 
                               Art. 7.
                Laboratorio di riferimento nazionale
  Il   laboratorio   nazionale   di   riferimento   e'   identificato
nell'ufficio  di  Modena dell'Ispettorato centrale repressione frodi,
con sede in via Jacopo Cavedone n. 29.
  Detto  laboratorio  ha  il  compito  di coordinare le attivita' dei
laboratori  incaricati  di  effettuare le analisi sul tenore in acqua
delle  carni di pollame, organizzare i controlli presso i destinatari
della  normativa comunitaria e nazionale del settore, provvedere alla
diffusione presso le autorita' interessate delle informazioni fornite
dal  laboratorio comunitario e dai laboratori di analisi, collaborare
con il laboratorio comunitario.
 
      
 
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
  Il  decreto  ministeriale  12 marzo 1984 contenente le modalita' di
applicazione del regolamento 2967/76, e' abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 marzo 2002
                                                Il Ministro: Alemanno
 
      
 
                                                           Allegato I
                       REGISTRO DA UTILIZZARE
              PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO III
MACELLO: DATA: ORA INIZIO OPERAZIONE:
=====================================================================
     Capo      |  Codice   |  M0   |  M1   |  M2   |  M3   |  H20%
=====================================================================
       1       |           |       |       |       |       |
       2       |           |       |       |       |       |
       3       |           |       |       |       |       |
       4       |           |       |       |       |       |
       5       |           |       |       |       |       |
       0       |           |       |       |       |       |
       0       |           |       |       |       |       |
       0       |           |       |       |       |       |
       25      |           |       |       |       |       |
   Totale...   |           |       |       |       |       |
 
               REGISTRO DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE
                       DI CUI ALL'ALLEGATO IV
MACELLO: DATA: ORA INIZIO OPERAZIONE:
=====================================================================
      Capo       |   Codice    |   Peso A    |   Peso B   |   H20%
=====================================================================
        1        |             |             |            |
        2        |             |             |            |
        3        |             |             |            |
        4        |             |             |            |
        5        |             |             |            |
        0        |             |             |            |
        0        |             |             |            |
        0        |             |             |            |
        25       |             |             |            |
    Totale...    |             |             |            |
Peso A = Peso all'eviscerazione.
Peso B  = Peso dopo il raffreddamento.
 
      
 
                                                          Allegato II
    Tagli di pollame da sottoporre a controllo:
      a) filetto spellato di petto di pollo con o senza osso;
      b) petto di pollo con pelle;
      c) cosce  di  pollo,  coscette,  gambe,  gambe con porzione del
dorso, quarti, con pelle;
      d) filetto di petto di tacchino senza pelle;
      e) petto di tacchino con pelle,
      f) cosce di tacchino, coscette, gambe, con pelle,
      g) carne disossata della coscia di tacchino, senza pelle.
 
      
 
                                                         Allegato III
               DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI ACQUA
                    RISULTANTE DAL DECONGELAMENTO
                      (Prova di sgocciolamento)
1. Oggetto e campo di applicazione.
    Questa tecnica e' utilizzata per determinare la quantita' d'acqua
risultante  dal  decongelamento di polli congelati o surgelati. Se la
quantita'  d'acqua  proveniente  dallo  sgocciolamento,  espressa  in
percentuale,  in  peso,  della carcassa, comprese tutte le frattaglie
commestibili  contenute  nell'imballaggio,  supera  il  valore minimo
fissato  al  punto  7,  si ritiene che la carcassa abbia assorbito un
eccesso d'acqua durante il trattamento.
    Tale   tecnica  non  e'  applicabile  ai  volatili  trattati  con
polifosfati   o  altre  sostanze  che  provochino  un  aumento  della
ritenzione d'acqua. I volatili che hanno subito un trattamento a base
di  tali  sostanze  sono  sottoposti  ad  analisi  secondo  il metodo
descritto all'allegato VI.
2. Definizione.
    La quantita' d'acqua determinata con questa tecnica si esprime in
percentuale, in peso d'acqua sgocciolata, calcolando tale percentuale
rispetto  al  peso  totale  della  carcassa  congelata  o  surgelata,
comprese le frattaglie commestibili.
3. Principio.
    La  carcassa  congelata  o  surgelata,  comprese eventualmente le
frattaglie commestibili, e' decongelata in condizioni controllate che
consentono di calcolare il peso dell'acqua sgocciolata.
4. Attrezzatura.
    4.1  Una  bilancia  in  grado  di  pesare  fino  a  5  kg con una
precisione non inferiore a 1 g.
    4.2  Sacchetti  di plastica sufficientemente grandi per contenere
la carcassa e muniti di un sistema sicuro di fissazione.
    4.3 Una bacinella d'acqua sottoposta a controllo termostatico, in
grado  di  contenere  le  carcasse  descritte  ai punti 5.5 e 5.6. La
bacinella  deve contenere una quantita' d'acqua pari a almeno 8 volte
il  volume  dei  volatili  da  controllare  ed  in grado di mantenere
l'acqua ad una temperatura di 42 ± 2 oC.
    4.4 Carta da filtro o altre salviette di carta assorbente.
5. Tecnica.
    5.1  Prelevare,  a  caso, 20 carcasse dalla quantita' di volatili
sottoposti  al  controllo.  Conservarli ad una temperatura massima di
 - 18 oC  finche' essi possano essere sottoposti alla prova di cui ai
punti 5.2-5.11.
    5.2  Asciugare la parete esterna dell'imballaggio per togliere il
ghiaccio  e l'acqua che vi aderiscono. Pesare l'imballaggio ed il suo
contenuto  arrotondando  il  peso al grammo piu' prossimo; si ottiene
cosi' M0.
    5.3  Togliere  dalla  carcassa, ed eventualmente dalle frattaglie
commestibili vendute insieme ad essa, l'imballaggio esterno. Lasciare
asciugare e pesare l'imballaggio, arrotondando il peso al grammo piu'
prossimo; si ottiene cosi' M1.
    5.4   Calcolare   il  peso  della  carcassa  e  delle  frattaglie
congelate, deducendo M1 da M0.
    5.5  Introdurre la carcassa, comprese le frattaglie commestibili,
in un solido sacchetto di plastica impermeabile, dirigendo la cavita'
addominale  verso  la  parte  inferiore  e  chiusa  del sacchetto. Le
dimensioni  di  quest'ultimo  devono  essere  tali da poterlo fissare
saldamente  durante  l'immersione nella bacinella, ma non eccessive e
tali da permettere alla carcassa di non presentarsi piu' in posizione
verticale.
    5.6 la parte del sacchetto contenente la carcassa e le frattaglie
commestibili    va    completamente    immersa   nell'acqua,   mentre
l'imboccatura  resta  aperta  per consentire la fuoriuscita di quanta
piu' aria possibile.
    Con  l'eventuale  ausilio di apposite sbarre o con l'introduzione
di pesi, il sacchetto viene tenuto in posizione verticale in modo che
l'acqua  della  bacinella non possa entrarvi. I singoli sacchetti non
devono toccarsi.
    5.7 Il sacchetto va lasciato a bagno nell'acqua, mantenuta ad una
temperatura  costante  di 42 ± 2 oC, muovendolo o agitando l'acqua di
continuo,  finche'  il centro termico della carcassa (corrispondente,
per  le  presentazioni  senza  frattaglie, alla parte piu' intera del
muscolo  pettorale, in prossimita' dello sterno, per le presentazioni
con  le  frattaglie  al  centro  delle  stesse)  abbia  raggiunto  la
temperatura di +4 oC. La misurazione della temperatura si effettua su
due  carcasse  scelte a caso. Le carcasse non devono rimanere immerse
per  un tempo superiore a quello necessario per raggiungere la citata
temperatura  di +4 oC. A titolo indicativo, la durata dell'immersione
per carcasse conservate a  -18 oC e' dell'ordine di:
 
 
=====================================================================
                                            Tempo indicativo
                                         di immersione in minuti
=====================================================================
                |Peso carcassa + |    Polli con    |   Polli senza
Classe ponderale| frattaglie (g) |   frattaglie    |   frattaglie
=====================================================================
     < 800      |     < 825      |        77       |        92
---------------------------------------------------------------------
       850      |    825-874     |        82       |        97
---------------------------------------------------------------------
       900      |    875-924     |        85       |       100
---------------------------------------------------------------------
       950      |    925-974     |        88       |       103
---------------------------------------------------------------------
      1000      |    975-1024    |        92       |       107
---------------------------------------------------------------------
      1050      |   1025-1074    |        95       |       110
---------------------------------------------------------------------
      1100      |   1050-1149    |        98       |       113
---------------------------------------------------------------------
      1200      |   1150-1249    |       105       |       120
---------------------------------------------------------------------
      1300      |   1250-1349    |      111.       |       126
---------------------------------------------------------------------
      1400      |   1350-1449    |       118       |       133
 
    Oltre  i  1.400  g  i tempi si allungano di sette minuti per ogni
100 g  supplementari.  Se  il  tempo  indicativo di immersione non e'
sufficiente  a  far  raggiungere  la  temperatura  di  +4 0C alle due
carcasse  controllate,  il  decongelamento deve proseguire finche' il
centro termico delle stesse e' effettivamente a +4 oC.
    5.8  Togliere  il  sacchetto  ed il suo contenuto dalla bacinella
d'acqua;  forare  la  base  del  sacchetto  per  consentire  l'uscita
dell'acqua  proveniente  dal  decongelamento. Lasciare sgocciolare il
sacchetto  ed il suo contenuto per un'ora ad una temperatura ambiente
compresa tra +18 oC e +25 oC.
    5.9  Ritirare  la  carcassa decongelata dal sacchetto ed estrarre
(ove  sia  presente)  l'imballaggio  contenente  le  frattaglie dalla
cavita'  addominale.  Asciugare  l'interno e l'esterno della carcassa
con   carta   filtro  o  salviette  di  carta.  Forare  l'imballaggio
contenente  le  frattaglie  e, una volta uscita l'acqua, asciugare il
piu' possibile l'imballaggio e le frattaglie decongelate.
    5.10  Determinare  il  peso  totale  della carcassa decongelata e
delle  frattaglie  nonche'  del  loro  imballaggio  arrotondandolo al
grammo piu' prossimo; si ottiene cosi' M2.
    5.11  Determinare  il  peso  dell'imballaggio  che  conteneva  le
frattaglie,  arrotondandolo al grammo piu' prossimo; si ottiene cosi'
M3.
6. Calcolo del risultato.
    Si  ottiene  la  quantita' d'acqua proveniente da decongelamento,
espressa   in  percentuale,  in  peso,  della  carcassa  congelata  o
surgelata (comprese le frattaglie) applicando la formula seguente:
 
    M0 - M1 - M2
--------------------- x 100
    M0 - M1 - M3
7. Valutazione del risultato.
    Se  per  il  campione  di  20 carcasse la quantita' media d'acqua
proveniente  dal  decongelamento  e'  superiore  alle  percentuali di
seguito  indicate,  si  ritiene  che  la  quantita' d'acqua assorbita
durante il trattamento superi il valore limite.
    Le percentuali in parola sono:
      per il raffreddamento ad aria: 1,5%;
      per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3%;
      per il raffreddamento per immersione: 5,1%.
 
      
 
                                                          Allegato IV
                 VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA
                  NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
                      (Prova presso l'impianto)
    1.  Almeno  una  volta  per  periodo  di lavorazione di otto ore:
prelevare   a   caso  25  carcasse  dalla  catena  di  eviscerazione,
immediatamente  dopo l'eviscerazione e la completa asportazione delle
frattaglie e prima del primo lavaggio.
    2.  Se necessario, tagliare il collo lasciando la pelle del collo
attaccata alla carcassa.
    3.   Identificare   ciascuna   carcassa  individualmente.  Pesare
ciascuna  carcassa  e registrarne il peso, arrotondato al grammo piu'
prossimo.
    4.  Rimettere  le  carcasse  che  sono oggetto di controllo sulla
catena  di  eviscerazione, affinche' esse proseguano il corso normale
delle operazioni lavaggio, di refrigerazione, di sgocciolamento, ecc.
    5.  Riprendere le carcasse etichettate al termine della catena di
sgocciolamento,  senza  sottoporle  ad  uno  sgocciolamento di durata
superiore a quello normalmente praticato per i volatili della partita
da cui proviene il campione.
    6.  Il  campione  e'  formato dalle prime 20 carcasse recuperate.
Queste vengono nuovamente pesate. Il loro peso, arrotondato al grammo
piu'  prossimo,  e'  indicato  in  corrispondenza del peso constatato
all'atto  della  prima  pesatura.  La prova e' nulla se si recuperano
meno di 20 carcasse identificate.
    7.  Togliere  i  marchi  di  identificazione dalle carcasse della
campionatura  e  sottoporre  le  carcasse alle abituali operazioni di
imballaggio.
    8.  Determinare  la percentuale di assorbimento d'acqua deducendo
il  peso  totale  delle  20 carcasse esaminate prima del lavaggio dal
peso totale di tali carcasse dopo il lavaggio, la refrigerazione e lo
sgocciolamento,  dividendo  la  differenza  per  il  peso  iniziale e
moltiplicando per 100.
    8.bis.  In  luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti
da  1  a 8, si puo' utilizzare la pesatura automatica per determinare
la  percentuale  di  assorbimento  d'acqua  dello  stesso  numero  di
carcasse,  applicando  gli  stessi  principi,  a  condizione  che  la
pesatura  automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo
dall'autorita' competente.
    9.  Il  risultato  non  deve superare le percentuali seguenti del
peso  iniziale della carcassa o qualsiasi altra cifra che consenta di
rispettare il tenore totale tollerato di acqua estranea:
      per il raffreddamento ad aria: 0%
      per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: 2%
      per il raffreddamento per immersione: 4,5%
 
      
 
                                                           Allegato V
              DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA
                        DEI TAGLI DI POLLAME
                           (Prova chimica)
1. Oggetto e campo d'applicazione.
    Il  presente  metodo  deve  essere  impiegato  per determinare il
tenore  totale  d'acqua  di  certi tagli di pollame. Esso comporta la
determinazione  del  tenore  d'acqua  e  di  proteine  dei campioni a
partire  dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua
cosi'  determinato deve essere confrontato col valore limite indicato
dalle  formule  di  cui  al  punto  6.4  per  stabilire se durante la
trasformazione  sia stata trattenuta o meno acqua in eccesso. Qualora
sospetti  la presenza di una qualunque sostanza capace di interferire
nella valutazione, l'analista deve prendere le precauzioni del caso.
2. Definizioni e procedure di campionamento.
    Le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. CEE n.
1538/1991,  si  applicano ai tagli di pollame di cui all'allegato II.
L'entita' dei campioni deve essere almeno la seguente:
      petto   di  pollo,  filetto/fesa  di  pollo:  meta'  del  petto
(disossato).
      petto  di  tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia
di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa.
      altri tagli: come definito all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg.
CEE n. 1538/1991.
    Nel  caso  di  prodotti  sfusi  congelati  o surgelati (tagli non
imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati
i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0oC fino al
momento della rimozione dei singoli tagli.
3. Principio.
    Il  tenore  d'acqua  e  di proteine si determina conformemente ai
metodi   riconosciuti   dall'ISO  (Organizzazione  internazionale  di
normalizzazione)   o   ad  altri  metodi  di  analisi  approvati  dal
Consiglio.
    Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame
deve  essere valutato a partire dal tenore di proteine dei tagli, che
puo' essere correlato al tenore di acqua fisiologica.
4. Apparecchiatura e reattivi.
    4.1 Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, capace di pesare
con una precisione superiore a ± 1 grammo.
    4.2  Mannaia  o  sega  per ridurre i tagli in pezzi di dimensioni
appropriate al tritacarne adoperato.
    4.3  Tritacarne  e  miscelatore  per  lavoro  pesante,  capace di
omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi.
    Nota: Non si raccomanda nessun particolare modello di tritacarne.
Questo  deve  essere  abbastanza potente da poter sminuzzare anche le
ossa e le carni allo stato congelato o surgelato, in modo da ottenere
una   miscela  omogenea  corrispondente  a  quella  ottenuta  con  un
tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm.
    4.4 Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 1442, per la
determinazione del tenore d'acqua.
    4.5  Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 937, per la
determinazione del tenore di proteine.
5. Modo di operare.
    5.1  Prelevare  a  caso  cinque tagli sulla quantita' di tagli da
pollame  da  controllare: in ogni caso, essi debbono essere mantenuti
allo  stato  congelato o refrigerato, secondo i casi, fino al momento
dell'analisi secondo i punti da 5.2 a 5.6
    I  campioni  di  prodotti  sfusi  congelati o surgelati di cui al
paragrafo  2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 oC fino
all'inizio dell'analisi.
    L'analisi  puo' essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli,
sia su un campione composto dai cinque tagli.
    5.2 La preparazione deve essere iniziata nell'ora successiva alla
rimozione dei tagli dal frigorifero o dal surgelatore.
    5.3.a)  Detergere  l'esterno  dell'imballaggio  strofinandolo per
rimuoverne  l'acqua  e  il  ghiaccio  superficiale.  Pesare i singoli
tagli,  allontanando  l'eventuale materiale che li avvolge. Dopo aver
ridotto  i  vari tagli in pezzi piu' piccoli, determinare il peso con
l'approssimazione  di  un  grammo,  detraendo  il peso dell'eventuale
materiale d'imballaggio: sia "P1" il peso cosi' ottenuto.
      b) Nel  caso  dell'analisi di un campione composto, determinare
il  peso  totale  dei  cinque tagli, preparati conformemente al punto
5.3: sia "P5" il peso cosi' ottenuto.
    5.4.a)  Sminuzzare  in tritacarne, come indicato al punto 4.3, il
taglio  intero  di  peso  "P1"  (se necessario, omogeneizzarlo con un
miscelatore),  in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si
possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.
      b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, sminuzzare in
tritacarne,  come indicato al punto 4.3, tutti i cinque tagli di peso
complessivo  "P5" (se necessario, omogeneizzarli con un miscelatore),
in  modo  da  ottenere  un  materiale  omogeneo  dal quale si possano
prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.
    Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6
    5.5   Prelevare   un  campione  del  materiale  omogeneizzato  ed
impiegarlo   immediatamente   per   determinare   il  tenore  d'acqua
conformemente alla norma ISO 1442: sia "a%" il tenore d'acqua.
    5.6  Prelevare  un  altro campione del materiale omogeneizzato ed
impiegarlo   immediatamente   per  determinare  il  tenore  di  azoto
conformemente  alla  norma  ISO 937. Moltiplicando il tenore di azoto
per il fattore 6,25 si otterra' il tenore "b%" di proteina grezza.
6. Calcolo dei risultati.
    6.1a)  Il  peso  (W)  dell'acqua  di  ciascun  taglio  sara' dato
dall'espressione   W   =   P1/l  00  ed  il  peso  di  proteine  (RP)
dall'espressione  RP  =  bP1/100: in ambedue i casi i risultati vanno
espressi in grammi.
    Determinare  la  somma dei pesi di acqua (W5) e di proteine (RP5)
nei cinque tagli analizzati.
      b) Nel  caso  dell'analisi di un campione composto, determinare
il  tenore  medio di acqua e di proteine dei due campioni analizzati:
siano  rispettivamente  a%  e  b%  i  valori  cosi' ottenuti. Il peso
dell'acqua (W5) nei cinque tagli e' dato dall'espressione W5 = P5/100
e quello (RP5) delle proteine e' dato dall'espressione RP5 = bP5/100:
ambedue i valori vanno espressi in grammi.
    6.2  Calcolare  il  peso  medio di acqua (WA) e di proteine (RPA)
dividendo rispettivamente per cinque i valori di W5 e di RP5.
    6.3  Il rapporto fisiologico W/RP determinato col presente metodo
e' il seguente:
      filetto/fesa di pollo 3,19 ± 0,12,
      cosce e quarti di pollo: 3,78 ± 0,19
      filetto/fesa di tacchino: 3,05 ± 0,15,
      cosce di tacchino 3,58 ± 0,15,
      carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17
    6.4  Ammettendo che il tenore minimo d'acqua assorbita durante la
preparazione ed inevitabile sul piano tecnico rappresenti il 2%, 4% o
6%(*)  a  seconda del tipo di prodotto e dei metodi di refrigerazione
seguiti,   il   valore  massimo  ammissibile  per  il  rapporto  W/RP
determinato col presente metodo e' il seguente:
 
=====================================================================
                | Refrigerati ad |  Refrigerati a  | Refrigerati per
                |      aria      |     spruzzo     |   immersione
=====================================================================
Filetto/fesa di |                |                 |
pollo senza     |                |                 |
pelle .         |      3,40      |      3,40       |      3,40
---------------------------------------------------------------------
Petto di pollo, |                |                 |
con pelle....   |      3,40      |      3,50       |      3,60
---------------------------------------------------------------------
Sovraccosce,    |                |                 |
fusi, cosce,    |                |                 |
coscette di     |                |                 |
pollo, quarti di|                |                 |
pollo, con pelle|      4,05      |      4,15       |      4,30
---------------------------------------------------------------------
Filetto/fesa di |                |                 |
tacchino, senza |                |                 |
pelle           |      3,40      |      3,40       |      3,40
---------------------------------------------------------------------
Petto di        |                |                 |
tacchino, con   |                |                 |
pelle....       |      3,40      |      3,50       |      3,60
---------------------------------------------------------------------
Sovraccosce,    |                |                 |
fusi, cosce di  |                |                 |
tacchino, con   |                |                 |
pelle           |      3,80      |      3,90       |      4,05
---------------------------------------------------------------------
Carne di coscia |                |                 |
di tacchino     |                |                 |
disossata, senza|                |                 |
pelle           |      3,95      |      3,95       |      3,95
 
    Se  il  rapporto  medio  WAA/RPA  dei  cinque  tagli, calcolato a
partire  dai  valori  di  cui  al  punto  6.2, non supera il rapporto
indicato al punto 6.4, la quantita' di tagli di pollame sottoposta al
controllo deve essere considerata rispondente alla norma.
      (*)  Calcolato  in  base  al  taglio,  esclusa l'acqua estranea
assorbita.  Per  i  filetti  (senza  pelle)  e  la carne di coscia di
tacchino  disossata,  la  percentuale  e' pari al 2% per ciascuno dei
metodi di refrigerazione.
 
      
 
                                                          Allegato VI
              DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA
                     DEI POLLI (Analisi chimica)
1. Oggetto e campo di applicazione.
    Questo metodo e' utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua
dei polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione
dei  tenori  d'acqua  e di proteine di campioni prelevati da carcasse
omogeneizzate  di  tali  volatili.  Il  tenore  totale  d'acqua cosi'
determinato e' paragonato col valore limite espresso dalle formule di
cui  al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua
in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di
qualsiasi  sostanza  che  possa influenzare la valutazione, prendera'
precauzioni appropriate.
2. Definizioni.
    Carcassa:  la  carcassa  del  volatile  con  ossa, cartilagine ed
eventualmente frattaglie.
    Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.
3. Principio.
    Il  tenore  d'acqua  e  di  proteine  e' determinato con i metodi
descritti    nelle    norme ISO    (Intemational   Organization   for
Standardization)   o  con  altri  metodi  di  analisi  approvati  dal
Consiglio.
    Il  limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa viene
desunto dal tenore di proteine della carcassa, che puo' essere legato
al tenore d'acqua fisiologica.
4. Attrezzatura e reagenti.
    4.1  Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una
precisione non inferiore a 1 g.
    4.2 Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che
possano essere introdotti nel trituratore.
    4.3  Trituratore  e  miscelatore  di  grande potenza, in grado di
omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato.
    Nota:  Non  si  raccomanda  alcun tipo particolare di tritacarne.
Esso  dovrebbe  essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare
carni  ed  ossi  surgelati  o congelati, in modo da ottenere campioni
omogenei   corrispondenti   a   quelli  che  si  potrebbero  ottenere
impiegando  un  tritacame provvisto di un disco con perforazioni da 4
mm.
    4.4  Per  la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo
la norma ISO 1442: come specificato in questo metodo.
    4.5 Per la determinazione del tenore di proteine secondo la norma
ISO 937: come specificato in questo metodo.
5. Procedimento.
    5.1  Prelevare  a  caso  7  carcasse  dalla  partita  di volatili
sottoposta  al controllo e mantenerle allo stato congelato attendendo
l'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.
    Invece  di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse
separatamente,  si  puo'  anche  procedere all'analisi di un campione
composto dalle sette carcasse.
    5.2  Procedere  all'esame  nell'ora  successiva  al  ritiro delle
carcasse dal congelatore.
    5.3  a)  Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere
il  ghiaccio  e  l'acqua  che  vi  aderiscono. Pesare ogni carcassa e
liberarla dall'imballaggio. Dopo aver tagliato la carcassa in piccoli
pezzi,  eliminare per quanto possibile i materiali di imballaggio che
avvolgono  le  frattaglie. Determinare il peso totale della carcassa,
comprese  le frattaglie e il ghiaccio della carcassa, escluso il peso
del  materiale  d'imballaggio  tolto,  arrotondandolo  al grammo piu'
prossimo per ottenere il valore P1.
      b)  Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare
il peso totale delle sette carcasse, preparate conformemente al punto
5.3 a) per ottenere il valore P7.
    5.4  a)  Tritare  la totalita' della carcassa, il cui peso da' il
valore  P1 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto
4.3  (e,  se  necessario,  mescolare  con  un miscelatore) in modo da
ottenere  un  prodotto  omogeneo  sul  quale puo' essere prelevato un
campione rappresentativo di ogni carcassa.
      b) Nel  caso  di un'analisi di un campione composto, tritare la
totalita'  delle sette carcasse di cui il peso da' il valore P7 in un
tritacame  corrispondente  alle  indicazioni  del  punto  4.3  (e, se
necessario,  mescolare  con  un  miscelatore)  in modo da ottenere un
prodotto  omogeneo  sul  quale  possano essere prelevati due campioni
rappresentativi delle sette carcasse.
    Analizzare i due campioni come descritto ai punti 5.5 e 5.6.
    5.5   Prelevare  un  campione  dell'omogeneizzato  e  utilizzarlo
immediatamente  per  determinare  il  suo  tenore  d'acqua secondo il
metodo  descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore
d'acqua indicato con "a%".
    5.6  Prelevare  anche  un  altro  campione  dell'omogeneizzato  e
utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo
il  metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore di
azoto in tenore di proteine grezze indicato con "b%", moltiplicandolo
per il coefficiente 6,25.
6. Calcolo dei risultati.
    6.1  a) Il peso dell'acqua (W) contenuta in ogni carcassa e' dato
dalla  formula  aP1/100  e  il peso delle proteine (RP) dalla formula
bP1/100, espressi in grammi. Determinare i totali dei pesi dell'acqua
(W7) e dei pesi delle proteine (RP7) delle sette carcasse analizzate.
      b) Nel  caso di un'analisi di un campione composto, determinare
il  tenore  medio  d'acqua  (a%)  e  proteine  (b%)  dei due campioni
analizzati.  Il  peso  dell'acqua  (W7)  delle sette carcasse e' dato
dalla  formula  aP7/100  e il peso delle proteine (RP7) dalla formula
bP7/100, espressi in grammi.
    6.2  Determinare  il  peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA)
dividendo W7 e RP7 per sette.
    6.3  Il  tenore teorico di acqua fisiologica determinato mediante
questo metodo puo' essere calcolato con la seguente formula:
      polli: 3,53 x RPA + 23
    6.4 a) Raffreddamento ad aria.
    Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile
al  momento  della  preparazione  pari  al  2%  (*), i valori massimi
tollerabili  del  tenore  totale  d'acqua  (WG)  espresso  in  grammi
(compreso   l'intervallo  di  fiducia)  determinato  mediante  questo
metodo, si ottengono dalle seguenti formule:
      polli: WG = 3,65 x RPA + 42.
    6.4 b) Raffreddamento per aspersione e ventilazione.
    Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile
al  momento  della  preparazione  pari  al 4,5% (*), i valori massimi
tollerabili  del  tenore  totale  d'acqua  (WG)  espresso  in  grammi
(compreso   l'intervallo  di  fiducia)  determinato  mediante  questo
metodo, si ottengono dalle seguenti formule:
      polli: WG = 3,79RPA + 42
    6.4 c) Raffreddamento per immersione:
    Assumendo  l'assorbimento  d'acqua  tecnicamente  inevitabile  al
momento   della  preparazione  pari  al  7%  (*),  i  valori  massimi
tollerabili  del  tenore  totale  d'acqua  (WG)  espresso  in  grammi
(compreso   l'intervallo  di  fiducia)  determinato  mediante  questo
metodo, si ottengono dalle seguenti formule:
      polli: WG = 3,93 x RPA + 42
    6.5  Se  il  valor  medio  del  tenore  d'acqua  (WA) delle sette
carcasse,  determinato  in  base  al  punto  6.2, non e' superiore ai
valori  massimi  di  cui  al  punto 6.4 (WG), la quantita' di pollame
sottoposto a controllo e' considerata conforme.
    (*)  Calcolato  rispetto  alla carcassa, esclusa l'acqua estranea
assorbita.