MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 aprile 2001
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del
Consiglio e del regolamento
(CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore
dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli.
IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che
istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi
di aiuto comunitari e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992
recante modalita' di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che
stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 297 del 21
novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore
degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/00
del Consiglio del 4 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 311 del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 297 del 21
novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo del 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 56 del 4
marzo 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96
del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 187 del 20
luglio 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi
ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 449/01 della Commissione del 2 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 64 del 6
marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96
del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", con
il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Considerata la esigenza di dettare disposizioni per l'applicazione delle
richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali e' previsto
un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non
necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo
riconoscimento delle imprese di trasformazione;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del
19 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta disposizioni attuative del regolamento (CE) n.
449/01 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime
di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasfonnati, con riguardo ai
seguenti aspetti:
a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano
pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di
ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento
(CE) 2201/96 medesimo;
b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione
di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo
almeno pari al prezzo minimo;
c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e
prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori
riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere;
d) adempimenti delle parti contraenti;
e) sistema di controlli e relative risultanze.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori,
di seguito denominate OP, di cuiagli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n.
2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del
medesimo;
b) "associazione di organizzazione di produttori": le associazioni
di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che
coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e
che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 449/2001 della
Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/96;
e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a
fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti
dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui
all'art. 1, paragrafo 2, punti da a) ad o) del regolamento, riconosciuta, se
del caso, conformemente all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, ivi
comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;
f) "quantita'": la quantita' e' espressa in peso netto, salvo
indicazione contraria;
g) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) "INCA": Istituto nazionale conserve alimentari;
i) "regione": la regione o la provincia autonoma competenti per
territorio;
l) "organismo pagatore": Agenzia per le erogazioni in agricoltura o
organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali.
Art. 3.
Campagne
1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia
prima sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di
seguito riportati:
campagne di commercializzazione:
a) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e
i prodotti trasformati a base di pesche;
b) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere
Williams e Rocha;
c) dal 1o agosto al 31 luglio per i fichi secchi;
d) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente;
periodi di consegna della materia prima, all'impresa di trasformazione ai
fini dell'ammissibilita' dell'aiuto:
a) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;
b) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre,
c) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;
d) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio;
e) fichi secchi: tra il 15 agosto e il 15 giugno.
Art. 4.
Gestione regime aiuti
1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del
regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del riconoscimento
dei trasformatori di pomodori, pesche e pere, che intendono partecipare al
regime di aiuto.
2. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del regolamento, concernente le
esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche
e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale
dei trasformatori.
3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai fini
della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero valutati, ai
sensi dei commi 1 e 2, dalla regione.
4. I trasformatori di pomodoro, riconosciuti in via provvisoria per la
campagna 2001/2002, ai fini del rilascio del riconoscimento
definitivo per la campagna 2002/2003 e successive, presentano apposita
domanda, conforme alle indicazioni di cui al comma 6, alla regione, entro il
15 settembre 2001, dandone comunicazione al Ministero.
5. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto per la
campagna 2002/2003 e successive, presentano apposita domanda di
riconoscimento alla regione, dandone comunicazione al Ministero,
antecedentemente la campagna, rispettivamente entro il 15 settembre, per il
pomodoro, e entro il 30 aprile, per le pesche e le pere.
6. La domanda, di cui ai commi 4 e 5, contenente dettagliate informazioni
sull'attivita' di trasformazione, sul numero degli stabilimenti e loro esatta
ubicazione, nonche' l'impegno a rispettare sia gli obblighi e gli adempimenti
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, sia a consentire l'accesso
ai propri impianti agli incaricati del controllo, e' corredata della seguente
documentazione:
a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione, ai
fini della fabbricazione dei prodotti previsti all'art. 1, paragrafo 2, del
regolamento;
b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di
trasformazione;
c) relazione tecnica recante l'indicazione della capacita' lavorativa, oraria
e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione;
d) dichiarazione comprovante la libera disponibilita' degli stabilimenti e
degli impianti;
e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del
rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) atto costitutivo e statuto della societa';
g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
con vigenza;
h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento
all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni
igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento.
7. Ai fini dell'istruttoria della domanda, di cui ai commi 4 e 5, e'
effettuato apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione da
parte dei competenti uffici regionali, allo scopo di verificare la
sussistenza delle condizioni, di cui alla documentazione indicata al comma 6,
nonche' la funzionalita' dell'impianto in termini di effettiva capacita'
lavorativa.
8. I trasformatori che intendono partecipare al regime di aiuto alla
produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il 30 aprile,
antecedentemente la campagna, apposita domanda alla regione, corredata dalla
documentazione prevista al comma 6, lettere c), d), e), f), g) e h), ai fini
dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese
di trasformazione.
9. A decorrere dalla campagna 2002/2003, le imprese di trasformazione incluse
nell'elenco nazionale comunicano, alla regione, rispettivamente entro il 16
novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le
prugne secche e i fichi secchi, antecedente ciascuna campagna, l'intendimento
di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la
sussistenza delle condizioni.
10. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del numero
degli stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere, e' notificata
entro quindici giorni, corredata da relativa documentazione, alla regione ai
fini dell'aggiornamento del riconoscimento o della iscrizione nell'apposito
elenco. E' data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche anche al
Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'INCA, nonche'
alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le medesime imprese
di trasformazione comunicano alle regione, entro quindici giorni dalla
realizzazione, tutte le modifiche apportate agli impianti che determinano
variazioni significative delle capacita' lavorative.
11. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai
sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano alla
regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il
30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi,
antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime
di aiuto.
12. La regione comunica per ogni campagna al Ministero e all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, anche su supporto magnetico, l'elenco dei
trasformatori nonche' delle OP che intendono partecipare al regime,
rispettivamente entro il 1° dicembre, per i pomodori, e entro il 20 maggio,
per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente
ciascuna campagna; il Ministero trasmette a tutti gli organismi interessati
l'elenco nazionale delle predette imprese di trasformazione e delle OP
partecipanti al regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i pomodori,
e entro il 31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi
secchi. Tale elenco e' inserito anche nel sito Internet del Ministero
(www.politicheagricole.it).
Art. 5.
Contrattazione
1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo le
modalita' e i tempi previsti agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, sono redatti
su appositi modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura. Copia dei predetti contratti, secondo le modalita' previste
dall'art. 5 del regolamento, e' inviata all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura e alla regione dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una
ulteriore copia e' trasmessa agli organismi di rappresentanza delle OP e dei
trasformatori. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al
Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e
previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1,
del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quantitativi
contrattati, ripartiti per singolo prodotto.
2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma 1,
perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a cura dei
trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla regione e
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi,
successivi alla data di stipula, e, comunque, entro cinque giorni lavorativi
prima dell'inizio delle consegne. I contratti dei pomodori pervengono entro
dieci giorni lavorativi successivi alla loro data di stipula. La regione, ove
ha sede legale l'OP o il trasformatore nel caso di prugne secche e fichi
secchi, attesta il rispetto dei termini di ricezione.
3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non
associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a) e
b), del regolamento, pervengono, unitamente ai relativi contratti, secondo le
modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2.
4. In attuazione all'art. 3, paragrafo 5, del regolamento, i contratti e le
eventuali clausole aggiuntive prevedono apposita garanzia, costituita da
fideiussione bancaria o assicurativa, stipulata con impresa assicurativa
autorizzata ai sensi della vigente normativa, da parte dei trasformatori di
pomodoro, allo scopo di garantire il pagamento del prezzo della materia
prima. I contratti privi della predetta fideiussione non sono ritenuti validi
ai fini del regime di aiuto.
5. Le OP inviano entro il 30 aprile di ciascuna campagna, per i pomodori, ed
allegati ai contratti, per le pesche e le pere, alla regione le informazioni
riportate all'art. 4 e all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento.
6. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare alle OP non
puo' essere inferiore al prezzo minimo fissato, conformemente all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 2201/96, senza inclusione di eventuali costi da
contabilizzare separatamente.
Art. 6.
Sistema integrato dei controlli
1. In base alle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura predispone idonei strumenti relativi al sistema
integrato di gestione e di controllo, tenuto conto delle deroghe previste
all'art. 24 del regolamento.
2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla
regione le informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando per ogni
particella catastale la superficie coltivata, la stima del raccolto, il
quantitativo destinato alla trasformazione nonche', per il pomodoro, le rese
relative alle varieta' tonde e allungate ottenute nelle due campagne
precedenti. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate
nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura.
3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime,
e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti
informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del
sistema.
Art. 7.
Comunicazioni
1. Le OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna di
trasformazione, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento alle
regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa di trasformazione,
all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la settimana in cui iniziano le
operazioni rispettivamente di consegna e trasformazione, specificando per il
pomodoro la prevista destinazione della materia prima. Tale comunicazione e'
acquisita dai citati organismi entro i cinque giorni lavorativi, precedenti
la settimana di inizio delle consegne o della trasformazione.
2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse di
pomodoro, preparate in conformita' dell'art. 1, paragrafo 2,
lettere c) e o), del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio INCA di
zona, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita
comunicazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento,
specificando il peso netto in grammi di ogni componente.
3. I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita
dichiarazione all'INCA, intesa a dimostrare che la tecnologia impiegata nella
produzione delle medesime consente il prelievo del componente a base di
pomodoro, prima della miscelazione con altri ingredienti.
4. I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il 1°
febbraio, per pomodori, pesche, pere e entro il 15 maggio, per prugne secche
e fichi secchi, comunicano le informazioni di cui all'art. 9 del regolamento,
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione, anche per il
tramite degli organismi nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione e'
effettuata secondo le modalita' indicate dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, ai sensi dell'art. 6, comma 3.
Art. 8.
Consegna della materia prima
1. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione
per ciascuna partita di pomodori, pesche e pere e' compilato un certificato
di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, in piu' esemplari contenenti un numero di identificazione e
firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi
dell'art. 11 del regolamento. Tale certificato riporta, oltre alle
indicazioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, anche
l'identificazione del produttore conferente. Un esemplare del certificato e'
trasmesso alla regione, ove ha la sede l'OP e l'industria di trasformazione,
entro il secondo giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, da
parte della OP che assicura anche la trasmissione prevista all'art. 11,
paragrafo 2, del regolamento. Esemplari del medesimo certificato sono inviati
a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di
rappresentanza.
2. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima,
di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate
giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dalle OP e dai
trasformatori in base alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del
regolamento.
Art. 9.
Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita' di una partita di
pomodoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento,
nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, si applicano i
criteri minimi di qualita' della materia prima, nell'ambito della estensione
di un accordo interprofessionale, in applicazione dell'art. 21, del
regolamento (CE) n. 2200/96.
2. In caso di assenza di norme fissate a livello di accordo
interprofessionale, di cui al comma 1, sono indicate dal Ministero, d'intesa
con le regioni, le caratteristiche qualitative nonche' i limiti di
accettabilita' di una partita di pomodoro.
3. La materia prima viene accettata, decurtando, in sede di verifica
qualitativa, come scarto sull'intera partita la percentuale di prodotto
difettoso e di eventuali corpi estranei riscontrati nel campione, sempre che
tale percentuale complessiva non superi, per ciascuna partita, il 10% e che
le percentuali limite per ogni singolo difetto siano rispettate; in caso di
superamento dei citati limiti la partita e' respinta.
4. Nel caso di mancato accordo fra le parti, circa la valutazione qualitativa
della partita, su richiesta anche unilaterale, e' convocata una apposita
commissione istituita dalla regione che espletati gli accertamenti del caso
valuta il carico in oggetto,
esprimendosi con giudizio insindacabile. La regione puo' delegare a strutture
terze, anche private, le funzioni spettanti alle nominate commissioni.
Art. 10.
Pagamento della materia prima
1. Ferme restando le modalita' di pagamento della materia prima di cui all'art.
7 del regolamento, per quanto riguarda il termine, di cui all'art. 3,
paragrafo 4, lettera e), di sessanta giorni per il pagamento del prezzo
contrattato per pomodori, pesche e pere, le parti contraenti possono definire
cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purche'
venga rispettato il predetto limite temporale.
2. Le OP, che autotrasformano il prodotto dei propri soci, possono effettuare
il pagamento del prezzo concordato, per pomodori, pesche e pere, o del prezzo
minimo, nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, anche attraverso
l'accredito in bilancio. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, tutti gli
eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati sono regolati da partite
contabili a parte.
3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una
cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici
giorni dal versamento, effettuato con bonifico bancario o postale, alla
cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con
analoga modalita', ai propri soci le rispettive spettanze. La OP, qualora
riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo della
materia ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura.
4. Nel caso la OP non adempia le condizioni, di cui al comma 3, o non
effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il relativo
riconoscimento.
5. Le OP, nello stipulare convenzioni con gli istituti bancari o postali per
l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire
alle regioni e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto
magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle
cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone
un apposito tracciato record, contenente le informazioni indispensabili per
il riscontro dell'avvenuto pagamento.
Art. 11.
Domande di aiuto
1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate secondo le
modalita' previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP, per pomodori, pesche
e pere, e i trasformatori, per prugne secche e fichi secchi, presentano la
domanda in modo da rispettare i termini previsti dall'art. 12 del
regolamento, rispettivamente alla regione ove la OP ha la propria sede legale
e a quella ove e' avvenuta la trasformazione. Copia della domanda e' inviata
alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facolta' di definire
specifiche modalita' per la presentazione delle domande, anche in via
telematica.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento, sono presentate le
domande di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e
pere, secondo le modalita' indicate nel comma 1. Dette domande, contenenti le
informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3, del regolamento, sono
presentate entro il 30 settembre di ciascuna campagna, per i quantitativi di
prodotto consegnato alla trasformazione fino al 15 settembre.
3. Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, da
parte delle OP e' costituita una garanzia, pari al 110% dell'aiuto richiesto,
a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalita' fissati dalla medesima Agenzia.
Art. 12.
Versamento degli aiuti
1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e le pere, di
cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento, le regioni inviano all'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, secondo le modalita' di cui all'art. 6,
comma 3, la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione
delle verifiche, di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto v), del regolamento,
nonche' dei controlli fisici di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto i),
secondo trattino del regolamento; in caso di domanda di aiuto anticipato, la
predetta documentazione e' relativa alle verifiche, di cui all'art. 13,
paragrafo 3, del regolamento, ivi compresi i certificati di consegna
corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La trasmissione dei
documenti e delle informazioni suddette e' effettuata non oltre trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda, per consentire all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda, al sensi dell'art. 14, paragrafo 4, del
regolamento. I documenti e le informazioni riguardanti le domande di aiuto
anticipato sono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura entro
il 15 ottobre, per consentire alla stessa il versamento dell'aiuto nel periodo
compreso fra il 16 ed il 31 ottobre. Qualora la domanda venga presentata
dalla OP o dal trasformatore dopo la scadenza dei termini previsti, di cui
all'art. 12, paragrafo 7, del regolamento, la regione applica le previste
riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non e' concesso alcun
aiuto per i quantitativi su cui la regione non abbia potuto eseguire i
necessari controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.
2. Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite bonifico
bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi,
l'importo dovuto ai propri soci secondo le modalita' previste dall'art. 14,
paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate
alle OP, a loro volta, versano integralmente, tramite bonifico bancario o
postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci
fornendo la prova all'OP dell'avvenuto versamento. A tal fine le OP attuano
le medesime procedure, previste per il pagamento del prezzo della materia
prima, di cui all'art. 10, commi 3 e 5.
3. Eventuali altri oneri a carico dei produttori soci, da contabilizzare
separatamente, non sono compensabili con l'importo dell'aiuto.
4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento, l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e
fichi secchi, previo accertamento e certificazione da parte della regione
competente per territorio del rispetto delle condizioni e dei requisiti di
cui all'art. 19 del regolamento nonche' delle norme qualitative, di cui al
regolamento
(CE) n. 464/99 per le prugne stecche e al regolamento (CE) n. 1573/99 per i
fichi secchi.
5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 14,
paragrafi 1 e 2 del regolamento.
Art. 13.
Registri di carico e scarico
1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del
regolamento, anche informatizzati, contengono tutte le indicazioni riportate
nei medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto, il nominativo della
OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di
accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai
certificati di consegna ed ai contratti. Per le vendite dei prodotti finiti,
sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento che riportano le
medesime indicazioni merceologiche del registro.
2. I trasformatori, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento,
indicano in separati registri eventuali quantita' di pomodori, pesche e pere,
oggetto di temporanea importazione per essere lavorati e successivamente
riesportati, in regime di traffico di perfezionamento attivo TPA, o importati
per essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte
le informazioni indicate nei certificati di importazione.
3. I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne secche e
fichi secchi, acquistati fuori contratto, istituiscono apposito registro
supplementare riportante tutte le informazioni relative alle operazioni di
carico e scarico.
Art. 14.
Controlli
1. L'attivita' di controllo delle superfici di cui all'art. 18, paragrafo 1,
punto i), primo trattino, del regolamento viene svolta dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione. Ai
fini dell'espletamento di tali controlli, le OP forniscono all'Agenzia
medesima i calendari di trapianto, per il pomodoro, e i calendari di inizio
raccolta, per il pomodoro, le pesche e le pere, ripartiti per singole zone di
produzione. La regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli
15, 18 e 19 del regolamento, secondo le modalita' e tempi indicati nei
medesimi articoli.
2. Allo scopo di uniformare l'attivita' di controllo, di cui agli articoli 18
e 19 del regolamento, sulla base delle indicazioni riportate dell'art. 15 del
regolamento e del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure inviato alla
regione in quanto autorita' competente.
3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la diffusione e
la distribuzione agli organismi interessati dei modelli di contratto, del
certificato di consegna e della domanda di aiuto, predisposti in conformita'
alla normativa comunitaria.
4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualita',
ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, punto i), e dell'art. 19, paragrafo 2,
del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito per ciascuna materia
prima e per ciascuna campagna, predisponendo apposita certificazione da
inviare ai competenti uffici regionali e all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, ogni anno, entro il 15 febbraio, per il pomodoro, il 1o aprile,
per le pesche e le pere, e il 15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi.
5. Il Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli
supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
6. La regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, all'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito
all'attivita' di controllo globalmente attuata, nella quale vengono indicati
il numero dei controlli e le risultanze degli stessi.
Art. 15.
Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza
1. Gli organismi nazionali di rappresentanza collaborano alla predisposizione
di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta
applicazione della normativa comunitaria e delle disposizioni del presente
decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle
imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o
gravi irregolarita' per i successivi provvedimenti di competenza.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita
convenzione, dell'attivita' di supporto degli organismi
nazionali, di cui al comma 1, di rappresentanza delle OP e dei trasformatori
e/o dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta. La regione puo'
avvalersi dell'attivita' di supporto degli stessi organismi. Per l'esecuzione
di tali attivita' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura mette a
disposizione di detti organismi le procedure informatiche, secondo le
modalita' operative dalla medesima predisposte.
Art. 16.
Risultanze dei controlli
1. La regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, punto b), del regolamento,
in caso di constatazione del mancato rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni di cui
agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione all'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura e al Ministero.
2. Qualora la regione accerti le irregolarita' di cui all'art. 21, paragrafo
2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime
di aiuto mediante la revoca del riconoscimento per cinque campagne
consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non puo' essere utilizzato,
ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo
periodo
3. Fatte salve eventuali responsabilita' penali, in caso di dichiarazione non
veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, ovvero qualora
gli stessi soggetti non si sottopongano ai controlli, di cui agli articoli 16
e 17 del regolamento, la
regione procede alla revoca del riconoscimento della OP e del trasformatore.
4. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di
riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e all'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura.
5. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo
scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.
Art. 17.
Comunicazioni
1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento,
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua al Ministero le
comunicazioni previste, entro i termini seguenti: il 1° dicembre di ogni anno
per le informazioni, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), dell'art. 23; il
15 febbraio per i pomodori, il 1o aprile per le pesche e le pere e il 15
maggio per le prugne secche e fichi secchi, in ordine alle informazioni di
cui al paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) e f), dell'art. 23; il 15
maggio il rapporto sul numero delle risultanze dei controlli, di cui al
paragrafo 4 dell'art. 23; quaranta giorni dalle comunicazioni, di cui
all'art. 7, comma 4, del presente decreto.
Art. 18.
Uniformita' delle norme
ed Ente erogatore degli aiuti comunitari
1. Le eventuali disposizioni applicative regionali, ai fini del rispetto della
norme di cui al regolamento, sono emanate sentito il Ministero. A tale scopo
e' istituito un tavolo di consultazione permanente, costituito da
rappresentanti del Ministero, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
delle regioni e degli organismi di rappresentanza, per rispondere al criterio
dell'uniformita' nell'applicazione della normativa.
2. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995,
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonche' gli eventuali organismi
pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera l).
Art. 19.
Norme transitorie
1. Limitatamente alla campagna 2001/2002 viene precisato che: i trasformatori
di pomodoro costituiscono entro il 30 giugno 2001 la fideiussione bancaria o
assicurativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, trasmettendone copia agli
organismi indicati al comma 2 del medesimo articolo; possono essere stipulati
contratti anche tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo
non superiore al 25% del quantitativo totale contrattato dal trasformatore.
In tal caso i produttori assicurano il rispetto degli obblighi previsti agli
articoli 5, 7, 8, 11 e 12, per l'acquisizione del diritto all'aiuto. Ai fini
del controllo della percentuale massima del 25%, la regione, ove ha sede il
trasformatore, verifica l'effettivo rispetto della predetta condizione, sulla
base del totale dei contratti stipulati e presentati dal medesimo
trasformatore, valutando la rispondenza ai requisiti previsti ai fini
dell'aiuto, mediante appositi controlli documentali e fisici di un campione rappresentativo;
in caso di mancata o ritardata predisposizione del sistema di cui all'art.
10, comma 5, le OP possono adottare un proprio modello, purche' concordato
con la regione.
Roma, 26 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001 Ufficio di controllo sui
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e
forestali, foglio n. 184
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