MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 26 luglio 2001
Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste
suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo modificata dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994;
Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997;
Vista l'ordinanza 17 settembre 1998;
Vista l'ordinanza 5 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile
1996, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363;
Vista la decisione 2000/774/CE che approva il piano di eradicazione
e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino e di
sorveglianza per la peste suina classica presentato dall'Italia per
il 2001;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta
decisione comunitaria;
Ordina:
Art. 1.
Durata ed obiettivi del piano
1. E' resa obbligatoria l'esecuzione da parte delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate
"regioni", del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia
vescicolare da enterovirus del suino (MVS) e della peste suina
classica (PSC) di seguito denominato "piano".
2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:
a) il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di
cui all'allegato I;
b) il raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni
prive di tale qualifica;
c) la sorveglianza nei confronti della peste suina classica.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere espletato entro il
31 dicembre 2001.



Art. 2.
Definizioni
Ai sensi del presente piano si intende per:
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro
luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati
o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i
mercati;
b) allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono
detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
c) allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da
riproduzione i cui suini prodotti sono destinati nella medesima
azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo
produttivo movimentati verso un macello e nel quale la rimonta dei
riproduttori e' prevalentemente interna;
d) allevamento da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da
riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la
riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento
nel quale la rimonta di riproduttori e' prevalentemente esterna;
e) allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica
esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti;
f) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai
sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, o ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare
avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni
dall'acquisto.



Art. 3.
Verifiche nelle aziende delle regioni
accreditate e non accreditate
1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, deve
controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
2. Tale controllo e' diretto alla verifica delle movimentazioni
delle partite in entrata ed uscita e all'accertamento della
corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro di cui ai comma
1 e la reale consistenza aziendale.
3. In caso di non corretta tenuta del registro la qualifica viene
sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte
dell'allevatore.
4. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica altresi'
la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 della
ordinanza ministeriale 5 agosto 1999, il suo aggiornamento e il
corretto uso dei disinfettanti.
5. Nel caso vengano rilevate irregolarita' a qualifica di
accreditamento della stalla di sosta e' sospesa fino alla completa
esecuzione di nuove operazioni di pulizia e disinfezione.



Art. 4.
Modalita' di campionamento
per le regioni non accreditate
1. Nelle regioni accreditate il campionamento deve essere
effettuato:
a) negli allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso, con un
numero di riproduttori superiore alle due unita':
1) a cadenza annuale prelievo di dodici campioni di sangue da
altrettanti riproduttori effettuato in maniera tale da garantire la
rappresentativita' di tutte le strutture aziendali;
2) se il numero di riproduttori presenti in azienda e'
inferiore alle 12 unita' si effettua il prelievo su tutti i
riproduttori;
b) negli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto, con un
numero di riproduttori superiore alle due unita':
1) a cadenza semestrale prelievo di dodici campioni di sangue
da altrettanti riproduttori effettuato in maniera tale da garantire
la rappresentativita' di tutte le strutture aziendali;
2) se il numero di riproduttori presenti in azienda e'
inferiore alle 12 unita' si effettua il prelievo su tutti i
riproduttori;
c) nelle stalle di sosta:
1) prelievo a cadenza mensile di un numero di campioni di feci
corrispondente al numero di box di stabulazione presenti in azienda;
2) nelle stalle di sosta in attesa del responso dell'esame
delle feci non si applica il divieto di movimentazione delle partite.
2. Le aziende con un numero di riproduttori pari o inferiore a due
unita' sono escluse dal campionamento.



Art. 5.
Modalita' di campionamento
per le regioni non accreditate
1. Nelle regioni non accreditate il campionamento deve essere
effettuato:
a) negli allevamenti accreditati a ciclo chiuso, a ciclo aperto e
nelle stalle di sosta con le stesse modalita' di cui all'art. 4;
b) negli allevamenti non accreditati a ciclo chiuso e a ciclo
aperto con un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo
effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni
dal primo, su un minimo di riproduttori pari a quello indicato nella
tabella di cui all'allegato II.
2. Le aziende accreditate con un numero di riproduttori pari o
inferiori a due unita' sono escluse dal campionamento.
3. Le aziende durante la fase di accreditamento non possono
movimentare suini verso altre aziende.



Art. 6.
Piani regionali integrativi
1. Le regioni accreditate, sulla base di una analisi dei fattori di
rischio commisurata alla propria realta' territoriale, possono
elaborare un piano di controllo integrativo fermo restando il livello
minimo di campionamento previsto all'art. 4.
2. Tali piani regionali devono essere inviati entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla Direzione
generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della
nutrizione per la loro valutazione e approvazione.
3. La gestione del flusso di dati relativi ai piani regionali deve
essere concordata con il Centro di referenza nazionale delle malattie
vescicolari di Brescia (Cerves) al fine di garantirne l'integrazione
nel database nazionale.
4. I piani regionali integrativi possono:
a) incrementare la frequenza di campionamento nelle aziende di
cui all'art. 4 o sottoporre a controllo altre tipologie produttive
ritenute a rischio o in grado di fornire dati epidemiologici
rilevanti per il monitoraggio della malattia;
b) predisporre che i prelievi previsti all'art. 4, lettere a) e
b) vengano effettuati direttamente al macello.



Art. 7.
Piani straordinari di controllo
1. Nel caso si verifichi elevato rischio di diffusione della
malattia sul territorio di una regione questa di concerto con il
Cerves e il Ministero della sanita' puo' predisporre un piano di
controllo straordinario.



Art. 8.
Invio dei campioni e modulistica
1. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al
prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato III
della presente ordinanza che deve accompagnare i campioni di sangue
inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) competente
per territorio.
2. L'Izs accetta i campioni di sangue solo se accompagnati dal
suddetto modello debitamente compilato.
3. I campioni di feci possono essere inviati dalla ASL direttamente
al Cerves, fermo restando l'invio di copia del modello di cui
all'allegato III all'Izs territorialmente competente.
4. I campioni di sangue e di feci possono essere sottoposti oltre
che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della
malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, anche a
altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del
suino.



Art. 9.
Misure da attuarsi in caso di riscontro
di positivita' sierologica o virologica
1. In caso di riscontro di una singola sieropositivita' sui
campioni prelevati la ASL, anche prima della notifica di conferma da
parte del Cerves, dispone:
a) il sequestro della azienda e la momentanea sospensione della
qualifica aziendale;
b) l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino
sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto a
condizione che siano trascorsi almeno sette giorni dal prelievo del
precedente campione.
2. Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto
sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor di cui
al successivo art. 11, lo stesso deve essere macellato secondo le
modalita' indicate al successivo art. 12.
3. A macellazione avvenuta del singolo capo sieropositivo l'azienda
riacquista nuovamente la qualifica e le misure restrittive vengono
revocate.
4. Se la positivita' sierologica non e' ascrivibile a singleton
reactor, la ASL applica la procedura di cui al comma 5.
5. In caso di riscontro di piu' sieropositivita' sui campioni
prelevati la ASL, anche prima della notifica di conferma da parte del
Cerves, dispone:
a) il sequestro della azienda e la revoca della qualifica
aziendale;
b) un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e a
campione dai soggetti sieropositivi;
c) il prelievo di sangue da tutti i riproduttori non ancora
campionati e da un numero di soggetti da ingrasso pari a quello
indicato nella tabella di cui all'allegato II.
6. Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza
dell'enterovirus, l'azienda e' dichiarata focolaio e la ASL applica
le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1996, n. 362.
7. Qualora invece si evidenzi esclusivamente la sieropositivita',
la ASL ordina la macellazione dei riproduttori sieropositivi secondo
le modalita' prescritte all'art. 12.
8. Per i suini da ingrasso presenti nelle aziende sieropositive le
misure da attuarsi vengono concordate di volta in volta tra ASL,
Cerves, regione e Ministero della sanita'.
9. In caso di dimostrata necessita' su proposta della regione, la
macellazione dei riproduttori sieropositivi presenti nelle aziende
puo' essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione
medesima, la ASL, Cerves e il Ministero della sanita'.



Art. 10.
Riscontro in azienda di suini privi
di certificati attestanti la provenienza
1. Nel caso in cui vengano individuati suini all'interno della
azienda di provenienza non nota la ASL dispone:
a) il sequestro della azienda e la revoca della qualifica;
b) l'effettuazione con esito favorevole di due prelievi di sangue
di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e
i quaranta giorni dal primo, preferibilmente sui soggetti di origine
non nota;
c) il numero di campioni da prelevare deve essere pari a quanto
indicato nella tabella di cui all'allegato II.



Art. 11.
Criteri di definizione di un singleton reactor
1. La presenza di un "singleton reactor" puo' essere sospettata
quando la singola sieropositivita' e' accompagnata da:
a) assenza di segni clinici di malattia nella azienda;
b) nessun caso precedente di malattia nella azienda;
c) assenza di correlazione epidemiologica della azienda o del
soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda
sieropositiva.
2. Il soggetto sieropositivo e' confermato come singleton reactor
in caso di:
a) assenza di sieroconversione di altri soggetti nella azienda;
b) assenza di incremento del titolo anticorpale del soggetto;
c) presenza di anticorpi esclusivamente di classe IgM anche al
secondo prelievo.



Art. 12.
Modalita' di macellazione dei soggetti sieropositivi
1. I riproduttori sieropositivi devono essere macellati entro il
termine massimo di settantadue ore dalla emissione dell'ordinanza di
abbattimento in un macello posto preferibilmente nel territorio
regionale.
2. L'invio al macello degli animali deve essere notificato dai
servizi veterinari della ASL di partenza a quelli dei servizi
veterinari della ASL di destinazione nelle quarantotto ore precedenti
la partenza. Il veterinario ufficiale responsabile del macello
comunica alla ASL competente l'avvenuta macellazione.
3. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere
identificati individualmente.
4. Nel mod. 4 di scorta, in aggiunta ai codici identificativi di
cui al comma 2, va riportata la dicitura "suini sieropositivi per
MVS".
5. La ASL provvede affinche' i suini sieropositivi inclusi i
singleton reactor vengano mantenuti e macellati separatamente dagli
altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, vengano
commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale. Per tali
suini, inoltre si procedera' alla distruzione della testa e del
pacchetto intestinale.



Art. 13.
Flussi informativi a seguito di
sieropositivita' e/o isolamento virale
1. L'Izs nell'ambito del normale flusso informativo trasmette
l'esito degli esami sierologici e virologici alla ASL.
2. In caso di sieropositivita' confermate dal Cerves, ad esclusione
di quelle riferite ai singleton reactor, l'Izs ne trasmette notizia a
mezzo fax al Ministero della sanita'.
3. In caso di isolamento virale il Cerves ne trasmette notizia
direttamente a mezzo fax al Ministero della sanita', alla regione,
all'Izs ed alla ASL nonche' all'Istituto superiore di sanita' (Iss).
4. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti avviene
mediante la scheda di accompagnamento campioni di cui all'allegato II
o equivalente.
5. In caso di riscontro di sieropositivita' o di isolamento virale
la ASL espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica e ne
trasmette i risultati al Ministero della sanita', al Cerves e alla
regione utilizzando il modulo di cui all'allegato IV.
6. Al fine di informare la Commissione europea in caso di focolaio
la ASL competente trasmette al Ministero della sanita' entro
ventiquattro ore i dati contenuti nel modulo di cui all'allegato V.



Art. 14.
Procedure per il riaccreditamento delle aziende
1. Per riottenere l'accreditamento:
a) le aziende con sieropositivita' multipla procedono al prelievo
di un numero di campioni di sangue in numero pari a quanto indicato
nella tabella di cui all'allegato II, effettuato su altrettanti
riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dal prelievo di cui
all'art. 9, lettera B), punto c);
b) le aziende presenti in zona di protezione istituite ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362,
procedono ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo
effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni
dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella
tabella di cui all'allegato II;
c) le aziende presenti in zona di sorveglianza istituite ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362,
procedono ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le
aziende effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato
nella tabella di cui all'allegato II.
2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare
riproduttori verso altre aziende.



Art. 15.
Prescrizioni relative alle regioni non accreditate
1. E' vietato movimentare partite di suini vivi di qualsiasi
categoria produttiva originarie o provenienti da aziende site nelle
regioni Campania, Calabria e Sicilia verso le restanti regioni del
territorio nazionale.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora:
a) le aziende siano accreditate per la malattia vescicolare del
suino senza interruzione da almeno due anni;
b) non si sia verificato negli ultimi sessanta giorni nessun
focolaio di malattia in un raggio di 10 chilometri dall'azienda;
c) non siano stati introdotti in azienda negli ultimi dodici mesi
suini provenienti da aziende in cui siano stati evidenziati casi di
sieropositivita';
d) i riproduttori presenti in azienda siano sottoposti a un
controllo sierologico effettuato a cadenza trimestrale mediante
prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori o
sulla totalita' dei capi se in numero inferiore.
3. Le partite di suini movimentate verso aziende poste in regioni
accreditate sono inviate a destino previa prenotifica alla ASL di
destinazione nelle quarantotto ore precedenti il carico e senza che
il mezzo di trasporto effettui ulteriori carichi o soste durante il
tragitto in aziende poste sul territorio delle regioni non
accreditate.



Art. 16.
Compilazione della modulistica relativa
alla movimentazione
1. Le partite di suini provenienti da regioni accreditate devono
essere accompagnate dal modello 4 riportante la dicitura "suini
provenienti da azienda accreditata per MVS" con la data dell'ultimo
prelievo effettuato.
2. Le partite di suini provenienti da regioni non accreditate
devono essere accompagnate dal modello 4 riportante la dicitura
"suini provenienti da aziende in deroga site in regioni non
accreditate" riportando la data dell'ultimo prelievo effettuato.



Art. 17.
Disinfezioni nelle stalle di sosta e centri
di raccolta stalle annesse ai macelli
1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta
nonche' le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte,
tramite idropulitrici a pressione, a un'accurata pulizia e
disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della
malattia vescicolare del suino elencati nell'allegato IV della
ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 da effettuarsi dopo che sia
stato effettuato lo svuotamento dei locali di stabulazione.
2. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere
riportate su un registro apposito che deve contenere almeno i
seguenti dati:
a) in relazione al carico:
1) nome commerciale del disinfettante e relativo principio
attivo;
2) data e quantita' del disinfettante acquistato;
b) in relazione allo scarico:
1) quantita' di disinfettante utilizzata e concentrazione di
utilizzo;
2) data della disinfezione.
3. Il veterinario ufficiale verifica la presenza in azienda delle
attrezzature necessarie per effettuare la pulizia e disinfezione e
controlla la tenuta del registro.



Art. 18.
Disinfezione dei mezzi di trasporto
1. L'ingresso di automezzi per il trasporto di suini negli
allevamenti e' consentito esclusivamente se lavati e disinfettati.
2. Il detentore degli animali ritira l'apposita dichiarazione del
trasportatore di cui all'allegato VI attestante l'avvenuto lavaggio e
disinfezione dell'automezzo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere tenuta agli atti
per un anno.



Art. 19.
Controlli su partite di suini provenienti
da Stati membri della Unione europea
1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere
sottoposti a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e
riproduzione ed e' effettuato al momento dello scarico degli animali
dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le
partite di suini da macello.
3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero
di campioni di sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui
all'allegato II, associato ad un prelievo di campioni di feci nei
diversi scomparti del mezzo di trasporto.
4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente
sufficiente a consentire all'Izs competente di costituire due
aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in
adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di
contenzioso con lo Stato membro speditore.
5. I campioni inviati all'istituto zooprofilattico competente
devono essere accompagnati dal modello di cui all'allegato V della
ordinanza ministeriale 5 agosto 1999.
6. Gli istituti zooprofilattici non accettano campioni da
sottoporre ad esame non accompagnati dal suddetto modello debitamente
compilato.



Art. 20.
Sorveglianza per la peste suina classica
1. Nell'ambito del presente piano viene eseguito un programma di
sorveglianza per la peste suina classica.
2. L'Izs competente per territorio sottopone tutti campioni di
sangue prelevati di cui agli articoli 4 e 5 ad una prova sierologica
per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica.
3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere
comunicati tempestivamente dagli Izs competenti per territorio alla
ASL, alla regione e al centro di referenza per le pesti suine (Cerep)
presso l'Izs di Perugia.
4. I campioni positivi agli esami sierologici per peste suina
classica devono essere inviati dagli Izs territorialmente competenti
al Cerep per l'esame di conferma.
5. In caso di sieropositivita' per peste suina classica confermata
dal Cerep ulteriori approfondimenti diagnostici andranno concordati
tra l'ASL l'Izs competente e il Cerep al fine della conferma o della
esclusione della presenza dell'infezione.
6. Le prove di conferma sierologica eseguite dal Cerep devono
essere trasmesse all'Izs competente, al Ministero della sanita', alla
ASL ed alla regione.
7. L'ASL espletera' altresi' appropriata indagine epidemiologica al
fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio.
8. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere
immediatamente inviate al Ministero della sanita' e al servizio
veterinario delle regioni o province autonome.
9. La ASL in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici
applica negli allevamenti sospetti le misure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.



Art. 21.
Piani di sorveglianza sui cinghiali selvatici
1. Le regioni di concerto con il Cerep e l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica individuano i territori in cui effettuare i
controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i
criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di
rischio:
a) l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai
di PSC in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici;
b) nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio
l'entita' e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento
introdotti;
c) la presenza e la densita' di insediamenti agrituristici ove si
esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla
presenza di cinghiali selvatici.



Art. 22.
Trasmissione dei dati relativi al piano
di sorveglianza per peste suina classica
1. Gli Izs competenti per territorio inviano a conclusione del
piano i dati relativi alle attivita' di controllo degli allevamenti
al Cerep il quale li organizza in raccolta e provvede al successivo
inoltro al Ministero della sanita'.



Art. 23.
Scadenze per l'invio dei dati relativi
alla attivita' svolta
1. Il Ministero della sanita' provvede a trasmettere alla Comunita'
europea le previste relazioni trimestrali sullo stato sanitario delle
regioni, sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici
effettuati, sui focolai accertati, sugli allevamenti e sul numero di
casi sieropositivi riscontrati e sugli indennizzi corrisposti in base
alla normativa vigente.
2. Le regioni trasmettono al Ministero della sanita' in adempimento
dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date:
30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 2001 e 31 gennaio 2002.
3. Il Ministero della sanita', ove necessario, invia alle regioni
eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano.



Art. 24.
Aspetti finanziari
1. L'onere finanziario del piano e' a carico del Fondo sanitario
nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro).
2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in
applicazione del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n.
218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto
19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.
3. Le regioni, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per
il pagamento degli indennizzi dei suini sieropositivi macellati
nonche' per il rimborso dalla CE utilizzeranno apposito modello di
cui all'allegato VII da inviare entro il 1 aprile del 2002.
4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano
riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e
virologici e per gli indennizzi dei suini macellati.
5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al
Ministero, entro il 1 aprile del 2002, una relazione finale sulla
esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi
giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 2001.
La presente ordinanza e' trasmessa all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della sanita' ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 71



Allegato I
Regioni accreditate
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e
Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna.



Allegato II
Numero di riproduttori da sottoporre a prelievo
in grado di rilevare una prevalenza della sieropositivita'
maggiore o uguale al 5% con un livello di confidenza del 95%.

Numero di riproduttori                  Numero di riproduttori
presenti in azienda                     da sottoporre a controllo
      --                                           --
minore o uguale a 26                              tutti
    27-35                                          26
    36-55                                          35
    56-100                                         47
    101-600                                        56
      > 600                                        59